CASS
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 9469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9469 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da LE IA nato a [...] il [...] CR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 19 marzo 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni EL Pubblico Ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale RE PE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni degli avv. Roberto Grimaldi per FR e IO MO per RI, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia resa il 27 Febbraio 2018 dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato IL FR e IE RI responsabili in concorso di quattro ELitti di rapina aggravata, tutti consumati il 28 gennaio 2017. Si addebita al FR di avere, abusando ELla sua funzione di agente di Polizia, sottratto denaro a quattro persone offese che sottoponeva a controllo e ad RI di avere accompagnato e aiutato il correo nell'esecuzione dei reati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9469 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/01/2025 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato FR, deducendo: 2.1 Violazione di legge in relazione all'errato riconoscimento ELl'aggravante di avere agito in più persone riunite e mancanza di motivazione . Osserva il ricorrente che l'imputazione si articola in quattro differenti episodi di rapina compiuti nella stessa serata in danno di diverse persone offese che sono stati tutti considerati aggravati ai sensi ELl'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. dal numero ELle persone riunite. Le varie condotte sono state unificate per continuazione e il primo giudice ha determinato la pena base sul reato più grave in danno di FO, contestato al capo C ELla rubrica, l'unico ad essere indicato come commesso con l'utilizzo di armi che non è stato contestato negli altri episodi. Con lo specifico motivo di appello si era invocata l'esclusione ELl'aggravante ELle più persone riunite in relazione agli episodi contestati ai capi A, B e D in quanto non vi era stata alcuna presenza simultanea ed effettiva dei due correi, idonea a giustificare l'aggravamento di pena previsto dalla norma, poiché FR ebbe ad agire da solo, mentre RI rimaneva alla guida ELla vettura, in posizione defilata e distante. La Corte ha, però, respinto la censura difensiva osservando che la persona offesa ha avuto contezza ELla presenza EL correo, avendo inseguito l'imputato, il che si riferisce sempre all'episodio più grave contestato al capo C ELl'imputazione, mentre negli altri episodi non vi è stata alcuna fuga e alcun inseguimento e le persone offese non hanno percepito la presenza EL correo. Pertanto con riferimento a dette condotte andava escluso l'aumento di pena previsto dal dall'art.628 cod.pen comma 3, n. 1. 2.2 Violazione ELl'art. 628 comma 3 numero 1 cod.pen. contestato al capo C ELla rubrica ed erronea applicazione ELl'aggravante di aver agito in più persone riunite, poiché il reato di rapina in danno di IE FO è aggravato da una sola circostanza, in quanto l'imputato ha consumato il reato da solo, senza che la parte offesa percepisse di essere vittima di una rapina posta in essere da due soggetti. 2.3 Violazione ELl'articolo 628 cod.pen. e difetto di motivazione in ordine all'aggravante ELl'uso ELle armi contestata in relazione al capo C, poiché la sentenza ELla Corte territoriale non offre adeguata motivazione in ordine all'utilizzo ELla pistola d'ordinanza da parte ELl'imputato e si appiattisce sulle dichiarazioni ELla persona offesa, che non risultano attendibili, a causa EL suo scarso spirito di osservazione palesato dal fatto che, pur essendo stato avvicinato e perquisito da FR che gli ha dovuto intimare di scendere dalla macchina e di mostrare i documenti, non è stato in grado di riconoscerlo. Osserva il ricorrente che lo scarso spirito di osservazione ELla persona offesa potrebbe averlo indotto a travisare le circostanze oggettive in cui si è consumata la rapina e ad 2 equivocare la presenza nella mano ELl'imputato di una pistola, confondendola con il cellulare. 2.4 Violazione di legge in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche poiché la sentenza non fornisce adeguata motivazione sul punto, limitandosi ad affermare che non esistono elementi di fatto che possano attenuare la gravità ELla condotta posta in essere. Di contro, la difesa aveva evidenziato che l'imputato aveva reso piena confessione, ammettendo la propria responsabilità e negando unicamente l'uso ELl'arma; aveva riconsegnato il denaro sottratto alle vittime ed era persona incensurata. La Corte d'appello ha trascurato questi elementi, così come non si pronuncia in ordine ad altre circostanze che erano state pure evidenziate dalla difesa, come il mancato ricorso alla violenza e l'occasionalità ELla condotta, consumatasi in un breve arco di tempo e frutto di una particolare condizione psicologica. Deve pertanto ritenersi che la decisione EL giudice di non concedere le attenuanti generiche risulta EL tutto priva di motivazione. 