TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 36921/2024
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 10/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. . Parte_1 Parte_1
Per il nessuno. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Pt_1
, elettivamente domiciliato in VIALE ENRICO MARTINI, 9 20139 MILANO,
[...] presso il difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 281decies c.p.c., ritualmente notificato, l'avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale di Milano Sez. XIII civile, emesso in data 09.10.2024, notificato in data 11.10.2024, con riguardo ai compensi spettanti al medesimo legale patrocinante per l'attività professionale prestata a favore dell'assistita
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed insisteva per Parte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “Accertare e dichiarare il buon diritto del procuratore ricorrente al pagamento a suo favore da parte del
degli onorari di causa per l'attività professionale esercitata in giudizio e nella Controparte_1 mediazione obbligatoria delegata dal Giudice svolta a favore della propria assistita Parte_2
, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, per i motivi in fatto e in diritto esposti
[...] in narrativa e relativamente al giudizio patrocinato avanti al Tribunale di Milano, Sez. 13°, R.G.N.
1809/2023, nella misura di € 3.680,01 come stabiliti dal D.M. 55/2014 (oltre IVA, CPA di legge), in luogo di quelli liquidati di € 1.437,50 (compreso spese generali) e quindi per la differenza ancora dovuta di ulteriori € 2.242,51 oltre accessori di legge, o per quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
Conseguentemente,
- Rettificare/modificare il decreto di liquidazione emesso dal Giudice della Sez. 13°, R.G.N. 1809/2023, del Tribunale di Milano, emesso il 09.10.2024, notificato il 11.10.2024, nel senso che preveda la liquidazione degli onorari in questione nella misura di € 3.680,01 (oltre IVA, CPA, come per legge), anziché nella misura di € 1.437,50 liquidati (compreso spese generali 15%), e quindi per la differenza ancora dovuta di ulteriori € 2.242,51 oltre accessori di legge, o per quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
Conseguentemente,
- Condannare il , C.F. , in persona del legale rappr.te p.t, con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in via Arenula n. 70, 00186 Roma (RM), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Milano, Via Freguglia, n. 1, Palazzo di Giustizia, PEC a Email_1 versare al sottoscritto l'importo di € 3.680,01 (oltre IVA, CPA, come per legge), anziché nella misura di € 1.437,50 liquidati (compreso spese generali 15%), e quindi per la differenza ancora dovuta di ulteriori € 2.242,51 oltre accessori di legge, o per quell'altra somma che sarà accertata in corso di causa
e/o ritenuta di giustizia;
- Condannare il , in persona del rappresentante legale p.t, alla rifusione degli Controparte_1 onorari e spese di liti del presente giudizio nella misura determinata dal D.M. 55/2014, oltre al rimborso del contributo unificato, il rimborso delle spese generali forfettarie, oltre a IVA e CPA, come per legge”.
Il ricorrente, in particolare, si doleva della mancata liquidazione della attività professionale esercitata per la mediazione obbligatoria delegata dal Giudice, nonché della immotivata
3 liquidazione degli onorari in misura inferiore ai minimi inderogabili, in assenza di alcuna ragione a sostegno della corposa riduzione, stante anche la rilevanza dell'attività difensiva prestata, essendosi la fase giudiziale svolta in sei udienze, con il deposito di due memorie/comparse di difesa nelle quali venivano analizzate e confutate le memorie avversarie su questioni giuridiche rilevanti.
La parte resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Parte_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 01 dicembre 2022 n. 2022/6041 (cfr. doc.
3).
All'udienza del 12 settembre 2023 il Giudice disponeva l'esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda, la quale veniva effettuata in due incontri (il 23 settembre 2023 e il 23 ottobre 2023) e produceva esito negativo.
Il valore della controversia è stato indicato dal difensore come indeterminato nel valore compreso tra € 5.200,1 e € 26.000,00 e, in relazione al valore indicato, l'importo minimo liquidabile in base ai parametri corrispondenti allo scaglione era pari a € 1.270,00 (€ 2.540,00 ridotti della metà ex art. 130 D.P.R.115/2002).
Il Tribunale liquidava i compensi in € 1.250,00 oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge.
Orbene, sussiste un obbligo di specifica motivazione in caso di scostamento dai valori minimi e massimi, rientrando nella discrezionalità del giudice la liquidazione del compenso tra il minimo e il massimo.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ritiene che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione”, per cui “l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le
4 ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura” (Cass.
