Sentenza 5 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, con riferimento al giudizio di cassazione, l'eccezione alla regola del rispetto del termine di fase, prevista dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultima parte, cod. proc. pen., mediante il richiamo al termine di durata complessiva, per l'ipotesi di c.d. "doppia conforme", postula che la "doppia conformità" riguardi unicamente i reati oggetto di cautela, non anche le eventuali ulteriori imputazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2008, n. 13172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13172 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 05/02/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 259
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 025917/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE EN SA, N. IL 07/08/1967;
avverso ORDINANZA del 22/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO Giuseppe, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 22/6/2007 resa ex art. 310 c.p.p., il Tribunale cd. "della Libertà" di Lecce confermava il provvedimento del 6/6/2007 della Corte di Assise di Appello della stessa città che aveva disatteso la richiesta di scarcerazione per scadenza termini proposta ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), da De OR LV, il quale, con sentenza resa il 30/5/2006 in parziale riforma della sentenza di primo grado, era stato assolto dal reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mentre in relazione al residuo reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, anch'esso compreso nel comune titolo custodiale, aveva riportato la conferma della condanna alla pena rideterminata in anni 8 di reclusione.
In motivazione, il Tribunale della Libertà osservava che, dal momento che in primo ed in secondo grado vi era stata comunque condanna per il reato autonomo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, la norma da applicarsi era quella di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), donde il termine massimo della custodia cautelare, di anni 6, non era ancora scaduto e sarebbe scaduto solo in data 11/12/2009, tenuto conto che l'aggravante di cui all'art. 80 era ad effetto speciale, che il reato, per cui è stata confermata la condanna, prevede una pena superiore ai 20 anni di reclusione e che il De OR è stato arrestato in data 11/12/2003.
A mezzo del difensore, il De OR ricorre per Cassazione deducendo violazione di legge, sul rilievo che solo una cd. "doppia conforme", che coinvolgesse tutti e due i reati oggetto della sentenza di condanna di primo grado, sarebbe stata idonea ad assicurare quella presunzione di particolare credibilità della condanna, in cui riposa la ratio dell'adozione dei più lunghi termini di fase previsti per tale ipotesi dall'art. 303 c.p.p., comma 4; poiché, invece, la sentenza di secondo grado era stata comunque di parziale riforma di quella pronunciata in prime cure, la scadenza del termine massimo di custodia cautelare era, secondo il ricorrente, da individuare alla stregua della disposizione di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), prima parte, tenuto conto che l'assoluzione in grado di appello dal reato associativo comporterebbe ipso iure la perdita di efficacia della misura custodiale e che il favor libertatis espresso dall'art. 13 Cost. imporrebbe di accedere, tra più interpretazioni possibili, a quella maggiormente favorevole al reo;
da ciò, l'ulteriore censura formulata contro i provvedimenti di sospensione di decorrenza dei termini durante la fase processuale adottati dalla Corte di Assise di Appello. Il ricorso è manifestamente infondato.
In riferimento all'ultima doglianza, va rilevata la correttezza della decisione dei giudici de libertate di disattenderla, in quanto il richiamo alla disciplina normativa della sospensione dei termini di fase è assolutamente inconferente rispetto al tema, del tutto diverso, che ora viene all'esame, quello cioè della determinazione dell'attuale efficacia o meno del titolo di custodia cautelare applicato, nella forma attuale degli arresti domiciliari, nei confronti del De OR anche in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80. In riferimento, poi, alle doglianze proposte dal ricorrente sul tema della vigenza del titolo custodiale all'esito della sentenza di secondo grado, ne va rilevata la aspecificità, in quanto esse appaiono affidate a motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate persuasivamente dal giudice del gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.
Invero, la sentenza impugnata sul medesimo punto censurato motiva correttamente, spiegando che, nel caso di specie, in cui vi era stata condanna anche in primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, il termine di fase per tale capo di imputazione coincide con il termine massimo previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), posto che la lettera e la ratio della norma non prescrivono che la cd. "doppia conforme" debba avere ad oggetto ognuna delle statuizioni di condanna della sentenza di primo grado.
Contrariamente all'assunto difensivo, la presunzione di maggiore credibilità della condanna, discendente dalla conferma della stessa in grado di appello, è ravvisabile proprio in relazione a quei capi di imputazione per i quali vi è stata conferma, non incidendo sulla fondatezza di detta presunzione la circostanza che altri punti, autonomi, della decisione non siano stati confermati in appello. Al contrario, qualora, come nel caso di specie, in relazione ad un autonomo capo di imputazione vi sia stata condanna sia in primo che in secondo grado, il relativo titolo cautelare vedrà avvalorata la prognosi di futura trasformazione di esso in titolo definitivo di esecuzione della pena, donde è giustificato il passaggio alla più severa disciplina di durata della custodia cautelare prevista dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d), nella parte in cui fa espresso rinvio all'art. 303 c.p.p., comma 4. Se si seguisse l'assunto contrario propugnato dal ricorrente, si dovrebbe, in ipotesi, ritenere che anche le modifiche apportate in appello ad altri, autonomi, capi di imputazione per ragioni estranee alla non colpevolezza dell'imputato (ad esempio: per estinzione del reato per amnistia, prescrizione, remissione di querela), dovrebbero elidere l'efficacia del titolo custodiate relativo a diversi ed autonomi capi di imputazione per i quali vi è stata, invece, conferma della condanna: il che è inaccettabile sul piano logico- giuridico, se si considera la ratio della norma qui contestata, che è quella di spostare il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela sociale e quelle di tutela della libertà individuale a favore delle prime, allorquando il principio di non colpevolezza sia attenuato in esito ad una duplice pronuncia di condanna, in due successivi gradi di giudizio, sul fatto costituente oggetto del medesimo titolo custodiale.
Nè l'interpretazione - qui condivisa - che il Tribunale della Libertà di Lecce ha fatto della norma in contestazione priverebbe di possibilità di attuazione concreta la disposizione di cui all'art.303 c.p.p., comma 1, lett. c), atteso che tale ultima disposizione,
comunque, troverebbe applicazione in tutti i casi in cui la condanna in appello e l'adozione di misura cautelare conseguano a gravame proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado: ipotesi, queste certamente contemplate dalla citata norma, allorché prevede che il termine di fase possa decorrere non già dalla sentenza di condanna, ma dalla sopravvenuta esecuzione della custodia.
Deriva dall'anzidetto che il ricorso proposto nell'interesse del De OR va dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processi e al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, ritenuta congrua nella misura indicata in dispositivo, in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale, inosservante dei limiti del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, altresì al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 5 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008