3.L'imputato RI IE deduce: 3.1 Violazione degli articoli 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ELl'imputato poiché la Corte ha desunto la sussistenza EL dolo di concorso dall'apporto materiale prestato dall'RI, che era alla guida ELla propria autovettura e attendeva il correo, impegnato ad eseguire una serie di operazioni di controllo connesse alla sua appartenenza alle Forze ELl'ordine; in questo modo ha sovrapposto l'accertamento sull'aspetto psicologico a quello inerente la condotta materiale mentre, ai fini ELla sussistenza EL concorso di persone nel reato, occorre dimostrare che ciascuno dei correi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza EL ruolo svolto e con la volontà di realizzare lo scopo comune. Nel caso in esame non può ritenersi provata la consapevolezza ELl'RI di partecipare ad una condotta ELittuosa e la Corte ha respinto le considerazioni difensive con argomentazioni ipotetiche e congetturali 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento ELl'aggravante ELle più persone riunite, che può ritenersi sussistente soltanto quando ricorre la compresenza di almeno due persone nel luogo e nel momento di realizzazione ELla violenza e ELla minaccia in ragione EL maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al ELitto di più persone nella minorata possibilità di difesa ELla vittima. Nel caso di specie la Corte di appello ha sovrapposto la forma concorsuale ELle rapine contestate con la circostanza aggravante speciale ELle più persone riunite e non ha considerato che RI era rimasto sempre in posizione defilata, sicché nessuna ELle persone offese ha percepito la sua presenza. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento ELl'aggravante ELl'uso ELl'arma, poiché non risulta acquisita agli atti prova certa e inequivocabile che ( dimostri l'utilizzo di una pistola da parte EL FR nei confronti EL FO, dopo la commissione ai suoi danni EL fatto di rapina. Osserva il ricorrente che la testimonianza EL FO non risulta attendibile tanto che questi non è stato in grado di riconoscere l'autore ELla rapina e pertanto avrebbe potuto riferire ELl'utilizzo di una pistola che in realtà FR non possedeva. In ogni caso, anche a voler ritenere raggiunta la prova circa l'utilizzo ELl'arma, non è stato in alcun modo dimostrato la consapevolezza da parte ELl'odierno ricorrente che il cognato fosse sceso dall'autovettura, impugnando una pistola e puntandola contro la persona offesa. 3.4 Violazione ELl'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte non ha formulato alcuna motivazione in ordine al diniego ELle invocate circostanze attenuanti generiche e ha trascurato elementi di indubbia rilevanza, quali l'atteggiamento di totale collaborazione assunto dall'imputato, la sua condizione di incensurato, la restituzione ELle somme sottratte alle persone offese. 3.5 Inosservanza ed erronea applicazione ELl'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché è stata erogata una pena eccessiva e sproporzionata rispetto alla non particolare gravità dei fatti ascritti e alla scarsa capacità a ELinquere ELl'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di FR è inammissibile. 1.1 II primo motivo si incentra esclusivamente sul riconoscimento ELl'aggravante EL numero ELle persone riunite in relazione ai meno gravi episodi ascritti ( capi A, B e D) e non tiene conto di una fondamentale premessa: nel caso in esame i diversi episodi ELittuosi consumati nella medesima notte e con modalità lievemente diverse sono stati unificati sotto il vincolo ELla continuazione, sotto il più grave reato di rapina commesso ai danni EL FO e contestato al capo C. Secondo giurisprudenza consolidata nel reato continuato il riconoscimento ELle circostanze aggravanti e l'eventuale giudizio di equivalenza rispetto a circostanze di segno contrario va operato con riferimento all'episodio più grave, cui inerisce la pena- base;
se esse riguardano anche le violazioni meno gravi, possono soltanto influire sulla determinazione ELl'aumento dovuto alla continuazione. ( V mass n 169241).* (Sez. 1, n. 1619 EL 26/11/1985 (dep. 22/02/1986 ) Rv. 171967 - 01) Il collegio ha riconosciuto, argomentando, le aggravanti in relazione al reato più grave tra quelli unificati per continuazione e ha poi applicato gli aumenti sanzionatori per gli episodi di rapina meno gravi;
