TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 06 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate il 05.05.2025 dalla parte ricorrente e il 30.04.2025 dalla e CP_1 dall' , ha emesso la seguente Controparte_2
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2245 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
AVV. (c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio in viale Regina Margherita n. 59, rappresentato e difeso da se stesso
* RICORRENTE * contro
- (c.f./p.iva: Controparte_3
) con sede in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. L. Bernini n. 59, presso lo studio dell'avv. Maria
Rita Ornella Costa, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
- (c.f./p.iva: ) con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, (subentrata ex lege a ), in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, elettivamente domiciliata in Canicattì (AG), viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Insalaco, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTI *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022, l'avv. ha proposto Parte_1
1 opposizione “avverso: - Cartella Esattoriale n. 291 2021 00022613 22 000, emessa dalla
[...]
di Agrigento, non ritualmente notificato per un importo complessivo Controparte_2 di € 2.081,76 per presunti contributi anno 2016 - 2018 della cassa forense, oltre sanzioni ed interessi;
- Estratto di ruolo emesso dall' ”, CP_2 Controparte_5 articolando i seguenti motivi: preliminarmente, “ne bis in idem sostanziale - continenza e litispendenza ex art. 39 cpc - divieto di doppia imposizione”; in diritto: “I. illegittimità e/o nullità della cartella per mancata notifica dell'atto ad esso presupposto - nullità della cartella per violazione dell'art. 25, 1° comma, del d.p.r. n. 602/1973, come successivamente modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 46/1999; II. nullità della notifica a mezzo pec di un file in pdf non firmato digitalmente;
III. inesistenza della notifica;
IV. nullità della cartella esattoriale per carenza di presupposto - nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento - difetto assoluto di notifica;
V. illegittimità delle sanzioni - intervenuta prescrizione;
VI. intervenuto pagamento delle somme;
VII. inesistenza del presupposto per intervenuta compensazione ex art. 1241 c.c.; - in subordine
VIII. prescrizione delle somme richieste ex art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'illegittimità del ruolo in ossequio all'invocato principio del ne bis in idem sostanziale …; - in subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso, la continenza e/o litispendenza ex art 39 cpc …; - nel merito:
- ritenere e dichiarare la illegittimità e/o nullità della Cartella esattoriale n. 291 2021 00022613
22 000 per omessa notifica dell'avviso di accertamento …; - ritenere e dichiarare comunque la nullità e/o l'inesistenza della notifica a mezzo pec di un file in pdf non firmato digitalmente;
- ritenere e dichiarare comunque la inesistenza della notifica perché presuntivamente notificata con
PEC dell'Ufficio non certificata da sistema pubblico;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, che detto file in pdf non sottoscritto è stato disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. perché non conforme al suo originale non notificato;
- ritenere e dichiarare l'intervenuto pagamento alla
forense per gli anni 2016 e 2017 di € 23.652,00 di cui € 9.857 per il 2016 ed € 13.795 per CP_1
l'anno 2017, molto di più di quanto richiesto dalla;
- conseguentemente, ritenere e CP_1
dichiarare che nulla è dovuto alla cassa … per il dedotto titolo;
- conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare con qualsivoglia statuizione la detta presunta cartella di pagamento …; - ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla compensazione amministrativa sul maggiore importo di € 2.851,00 versato nell'anno 2017 per il medesimo titolo;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'estinzione della presunta obbligazione per intervenuta compensazione della detta somma ex art. 1241 c.c. e ss.; - ritenere e dichiarare la decadenza e, comunque, la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
- ritenere e dichiarare la prescrizione delle sanzioni e la
2 [... nullità delle stesse …; - condannare la nonché la Controparte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_3
del presente giudizio”.
