Sentenza 10 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna, al terzo interessato è precluso fino alla formazione del giudicato di rivolgersi al giudice della cognizione per far valere i propri diritti sui beni in sequestro.
Commentario • 1
- 1. Confisca penale e impugnazione della misuraGianluca Giorgio · https://www.studiocataldi.it/ · 9 aprile 2017
di Gianluca Giorgio - La seconda sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 5806 del 8 febbraio 2017 (qui sotto allegata), ha definitivamente applicato il divieto di ne bis in idem su identiche questioni. I giudici di piazza Cavour, con questa interessante sentenza, hanno affermato che, in presenza di un processo, unico ed autonomo, all'esito del quale il collegio giudicante emana una misura cautelare di confisca di un bene è assolutamente inutile per il terzo proprietario del bene in oggetto, instaurare un altro processo parallelo sulla misura in questione, se in presenza di una sentenza non irrevocabile. In tal caso avremo: un processo autonomo sul quale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2015, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 10/01/2015
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 52
Dott. LOMBARDO L. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 47576/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PU SE;
avverso l'ordinanza n. 662/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 30/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Romano Giulio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. De Luca Luciano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Purificato PP, in nome proprio e quale legale rappresentante della società Italarte s.r.l., ricorre per cassazione a mezzo del proprio difensore - nella qualità di terzo interessato - avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 30.9.2014, che, respingendo l'appello da lui proposto, ha confermato l'ordinanza emessa il 3.6.2014 dal medesimo Tribunale in sede dibattimentale, con la quale è stata rigettata la richiesta di restituzione delle opere d'arte e dei beni mobili custoditi nei locali della suddetta società e sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale nei confronti di BE NA ed altri per i reati di associazione per delinquere aggravata dalla L. n. 146 del 2006, art. 4, riciclaggio e reati connessi, conclusosi - tra l'altro - con la condanna del BE alla pena di anni quindici di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa in ordine ai reati di cui ai capi 1), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 25), 26) e 27) della rubrica, nonché con la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 e L. n. 146 del 2006, art. 11.
2. Il difensore del ricorrente deduce:
2.1. L'inosservanza e l'erronea applicazione della legge con riferimento alle indagini disposte dal P.M. nel corso del giudizio di appello relativamente ai reati c.d. "trasnazionali" ascritti al BE. Deduce, in particolare, che l'integrazione delle indagini disposta dal pubblico ministero, dopo la presentazione della istanza di restituzione delle cose sequestrate avanzata dal Purificato, violerebbe la L. n. 146 del 2006, art. 12, in quanto eseguita dopo la conclusione del dibattimento e prima della fase esecutiva (non essendo ancora la sentenza di primo grado divenuta irrevocabile), in contrasto con quanto dispone la richiamata disposizione dell'art. 12, secondo cui in relazione ai reati c.d. transnazionali il pubblico ministero può compiere attività di indagine nel termine e nei limiti di cui all'art. 430 c.p.p.; ne deriverebbe la inutilizzabilità degli elementi di prova posti a base della decisione impugnata;
2.2. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, in ordine alla assoggettabilità a confisca dei beni appartenenti a persona estranea al reato. Deduce, in particolare, che sarebbero stati violati la L. n. 146 del 2006 art. 11 e art. 322 ter c.p.p., che consentono la confisca per equivalente solo in relazione ai beni di cui il reo abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica. Nella specie, a dire del ricorrente, sarebbe mancato alcun accertamento giurisdizionale nei confronti del Purificato, intestatario dei beni confiscati, e non vi sarebbe prova della fittizia intestazione dei beni in capo allo stesso per conto del BE;
sul punto deduce anche la carenza della motivazione della ordinanza impugnata e il travisamento delle prove acquisite.
3. Le censure non sono fondate nei termini che seguono. Va innanzitutto rilevata la infondatezza della doglianza del ricorrente circa l'asserita violazione - relativamente ai reati c.d. "trasnazionali" ascritti al BE - della L. n. 146 del 2006, art. 12 e ai limiti temporali ivi previsti per le attività di indagine disposte dal P.M..