la censura quindi avrebbe, al più, dovuto appuntarsi ti sull'entità degli aumenti per continuazione e non sul riconoscimento ELle circostanze aggravanti per i reati satellite. Ma va detto che gli aumenti di pena per le rapine meno gravi consumate nella medesima serata sono stati determinati in appena 10 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per ciascun episodio: si tratta di sanzione molto contenuta, ove si consideri che si è trattato di distinti episodi in danno di diverse persone, sia pure consumati nella medesima notte. Tanto premesso va, comunque, osservato che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la ritenuta aggravante ELle persone riunite in relazione agli episodi meno gravi di rapina è manifestamente infondato poiché nel reato ex art. 628 cod.pen., la circostanza aggravante speciale ELle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione ELla violenza o ELla minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio ELla violenza o ELla minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento ELle medesime. (Sez. 2 , n. 40860 EL 20/09/2022 Rv. 284041 - 01; Sez. 2 n. 21988 EL 30/01/2019 Rv. 276116 - 01; Sez. 2 , n. 33210 EL 15/06/2021 Rv. 281916 - 01) Nel caso di specie tutte le persone offese non potevano non essere consapevoli che alla guida ELl'autovettura da cui era sceso il FR e su cui poi era risalito, vi era un complice in attesa e tanto basta a riconoscere la sussistenza ELl'aggravante contestata, in quanto la presenza di un altro soggetto, percepita dalle vittime, ha certamente aumentato l'effetto intimidatorio ELla condotta. 1.2 n secondo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione ELla sentenza che a pagina 7 ha riconosciuto in relazione all'episodio contestato al capo C l'aggravante EL numero ELle persone riunite in quanto la persona offesa, FO, postosi all'inseguimento ELl'imputato, salito a bordo ELl'auto guidata da RI, si era perfettamente reso conto ELla presenza EL correo, il quale aveva posto in essere una serie di manovre pericolose nel tentativo di sottrarsi all'inseguimento ELla persona offesa. 1.3 II terzo motivo con cui si contesta l'aggravante ELl'uso ELl'arma non è consentito poiché deduce vizi ELla motivazione e violazioni di legge, ma nella sostanza invoca una diversa ricostruzione ELla vicenda, che esula dalle competenze di questa Corte e che non trova appiglio in alcun elemento probatorio, oltre alle dichiarazioni ELl'imputato, e risulta decisamente smentita dalla persona offesa FO;
questi ha descritto in modo inequivoco l'arma impugnata dal FR ricordando che gliela aveva puntata contro e la Corte ha considerato l'implausibilità ELl'ipotesi difensiva, che il teste abbia potuto confondere una pistola con un cellulare. 5 Né emergono ragioni per dubitare EL racconto ELla persona offesa, la quale ha ammesso di non essere in grado di riconoscere il FR, così confermando l'attendibilità ELle dichiarazioni accusatorie rese in quanto fondate su un ricordo certo. 1.4 La censura relativa al diniego ELle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la Corte ha escluso la sussistenza di elementi che potessero attenuare la gravità dei fatti i reato e a tal fine ha valorizzato la reiterazione ELle condotte criminose ad opera di un soggetto investito ELla funzione pubblica che ne ha abusato per intimidire le vittime e porle nella condizione di non opporsi ad un atto arbitrario ed illecito. Si tratta di elementi di fatto che la Corte nel suo discrezionale potere di valutazione ha ritenuto prevalenti rispetto al comportamento collaborativo assunto dall'imputato, come esplicitamente esposto a pagina 9 ELla sentenza 1.5 Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non è consentito poiché non deduce vizi ELla motivazione o contraddittorietà o violazioni di legge ed è comunque manifestamente infondato poiché, come già evidenziato, la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e i singoli aumenti per ciascuno dei reati contestati sono stati applicati in misura contenuta. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di RI è inammissibile. 2.1Le censure formulate con il primo motivo non sono consentite poiché propongono una lettura alternativa ELle fonti probatorie e una ricostruzione diversa dei fatti posti a fondamento EL giudizio di colpevolezza, ricostruzione che risulta, peraltro, smentita dalle emergenze processuali valorizzate correttamente dalla Corte di appello e che esula dalla competenze di questa Corte di legittimità, la quale deve limitarsi a verificare la congruenza logica ELle argomentazioni formulate dai giudici di merito a sostegno EL giudizio di colpevolezza. Nel caso in esame la Corte ha valorizzato diversi elementi di fatto che appaiono sintomatici ELla consapevolezza ELl'imputato di fornire un contributo materiale e agevolativo ELla condotta illecita EL correo e che non sono stati confutati se non in modo generico dal ricorrente. Ed invero la Corte ha motivatamente escluso la verosimiglianza ELl'assunto difensivo secondo cui RI fosse convinto di accompagnare il cugino, che sarebbe stato impegnato nello svolgimento ELla sua attività di servizio, utilizzando la propria vettura. Peraltro, come già evidenziato, RI ha consapevolmente collaborato nella condotta ELittuosa in occasione ELl'episodio in danno EL FO, adottando manovre pericolose per sfuggire all'inseguimento ELla persona offesa e mostrando così di aderire consapevolmente alla condotta illecita EL correo. 