Con decreto depositato in data 11.08.2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
L' si costituiva depositando in data 04 ottobre 2023 Controparte_2 memoria con la quale contestava l'avverso dedotto con i motivi I e II ed evidenziava la
“estraneità dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate” con i successivi motivi. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata nonché di tutti gli atti presupposti;
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle Controparte_2
eccezioni avanzate dal ricorrente in merito alla mancata notifica degli avvisi di addebito;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell' ad essere Controparte_2 manlevata dall'Ente impositore da ogni qualsivoglia pretesa del ricorrente;
- ritenere e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento …; - ritenere e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza del diritto di credito in capo all' Controparte_2
per il recupero nei confronti dell'Avv. a titolo di contributi alla
[...] Parte_1 [...]
per gli anni 2016 e 2018 per un ammontare complessivo pari ad € 2.081,76 …; - CP_1
conseguentemente, rigettare con qualsivoglia statuizione la presente impugnazione attesa la sua palese infondatezza ed illegittimità; - con condanna di spese, competenze e compensi del giudizio”.
Con memoria depositata il 13 ottobre 2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando i singoli motivi di Controparte_3 opposizione, eccependo il proprio “difetto di legittimazione passiva sulla procedura esattiva” e formulando “domanda riconvenzionale di accertamento del credito della e di condanna Pt_2
del professionista al pagamento diretto all'Ente”.
Domandava, quindi, al Tribunale di: “in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle eccezioni ex adverso mosse relativamente CP_1
al procedimento esattivo;
nel merito … - rigettare tutte e ciascuna delle domande del ricorrente e confermare la legittimità della pretesa creditoria azionata con la cartella di pagamento;
- emettere ogni altra statuizione inerente e conseguente;
in subordine ed in via riconvenzionale … nel caso di accoglimento delle sollevate eccezioni di validità dell'atto impugnato, accertare la
3 spettanza del credito della e, per l'effetto, condannare Controparte_3 parte ricorrente al pagamento diretto all'Ente Previdenziale della complessiva somma di €
2.081,71, iscritta e risultante dal ruolo oggetto del giudizio, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e ogni altra somma dovuta;
- rigettare tutte e ciascuna delle domande del ricorrente siccome inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge”.
Il 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 06.05.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 06 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
05.05.2025 e dalle parti resistenti il 30.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1 In primo luogo, il ricorrente premettendo che per “le somme portate” nel ruolo impugnato
“esiste giudizio pendente avanti al Tribunale di Agrigento, Sez. Lavoro, avente rg n. 1395 /2020”, ha eccepito, in via preliminare, la ricorrenza di “ne bis in idem sostanziale - continenza e litispendenza ex art. 39 cpc - divieto di doppia imposizione”.
Tale motivo deve essere disatteso in quanto le labiali affermazioni del ricorrente, prive di alcun supporto probatorio (non sono neanche state fornite copie dei ruoli, delle cartelle o degli atti dell'altro giudizio) risultano documentalmente smentite dalla documentazione versata in atti dalla resistente CP_1
Invero dall'esame del ricorso introduttivo dell'altro giudizio e della sentenza di primo grado conclusiva dello stesso (docc. nn. 7, 8 e 9 fascicolo ) e dal confronto con la CP_1
cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, emerge inconfutabilmente che i due giudizi hanno ad oggetto pretese contributive riguardanti differenti annualità e differenti causali.
La cartella di pagamento n. 291 2021 00022613 22 000 oggi impugnata è stata emessa sull'iscrizione a ruolo n. 2020/003074 effettuata per il mancato pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2016 e 2018.
La cartella di pagamento n. 291 2020 00017896 65 000 (non versata in atti) oggetto di altro differente ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento (portante RG 1395/2020) era stata, invece, emessa su ruolo dell'anno 2019 per “contributi anno 2015 e 2018” o per “debiti afferenti l'anno
2014” (come dichiara lo stesso avv. prima alla pag. 1 e poi alla pag. 10 del ricorso RG Pt_1
4 1395/2020 - cfr. doc. n. 5 e doc. n. 8 . CP_6 CP_1
La mancata produzione in giudizio di quest'ultima cartella di pagamento, oggetto del precedente ricorso (RG 1395/2020) – con violazione dell'onere probatorio incombente sul ricorrente ex art. 2697 c.c. – non consente al Tribunale di verificare nel dettaglio le singole pretese riferite all'anno 2018 ivi contenute (che secondo attengono ai soli interessi dei CP_1
contributi 2015, iscritti con anno di riferimento 2018) e determina il rigetto per assoluta carenza di prova del motivo di impugnazione.
