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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 120/2021 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.to Azzolini Valter Parte_1 C.F._1
Pompeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio nell'Emilia, Via Della
Previdenza Sociale n. 8; appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Veronica Controparte_1 C.F._2
Ligabue ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio nell'Emilia, Via D. dal Verme n. 16;
appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1070/2020, pubblicata in data 30 ottobre 2020
conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27 febbraio 2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 1070/2020 il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di In particolare, il Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 rappresentava che, in data 15 febbraio 2016, egli era subentrato in un contratto di locazione stipulato
(in data 1 febbraio 2016) tra il e la precedente titolare della gelateria “La Casa del gelato” sita
Pt_1 in Quattro Castella (RE), unitamente al quale era stato concluso, sempre tra il e il
Pt_1 CP_1 un contratto di vendita avente ad oggetto l'intera apparecchiatura - necessaria alla produzione del gelato - già presente all'interno del locale. Tuttavia, a seguito di contrasti sorti in merito al funzionamento dei macchinari ceduti, e in particolare del pastorizzatore, le parti si erano premurate di concludere, in data 29 febbraio 2016, un contratto di comodato gratuito, al quale avevano apposto data certa (02.03.2016), avente ad oggetto la medesima apparecchiatura che aveva costituito oggetto del primo contratto di vendita. A seguito di ulteriori dissapori, nell'agosto 2016 il aveva ottenuto il
Pt_1 decreto ingiuntivo n. 4005/2016 per cui era causa, mediante il quale il Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto la restituzione coattiva di tutta l'apparecchiatura e i macchinari ceduti con il contratto di vendita di metà febbraio 2016, avendo il rappresentato il fatto che, a dispetto di quanto ivi
Pt_1 previsto, il non aveva provveduto al pagamento della prima rata entro la scadenza di fine CP_1 marzo.
Il proponeva opposizione, chiedendo, previo accertamento della sussistenza tra le parti del CP_1 contratto di comodato del 29.2-2.3.2016, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2 e 3 c.p.c. sofferti in conseguenza dell'esecuzione forzata imprudentemente intrapresa.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle avverse domande, e la conferma del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, assumendo la natura simulata del contratto di comodato. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, riteneva dimostrato che le parti avessero concluso il contratto di comodato gratuito al fine di prevenire l'insorgere di una controversia, con evidente effetto novativo rispetto al contratto di vendita;
conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il ex art. 96, co. 2, c.p.c., al risarcimento del danno sofferto da controparte in conseguenza Pt_1 dell'asportazione dei macchinari nonché, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una sanzione pecuniaria, stante la manifesta temerarietà dell'azione promossa. Stante la parziale reciproca soccombenza, compensava tra le parti le spese di CTU e quelle di lite nella misura del 50% e condannava il alla rifusione per la restante frazione. Pt_1
Avverso la decisione del Tribunale di Reggio Emilia proponeva appello contestando Parte_1 innanzitutto la ritenuta efficacia novativa del contratto di comodato gratuito rispetto a quello di vendita: secondo l'appellante, infatti, con il contratto di comodato le parti non avevano inteso risolvere o privare di efficacia il precedente contratto di vendita, bensì trovare un escamotage, ossia la stipula di un contratto simulato, per sottrarre i beni ad eventuali azioni esecutive promosse nei confronti del e rafforzare la detenzione delle attrezzature cedute con patto di riservato dominio in capo a CP_1 quest'ultimo. In subordine, l'appellante rappresentava altresì che il contratto di comodato sarebbe stato annullabile ex art. 1427 c.c. poichè il consenso del era stato estorto con dolo o carpito per Pt_1 errore. L'appellante contestava altresì: la decisione del primo Giudice in ordine alla condanna ex art. 96, co. 2 e 3 c.p.c.; l'errata individuazione del quantum del risarcimento;
l'errato riparto delle spese di lite.
