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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 116/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
116/2022 R.G.C., all'udienza del 21-5-2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pagliari ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tolentino (MC), Viale G. Matteotti, n.
29, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Valeria SALVATI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede di Macerata, in Via Dante, n. CP_1
8, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 23-1-2023 n. rep. Per_1
37590, racc. 7131;
RESISTENTE
Oggetto: ricongiunzione periodi contributivi.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22-2-2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver presentato in data 7-11-2019, in qualità di libero professionista, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 45/1990, istanza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e di contribuzione obbligatoria e figurativa presso l' con quelli della Cassa Forense per CP_1 il periodo che andava dal 1996 al 2003; - l' tramite comunicazione del 6-12-2019, CP_1
aveva negato quanto richiesto, sostenendo che i periodi contributivi accreditati nella
1 posizione assicurativa del ricorrente in qualità di iscritto alla Gestione Separata non erano ricongiungibili presso gestioni alternative ai sensi dell'art. 2 della L. n. 335 del 1995; in data
11-2-2020 il ricorrente aveva presentato ricorso al Comitato Amministratore del F.P.L.D. chiedendo l'annullamento della comunicazione del 6-12-2019 avente ad oggetto CP_1
“ricongiunzione nelle casse professionali legge 45/90”, con la quale era stata rigettata la domanda presentata in data 7-11-2019, ricorso al quale non era seguita risposta alcuna;
- in data 28-7-2015 il ricorrente aveva presentato alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense domanda di riscatto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 141/1992 per 7 anni;
per tale riscatto la Cassa Forense aveva comunicato l'importo dovuto pari ad €
58.164,75; - il 7-3-2016 il ricorrente aveva effettuato il versamento di € 8.164,75 e chiesto la rateazione del pagamento dell'onere di riscatto residuo in 6 rate annuali maggiorate dell'interesse annuo del 2,75%; - dunque, la somma totale pari ad € 58.164,75 sarebbe stata un onere evitabile se l' avesse permesso la ricongiunzione dei periodi assicurativi e di CP_1
contribuzione obbligatoria e figurativa versati all' medesimo con quelli della Cassa CP_1
Forense; - la facoltà per il lavoratore di ricongiungere presso l' la contribuzione versata CP_1
in una Cassa o in un Fondo libero professionale e viceversa era prevista dall'art. 1 della L.
n. 45/1990 secondo cui non sussisteva alcun limite alla ricongiunzione (in questo caso onerosa) dei contributi versati all' con i contributi versati alla Cassa a cui era iscritto CP_1
il ricorrente.
Ciò posto, il ricorrente concludeva come segue:
“a) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o comunque l'illegittimità del rigetto, CP_ da parte dell' della richiesta di ricongiunzione avanzata da e, per Parte_1
l'effetto, accertare il diritto del ricorrente di godere della ricongiunzione del periodo CP_ assicurativo e di contribuzione obbligatoria e figurativa presente in (che va dal 1996 al 2003) con ogni consequenziale statuizione di legge;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente pagate e/o al risarcimento del danno che Vorrà quantificare in € 58.164,75 o nella somma maggiore o minore che reputerà dovuta;
c) con vittoria delle spese di lite, comprensive di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
Si costituiva regolarmente in giudizio l' come sopra rappresentato, il quale CP_1
affermava che: - il vigente sistema normativo in materia di ricongiunzioni era disciplinato dal combinato disposto delle LL. n. 29/1979 e n. 45/1990 e non prevedeva la facoltà di ricongiungere la contribuzione versata nella Gestione Separata;
l'art. 1, co. 2, L. n. 45/90
2 riconosceva esplicitamente al libero professionista, iscritto ad una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, la possibilità di ricongiungere i predetti contributi nella gestione presso cui era iscritto proprio nelle vesti di libero professionista;
la norma tuttavia non prendeva in considerazione la ricongiunzione dei contributi accreditati presso la Gestione Separata dell' per essere CP_1 stata costituita quest'ultima solo con l'art. 2 , co. 26, L. n. 335/95, a decorrere dall'1-1-1996
e poi con termine di decorrenza differito al 30-6-1996 in virtù del D.M. 166/96; il legislatore, al fine di valorizzare ai fini pensionistici la contribuzione accreditata nella Gestione Separata dell' da parte dei liberi professionisti iscritti nelle Casse previdenziali private, aveva CP_1 previsto unicamente l'estensione del cumulo e della totalizzazione (D. Lgs. n. 42/06; art 1, commi 195-198 L. n. 232/16), ma mai l'estensione della ricongiunzione.
Tutto ciò premesso, l' concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
In via generale, l'art. 1 della L. n. 45/1990, rubricato “Facoltà di ricongiunzione”, prevede:
“1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
“2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
“3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
“4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
3 “5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.”
