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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 09/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 731/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZONI BRUNO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del rappresentante legale pro tempore CP_1
- convenuto contumace-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.03.2022, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la società resistente per la condanna della società alla corresponsione CP_1 della somma complessiva di euro €9.631,14 (di cui €8.727,93 a titolo di ratei di tredicesima
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e quattordicesima mensilità, oltre a €904,21 a titolo di ANF per il periodo dal 01.07.2020 al
13.10.2020) a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali per il periodo lavorativo svolto dal 10.06.2015 al 30.6.2020 alle dipendenze della
, e, in forza dell'intervenuta cessione del contratto di lavoro (cfr. Controparte_2
doc. n.3 allegato al ricorso), per il periodo lavorativo svolto dal 01.07.2020 al 13.10.2020 alle dipendenze della con qualifica di segretaria e con inquadramento nel CP_1
livello 5 del CCNL Commercio e Terziario.
La società resistente -pur ritualmente convenuta in giudizio- non si è costituita onde ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. ordinanza del 18.04.2023).
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc da parte del solo ricorrente- la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
3. Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato.
In specifico, dalle buste paga e dal contratto di assunzione depositati in atti si evince la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, la data di assunzione (10.06.2015), nonché tutti i dati necessari alla verifica delle mansioni, del livello contrattuale (segretaria di 5 livello) e del CCNL applicato, delle ore e dei giorni di lavoro prestati ed, infine, delle somme percepite a titolo di retribuzione (cfr. doc. in atti all.ti al fasc.lo ric.te).
Parte ricorrente ha poi dedotto e provato di aver presentato le dimissioni in data 14.10.2020
(cfr. doc. n. 4 all.to al ricorso).
4. Ebbene, quanto alle differenze retributive rivendicate e non corrisposte dalla convenuta, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, diversamente, la cooperativa convenuta – rimanendo contumace - non ha fornito, come era suo onere, la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis, Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
In particolare, dall'esame delle buste paga e dei conteggi e allegati risultano confermati sia i periodi lavorativi che gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
Per di più, alla luce dell'intervenuta cessione del contratto, le situazioni attive e passive sono trasferite interamente al cessionario, ossia alla la quale deve CP_1
corrispondere a favore della ricorrente anche le differenze retributive relative al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della che è stata liberata, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1408 c.c., dalle obbligazioni nei confronti della lavoratrice ceduta (cfr. lettere d ed f del contratto di cessione all. al doc n 3 del ricorso).
Inoltre, alla ricorrente spetta la corresponsione degli ANF, per il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della dal 01.07.2020 al 13.10.2020, per un importo pari a CP_1
€ 904,21 (cfr. domanda presentata all'Inps il 13.11.2020 doc. n.6 allegato al ricorso e accoglimento della domanda doc. n. 7 allegato al ricorso).
5.Ebbene, non appare revocabile in dubbio, che parte ricorrente abbia diritto alla corresponsione delle spettanze come rivendicate in ricorso e secondo i conteggi allegati che appaiono corretti e congrui, tenuto conto delle buste paga in atti e dei minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro (in atti), per complessivi €9.631,14 e, per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c.,
l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole mensilità per la retribuzione mensile, dalle scadenze annuali per la 13° e la 14° mensilità, dal giorno di cessazione del rapporto per il tfr), la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
6. Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (in relazione al valore fino ad €5.200/€26.000 della causa e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente della somma complessiva di €9.631,14 per i titoli di cui in ricorso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo come in motivazione;
2) condanna la società resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c .
Latina, 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 09/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 731/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZONI BRUNO, Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del rappresentante legale pro tempore CP_1
- convenuto contumace-
avente ad oggetto: differenze retributive dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.03.2022, la SI.ra ha convenuto in giudizio Parte_1
la società resistente per la condanna della società alla corresponsione CP_1 della somma complessiva di euro €9.631,14 (di cui €8.727,93 a titolo di ratei di tredicesima
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e quattordicesima mensilità, oltre a €904,21 a titolo di ANF per il periodo dal 01.07.2020 al
13.10.2020) a titolo di differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali per il periodo lavorativo svolto dal 10.06.2015 al 30.6.2020 alle dipendenze della
, e, in forza dell'intervenuta cessione del contratto di lavoro (cfr. Controparte_2
doc. n.3 allegato al ricorso), per il periodo lavorativo svolto dal 01.07.2020 al 13.10.2020 alle dipendenze della con qualifica di segretaria e con inquadramento nel CP_1
livello 5 del CCNL Commercio e Terziario.
La società resistente -pur ritualmente convenuta in giudizio- non si è costituita onde ne è stata dichiarata la contumacia (cfr. ordinanza del 18.04.2023).
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc da parte del solo ricorrente- la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
***
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
3. Dalla documentazione in atti risulta provata l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché l'applicabilità del CCNL invocato.
In specifico, dalle buste paga e dal contratto di assunzione depositati in atti si evince la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, la data di assunzione (10.06.2015), nonché tutti i dati necessari alla verifica delle mansioni, del livello contrattuale (segretaria di 5 livello) e del CCNL applicato, delle ore e dei giorni di lavoro prestati ed, infine, delle somme percepite a titolo di retribuzione (cfr. doc. in atti all.ti al fasc.lo ric.te).
Parte ricorrente ha poi dedotto e provato di aver presentato le dimissioni in data 14.10.2020
(cfr. doc. n. 4 all.to al ricorso).
4. Ebbene, quanto alle differenze retributive rivendicate e non corrisposte dalla convenuta, parte ricorrente ha fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, diversamente, la cooperativa convenuta – rimanendo contumace - non ha fornito, come era suo onere, la
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis, Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
In particolare, dall'esame delle buste paga e dei conteggi e allegati risultano confermati sia i periodi lavorativi che gli orari di lavoro dedotti in ricorso.
Per di più, alla luce dell'intervenuta cessione del contratto, le situazioni attive e passive sono trasferite interamente al cessionario, ossia alla la quale deve CP_1
corrispondere a favore della ricorrente anche le differenze retributive relative al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della che è stata liberata, ai Controparte_2 sensi dell'art. 1408 c.c., dalle obbligazioni nei confronti della lavoratrice ceduta (cfr. lettere d ed f del contratto di cessione all. al doc n 3 del ricorso).
Inoltre, alla ricorrente spetta la corresponsione degli ANF, per il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della dal 01.07.2020 al 13.10.2020, per un importo pari a CP_1
€ 904,21 (cfr. domanda presentata all'Inps il 13.11.2020 doc. n.6 allegato al ricorso e accoglimento della domanda doc. n. 7 allegato al ricorso).
5.Ebbene, non appare revocabile in dubbio, che parte ricorrente abbia diritto alla corresponsione delle spettanze come rivendicate in ricorso e secondo i conteggi allegati che appaiono corretti e congrui, tenuto conto delle buste paga in atti e dei minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro (in atti), per complessivi €9.631,14 e, per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c.,
l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole mensilità per la retribuzione mensile, dalle scadenze annuali per la 13° e la 14° mensilità, dal giorno di cessazione del rapporto per il tfr), la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
6. Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 (in relazione al valore fino ad €5.200/€26.000 della causa e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente della somma complessiva di €9.631,14 per i titoli di cui in ricorso oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo come in motivazione;
2) condanna la società resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €2.109,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c .
Latina, 10/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro