Art. 10.
Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' sostituito dal seguente:
"Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5°".
Allo stesso art. 17 e' aggiunto il seguente comma:
"Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219 , sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti".
Il primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' sostituito dal seguente:
"Le vacanze derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dal precedente art. 7 nei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, potranno essere utilizzate per promozioni nei gradi non superiori al 5°".
Allo stesso art. 17 e' aggiunto il seguente comma:
"Alla Commissione di cui al citato decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219 , sono riconosciuti, con effetto dalla data della sua costituzione, poteri deliberanti".