2.2 Anche la censura in ordine all'aggravante EL numero ELle persone riunite è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par. 1 6 2.3 La censura in merito al riconoscimento ELl'aggravante ELl'uso ELl'arma è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso congrua e idonea motivazione in ordine all'utilizzo ELl'arma da parte EL FR, ritenendo pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, il quale ha ricordato che FR scese dall'autovettura Smart guidata dall'RI, che aveva a sua volta tentato di sfuggire all'inseguimento adottando manovre pericolose;
che FR impugnava una pistola con cui minacciò la persona offesa. A prescindere dalle congrue considerazioni formulate dalla Corte, che ha sottolineato l'implausibilità ELl'assunto difensivo secondo cui RI non si sarebbe reso conto che il correo FR, scendendo dall'auto, impugnava la pistola e la puntava contro la persona offesa allo scopo di intimidirla, va osservato che trattandosi di aggravante oggettiva la stessa si estende ex art. 59 cod.pen. anche al coimputato che ne abbia ignorato la presenza per colpa. Anche a volere ammettere che RI non si fosse reso conto EL possesso ELl'arma da parte EL FR, tale ignoranza si fonda su un atteggiamento superficiale che integra la colpa, poiché l'utilizzo ELla pistola di ordinanza per fini offensivi, in relazione alle modalità ELla condotta illecita realizzata, era ampiamente prevedibile, il che integra il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento ELl'aggravante oggettiva ELl'uso ELl'arma in capo al concorrente non armato. 2.4 La censura in ordine al diniego ELle attenuanti generiche è manifestamente infondata. E' noto che la ragion d'essere ELla relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, ELla sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto EL fatto quanto EL soggetto che di esso si è reso responsabile;
ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione EL trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta ELl imputato volta all'ottenimento ELle attenuanti in questione, indichi ELle plausibili ragioni a sostegno EL rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità ELla contestazione o ELla invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. (Sez. 1, n. 11361 EL 19/10/1992 Rv. 192381 - 01; Sez. 1, n. 46568 EL 18/05/2017, Rv. 271315 - 01) La Corte ha fornito idonea motivazione al riguardo, valorizzando la gravità ELla condotta posta in essere in concorso tra i due imputati in ragione ELla reiterazione ELl'illecito in un breve arco temporale e ELle modalità ELle rapine, consumate sfruttando la 7 condizione di soggezione determinata dalla pubblica funzione esercitata dal FR. Si tratta di considerazioni immuni dai vizi dedotti, che attengono al potere discrezionale proprio dei giudici di merito. Né la condizione di incensurato o le parziali ammissioni ELl'RI, che ha sempre negato di essere consapevole EL carattere illecito ELle condotte EL coimputato, o la restituzione ELle somme per l'intervento ELle Forze ELl'Ordine, risultano idonee a giustificare un trattamento di maggiore indulgenza nei confronti EL ricorrente. 2.5 Le censure in merito all'entità EL trattamento sanzionatorio non sono consentite poiché incidono su materia che rientra nella discrezionalità dei giudici di merito e si limitano a dedurre in modo generico la iniquità e l'eccessività EL trattamento sanzionatorio, senza dedurre manifeste illogicità ELla motivazione o violazioni di legge. Va peraltro rilevato che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e gli aumenti per i singoli reati unificati per continuazione risultano molto contenuti, essendo stati fissati in quattro mesi di reclusione e 400 C di multa per ciascuno degli episodi addebitati, misura di gran lunga inferiore al coimputato. 3.Deve in conclusione osservarsi che la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione e supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva dei ricorrenti, ad una ricostruzione in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice EL merito. 3rinammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione EL grado di colpa manifestato nella proposizione ELl'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende Roma 9 gennaio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente AR EL LL VA ER
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni EL Pubblico Ministero in persona EL Sostituto Procuratore generale RE PE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni degli avv. Roberto Grimaldi per FR e IO MO per RI, che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la pronunzia resa il 27 Febbraio 2018 dal Tribunale di Roma, che ha dichiarato IL FR e IE RI responsabili in concorso di quattro ELitti di rapina aggravata, tutti consumati il 28 gennaio 2017. Si addebita al FR di avere, abusando ELla sua funzione di agente di Polizia, sottratto denaro a quattro persone offese che sottoponeva a controllo e ad RI di avere accompagnato e aiutato il correo nell'esecuzione dei reati. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9469 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 09/01/2025 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato FR, deducendo: 2.1 Violazione di legge in relazione all'errato riconoscimento ELl'aggravante di avere agito in più persone riunite e mancanza di motivazione . Osserva il ricorrente che l'imputazione si articola in quattro differenti episodi di rapina compiuti nella stessa serata in danno di diverse persone offese che sono stati tutti considerati aggravati ai sensi ELl'art. 628 comma 3 n. 1 cod.pen. dal numero ELle persone riunite. Le varie condotte sono state unificate per continuazione e il primo giudice ha determinato la pena base sul reato più grave in danno di FO, contestato al capo C ELla rubrica, l'unico ad essere indicato come commesso con l'utilizzo di armi che non è stato contestato negli altri episodi. Con lo specifico motivo di appello si era invocata l'esclusione ELl'aggravante ELle più persone riunite in relazione agli episodi contestati ai capi A, B e D in quanto non vi era stata alcuna presenza simultanea ed effettiva dei due correi, idonea a giustificare l'aggravamento di pena previsto dalla norma, poiché FR ebbe ad agire da solo, mentre RI rimaneva alla guida ELla vettura, in posizione defilata e distante. La Corte ha, però, respinto la censura difensiva osservando che la persona offesa ha avuto contezza ELla presenza EL correo, avendo inseguito l'imputato, il che si riferisce sempre all'episodio più grave contestato al capo C ELl'imputazione, mentre negli altri episodi non vi è stata alcuna fuga e alcun inseguimento e le persone offese non hanno percepito la presenza EL correo. Pertanto con riferimento a dette condotte andava escluso l'aumento di pena previsto dal dall'art.628 cod.pen comma 3, n. 1. 2.2 Violazione ELl'art. 628 comma 3 numero 1 cod.pen. contestato al capo C ELla rubrica ed erronea applicazione ELl'aggravante di aver agito in più persone riunite, poiché il reato di rapina in danno di IE FO è aggravato da una sola circostanza, in quanto l'imputato ha consumato il reato da solo, senza che la parte offesa percepisse di essere vittima di una rapina posta in essere da due soggetti. 2.3 Violazione ELl'articolo 628 cod.pen. e difetto di motivazione in ordine all'aggravante ELl'uso ELle armi contestata in relazione al capo C, poiché la sentenza ELla Corte territoriale non offre adeguata motivazione in ordine all'utilizzo ELla pistola d'ordinanza da parte ELl'imputato e si appiattisce sulle dichiarazioni ELla persona offesa, che non risultano attendibili, a causa EL suo scarso spirito di osservazione palesato dal fatto che, pur essendo stato avvicinato e perquisito da FR che gli ha dovuto intimare di scendere dalla macchina e di mostrare i documenti, non è stato in grado di riconoscerlo. Osserva il ricorrente che lo scarso spirito di osservazione ELla persona offesa potrebbe averlo indotto a travisare le circostanze oggettive in cui si è consumata la rapina e ad 2 equivocare la presenza nella mano ELl'imputato di una pistola, confondendola con il cellulare. 2.4 Violazione di legge in ordine al diniego ELle circostanze attenuanti generiche poiché la sentenza non fornisce adeguata motivazione sul punto, limitandosi ad affermare che non esistono elementi di fatto che possano attenuare la gravità ELla condotta posta in essere. Di contro, la difesa aveva evidenziato che l'imputato aveva reso piena confessione, ammettendo la propria responsabilità e negando unicamente l'uso ELl'arma; aveva riconsegnato il denaro sottratto alle vittime ed era persona incensurata. La Corte d'appello ha trascurato questi elementi, così come non si pronuncia in ordine ad altre circostanze che erano state pure evidenziate dalla difesa, come il mancato ricorso alla violenza e l'occasionalità ELla condotta, consumatasi in un breve arco di tempo e frutto di una particolare condizione psicologica. Deve pertanto ritenersi che la decisione EL giudice di non concedere le attenuanti generiche risulta EL tutto priva di motivazione. 