2.2 Con il primo motivo di opposizione l'avv. lamenta la “illegittimità e/o nullità Pt_1
della cartella per mancata notifica dell'atto ad esso presupposto” e “per violazione dell'art. 25,
1° comma, del d.p.r. n. 602/1973, come successivamente modificato dall'art. 11 del d.lgs. n.
46/1999”.
Al riguardo deve rilevarsi che le previsioni di cui all'art. 19, comma III, del D. Lgs. n.
546/1992 invocate dal ricorrente non sono applicabili al caso di specie in quanto disciplinano esclusivamente il processo tributario.
Tale motivazione determina il rigetto anche del quarto motivo di ricorso con cui il Pt_1 richiamando erroneamente la medesima disposizione di legge, lamenta, nuovamente, la “nullità della cartella esattoriale per carenza di presupposto”, la “nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento” e il “difetto assoluto di notifica”.
Del pari infondata risulta essere l'eccepita nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 25, comma I, del D.P.R. n. 602/1973, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973 e succ. mod. siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali.
La Suprema Corte con la sentenza 5 giugno 2014 n. 12631 ha, infatti, precisato che “in tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo
l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt.
24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per
l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”.
2.3 Anche il secondo motivo del ricorso, riguardante la “nullità della notifica a mezzo pec di
5 un file in pdf non firmato digitalmente” non è meritevole di accoglimento.
Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno decidente e dal quale non vi è ragione di distaccarsi, “la notificazione della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informativo dell'atto originario (il c.d. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica)”; e ancora: “in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni di segno diverso” (v. Cass. Civ.
15 giugno 2022 n. 19216, 27 novembre 2019 n. 30948 e 24 novembre 2021 n. 36462).
2.4 Con il terzo motivo di opposizione, l'avv. con riguardo alla cartella di pagamento Pt_1 impugnata eccepisce la “inesistenza della notifica” perché “proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri”.
Il motivo è totalmente destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 ha ribadito che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati … e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015)”.
Nel caso in esame, tra l'altro, il ricorrente con il presente giudizio ha impugnato ritualmente la cartella di pagamento di cui si tratta e ha così sanato qualsiasi vizio di notifica della stessa.
2.5 Destituita di fondamento è, anche, l'eccezione di “illegittimità delle sanzioni - intervenuta prescrizione” costituente il quinto motivo di ricorso.
Parte ricorrente lamenta in particolare la violazione delle norme della Legge 689/1981.
Tale normativa disciplina espressamente le sanzioni amministrative a seguito della cd. depenalizzazione e non può certamente applicarsi (o estendersi) alle sanzioni irrogate dalla Cassa
6 Forense che è un ente privato che si occupa della gestione del sistema previdenziale degli avvocati. Le sanzioni irrogate dalla trovano, infatti, la loro previsione nel CP_1
“Regolamento per la disciplina delle sanzioni” deliberato dal Comitato dei Delegati del 24 ottobre 2014, approvato con nota ministeriale del 15 aprile 2015 e pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 111 del 15 maggio 2015 (vigente sino al 31.12.2020 data di entrata in vigore del
Regolamento Unico Previdenza Forense).
Per quanto poi attiene all'eccezione di intervenuta prescrizione delle sanzioni dell'anno
2016, risulta evidente che al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta a mezzo pec il 15 luglio 2022 non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione delle cartelle di pagamento (nonché della loro notifica) prevista dalla normativa emergenziale Covid.
2.6 Passando all'esame dei motivi 6 e 7 formulati in ricorso dal e riguardanti Pt_1 rispettivamente l'“intervenuto pagamento delle somme” e la “inesistenza del presupposto per intervenuta compensazione ex art. 1241 c.c.”, si rileva che entrambi sono rimasti del tutto privi di idoneo supporto probatorio e, per tale ragione, devono essere disattesi.
Invero, dalla (lacunosa) documentazione versata agli atti dall'opponente non emerge prova né dell'intervenuto pagamento delle somme dettagliatamente riportate nella cartella di pagamento opposta (con puntuale indicazione dei relativi codici tributo) né dell'esistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile da poter opporre in compensazione.