Si è costituito nel presente giudizio il contestando le difese avversarie e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con condanna nei confronti dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte nel presente grado di giudizio. A fronte del rigetto della domanda d'appello e per le ragioni che si pagina 2 di 6 esporranno, l'appellante deve essere altresì condannato, in questa sede e ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente individuata e meglio descritta in motivazione. Innanzitutto, non può trovare accoglimento la doglianza con cui l'appellante contesta la Pt_1 ritenuta efficacia novativa del contratto di comodato gratuito rispetto a quanto dalle stesse parti pattuito con il precedente contratto di vendita. Posto che il primo Giudice aveva già respinto la tesi del Pt_1 secondo cui il contratto di comodato avrebbe costituito un escamotage utile a consolidare la detenzione dei macchinari in capo al ed evitare qualsivoglia azione esecutiva nei suoi confronti, stante CP_1 la mancata prova in ordine alla problematica situazione economica in cui versava il al CP_1 momento delle stipule, prive di fondamento appaiono le ulteriori allegazioni di parte appellante, secondo cui la sottoscrizione del contratto di comodato gratuito costituirebbe un'ipotesi di contratto simulato tra le parti e, in subordine, che tale contratto sarebbe altresì annullabile per errore o per dolo ex art. 1427 c.c.. Quanto al primo profilo, in tema di simulazione, si ricorda che fondamentale risulta l'accertamento della sussistenza di un accordo scritto tra le parti finalizzato a rendere inefficace tra le stesse il contratto simulato tanto che, come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità, “la "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere coeva all'atto simulato, ma anche provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione”. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 2203 del
30/01/2013, Rv. 625195 - 01). Nel caso che qui occupa, l'appellante si è limitato a contestare la ritenuta efficacia novativa del Pt_1 contratto di comodato gratuito, sostenendo che fosse in realtà un contratto simulato privo di efficacia, concluso tra le parti nella consapevolezza che i reciproci rapporti fossero ancora regolati dal contratto di vendita precedentemente stipulato, senza mai fornire prova dell'accordo sotteso, non avendo prodotto l'eventuale controdichiarazione scritta. Peraltro, non vi era nemmeno ragione che giustificasse la stipula di un contratto simulato diretto a garantire le attrezzature della da eventuali procedure esecutive atteso che, come correttamente Parte_2 sottolineato dal Tribunale di Reggio Emilia, non vi è alcuna prova della situazione debitoria del
- se non marginali e non pregnanti dichiarazioni de relato fornite da un teste nel corso del CP_1 procedimento di primo grado - e, soprattutto, l'effetto di sottrarre le attrezzature da potenziali esecuzioni forzate era già insito nel contratto di vendita stipulato il 15 febbraio 2016, avendo le parti in esso inserito un patto di riservato dominio.
Inoltre, non convince nemmeno la tesi proposta dall'appellante secondo cui il contratto di comodato gratuito sarebbe annullabile ex art. 1427 c.c. in quanto il consenso del sarebbe stato viziato Pt_1 poichè dato per errore e/o carpito con dolo, sulla base di un erroneo convincimento suscitato nel predetto dal stesso, il quale avrebbe garantito a controparte che la stipula del contratto di CP_1 comodato doveva servire unicamente a mettere al riparo le attrezzature e gli arredi da eventuali azioni esecutive promosse dai creditori del medesimo e non avrebbe sortito alcun effetto tra le parti. Nessuna prova, infatti, è stata fornita in proposito.
Posto che non vi è prova delle precarie condizioni economiche del appare ben più CP_1 convincente e credibile la prospettazione del secondo cui le parti, a fronte di problematiche CP_1 legate al funzionamento dei macchinari – in particolare del pastorizzatore - avevano inteso mediante il contratto di comodato risolvere anticipatamente una eventuale controversia tra di essi, tanto che, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la successione degli accordi negoziali, per come già descritta, integra la fattispecie della c.d. transazione novativa. Sul tema, è utile richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, per la quale “l'efficacia novativa della transazione pagina 3 di 6 presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni”. Pertanto, esclusa la possibilità di ricondurre il contratto di comodato ad un accordo simulatorio e respinta le ulteriori eccezioni di parte appellante circa la annullabilità dell'accordo ex art. 1427 c.c., deve sottolinearsi l'assoluta e oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dal contratto di comodato, avendo i due accordi il medesimo oggetto (le attrezzature locate all'interno della ) ma -diversamente da quanto opinato da parte appellante- obbligazioni assolutamente Parte_2 inconciliabili, stante la natura onerosa delle previsioni inserite nel contratto di vendita e il carattere gratuito delle obbligazioni contenute nel contratto di comodato.