Sez. III sent. n. 89 del 7/1/2021; Cass., Sez. L, Ord. n. 12537 del 10/05/2019; Sez.
6 - L, Ord. n.
2386 del 31/01/2017; conf. Sez. 6 - 3, Ord. n. 26608 del 09/11/2017; Sez. L, Ord. n. 22991 del
02/10/2017; Sez. 6 - 3, Ord. n. 29606 del 11/12/2017).
Per quanto concerne, invece, la mancata liquidazione della attività professionale esercitata nella mediazione delegata occorre rilevare che la mediazione obbligatoria delegata dal
Giudice, in data 12.09.2023, è attività prodromica ed ineludibile, vertendosi in ipotesi per cui la legge prevede la stessa quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 co. 1
D.lgs. 28/2010; in tal caso è obbligatoria l'assistenza del difensore, ai sensi dell'art. 8 co. 5
d.lgs. 28/2010, e all'avvocato è impedito chiedere compensi al proprio assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato, incorrendo altrimenti in ipotesi di responsabilità disciplinare
(art. 29 co. 8 Codice deontologico forense).
Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 115/2002 - stante la stretta connessione della fase di mediazione obbligatoria con l'attività propriamente giudiziale nei cui confronti assurge a condizione di procedibilità – il quale prevede che
“l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”; peraltro la Suprema Corte considera giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio (Cass. 24723/2011).
Tale statuizione si attaglia perfettamente all'ipotesi di specie, posto che trattasi di mediazione
- delegata dal giudice – considerata ex lege quale condizione di procedibilità dell'azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio.
Tanto premesso, considerato il valore indeterminato della causa che si colloca nello scaglione da € 5.200,1 a € 26.000,00 deve aversi riguardo ai valori medi delle singole fasi, quantificazione che appare corretta rispetto all'entità ed alla qualità delle prestazioni rese – essendosi svolto il giudizio in sei udienze, due incontri di mediazione obbligatoria, con il deposito di due memorie nelle quali venivano analizzate e confutate le pari memorie avversarie su questioni di rilevanza giuridica, che deve liquidarsi nei seguenti termini:
5 Fase di studio: € 919,00
Fase introduttiva: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: 1.680,00
Fase decisionale: 1.701,00 per un totale di € 5.077,00, a cui va applicata la riduzione del 50% ex art. 130 D.P.R. 115/02, per un importo di € 2.538,50.
A tale importo si deve sommare quanto da liquidarsi in relazione alla fase della mediazione, applicando i valori medi previsti dalla tabella 25bis, per la fase di attivazione (441,00 €) e la fase di negoziazione (882,00 €), giungendo ad € 1.323,00, a cui va poi applicata la riduzione del 50% per patrocinio a spese dello Stato (art. 130 D.P.R. 115/02), dal che l'importo di €
661,50.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art.170 del D.P.R. N.115/02
e in riforma del provvedimento assunto dal G.U. di questa sezione in data 9 ottobre 2024 nel procedimento R.G. n. 1809/2023, liquida all'avv. quale difensore della Parte_1 parte , ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, la somma di € Parte_2
3.200,00 (2.538,50 + 661,50), oltre accessori di legge.
Non deve farsi luogo alla liquidazione delle spese del presente procedimento, richiesta dall'opponente, posto che il è solo contraddittore necessario (Cass. Sez. U. sent. CP_1
n.8516/12) e non può essere ritenuto parte soccombente: la liquidazione dei compensi in caso di patrocinio a spese dello Stato è esclusivamente di competenza del giudice e l'Amministrazione non potrebbe in alcun modo interferire o agire autonomamente (per esempio, disponendo di riconoscere al difensore il compenso da quest'ultimo richiesto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide: in accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi dell'art.170 del D.P.R. N.115/02 e in riforma del provvedimento assunto dal G.U. di questa sezione in data 9 ottobre 2024 nel procedimento R.G. n. 1809/2023, liquida all'avv. quale difensore della Parte_1
6 parte , ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, la somma di € Parte_2
3.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento.
ORDINA
Alla , tramite il Funzionario Delegato del Tribunale Controparte_3
di Milano di pagare l'importo liquidato.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 10/04/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Federica Giammarrusto.
7