Con riguardo, poi, a tale asserito controcredito non può non rilevarsi che lo stesso è già stato oggetto di altra richiesta di compensazione nel giudizio (RG 1395/2020) promosso avverso altra cartella di pagamento (n. 291 2020 00017896 65 000) e nel successivo atto di appello avverso la sentenza 1006/2022 che ha rigettato l'opposizione (cfr. ricorso RG 1395/2020, sentenza Pt_1
1006/2022 e appello - docc. nn. 8, 9 e 10 produzione . Pt_1 CP_1
2.7 Da ultimo deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione delle somme portate dalla cartella impugnata, posto che, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 247 del 2012, “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_3
”.
[...]
Pertanto, alcuna prescrizione (tra l'altro decennale per i contributi di può CP_1
ritenersi maturata con riguardo alle somme relative alle annualità 2016 e 2018.
Il ricorso promosso dall'avv. va, pertanto, rigettato. Pt_1
Il mancato accoglimento delle eccezioni concernenti la validità dell'atto impugnato
7 comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata, tra l'altro in via subordinata, dalla . Controparte_3
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal vigente D.M. 147/2022 per le cause di previdenza tenuto conto del valore del procedimento (€ 2.808,95) e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro Parte_1
886,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre rimborso spese 15%, cpa e iva.
Così deciso in Agrigento il 06/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 06 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate il 05.05.2025 dalla parte ricorrente e il 30.04.2025 dalla e CP_1 dall' , ha emesso la seguente Controparte_2
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2245 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da
AVV. (c.f.: nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente e ivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio in viale Regina Margherita n. 59, rappresentato e difeso da se stesso
* RICORRENTE * contro
- (c.f./p.iva: Controparte_3
) con sede in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. L. Bernini n. 59, presso lo studio dell'avv. Maria
Rita Ornella Costa, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
- (c.f./p.iva: ) con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma, (subentrata ex lege a ), in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, elettivamente domiciliata in Canicattì (AG), viale Regina Margherita n. 59, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Insalaco, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RESISTENTI *
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2022, l'avv. ha proposto Parte_1
1 opposizione “avverso: - Cartella Esattoriale n. 291 2021 00022613 22 000, emessa dalla
[...]
di Agrigento, non ritualmente notificato per un importo complessivo Controparte_2 di € 2.081,76 per presunti contributi anno 2016 - 2018 della cassa forense, oltre sanzioni ed interessi;
- Estratto di ruolo emesso dall' ”, CP_2 Controparte_5 articolando i seguenti motivi: preliminarmente, “ne bis in idem sostanziale - continenza e litispendenza ex art. 39 cpc - divieto di doppia imposizione”; in diritto: “I. illegittimità e/o nullità della cartella per mancata notifica dell'atto ad esso presupposto - nullità della cartella per violazione dell'art. 25, 1° comma, del d.p.r. n. 602/1973, come successivamente modificato dall'art. 11 del d.lgs. n. 46/1999; II. nullità della notifica a mezzo pec di un file in pdf non firmato digitalmente;
III. inesistenza della notifica;
IV. nullità della cartella esattoriale per carenza di presupposto - nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento - difetto assoluto di notifica;
V. illegittimità delle sanzioni - intervenuta prescrizione;
VI. intervenuto pagamento delle somme;
VII. inesistenza del presupposto per intervenuta compensazione ex art. 1241 c.c.; - in subordine
VIII. prescrizione delle somme richieste ex art. 3 comma 9 della legge n. 335/1995”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'illegittimità del ruolo in ossequio all'invocato principio del ne bis in idem sostanziale …; - in subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso, la continenza e/o litispendenza ex art 39 cpc …; - nel merito:
- ritenere e dichiarare la illegittimità e/o nullità della Cartella esattoriale n. 291 2021 00022613
22 000 per omessa notifica dell'avviso di accertamento …; - ritenere e dichiarare comunque la nullità e/o l'inesistenza della notifica a mezzo pec di un file in pdf non firmato digitalmente;
- ritenere e dichiarare comunque la inesistenza della notifica perché presuntivamente notificata con
PEC dell'Ufficio non certificata da sistema pubblico;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, che detto file in pdf non sottoscritto è stato disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. perché non conforme al suo originale non notificato;
- ritenere e dichiarare l'intervenuto pagamento alla
forense per gli anni 2016 e 2017 di € 23.652,00 di cui € 9.857 per il 2016 ed € 13.795 per CP_1
l'anno 2017, molto di più di quanto richiesto dalla;
- conseguentemente, ritenere e CP_1
dichiarare che nulla è dovuto alla cassa … per il dedotto titolo;
- conseguentemente dichiarare nullo e/o annullare con qualsivoglia statuizione la detta presunta cartella di pagamento …; - ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla compensazione amministrativa sul maggiore importo di € 2.851,00 versato nell'anno 2017 per il medesimo titolo;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, l'estinzione della presunta obbligazione per intervenuta compensazione della detta somma ex art. 1241 c.c. e ss.; - ritenere e dichiarare la decadenza e, comunque, la intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
- ritenere e dichiarare la prescrizione delle sanzioni e la
2 [... nullità delle stesse …; - condannare la nonché la Controparte_4 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari Controparte_3
del presente giudizio”.