Sicchè deve ritenersi corretto il ragionamento logico giuridico seguito dal Tribunale di Reggio Emilia circa la sussistente volontà delle parti - manifestatasi attraverso comportamento concludente consistito nella stipula, a distanza di quindici giorni dal primo, di un contratto di comodato obiettivamente incompatibile rispetto al precedente - di ingenerare tra di essi un rapporto nuovo, costituito di autonome obbligazioni, che si protraesse quanto meno fino alla scadenza del contratto di comodato stesso, della durata di un anno. Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
Parimenti, non può accogliersi la doglianza per mezzo della quale l'appellante si duole della condanna ex art. 96, co. 2 c.p.c. in quanto la relativa domanda sarebbe stata tardiva e irritualmente proposta, prima ancora che infondata;
sempre in punto di condanna per “responsabilità aggravata”, lamenta l'appellante anche l'individuazione del quantum debeatur, atteso che il non avrebbe subito CP_1 alcuna perdita di prodotto avendo egli a disposizione altri impianti di conservazione, e che il prezzo medio utilizzato dal Tribunale come criterio di riferimento ai fini del calcolo del risarcimento non sarebbe confacente a quello praticato in località Quattro Caselle.
Innanzitutto, deve premettersi che assolutamente corretta risulta la decisione del primo Giudice in punto di condanna ex art. 96, co. 2 c.p.c., i cui presupposti sono evidenziati dalla Corte di Cassazione nei termini che seguono: “per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva o la porti a compimento senza la normale prudenza, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, spettando in ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, oppure che egli stesso abbia proseguito e portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso di un valido titolo esecutivo” Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
27689 del 12/10/2021, Rv. 662575 - 01). Ebbene, è pacifico che il nonostante la piena Pt_1 consapevolezza della stipula del contratto di comodato gratuito, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è processo omettendo di produrre il predetto contratto e instradando in tal modo il procedimento monitorio a suo favore;
sicchè, a fronte dell'accertamento circa la sussistenza tra le parti del contratto di comodato gratuito e fermo quanto rappresentato poc'anzi, legittima appare la condanna ex art. 96, co. 2 c.p.c., avendo il iniziato e portato a termine il procedimento esecutivo con la Pt_1 consapevolezza che l'accoglimento della opposizione fosse probabile. Quanto poi alla doglianza relativa alla tardività della domanda, giova anche sul punto richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la domanda di risarcimento del danno per responsabilità pagina 4 di 6 aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttori” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018, Rv. 649302 – 01). Sicchè, deve essere respinta l'eccezione de quo, tenuto conto che la difesa del proponeva domanda all'udienza del CP_1
15.12.2016, ossia in epoca anteriore rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi in data 30 ottobre 2020.
Parimenti priva di fondamento risulta la doglianza relativa alla proposizione della domanda ex art. 96, co. 2 c.p.c. ad un giudice funzionalmente incompetente quale quello dell'opposizione poiché, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, “l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo” (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 02).