3.L'imputato RI IE deduce: 3.1 Violazione degli articoli 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ELl'imputato poiché la Corte ha desunto la sussistenza EL dolo di concorso dall'apporto materiale prestato dall'RI, che era alla guida ELla propria autovettura e attendeva il correo, impegnato ad eseguire una serie di operazioni di controllo connesse alla sua appartenenza alle Forze ELl'ordine; in questo modo ha sovrapposto l'accertamento sull'aspetto psicologico a quello inerente la condotta materiale mentre, ai fini ELla sussistenza EL concorso di persone nel reato, occorre dimostrare che ciascuno dei correi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza EL ruolo svolto e con la volontà di realizzare lo scopo comune. Nel caso in esame non può ritenersi provata la consapevolezza ELl'RI di partecipare ad una condotta ELittuosa e la Corte ha respinto le considerazioni difensive con argomentazioni ipotetiche e congetturali 3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento ELl'aggravante ELle più persone riunite, che può ritenersi sussistente soltanto quando ricorre la compresenza di almeno due persone nel luogo e nel momento di realizzazione ELla violenza e ELla minaccia in ragione EL maggiore effetto intimidatorio prodotto dalla partecipazione al ELitto di più persone nella minorata possibilità di difesa ELla vittima. Nel caso di specie la Corte di appello ha sovrapposto la forma concorsuale ELle rapine contestate con la circostanza aggravante speciale ELle più persone riunite e non ha considerato che RI era rimasto sempre in posizione defilata, sicché nessuna ELle persone offese ha percepito la sua presenza. 3.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento ELl'aggravante ELl'uso ELl'arma, poiché non risulta acquisita agli atti prova certa e inequivocabile che ( dimostri l'utilizzo di una pistola da parte EL FR nei confronti EL FO, dopo la commissione ai suoi danni EL fatto di rapina. Osserva il ricorrente che la testimonianza EL FO non risulta attendibile tanto che questi non è stato in grado di riconoscere l'autore ELla rapina e pertanto avrebbe potuto riferire ELl'utilizzo di una pistola che in realtà FR non possedeva. In ogni caso, anche a voler ritenere raggiunta la prova circa l'utilizzo ELl'arma, non è stato in alcun modo dimostrato la consapevolezza da parte ELl'odierno ricorrente che il cognato fosse sceso dall'autovettura, impugnando una pistola e puntandola contro la persona offesa. 3.4 Violazione ELl'art. 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione poiché la Corte non ha formulato alcuna motivazione in ordine al diniego ELle invocate circostanze attenuanti generiche e ha trascurato elementi di indubbia rilevanza, quali l'atteggiamento di totale collaborazione assunto dall'imputato, la sua condizione di incensurato, la restituzione ELle somme sottratte alle persone offese. 3.5 Inosservanza ed erronea applicazione ELl'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché è stata erogata una pena eccessiva e sproporzionata rispetto alla non particolare gravità dei fatti ascritti e alla scarsa capacità a ELinquere ELl'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il ricorso proposto nell'interesse di FR è inammissibile. 1.1 II primo motivo si incentra esclusivamente sul riconoscimento ELl'aggravante EL numero ELle persone riunite in relazione ai meno gravi episodi ascritti ( capi A, B e D) e non tiene conto di una fondamentale premessa: nel caso in esame i diversi episodi ELittuosi consumati nella medesima notte e con modalità lievemente diverse sono stati unificati sotto il vincolo ELla continuazione, sotto il più grave reato di rapina commesso ai danni EL FO e contestato al capo C. Secondo giurisprudenza consolidata nel reato continuato il riconoscimento ELle circostanze aggravanti e l'eventuale giudizio di equivalenza rispetto a circostanze di segno contrario va operato con riferimento all'episodio più grave, cui inerisce la pena- base;
se esse riguardano anche le violazioni meno gravi, possono soltanto influire sulla determinazione ELl'aumento dovuto alla continuazione. ( V mass n 169241).* (Sez. 1, n. 1619 EL 26/11/1985 (dep. 22/02/1986 ) Rv. 171967 - 01) Il collegio ha riconosciuto, argomentando, le aggravanti in relazione al reato più grave tra quelli unificati per continuazione e ha poi applicato gli aumenti sanzionatori per gli episodi di rapina meno gravi;