Con decreto depositato in data 11.08.2022 il Tribunale di Agrigento fissava l'udienza di comparizione delle parti e onerava il ricorrente di provvedere alla notifica dello stesso decreto e del ricorso ai convenuti.
L' si costituiva depositando in data 04 ottobre 2023 Controparte_2 memoria con la quale contestava l'avverso dedotto con i motivi I e II ed evidenziava la
“estraneità dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate” con i successivi motivi. Chiedeva, pertanto, al Tribunale di: “- ritenere e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata nonché di tutti gli atti presupposti;
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' in ordine alle Controparte_2
eccezioni avanzate dal ricorrente in merito alla mancata notifica degli avvisi di addebito;
- ritenere e dichiarare, in ogni caso, il diritto dell' ad essere Controparte_2 manlevata dall'Ente impositore da ogni qualsivoglia pretesa del ricorrente;
- ritenere e dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento …; - ritenere e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza del diritto di credito in capo all' Controparte_2
per il recupero nei confronti dell'Avv. a titolo di contributi alla
[...] Parte_1 [...]
per gli anni 2016 e 2018 per un ammontare complessivo pari ad € 2.081,76 …; - CP_1
conseguentemente, rigettare con qualsivoglia statuizione la presente impugnazione attesa la sua palese infondatezza ed illegittimità; - con condanna di spese, competenze e compensi del giudizio”.
Con memoria depositata il 13 ottobre 2023 si costituiva in giudizio la
[...]
, contestando i singoli motivi di Controparte_3 opposizione, eccependo il proprio “difetto di legittimazione passiva sulla procedura esattiva” e formulando “domanda riconvenzionale di accertamento del credito della e di condanna Pt_2
del professionista al pagamento diretto all'Ente”.
Domandava, quindi, al Tribunale di: “in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento alle eccezioni ex adverso mosse relativamente CP_1
al procedimento esattivo;
nel merito … - rigettare tutte e ciascuna delle domande del ricorrente e confermare la legittimità della pretesa creditoria azionata con la cartella di pagamento;
- emettere ogni altra statuizione inerente e conseguente;
in subordine ed in via riconvenzionale … nel caso di accoglimento delle sollevate eccezioni di validità dell'atto impugnato, accertare la
3 spettanza del credito della e, per l'effetto, condannare Controparte_3 parte ricorrente al pagamento diretto all'Ente Previdenziale della complessiva somma di €
2.081,71, iscritta e risultante dal ruolo oggetto del giudizio, oltre interessi e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo e ogni altra somma dovuta;
- rigettare tutte e ciascuna delle domande del ricorrente siccome inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge”.
Il 05 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza del giorno 06.05.2025 per la discussione.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del giorno 06 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il
05.05.2025 e dalle parti resistenti il 30.04.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, il ricorso non può trovare accoglimento.
2.1 In primo luogo, il ricorrente premettendo che per “le somme portate” nel ruolo impugnato
“esiste giudizio pendente avanti al Tribunale di Agrigento, Sez. Lavoro, avente rg n. 1395 /2020”, ha eccepito, in via preliminare, la ricorrenza di “ne bis in idem sostanziale - continenza e litispendenza ex art. 39 cpc - divieto di doppia imposizione”.