Dunque, in assenza di qualsivoglia preclusione di natura processuale, la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata deve essere proposta nel giudizio di opposizione all'emissione del decreto ingiuntivo, condizione correttamente rispettata dalla difesa dell'appellato-opponente CP_1
Da ultimo, non trova fondamento nemmeno la censura inerente all'individuazione del quantum del risarcimento. Innanzitutto, appare indimostrata la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui il nelle operazioni di asportazione dei macchinari realizzate dal in esecuzione del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, non avrebbe subìto la perdita dei 160 kg di gelato e dei 60 kg di semifreddo poiché all'interno della erano presenti altri macchinari utili alla conservazione del prodotto. Parte_2
Infatti, le testi e , entrambe dipendenti del nel periodo de quo, Testimone_1 Tes_2 CP_1 confermavano l'asportazione delle attrezzature e, soprattutto, sostenevano senza alcun dubbio che, stante il periodo estivo, i congelatori erano stati riempiti di gelato e semifreddo proprio in occasione dell'aumento delle vendite dovute alla fiera e che il prodotto, una volta scollegati dalle prese di corrente i frigoriferi in cui era conservato, era andato irrimediabilmente perduto. D'altro canto, non appare inconferente neppure il prezzo medio del gelato (intorno ai 12-14 euro per kg) individuato dal primo Giudice ai fini della quantificazione del danno patito dal avendo egli fatto CP_1 riferimento ai prezzi generalmente utilizzati nella vicina città di Parma nel periodo in questione e risultando lo stesso congruo con riferimento ai prezzi all'epoca generalmente praticati.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve essere altresì respinta la censura alla decisione di primo grado in punto di riparto delle spese di lite, poiché il Tribunale ha già benevolmente riconosciuto la parziale reciproca soccombenza tra le parti pur a fronte di un evidente abusivo utilizzo dello strumento processuale da parte del Nonostante ciò, il primo Giudice ha compensato tra le parti sia le Pt_1 spese di CTU sia le spese di lite nella misura del 50%, e ha condannato per il restante 50% l'opposto soccombente;
pertanto, non si ravvisano profili di illegittimità di una siffatta ripartizione delle spese di lite, tenuto anche conto che la soccombenza in capo al era semplicemente riferibile alla CP_1 circostanza per cui egli, a fronte della richiesta di euro 31.000 di risarcimento ex art. 96, co. 2, c.p.c., si era visto riconoscere dal Tribunale una somma sensibilmente inferiore, pari a circa 3000 euro.
pagina 5 di 6 Ultimo motivo da analizzare è quello relativo alla condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c., a fronte della specifica doglianza mossa dall'appellante che ne sostiene l'illegittimità, tenuto anche conto che egli agiva in forza di un valido titolo esecutivo. A parere di questa Corte, assolutamente corretta risulta la decisione del primo Giudice sul punto, atteso che il intraprendeva l'azione tacendo Pt_1
l'esistenza del contratto di comodato e inducendo il Tribunale di Reggio Emilia ad emettere, inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo de quo: dunque, non coglie nel segno l'assunto dell'appellante di star procedendo in forza di un valido titolo esecutivo poiché l'emissione del decreto ingiuntivo, per quanto esso valido dal punto di vista formale, era stata evidentemente viziata da una incompleta rappresentazione della realtà da parte del richiedente il quale veniva dunque correttamente Pt_1 condannato alla sanzione prevista ex art. 96, co. 3 c.p.c.. Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Peraltro, coerentemente a quanto sin qui esposto, l'appellante deve essere condannato nuovamente ex art. 96, co. 3 c.p.c. per aver, nella consapevolezza della abusività della domanda di primo grado, proposto appello a fronte di una sentenza di primo grado a sé sfavorevole, comportamento processuale che ha causato ulteriore e superfluo dispiego di risorse processuali (cfr. cass.34693/22: “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”). In punto di quantum, la sanzione ex art. 96, co. 3 c.p.c. può essere liquidata -in conformità dei parametri previsti dalle Tabelle di Milano- nella misura della metà rispetto alle spese di lite del grado, anch'esse poste a carico dell'appellante a fronte della totale soccombenza nel presente giudizio d'appello. In particolare, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1070/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.000,00 Parte_1 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Condanna al pagamento, a titolo di sanzione ex art. 96, co. 3 c.p.c., della somma di Parte_1 euro 3.500,00.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 120/2021 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv.to Azzolini Valter Parte_1 C.F._1
Pompeo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio nell'Emilia, Via Della
Previdenza Sociale n. 8; appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Veronica Controparte_1 C.F._2
Ligabue ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio nell'Emilia, Via D. dal Verme n. 16;
appellato
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1070/2020, pubblicata in data 30 ottobre 2020
conclusioni
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27 febbraio 2024
Motivi della decisione
Con sentenza n. 1070/2020 il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di In particolare, il Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 rappresentava che, in data 15 febbraio 2016, egli era subentrato in un contratto di locazione stipulato
(in data 1 febbraio 2016) tra il e la precedente titolare della gelateria “La Casa del gelato” sita
Pt_1 in Quattro Castella (RE), unitamente al quale era stato concluso, sempre tra il e il
Pt_1 CP_1 un contratto di vendita avente ad oggetto l'intera apparecchiatura - necessaria alla produzione del gelato - già presente all'interno del locale. Tuttavia, a seguito di contrasti sorti in merito al funzionamento dei macchinari ceduti, e in particolare del pastorizzatore, le parti si erano premurate di concludere, in data 29 febbraio 2016, un contratto di comodato gratuito, al quale avevano apposto data certa (02.03.2016), avente ad oggetto la medesima apparecchiatura che aveva costituito oggetto del primo contratto di vendita. A seguito di ulteriori dissapori, nell'agosto 2016 il aveva ottenuto il
Pt_1 decreto ingiuntivo n. 4005/2016 per cui era causa, mediante il quale il Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto la restituzione coattiva di tutta l'apparecchiatura e i macchinari ceduti con il contratto di vendita di metà febbraio 2016, avendo il rappresentato il fatto che, a dispetto di quanto ivi
Pt_1 previsto, il non aveva provveduto al pagamento della prima rata entro la scadenza di fine CP_1 marzo.
