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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/11/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
All'udienza del 10 Novembre 2025 in trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2809/2024 R.G. promossa da:
, (già ) con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
sede in Siracusa rappresentato e difeso dall'AVV. MARINO CARMELA
contro rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'AVV. BOTTINO MONICA
e nei confronti di
(C.F.: ), in persona del Sindaco, pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3
elett.te dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Piazza Marina n°39 CP_2
“Palazzo Rostagno”, rapp.to e difeso dall'Avv. CARLA MARSALA FANARA del foro di , (C.F.: ) CP_2 C.F._1
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da note di trattazione per l'udienza del 10/11/2025 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 cpc la proponeva opposizione al Parte_1
pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/73, promosso dall n. 29884202400001930001, fascicolo Controparte_3
298/2024/18777, relativamente al mancato pagamento della cartella n.
29820240004821930 000, avente ad oggetto tributi vari, lamentando il mancato rispetto dell'art. 50 del DPR 602/73, la conseguente violazione del procedimento di riscossione e la mancata notifica dell'atto prodromico presupposto (cartella). Chiedeva, pertanto, la sospensione dell'esecuzione, anche inaudita altera parte, la dichiarazione di insussistenza del credito dell , lo svincolo delle somme, nonché la dichiarazione di CP_4
illegittimità dell'avviata esecuzione. Chiedeva, infine, la condanna alle spese di giudizio.
Deduceva che l'indirizzo pec a cui l' avrebbe fatto la Controparte_1
notifica non era quello risultante dal registro INIPEC, infatti, anziché all'indirizzo la notifica sarebbe stata effettuata al precedente indirizzo Email_1
Email_2
Si costituiva l' contestando l'opposizione e deducendo che la cartella sarebbe stata CP_4
ritualmente notificata. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda avversaria essendo stata proposta l'opposizione tardivamente, infatti, la notifica sarebbe avvenuta il 22.4.2024 mentre l'opposizione è stata depositata il 6.8.2024.
Si costituiva altresì il terzo pignorato il il quale dichiarava di aver Controparte_2
già pagato all' le somme dovute alla . CP_4 Parte_2
Preliminarmente si rileva che la notifica della cartella esattoriale in data 22.4.2024 a
è andata a buon fine essendo stata prodotta dall la ricevuta Parte_2 CP_4
di consegna della pec, ciò confermando che la casella pec era attiva e funzionante alla data della notifica. Tale notifica è stata validamente effettuata in quanto la ricorrente pagina 2 di 3 stessa dichiara che la sua denominazione era già e che solo Parte_2
successivamente è cambiata in , peraltro tale cambio di denominazione Parte_1
non è mai stato reso pubblico, quindi non si può opporre ai terzi che non ne erano a conoscenza. In ogni caso il pignoramento è stato notificato a l'1.8.2024 Parte_1
che lo ha opposto in data 6.8.2024.
La validità della notifica della cartella esattoriale sottrae l'esame del presente giudizio alla giurisdizione della Corte di giustizia tributaria, essendosi certamente consumato il termine per proporre eccezioni relative al contenuto della cartella avente carattere di natura tributaria, in quanto avente ad oggetto tributi quali IRPEF e IRAP.
I motivi di ricorso, pertanto, sono infondati e quindi la domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di CP_4
secondo i parametri minimi dello scaglione fino a € 260.000,00 fasi di studio, introduttiva e decisionale, in favore del fasi di studio e introduttiva. Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda.
- condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in favore di CP_4
in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed in favore del in € Controparte_2
2.090,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 11/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Angela Dell'Ali pagina 3 di 3