La formulazione letterale della norma, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall' non prevede espressamente l'esclusione della facoltà di ricongiunzione dei CP_1 contributi versati presso la Gestione Separata dell' con quelli versati presso la Cassa CP_1 in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Inoltre, la Corte di Cassazione, in un caso analogo, ha statuito: “Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona … confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' avente ad Pt_2 CP_1
oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell CP_1
“La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale del comma 2 dell'art. 1, I. n. 45/1990 che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione.
“Per la cassazione di tale decisione ricorre l' affidando l'impugnazione ad un unico CP_1
Pt_ motivo, cui resiste, con controricorso, l
“RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l' ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione CP_1
degli artt. 1, comma 2, I. n. 45/1990 e 2, commi 26 e ss., I. n. 335/1995, 1, comma 1, d.lgs.
n. 184/1997, 15 preleggi e 1, comma 19, I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento
4 pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
“Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt.
2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
“Il ricorso va, dunque rigettato…” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 26039 del 15-10-2019).
Per tali ragioni, il ricorrente ha diritto alla ricongiunzione dei contributi previdenziali versati nella Gestione Separata negli anni dal 1996 al 2003, così come rivalutati anno per CP_1
anno, con quelli versati nella Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Quanto alla domanda di restituzione e/o risarcimento del danno relativamente alle somme versate a titolo di riscatto, il ricorrente non ha fornito prova del danno subito, anche in considerazione del fatto che l'istituto della ricongiunzione è comunque a titolo oneroso per l'interessato.
Stante il parziale accoglimento delle domande proposte, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, con CP_1
compensazione tra le parti della residua metà.
L'importo delle spese di lite è stato altresì ridotto del 30% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-
3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
5 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato
[...] CP_1
il 22-2-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte, accerta il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei contributi previdenziali versati nella Gestione Separata negli CP_1
anni 1996 al 2003, così come rivalutati anno per anno, con quelli versati nella Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente, metà liquidata in € 1.885,80 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 43,00, ed al rimborso forfettario delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 21-5-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n.
116/2022 R.G.C., all'udienza del 21-5-2024, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Pagliari ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tolentino (MC), Viale G. Matteotti, n.
29, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Valeria SALVATI ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede di Macerata, in Via Dante, n. CP_1
8, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio di Roma del 23-1-2023 n. rep. Per_1
37590, racc. 7131;
RESISTENTE
Oggetto: ricongiunzione periodi contributivi.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22-2-2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di aver presentato in data 7-11-2019, in qualità di libero professionista, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 45/1990, istanza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi e di contribuzione obbligatoria e figurativa presso l' con quelli della Cassa Forense per CP_1 il periodo che andava dal 1996 al 2003; - l' tramite comunicazione del 6-12-2019, CP_1
aveva negato quanto richiesto, sostenendo che i periodi contributivi accreditati nella
1 posizione assicurativa del ricorrente in qualità di iscritto alla Gestione Separata non erano ricongiungibili presso gestioni alternative ai sensi dell'art. 2 della L. n. 335 del 1995; in data
11-2-2020 il ricorrente aveva presentato ricorso al Comitato Amministratore del F.P.L.D. chiedendo l'annullamento della comunicazione del 6-12-2019 avente ad oggetto CP_1
“ricongiunzione nelle casse professionali legge 45/90”, con la quale era stata rigettata la domanda presentata in data 7-11-2019, ricorso al quale non era seguita risposta alcuna;
- in data 28-7-2015 il ricorrente aveva presentato alla Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense domanda di riscatto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 141/1992 per 7 anni;
per tale riscatto la Cassa Forense aveva comunicato l'importo dovuto pari ad €
58.164,75; - il 7-3-2016 il ricorrente aveva effettuato il versamento di € 8.164,75 e chiesto la rateazione del pagamento dell'onere di riscatto residuo in 6 rate annuali maggiorate dell'interesse annuo del 2,75%; - dunque, la somma totale pari ad € 58.164,75 sarebbe stata un onere evitabile se l' avesse permesso la ricongiunzione dei periodi assicurativi e di CP_1
contribuzione obbligatoria e figurativa versati all' medesimo con quelli della Cassa CP_1
Forense; - la facoltà per il lavoratore di ricongiungere presso l' la contribuzione versata CP_1
in una Cassa o in un Fondo libero professionale e viceversa era prevista dall'art. 1 della L.
n. 45/1990 secondo cui non sussisteva alcun limite alla ricongiunzione (in questo caso onerosa) dei contributi versati all' con i contributi versati alla Cassa a cui era iscritto CP_1
il ricorrente.