Il proponeva opposizione, chiedendo, previo accertamento della sussistenza tra le parti del CP_1 contratto di comodato del 29.2-2.3.2016, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 2 e 3 c.p.c. sofferti in conseguenza dell'esecuzione forzata imprudentemente intrapresa.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle avverse domande, e la conferma del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, assumendo la natura simulata del contratto di comodato. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, riteneva dimostrato che le parti avessero concluso il contratto di comodato gratuito al fine di prevenire l'insorgere di una controversia, con evidente effetto novativo rispetto al contratto di vendita;
conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il ex art. 96, co. 2, c.p.c., al risarcimento del danno sofferto da controparte in conseguenza Pt_1 dell'asportazione dei macchinari nonché, ex art. 96, co. 3, c.p.c., al pagamento di una sanzione pecuniaria, stante la manifesta temerarietà dell'azione promossa. Stante la parziale reciproca soccombenza, compensava tra le parti le spese di CTU e quelle di lite nella misura del 50% e condannava il alla rifusione per la restante frazione. Pt_1
Avverso la decisione del Tribunale di Reggio Emilia proponeva appello contestando Parte_1 innanzitutto la ritenuta efficacia novativa del contratto di comodato gratuito rispetto a quello di vendita: secondo l'appellante, infatti, con il contratto di comodato le parti non avevano inteso risolvere o privare di efficacia il precedente contratto di vendita, bensì trovare un escamotage, ossia la stipula di un contratto simulato, per sottrarre i beni ad eventuali azioni esecutive promosse nei confronti del e rafforzare la detenzione delle attrezzature cedute con patto di riservato dominio in capo a CP_1 quest'ultimo. In subordine, l'appellante rappresentava altresì che il contratto di comodato sarebbe stato annullabile ex art. 1427 c.c. poichè il consenso del era stato estorto con dolo o carpito per Pt_1 errore. L'appellante contestava altresì: la decisione del primo Giudice in ordine alla condanna ex art. 96, co. 2 e 3 c.p.c.; l'errata individuazione del quantum del risarcimento;
l'errato riparto delle spese di lite.
