Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Paolo
Scognamiglio, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenuta con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a n. 18364/24 vertente
TRA
nata a Napoli l'[...], in [...] e nella qualità di erede legittimo del Parte_1 padre (ricorrente originario, deceduto in data 21/1/2025), elettivamente Persona_1 domiciliata in Napoli alla P.za Gabriele D'Annunzio n. 15 presso lo studio dell'avvocato
Andreafrancesco Artese, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti ricorrente
CONTRO
n persona del suo Controparte_1
Presidente p.t. con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la sede dell' in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 CP_1 resistente
Avente ad OGGETTO: concessione dell'incremento prescritto dall'art. 15 del D.L. 104/2020
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
Motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024 il IG. esponeva: Persona_1
- di aver ottenuto, con decreto di omologa del 15/2/2024, reso dal Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento recante r.g. 16737/2022, il riconoscimento del suo diritto alla corresponsione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- di aver chiesto, in virtù di tale provvedimento, all' competente di applicare la CP_1 maggiorazione prevista dall'art. 15 del D.L. 104/2020;
- di rientrare nei requisiti reddituali previsti dalla predetta normativa, essendosi separato dalla moglie IG.ra mediante accordo con convenzione di negoziazione Parte_2 assistita conclusa in data 28/7/2022 e trascritta nei Registri di matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Napoli al n° 142 parte 2 serie C anno 2022;
- di aver pertanto proposto ricorso amministrativo ex art. 46 L. 88/89 al Comitato Provinciale senza alcun esito.
Chiedeva, dunque, l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 15 D.L. 104/2020 ai fini del riconoscimento dell'incremento, con conseguente condanna dell' a corrispondergli CP_1 tutte le provvidenze economiche dovute per la pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 con la relativa maggiorazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti, sino all'effettivo soddisfo. Chiedeva altresì la condanna dell' al risarcimento dei danni patiti a causa della condotta contestata, nonché CP_1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costitutiva l , che deduceva di non aver corrisposto la maggiorazione sociale per CP_1 difetto del requisito di reddito coniugale, ritenendo rilevante il persistente stato di coabitazione di fatto con il coniuge separato e il conseguente rilievo del cumulo dei redditi della ricorrente e del coniuge separato ai fini del superamento del limite di legge.
In data 28/1/25, a seguito di decesso del ricorrente, avvenuto il 21/1/2025, si costituiva la figlia IG.ra , ai fini della prosecuzione del giudizio. Parte_1
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Il citato art. 15 del D.L. 104/2020, posto a fondamento della domanda del ricorrente, ha esteso ai soggetti di età superiore a diciotto anni – e non più di età “pari o superiore a sessanta anni”
– il beneficio previsto dall'art. 38, co. 4 della L. 448/2001.
Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede un incremento delle prestazioni a favore di taluni soggetti, a condizione che l'interessato non superi determinate soglie di reddito su base annua. Ai fini di tale verifica assume rilievo la circostanza che l'interessato sia o meno coniugato ovvero legalmente ed effettivamente separato, dovendosi nel primo caso tenere conto di eventuali redditi del coniuge ai fini del superamento della soglia prevista.
A fronte della separazione dedotta dal ricorrente, intervenuta con convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 28/7/2022, l' ha comunque escluso il CP_1 riconoscimento del beneficio richiesto sulla base di una documentata situazione di coabitazione tra il predetto e la moglie, IG.ra , nella medesima abitazione in Parte_2
Salita Moiarello n. 13 Napoli, protrattasi senza soluzione di continuità per circa due anni e mezzo dopo l'intervenuta separazione e sino al decesso del IG. , senza che alcuno dei Per_1 due ex coniugi avesse mai chiesto l'accertamento, con la declaratoria di divorzio, della definitiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito, l' ha richiamato l'art. 157 c.c., ai sensi del quale “I coniugi possono di CP_1 comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario
l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione”.
L' ha altresì documentato, mediante produzione dell'estratto contributivo, la percezione, CP_1 da parte della IG.ra , di redditi da lavoro che superano il limite di legge Parte_2 previsto ai fini del pagamento della maggiorazione sociale.
Per contro parte ricorrente non ha dedotto alcunchè in senso contrario limitandosi ad affermare che la separazione non comportava anche che i coniugi dovessero vivere separati, ma nell'accorso di separazione era espressamente indicato che i coniugi avrebbero vissuto separatamente
Quanto sinora evidenziato induce in effetti a ritenere fondato il rilievo dell' circa la CP_1 sussistenza di un comportamento concludente incompatibile con la separazione legale ai sensi del citato art. 157 c.c., con conseguente rilevanza del reddito del coniuge ai fini della valutazione del presupposto per l'erogazione della maggiorazione sociale sulla pensione di inabilità civile, e superamento del limite di legge. Si evidenzia che il ricorrente non ha peraltro allegato la circostanza del possesso del requisito reddituale per l'ipotesi del cumulo del reddito con il coniuge.
Ne consegue l'insussistenza del diritto alla prestazione richiesta.
Non può che rigettarsi il ricorso.
Spese di lite compensate ex art. 152 disp. Att.c.p.c.
P.Q.M.
Il dott. Paolo Scognamiglio, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Napoli,
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Giorgia Iurza, magistrato ordinario in tirocinio