la censura quindi avrebbe, al più, dovuto appuntarsi ti sull'entità degli aumenti per continuazione e non sul riconoscimento ELle circostanze aggravanti per i reati satellite. Ma va detto che gli aumenti di pena per le rapine meno gravi consumate nella medesima serata sono stati determinati in appena 10 mesi di reclusione ed euro 500 di multa per ciascun episodio: si tratta di sanzione molto contenuta, ove si consideri che si è trattato di distinti episodi in danno di diverse persone, sia pure consumati nella medesima notte. Tanto premesso va, comunque, osservato che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la ritenuta aggravante ELle persone riunite in relazione agli episodi meno gravi di rapina è manifestamente infondato poiché nel reato ex art. 628 cod.pen., la circostanza aggravante speciale ELle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione ELla violenza o ELla minaccia, in modo da potersi affermare che queste siano state poste in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza di uno dei complici all'esercizio ELla violenza o ELla minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento ELle medesime. (Sez. 2 , n. 40860 EL 20/09/2022 Rv. 284041 - 01; Sez. 2 n. 21988 EL 30/01/2019 Rv. 276116 - 01; Sez. 2 , n. 33210 EL 15/06/2021 Rv. 281916 - 01) Nel caso di specie tutte le persone offese non potevano non essere consapevoli che alla guida ELl'autovettura da cui era sceso il FR e su cui poi era risalito, vi era un complice in attesa e tanto basta a riconoscere la sussistenza ELl'aggravante contestata, in quanto la presenza di un altro soggetto, percepita dalle vittime, ha certamente aumentato l'effetto intimidatorio ELla condotta. 1.2 n secondo motivo di ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione ELla sentenza che a pagina 7 ha riconosciuto in relazione all'episodio contestato al capo C l'aggravante EL numero ELle persone riunite in quanto la persona offesa, FO, postosi all'inseguimento ELl'imputato, salito a bordo ELl'auto guidata da RI, si era perfettamente reso conto ELla presenza EL correo, il quale aveva posto in essere una serie di manovre pericolose nel tentativo di sottrarsi all'inseguimento ELla persona offesa. 1.3 II terzo motivo con cui si contesta l'aggravante ELl'uso ELl'arma non è consentito poiché deduce vizi ELla motivazione e violazioni di legge, ma nella sostanza invoca una diversa ricostruzione ELla vicenda, che esula dalle competenze di questa Corte e che non trova appiglio in alcun elemento probatorio, oltre alle dichiarazioni ELl'imputato, e risulta decisamente smentita dalla persona offesa FO;
questi ha descritto in modo inequivoco l'arma impugnata dal FR ricordando che gliela aveva puntata contro e la Corte ha considerato l'implausibilità ELl'ipotesi difensiva, che il teste abbia potuto confondere una pistola con un cellulare. 5 Né emergono ragioni per dubitare EL racconto ELla persona offesa, la quale ha ammesso di non essere in grado di riconoscere il FR, così confermando l'attendibilità ELle dichiarazioni accusatorie rese in quanto fondate su un ricordo certo. 1.4 La censura relativa al diniego ELle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché la Corte ha escluso la sussistenza di elementi che potessero attenuare la gravità dei fatti i reato e a tal fine ha valorizzato la reiterazione ELle condotte criminose ad opera di un soggetto investito ELla funzione pubblica che ne ha abusato per intimidire le vittime e porle nella condizione di non opporsi ad un atto arbitrario ed illecito. Si tratta di elementi di fatto che la Corte nel suo discrezionale potere di valutazione ha ritenuto prevalenti rispetto al comportamento collaborativo assunto dall'imputato, come esplicitamente esposto a pagina 9 ELla sentenza 1.5 Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio non è consentito poiché non deduce vizi ELla motivazione o contraddittorietà o violazioni di legge ed è comunque manifestamente infondato poiché, come già evidenziato, la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e i singoli aumenti per ciascuno dei reati contestati sono stati applicati in misura contenuta. 2.11 ricorso proposto nell'interesse di RI è inammissibile. 2.1Le censure formulate con il primo motivo non sono consentite poiché propongono una lettura alternativa ELle fonti probatorie e una ricostruzione diversa dei fatti posti a fondamento EL giudizio di colpevolezza, ricostruzione che risulta, peraltro, smentita dalle emergenze processuali valorizzate correttamente dalla Corte di appello e che esula dalla competenze di questa Corte di legittimità, la quale deve limitarsi a verificare la congruenza logica ELle argomentazioni formulate dai giudici di merito a sostegno EL giudizio di colpevolezza. Nel caso in esame la Corte ha valorizzato diversi elementi di fatto che appaiono sintomatici ELla consapevolezza ELl'imputato di fornire un contributo materiale e agevolativo ELla condotta illecita EL correo e che non sono stati confutati se non in modo generico dal ricorrente. Ed invero la Corte ha motivatamente escluso la verosimiglianza ELl'assunto difensivo secondo cui RI fosse convinto di accompagnare il cugino, che sarebbe stato impegnato nello svolgimento ELla sua attività di servizio, utilizzando la propria vettura. Peraltro, come già evidenziato, RI ha consapevolmente collaborato nella condotta ELittuosa in occasione ELl'episodio in danno EL FO, adottando manovre pericolose per sfuggire all'inseguimento ELla persona offesa e mostrando così di aderire consapevolmente alla condotta illecita EL correo. 