Si è costituito nel presente giudizio il contestando le difese avversarie e chiedendo la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata, con condanna nei confronti dell'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte nel presente grado di giudizio. A fronte del rigetto della domanda d'appello e per le ragioni che si pagina 2 di 6 esporranno, l'appellante deve essere altresì condannato, in questa sede e ai sensi dell'art. 96, co. 3
c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente individuata e meglio descritta in motivazione. Innanzitutto, non può trovare accoglimento la doglianza con cui l'appellante contesta la Pt_1 ritenuta efficacia novativa del contratto di comodato gratuito rispetto a quanto dalle stesse parti pattuito con il precedente contratto di vendita. Posto che il primo Giudice aveva già respinto la tesi del Pt_1 secondo cui il contratto di comodato avrebbe costituito un escamotage utile a consolidare la detenzione dei macchinari in capo al ed evitare qualsivoglia azione esecutiva nei suoi confronti, stante CP_1 la mancata prova in ordine alla problematica situazione economica in cui versava il al CP_1 momento delle stipule, prive di fondamento appaiono le ulteriori allegazioni di parte appellante, secondo cui la sottoscrizione del contratto di comodato gratuito costituirebbe un'ipotesi di contratto simulato tra le parti e, in subordine, che tale contratto sarebbe altresì annullabile per errore o per dolo ex art. 1427 c.c.. Quanto al primo profilo, in tema di simulazione, si ricorda che fondamentale risulta l'accertamento della sussistenza di un accordo scritto tra le parti finalizzato a rendere inefficace tra le stesse il contratto simulato tanto che, come argomentato dalla giurisprudenza di legittimità, “la "controdichiarazione" costituisce atto di riconoscimento o di accertamento scritto, avente carattere negoziale, che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, potendo quindi non solo non essere coeva all'atto simulato, ma anche provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione”. (Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 2203 del
30/01/2013, Rv. 625195 - 01). Nel caso che qui occupa, l'appellante si è limitato a contestare la ritenuta efficacia novativa del Pt_1 contratto di comodato gratuito, sostenendo che fosse in realtà un contratto simulato privo di efficacia, concluso tra le parti nella consapevolezza che i reciproci rapporti fossero ancora regolati dal contratto di vendita precedentemente stipulato, senza mai fornire prova dell'accordo sotteso, non avendo prodotto l'eventuale controdichiarazione scritta. Peraltro, non vi era nemmeno ragione che giustificasse la stipula di un contratto simulato diretto a garantire le attrezzature della da eventuali procedure esecutive atteso che, come correttamente Parte_2 sottolineato dal Tribunale di Reggio Emilia, non vi è alcuna prova della situazione debitoria del
- se non marginali e non pregnanti dichiarazioni de relato fornite da un teste nel corso del CP_1 procedimento di primo grado - e, soprattutto, l'effetto di sottrarre le attrezzature da potenziali esecuzioni forzate era già insito nel contratto di vendita stipulato il 15 febbraio 2016, avendo le parti in esso inserito un patto di riservato dominio.
Inoltre, non convince nemmeno la tesi proposta dall'appellante secondo cui il contratto di comodato gratuito sarebbe annullabile ex art. 1427 c.c. in quanto il consenso del sarebbe stato viziato Pt_1 poichè dato per errore e/o carpito con dolo, sulla base di un erroneo convincimento suscitato nel predetto dal stesso, il quale avrebbe garantito a controparte che la stipula del contratto di CP_1 comodato doveva servire unicamente a mettere al riparo le attrezzature e gli arredi da eventuali azioni esecutive promosse dai creditori del medesimo e non avrebbe sortito alcun effetto tra le parti. Nessuna prova, infatti, è stata fornita in proposito.
Posto che non vi è prova delle precarie condizioni economiche del appare ben più CP_1 convincente e credibile la prospettazione del secondo cui le parti, a fronte di problematiche CP_1 legate al funzionamento dei macchinari – in particolare del pastorizzatore - avevano inteso mediante il contratto di comodato risolvere anticipatamente una eventuale controversia tra di essi, tanto che, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, la successione degli accordi negoziali, per come già descritta, integra la fattispecie della c.d. transazione novativa. Sul tema, è utile richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, per la quale “l'efficacia novativa della transazione pagina 3 di 6 presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni”. Pertanto, esclusa la possibilità di ricondurre il contratto di comodato ad un accordo simulatorio e respinta le ulteriori eccezioni di parte appellante circa la annullabilità dell'accordo ex art. 1427 c.c., deve sottolinearsi l'assoluta e oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dal contratto di comodato, avendo i due accordi il medesimo oggetto (le attrezzature locate all'interno della ) ma -diversamente da quanto opinato da parte appellante- obbligazioni assolutamente Parte_2 inconciliabili, stante la natura onerosa delle previsioni inserite nel contratto di vendita e il carattere gratuito delle obbligazioni contenute nel contratto di comodato.