Ciò posto, il ricorrente concludeva come segue:
“a) accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o comunque l'illegittimità del rigetto, CP_ da parte dell' della richiesta di ricongiunzione avanzata da e, per Parte_1
l'effetto, accertare il diritto del ricorrente di godere della ricongiunzione del periodo CP_ assicurativo e di contribuzione obbligatoria e figurativa presente in (che va dal 1996 al 2003) con ogni consequenziale statuizione di legge;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente pagate e/o al risarcimento del danno che Vorrà quantificare in € 58.164,75 o nella somma maggiore o minore che reputerà dovuta;
c) con vittoria delle spese di lite, comprensive di spese, compensi professionali ed accessori di legge.”
Si costituiva regolarmente in giudizio l' come sopra rappresentato, il quale CP_1
affermava che: - il vigente sistema normativo in materia di ricongiunzioni era disciplinato dal combinato disposto delle LL. n. 29/1979 e n. 45/1990 e non prevedeva la facoltà di ricongiungere la contribuzione versata nella Gestione Separata;
l'art. 1, co. 2, L. n. 45/90
2 riconosceva esplicitamente al libero professionista, iscritto ad una forma obbligatoria di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, la possibilità di ricongiungere i predetti contributi nella gestione presso cui era iscritto proprio nelle vesti di libero professionista;
la norma tuttavia non prendeva in considerazione la ricongiunzione dei contributi accreditati presso la Gestione Separata dell' per essere CP_1 stata costituita quest'ultima solo con l'art. 2 , co. 26, L. n. 335/95, a decorrere dall'1-1-1996
e poi con termine di decorrenza differito al 30-6-1996 in virtù del D.M. 166/96; il legislatore, al fine di valorizzare ai fini pensionistici la contribuzione accreditata nella Gestione Separata dell' da parte dei liberi professionisti iscritti nelle Casse previdenziali private, aveva CP_1 previsto unicamente l'estensione del cumulo e della totalizzazione (D. Lgs. n. 42/06; art 1, commi 195-198 L. n. 232/16), ma mai l'estensione della ricongiunzione.
Tutto ciò premesso, l' concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., veniva decisa come da dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
In via generale, l'art. 1 della L. n. 45/1990, rubricato “Facoltà di ricongiunzione”, prevede:
“1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
“2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
“3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
“4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.
3 “5. Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.”
La formulazione letterale della norma, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall' non prevede espressamente l'esclusione della facoltà di ricongiunzione dei CP_1 contributi versati presso la Gestione Separata dell' con quelli versati presso la Cassa CP_1 in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Inoltre, la Corte di Cassazione, in un caso analogo, ha statuito: “Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Ancona … confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da nei confronti dell' avente ad Pt_2 CP_1
oggetto il riconoscimento del diritto dell'istante, libero professionista iscritto alla Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell CP_1
“La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale del comma 2 dell'art. 1, I. n. 45/1990 che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione.
“Per la cassazione di tale decisione ricorre l' affidando l'impugnazione ad un unico CP_1
Pt_ motivo, cui resiste, con controricorso, l
“RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, l' ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione CP_1
degli artt. 1, comma 2, I. n. 45/1990 e 2, commi 26 e ss., I. n. 335/1995, 1, comma 1, d.lgs.
n. 184/1997, 15 preleggi e 1, comma 19, I. n. 335/1995, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento
4 pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
“Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt.
2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione, un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo "in entrata" della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
“Il ricorso va, dunque rigettato…” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 26039 del 15-10-2019).
Per tali ragioni, il ricorrente ha diritto alla ricongiunzione dei contributi previdenziali versati nella Gestione Separata negli anni dal 1996 al 2003, così come rivalutati anno per CP_1
anno, con quelli versati nella Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Quanto alla domanda di restituzione e/o risarcimento del danno relativamente alle somme versate a titolo di riscatto, il ricorrente non ha fornito prova del danno subito, anche in considerazione del fatto che l'istituto della ricongiunzione è comunque a titolo oneroso per l'interessato.
Stante il parziale accoglimento delle domande proposte, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di metà delle spese di lite, metà liquidata come da dispositivo, con CP_1
compensazione tra le parti della residua metà.
L'importo delle spese di lite è stato altresì ridotto del 30% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-
3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
5 Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti dell' come sopra rappresentato, con ricorso depositato
[...] CP_1
il 22-2-2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte, accerta il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei contributi previdenziali versati nella Gestione Separata negli CP_1
anni 1996 al 2003, così come rivalutati anno per anno, con quelli versati nella Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
2) rigetta le ulteriori domande;
3) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento di metà delle spese di lite in CP_1 favore del ricorrente, metà liquidata in € 1.885,80 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 43,00, ed al rimborso forfettario delle spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge;
compensa tra le parti la residua metà.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, li 21-5-2024 IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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