Tale motivo deve essere disatteso in quanto le labiali affermazioni del ricorrente, prive di alcun supporto probatorio (non sono neanche state fornite copie dei ruoli, delle cartelle o degli atti dell'altro giudizio) risultano documentalmente smentite dalla documentazione versata in atti dalla resistente CP_1
Invero dall'esame del ricorso introduttivo dell'altro giudizio e della sentenza di primo grado conclusiva dello stesso (docc. nn. 7, 8 e 9 fascicolo ) e dal confronto con la CP_1
cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, emerge inconfutabilmente che i due giudizi hanno ad oggetto pretese contributive riguardanti differenti annualità e differenti causali.
La cartella di pagamento n. 291 2021 00022613 22 000 oggi impugnata è stata emessa sull'iscrizione a ruolo n. 2020/003074 effettuata per il mancato pagamento di contributi previdenziali e sanzioni per gli anni 2016 e 2018.
La cartella di pagamento n. 291 2020 00017896 65 000 (non versata in atti) oggetto di altro differente ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento (portante RG 1395/2020) era stata, invece, emessa su ruolo dell'anno 2019 per “contributi anno 2015 e 2018” o per “debiti afferenti l'anno
2014” (come dichiara lo stesso avv. prima alla pag. 1 e poi alla pag. 10 del ricorso RG Pt_1
4 1395/2020 - cfr. doc. n. 5 e doc. n. 8 . CP_6 CP_1
La mancata produzione in giudizio di quest'ultima cartella di pagamento, oggetto del precedente ricorso (RG 1395/2020) – con violazione dell'onere probatorio incombente sul ricorrente ex art. 2697 c.c. – non consente al Tribunale di verificare nel dettaglio le singole pretese riferite all'anno 2018 ivi contenute (che secondo attengono ai soli interessi dei CP_1
contributi 2015, iscritti con anno di riferimento 2018) e determina il rigetto per assoluta carenza di prova del motivo di impugnazione.
2.2 Con il primo motivo di opposizione l'avv. lamenta la “illegittimità e/o nullità Pt_1
della cartella per mancata notifica dell'atto ad esso presupposto” e “per violazione dell'art. 25,
1° comma, del d.p.r. n. 602/1973, come successivamente modificato dall'art. 11 del d.lgs. n.
46/1999”.
Al riguardo deve rilevarsi che le previsioni di cui all'art. 19, comma III, del D. Lgs. n.
546/1992 invocate dal ricorrente non sono applicabili al caso di specie in quanto disciplinano esclusivamente il processo tributario.
Tale motivazione determina il rigetto anche del quarto motivo di ricorso con cui il Pt_1 richiamando erroneamente la medesima disposizione di legge, lamenta, nuovamente, la “nullità della cartella esattoriale per carenza di presupposto”, la “nullità e/o inesistenza dell'avviso di accertamento” e il “difetto assoluto di notifica”.
Del pari infondata risulta essere l'eccepita nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 25, comma I, del D.P.R. n. 602/1973, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del
D.P.R. n. 602/1973 e succ. mod. siano applicabili ai crediti degli enti previdenziali.
La Suprema Corte con la sentenza 5 giugno 2014 n. 12631 ha, infatti, precisato che “in tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo
l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt.
24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per
l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”.
2.3 Anche il secondo motivo del ricorso, riguardante la “nullità della notifica a mezzo pec di
5 un file in pdf non firmato digitalmente” non è meritevole di accoglimento.
Invero, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso dall'odierno decidente e dal quale non vi è ragione di distaccarsi, “la notificazione della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informativo dell'atto originario (il c.d. atto nativo digitale), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica)”; e ancora: “in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni di segno diverso” (v. Cass. Civ.
15 giugno 2022 n. 19216, 27 novembre 2019 n. 30948 e 24 novembre 2021 n. 36462).