Sicchè deve ritenersi corretto il ragionamento logico giuridico seguito dal Tribunale di Reggio Emilia circa la sussistente volontà delle parti - manifestatasi attraverso comportamento concludente consistito nella stipula, a distanza di quindici giorni dal primo, di un contratto di comodato obiettivamente incompatibile rispetto al precedente - di ingenerare tra di essi un rapporto nuovo, costituito di autonome obbligazioni, che si protraesse quanto meno fino alla scadenza del contratto di comodato stesso, della durata di un anno. Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
Parimenti, non può accogliersi la doglianza per mezzo della quale l'appellante si duole della condanna ex art. 96, co. 2 c.p.c. in quanto la relativa domanda sarebbe stata tardiva e irritualmente proposta, prima ancora che infondata;
sempre in punto di condanna per “responsabilità aggravata”, lamenta l'appellante anche l'individuazione del quantum debeatur, atteso che il non avrebbe subito CP_1 alcuna perdita di prodotto avendo egli a disposizione altri impianti di conservazione, e che il prezzo medio utilizzato dal Tribunale come criterio di riferimento ai fini del calcolo del risarcimento non sarebbe confacente a quello praticato in località Quattro Caselle.
Innanzitutto, deve premettersi che assolutamente corretta risulta la decisione del primo Giudice in punto di condanna ex art. 96, co. 2 c.p.c., i cui presupposti sono evidenziati dalla Corte di Cassazione nei termini che seguono: “per la configurabilità del risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c., in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado successivamente riformata, occorre che il creditore inizi l'azione esecutiva o la porti a compimento senza la normale prudenza, sicché è sufficiente che egli abbia avviato l'azione esecutiva nonostante, in concreto, l'accoglimento del gravame (con l'annullamento o la riforma della sentenza posta in esecuzione) fosse sufficientemente probabile e prevedibile, spettando in ogni caso la relativa valutazione al giudice di merito, oppure che egli stesso abbia proseguito e portato a termine l'intero procedimento, pur non essendo in possesso di un valido titolo esecutivo” Cass. civ., Sez. III, Sent. n.
27689 del 12/10/2021, Rv. 662575 - 01). Ebbene, è pacifico che il nonostante la piena Pt_1 consapevolezza della stipula del contratto di comodato gratuito, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo per cui è processo omettendo di produrre il predetto contratto e instradando in tal modo il procedimento monitorio a suo favore;
sicchè, a fronte dell'accertamento circa la sussistenza tra le parti del contratto di comodato gratuito e fermo quanto rappresentato poc'anzi, legittima appare la condanna ex art. 96, co. 2 c.p.c., avendo il iniziato e portato a termine il procedimento esecutivo con la Pt_1 consapevolezza che l'accoglimento della opposizione fosse probabile. Quanto poi alla doglianza relativa alla tardività della domanda, giova anche sul punto richiamare quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la domanda di risarcimento del danno per responsabilità pagina 4 di 6 aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni, senza che ciò determini alcun mutamento dell'oggetto e della "causa petendi" delle domande proposte dalle parti, in quanto sovente la parte istante è in grado di valutarne la fondatezza, nonché di determinare l'entità del danno subito, solo al termine dell'istruttori” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 14911 del 08/06/2018, Rv. 649302 – 01). Sicchè, deve essere respinta l'eccezione de quo, tenuto conto che la difesa del proponeva domanda all'udienza del CP_1
15.12.2016, ossia in epoca anteriore rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi in data 30 ottobre 2020.
Parimenti priva di fondamento risulta la doglianza relativa alla proposizione della domanda ex art. 96, co. 2 c.p.c. ad un giudice funzionalmente incompetente quale quello dell'opposizione poiché, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, “l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo” (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 02).