2.2 Anche la censura in ordine all'aggravante EL numero ELle persone riunite è manifestamente infondata per le ragioni già esposte al par. 1 6 2.3 La censura in merito al riconoscimento ELl'aggravante ELl'uso ELl'arma è manifestamente infondata poiché la Corte ha reso congrua e idonea motivazione in ordine all'utilizzo ELl'arma da parte EL FR, ritenendo pienamente attendibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa, il quale ha ricordato che FR scese dall'autovettura Smart guidata dall'RI, che aveva a sua volta tentato di sfuggire all'inseguimento adottando manovre pericolose;
che FR impugnava una pistola con cui minacciò la persona offesa. A prescindere dalle congrue considerazioni formulate dalla Corte, che ha sottolineato l'implausibilità ELl'assunto difensivo secondo cui RI non si sarebbe reso conto che il correo FR, scendendo dall'auto, impugnava la pistola e la puntava contro la persona offesa allo scopo di intimidirla, va osservato che trattandosi di aggravante oggettiva la stessa si estende ex art. 59 cod.pen. anche al coimputato che ne abbia ignorato la presenza per colpa. Anche a volere ammettere che RI non si fosse reso conto EL possesso ELl'arma da parte EL FR, tale ignoranza si fonda su un atteggiamento superficiale che integra la colpa, poiché l'utilizzo ELla pistola di ordinanza per fini offensivi, in relazione alle modalità ELla condotta illecita realizzata, era ampiamente prevedibile, il che integra il coefficiente psichico richiesto per il riconoscimento ELl'aggravante oggettiva ELl'uso ELl'arma in capo al concorrente non armato. 2.4 La censura in ordine al diniego ELle attenuanti generiche è manifestamente infondata. E' noto che la ragion d'essere ELla relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, ELla sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni, tanto EL fatto quanto EL soggetto che di esso si è reso responsabile;
ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione EL trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta ELl imputato volta all'ottenimento ELle attenuanti in questione, indichi ELle plausibili ragioni a sostegno EL rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità ELla contestazione o ELla invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. (Sez. 1, n. 11361 EL 19/10/1992 Rv. 192381 - 01; Sez. 1, n. 46568 EL 18/05/2017, Rv. 271315 - 01) La Corte ha fornito idonea motivazione al riguardo, valorizzando la gravità ELla condotta posta in essere in concorso tra i due imputati in ragione ELla reiterazione ELl'illecito in un breve arco temporale e ELle modalità ELle rapine, consumate sfruttando la 7 condizione di soggezione determinata dalla pubblica funzione esercitata dal FR. Si tratta di considerazioni immuni dai vizi dedotti, che attengono al potere discrezionale proprio dei giudici di merito. Né la condizione di incensurato o le parziali ammissioni ELl'RI, che ha sempre negato di essere consapevole EL carattere illecito ELle condotte EL coimputato, o la restituzione ELle somme per l'intervento ELle Forze ELl'Ordine, risultano idonee a giustificare un trattamento di maggiore indulgenza nei confronti EL ricorrente. 2.5 Le censure in merito all'entità EL trattamento sanzionatorio non sono consentite poiché incidono su materia che rientra nella discrezionalità dei giudici di merito e si limitano a dedurre in modo generico la iniquità e l'eccessività EL trattamento sanzionatorio, senza dedurre manifeste illogicità ELla motivazione o violazioni di legge. Va peraltro rilevato che la pena base è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e gli aumenti per i singoli reati unificati per continuazione risultano molto contenuti, essendo stati fissati in quattro mesi di reclusione e 400 C di multa per ciascuno degli episodi addebitati, misura di gran lunga inferiore al coimputato. 3.Deve in conclusione osservarsi che la sentenza impugnata ha fornito esaustiva motivazione e supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva dei ricorrenti, ad una ricostruzione in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice EL merito. 3rinammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene congruo liquidare in euro 3000, in ragione EL grado di colpa manifestato nella proposizione ELl'impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di euro tremila in favore ELla cassa ELle ammende Roma 9 gennaio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente AR EL LL VA ER