Come ha statuito questa Corte, in tema di reati transnazionali, i limiti posti dalla L. n. 146 del 2006, art. 12 allo svolgimento degli accertamenti da parte del P.M. si riferiscono esclusivamente all'attività integrativa di indagine (ex art. 430 c.p.p.) funzionale alla formulazione delle richieste al giudice del dibattimento in vista dell'eventuale adozione della confisca per equivalente ex L. n. 146 del 2006, art. 11 o di una misura ablativa ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, conv. nella L. n. 356 del 1992 (Sez. 1, n.
15251 del 07/03/2012 Rv. 252354). Nella specie, il P.M. ha disposto, nuove indagini (in data 22.1.2014) dopo la sentenza di primo grado (datata 17.10.2013); non, quindi, per richiedere al giudice del dibattimento l'adozione della confisca per equivalente (già ottenuta con la detta sentenza di primo grado sulla base delle acquisizioni probatorie effettuate nel corso del dibattimento), ma per delibare la fondatezza della istanza di restituzione avanzata dal difensore, con particolare riferimento alle deduzione da questo formulate. Deve escludersi, pertanto, la violazione dell'art. 12 cit., non potendosi ritenere che le indagini del P.M. fossero volte a formulare al giudice procedente richieste del tipo di quelle previste dall'anzidetta disposizione. Va peraltro rilevato che, in ogni caso, il ricorso non può trovare accoglimento, non potendo disporsi la restituzione delle cose delle quali è stata disposta la confisca con la sentenza di condanna non ancora passata in giudicato.
L'art. 323 c.p.p., comma 3 stabilisce, infatti, che "Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate".
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di statuire che, quando sia intervenuta una sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi, non solo la possibilità di restituire i beni di cui è stata disposta la confisca, ma anche l'immediata esecutività dei provvedimenti restitutori dei beni sottoposti a sequestro preventivo di cui non sia stata disposta la confisca, potendo quest'ultima intervenire nel successivo grado di giudizio di merito e, ricorrendo l'ipotesi di confisca obbligatoria, anche in sede esecutiva (Sez. 1, n. 8533 del 09/01/2013 Rv. 254927; Sez. 6, n. 40388 del 26/05/2009 Rv. 245473).
In sostanza, se nel corso delle indagini preliminari e durante il giudizio di primo grado, il terzo può far valere - dinanzi all'A.G. procedente - i propri diritti sui beni sequestrati, allo stesso è invece precluso di rivolgersi al giudice della cognizione dopo la sentenza non irrevocabile di condanna e fino alla formazione del giudicato di condanna. Non può ammettersi, invero, che la statuizione di confisca contenuta nella sentenza sia posta in discussione - durante la pendenza del processo e al di fuori dello stesso - da un soggetto terzo, che non è parte del rapporto processuale instaurato dinanzi al giudice della cognizione. Ciò non vuoi dire che il terzo non possa, dopo la sentenza di condanna che ha disposto la confisca dei beni, tutelare i propri diritti. Egli, a tal fine, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell'imputato e sempreché la confisca sia divenuta irrevocabile, potrà promuovere apposito incidente di esecuzione dinanzi al giudice di cui all'art. 665 c.p.p.; giudice che è specificamente designato a decidere in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate (art. 676 c.p.p.). Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'ordine di confisca contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna fa stato "inter partes"; pertanto, quando il provvedimento risulta disposto illegittimamente sussistendo la causa impeditiva prevista dall'art. 240 c.p., comma 3, il soggetto estraneo al reato, e perciò rimasto estraneo al procedimento penale, al quale la cosa confiscata appartiene può chiedere di invalidare quel capo della sentenza ed ottenere la revoca della misura di sicurezza inflitta all'imputato condannato (Sez. 5, n. 15394 del 06/03/2014 Rv. 260218). A tal fine, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca, può dimostrare la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza (Sez. 1, n. 47312 del 11/11/2011 Rv. 251415; Sez. 6, n. 29124 del 02/07/2012 Rv. 253180).
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato.
Le altre censure rimangono assorbite.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 10 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015