Dunque, in assenza di qualsivoglia preclusione di natura processuale, la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata deve essere proposta nel giudizio di opposizione all'emissione del decreto ingiuntivo, condizione correttamente rispettata dalla difesa dell'appellato-opponente CP_1
Da ultimo, non trova fondamento nemmeno la censura inerente all'individuazione del quantum del risarcimento. Innanzitutto, appare indimostrata la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui il nelle operazioni di asportazione dei macchinari realizzate dal in esecuzione del CP_1 Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, non avrebbe subìto la perdita dei 160 kg di gelato e dei 60 kg di semifreddo poiché all'interno della erano presenti altri macchinari utili alla conservazione del prodotto. Parte_2
Infatti, le testi e , entrambe dipendenti del nel periodo de quo, Testimone_1 Tes_2 CP_1 confermavano l'asportazione delle attrezzature e, soprattutto, sostenevano senza alcun dubbio che, stante il periodo estivo, i congelatori erano stati riempiti di gelato e semifreddo proprio in occasione dell'aumento delle vendite dovute alla fiera e che il prodotto, una volta scollegati dalle prese di corrente i frigoriferi in cui era conservato, era andato irrimediabilmente perduto. D'altro canto, non appare inconferente neppure il prezzo medio del gelato (intorno ai 12-14 euro per kg) individuato dal primo Giudice ai fini della quantificazione del danno patito dal avendo egli fatto CP_1 riferimento ai prezzi generalmente utilizzati nella vicina città di Parma nel periodo in questione e risultando lo stesso congruo con riferimento ai prezzi all'epoca generalmente praticati.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, deve essere altresì respinta la censura alla decisione di primo grado in punto di riparto delle spese di lite, poiché il Tribunale ha già benevolmente riconosciuto la parziale reciproca soccombenza tra le parti pur a fronte di un evidente abusivo utilizzo dello strumento processuale da parte del Nonostante ciò, il primo Giudice ha compensato tra le parti sia le Pt_1 spese di CTU sia le spese di lite nella misura del 50%, e ha condannato per il restante 50% l'opposto soccombente;
pertanto, non si ravvisano profili di illegittimità di una siffatta ripartizione delle spese di lite, tenuto anche conto che la soccombenza in capo al era semplicemente riferibile alla CP_1 circostanza per cui egli, a fronte della richiesta di euro 31.000 di risarcimento ex art. 96, co. 2, c.p.c., si era visto riconoscere dal Tribunale una somma sensibilmente inferiore, pari a circa 3000 euro.
pagina 5 di 6 Ultimo motivo da analizzare è quello relativo alla condanna per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c., a fronte della specifica doglianza mossa dall'appellante che ne sostiene l'illegittimità, tenuto anche conto che egli agiva in forza di un valido titolo esecutivo. A parere di questa Corte, assolutamente corretta risulta la decisione del primo Giudice sul punto, atteso che il intraprendeva l'azione tacendo Pt_1
l'esistenza del contratto di comodato e inducendo il Tribunale di Reggio Emilia ad emettere, inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo de quo: dunque, non coglie nel segno l'assunto dell'appellante di star procedendo in forza di un valido titolo esecutivo poiché l'emissione del decreto ingiuntivo, per quanto esso valido dal punto di vista formale, era stata evidentemente viziata da una incompleta rappresentazione della realtà da parte del richiedente il quale veniva dunque correttamente Pt_1 condannato alla sanzione prevista ex art. 96, co. 3 c.p.c.. Conclusivamente l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Peraltro, coerentemente a quanto sin qui esposto, l'appellante deve essere condannato nuovamente ex art. 96, co. 3 c.p.c. per aver, nella consapevolezza della abusività della domanda di primo grado, proposto appello a fronte di una sentenza di primo grado a sé sfavorevole, comportamento processuale che ha causato ulteriore e superfluo dispiego di risorse processuali (cfr. cass.34693/22: “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame”). In punto di quantum, la sanzione ex art. 96, co. 3 c.p.c. può essere liquidata -in conformità dei parametri previsti dalle Tabelle di Milano- nella misura della metà rispetto alle spese di lite del grado, anch'esse poste a carico dell'appellante a fronte della totale soccombenza nel presente giudizio d'appello. In particolare, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m.
55/2014, tenuto conto del valore e della natura della causa, del tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e tutti i parametri indicati nel citato decreto. Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 1070/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro 7.000,00 Parte_1 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Condanna al pagamento, a titolo di sanzione ex art. 96, co. 3 c.p.c., della somma di Parte_1 euro 3.500,00.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 21.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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