2.4 Con il terzo motivo di opposizione, l'avv. con riguardo alla cartella di pagamento Pt_1 impugnata eccepisce la “inesistenza della notifica” perché “proveniente da un indirizzo pec differente da quello contenuto nei pubblici registri”.
Il motivo è totalmente destituito di fondamento.
La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 26682 del 14 ottobre 2024 ha ribadito che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 18 maggio 2022, n. 15979, hanno recentemente statuito che, in tema di notificazione a mezzo p.e.c., la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati … e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (da ultimo, si v. anche Cass. 28 febbraio 2023, n. 6015)”.
Nel caso in esame, tra l'altro, il ricorrente con il presente giudizio ha impugnato ritualmente la cartella di pagamento di cui si tratta e ha così sanato qualsiasi vizio di notifica della stessa.
2.5 Destituita di fondamento è, anche, l'eccezione di “illegittimità delle sanzioni - intervenuta prescrizione” costituente il quinto motivo di ricorso.
Parte ricorrente lamenta in particolare la violazione delle norme della Legge 689/1981.
Tale normativa disciplina espressamente le sanzioni amministrative a seguito della cd. depenalizzazione e non può certamente applicarsi (o estendersi) alle sanzioni irrogate dalla Cassa
6 Forense che è un ente privato che si occupa della gestione del sistema previdenziale degli avvocati. Le sanzioni irrogate dalla trovano, infatti, la loro previsione nel CP_1
“Regolamento per la disciplina delle sanzioni” deliberato dal Comitato dei Delegati del 24 ottobre 2014, approvato con nota ministeriale del 15 aprile 2015 e pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 111 del 15 maggio 2015 (vigente sino al 31.12.2020 data di entrata in vigore del
Regolamento Unico Previdenza Forense).
Per quanto poi attiene all'eccezione di intervenuta prescrizione delle sanzioni dell'anno
2016, risulta evidente che al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata avvenuta a mezzo pec il 15 luglio 2022 non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione, stante la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione delle cartelle di pagamento (nonché della loro notifica) prevista dalla normativa emergenziale Covid.
2.6 Passando all'esame dei motivi 6 e 7 formulati in ricorso dal e riguardanti Pt_1 rispettivamente l'“intervenuto pagamento delle somme” e la “inesistenza del presupposto per intervenuta compensazione ex art. 1241 c.c.”, si rileva che entrambi sono rimasti del tutto privi di idoneo supporto probatorio e, per tale ragione, devono essere disattesi.
Invero, dalla (lacunosa) documentazione versata agli atti dall'opponente non emerge prova né dell'intervenuto pagamento delle somme dettagliatamente riportate nella cartella di pagamento opposta (con puntuale indicazione dei relativi codici tributo) né dell'esistenza di un controcredito certo, liquido ed esigibile da poter opporre in compensazione.
Con riguardo, poi, a tale asserito controcredito non può non rilevarsi che lo stesso è già stato oggetto di altra richiesta di compensazione nel giudizio (RG 1395/2020) promosso avverso altra cartella di pagamento (n. 291 2020 00017896 65 000) e nel successivo atto di appello avverso la sentenza 1006/2022 che ha rigettato l'opposizione (cfr. ricorso RG 1395/2020, sentenza Pt_1
1006/2022 e appello - docc. nn. 8, 9 e 10 produzione . Pt_1 CP_1
2.7 Da ultimo deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione delle somme portate dalla cartella impugnata, posto che, ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 247 del 2012, “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n.
335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_3
”.
[...]
Pertanto, alcuna prescrizione (tra l'altro decennale per i contributi di può CP_1
ritenersi maturata con riguardo alle somme relative alle annualità 2016 e 2018.
Il ricorso promosso dall'avv. va, pertanto, rigettato. Pt_1
Il mancato accoglimento delle eccezioni concernenti la validità dell'atto impugnato
7 comporta l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata, tra l'altro in via subordinata, dalla . Controparte_3
3. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei parametri minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dal vigente D.M. 147/2022 per le cause di previdenza tenuto conto del valore del procedimento (€ 2.808,95) e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dr. Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro Parte_1
886,00 per ciascuna delle parti resistenti, oltre rimborso spese 15%, cpa e iva.
Così deciso in Agrigento il 06/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
8