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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/07/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
ULZEGA MARCO, Giudice
PASSANTE MARCO, Relatore
in data 18/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240000249707000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2024 depositato il 25/07/2024
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore di parte ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore di parte resistente insiste nel rigetto e si richiama alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente il 5/4/2024 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P.
Oristano, impugnando la cartella di pagamento notificata in data 7/2/2024, relativa ad un precedente atto di contestazione per sanzioni IRES-IRAP anno 2017, per complessivi €.75.983,63.
Il 16/4/2024 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo a nullità della cartella per assenza di motivazione (si limitava semplicemente a richiamare quale motivazione unicamente i riferimenti ad un precedente atto di contestazione) e la mancata considerazione della regolarizzazione ex art.1 c.174-175
L.197/2022 (ravvedimento operoso speciale).
L'Ufficio si costituiva tempestivamente il 3/6/2024, eccependo l'inesistenza dell'assenza di motivazione e l'impossibilità di fruire del ravvedimento operoso speciale, perché effettuato in data successiva alla notifica dell'atto di contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina dei documenti e degli atti depositati, si evince la preventiva notifica (13/6/2023) dell'atto di contestazione, prodromico alla cartella di pagamento oggetto del presente ricorso.
La mancata impugnazione nei termini del suddetto atto prodromico rende definitiva la pretesa tributaria, portata dalla cartella di pagamento contestata.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione circa la presunta assenza di motivazione della cartella in quanto si limitava “semplicemente a richiamare quale motivazione unicamente i riferimenti ad un precedente Atto di contestazione”, essa non può trovare accoglimento. Si è riscontrato, infatti, che la stessa ricorrente aveva depositato agli atti il suddetto atto di contestazione, il cui contenuto e le cui motivazioni erano, quindi, ben conosciute dalla società.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.3.169,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 3.169,00 oltre accessori come per legge. Oristano, 18.7.2024 Il presidente Caschili
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/07/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
ULZEGA MARCO, Giudice
PASSANTE MARCO, Relatore
in data 18/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2024 depositato il 16/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520240000249707000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2024 depositato il 25/07/2024
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore di parte ricorrente insiste nell'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore di parte resistente insiste nel rigetto e si richiama alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente il 5/4/2024 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P.
Oristano, impugnando la cartella di pagamento notificata in data 7/2/2024, relativa ad un precedente atto di contestazione per sanzioni IRES-IRAP anno 2017, per complessivi €.75.983,63.
Il 16/4/2024 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo a nullità della cartella per assenza di motivazione (si limitava semplicemente a richiamare quale motivazione unicamente i riferimenti ad un precedente atto di contestazione) e la mancata considerazione della regolarizzazione ex art.1 c.174-175
L.197/2022 (ravvedimento operoso speciale).
L'Ufficio si costituiva tempestivamente il 3/6/2024, eccependo l'inesistenza dell'assenza di motivazione e l'impossibilità di fruire del ravvedimento operoso speciale, perché effettuato in data successiva alla notifica dell'atto di contestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria, esaminati gli atti ed i documenti prodotti, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento.
Dalla disamina dei documenti e degli atti depositati, si evince la preventiva notifica (13/6/2023) dell'atto di contestazione, prodromico alla cartella di pagamento oggetto del presente ricorso.
La mancata impugnazione nei termini del suddetto atto prodromico rende definitiva la pretesa tributaria, portata dalla cartella di pagamento contestata.
Per quanto concerne, poi, l'eccezione circa la presunta assenza di motivazione della cartella in quanto si limitava “semplicemente a richiamare quale motivazione unicamente i riferimenti ad un precedente Atto di contestazione”, essa non può trovare accoglimento. Si è riscontrato, infatti, che la stessa ricorrente aveva depositato agli atti il suddetto atto di contestazione, il cui contenuto e le cui motivazioni erano, quindi, ben conosciute dalla società.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla refusione delle spese di giudizio per €.3.169,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 3.169,00 oltre accessori come per legge. Oristano, 18.7.2024 Il presidente Caschili