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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
AG TO, LA
PICCIRILLI AR RI, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6339/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. Municipia S.p.a.-Gammatributi S.r.l. - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006052480037048919 I.C.I. 2010
contro
R.t.i. Municipia S.p.a.-Gammatributi S.r.l. - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2016/398022 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 2016/398022 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 2016/398022 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2025 depositato il
12/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'intimazione ad adempiere
Resistente/Appellato: Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla RTI Municipia Spa in data 08.10.2024, la Ricorrente_1 SRL contesta la legittimità della intimazione di pagamento n. 20240006052480037048919 notificata dalla Municipia. S.p.A, afferente il pagamento dell'importo di € 8407.24, dovuti a titolo di ICI per le annualità 2009, 2010 e 2011 del
Comune di Salerno. La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme riportate nell'intimazione ad adempiere n. 20240006052480037048919 del 07.8.2024 della R.T.l. Municipia
S.p.A. - Gamma Tributi S.r.l., essendo trascorsi oltre cinque anni dalla presunta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 (ultimo documento precedente a quello opposto), avvenuta in data 30.12.2016,
e quella della predetta intimazione ad adempiere n. 20240006052480037048919 del 07.8.2024.
Lamenta che la Ricorrente_1 S.r.l. non ha mai ricevuto la notifica dei necessari e presupposti avvisi di accertamento richiamati nel provvedimento impugnato.
Si costituisce la RTI Municipia Spa che argomenta che l'intimazione impugnata veniva preceduta dalla notificazione degli atti prodromici di seguito elencati, come si evince facilmente dall'analitico degli addebiti:
- Ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 notificata il 30/12/2016;
- Pignoramento n. 423218/2017 notificato il 17/10/2017;
- Intimazione n. 17273/2021 notificata in data 21/01/2021.
Evidenzia che l'intimazione notificata al contribuente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre lo stesso nelle condizioni di difendersi e di determinare correttamente il quantum debeatur. Si costituisce il Comune di Salerno che evidenzia la carenza di legittimazione dell'Ente impositore in relazione alle eccezioni di prescrizione della pretesa siccome riferite alle attività di esclusiva competenza del concessionario della riscossione su cui grava l'onere di dimostrare di aver svolto la propria attività nel rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge, anche in relazione agli atti utili a provare l'interruzione dei termini di prescrizione del credito. Argomenta, poi, che il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti ovvero quello che ha emesso l'atto impugnato
(MUNICIPIA) ed il soggetto che ha emesso gli atti presupposti (SOGET).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso possa essere accolto parzialmente solo in relazione alla misura degli interessi di mora, mentre deve essere, nel resto, respinto.
E' principio noto, in materia tributaria, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, di tal che l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012): nel contempo, tuttavia, la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo. La concessionaria della riscossione resistente ha dimostrato che l'intimazione opposta per cui si richiede un pagamento di Euro 8.407,24 veniva preceduta dalla notificazione degli atti prodromici di seguito elencati:
- Ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 notificata il 30/12/2016;
- Pignoramento n. 423218/2017 notificato il 17/10/2017;
- Intimazione n. 17273/2021 notificata in data 21/01/2021.
Consegue da quanto sopra che, per un verso, la dedotta nullità derivata della intimazione opposta appare insussistente e che, per altro, la mancata impugnativa degli atti prodromici nei termini di legge ha determinato la definitività del tributo richiesto. Sotto tale profilo, infondata appare la eccezione di prescrizione sopravvenuta, risultando il termine di prescrizione quinquennale non decorso alla luce della notifica dell'Ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 in data il 30/12/2016, della notifica del
Pignoramento n. 423218/2017 in data il 17/10/2017 e della Intimazione n. 17273/2021 in data
21/01/2021. Tuttavia, in merito a tale atto di pignoramento di fitti e pigioni la Corte non è stata messa in grado di comprendere per quali motivi la riscossione tramite pignoramento non si sia concretizzata
(potendo solo presumere che lo stesso pignoramento sia stato totalmente infruttuoso).
Le attività di riscossione sulla vicenda in parola devono considerarsi legittime solo in parte. Ciò comporta l'inapplicabilità degli interessi di mora maturati successivamente al predetto atto di pignoramento. Per le suesposte ragioni la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla gli interessi di mora maturati successivamente al pignoramento del 2017. Il parziale accoglimento del ricorso consente di dichiarare le spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. SPESE
COMPENSATE.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
AG TO, LA
PICCIRILLI AR RI, Giudice
in data 10/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6339/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. Municipia S.p.a.-Gammatributi S.r.l. - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240006052480037048919 I.C.I. 2010
contro
R.t.i. Municipia S.p.a.-Gammatributi S.r.l. - 01973900838
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2016/398022 I.C.I. 2009
- INGIUNZIONE n. 2016/398022 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 2016/398022 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2025 depositato il
12/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullare l'intimazione ad adempiere
Resistente/Appellato: Accertare e dichiarare la legittimità del credito sotteso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla RTI Municipia Spa in data 08.10.2024, la Ricorrente_1 SRL contesta la legittimità della intimazione di pagamento n. 20240006052480037048919 notificata dalla Municipia. S.p.A, afferente il pagamento dell'importo di € 8407.24, dovuti a titolo di ICI per le annualità 2009, 2010 e 2011 del
Comune di Salerno. La ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme riportate nell'intimazione ad adempiere n. 20240006052480037048919 del 07.8.2024 della R.T.l. Municipia
S.p.A. - Gamma Tributi S.r.l., essendo trascorsi oltre cinque anni dalla presunta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 (ultimo documento precedente a quello opposto), avvenuta in data 30.12.2016,
e quella della predetta intimazione ad adempiere n. 20240006052480037048919 del 07.8.2024.
Lamenta che la Ricorrente_1 S.r.l. non ha mai ricevuto la notifica dei necessari e presupposti avvisi di accertamento richiamati nel provvedimento impugnato.
Si costituisce la RTI Municipia Spa che argomenta che l'intimazione impugnata veniva preceduta dalla notificazione degli atti prodromici di seguito elencati, come si evince facilmente dall'analitico degli addebiti:
- Ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 notificata il 30/12/2016;
- Pignoramento n. 423218/2017 notificato il 17/10/2017;
- Intimazione n. 17273/2021 notificata in data 21/01/2021.
Evidenzia che l'intimazione notificata al contribuente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre lo stesso nelle condizioni di difendersi e di determinare correttamente il quantum debeatur. Si costituisce il Comune di Salerno che evidenzia la carenza di legittimazione dell'Ente impositore in relazione alle eccezioni di prescrizione della pretesa siccome riferite alle attività di esclusiva competenza del concessionario della riscossione su cui grava l'onere di dimostrare di aver svolto la propria attività nel rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge, anche in relazione agli atti utili a provare l'interruzione dei termini di prescrizione del credito. Argomenta, poi, che il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti ovvero quello che ha emesso l'atto impugnato
(MUNICIPIA) ed il soggetto che ha emesso gli atti presupposti (SOGET).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso possa essere accolto parzialmente solo in relazione alla misura degli interessi di mora, mentre deve essere, nel resto, respinto.
E' principio noto, in materia tributaria, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, di tal che l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012): nel contempo, tuttavia, la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo. La concessionaria della riscossione resistente ha dimostrato che l'intimazione opposta per cui si richiede un pagamento di Euro 8.407,24 veniva preceduta dalla notificazione degli atti prodromici di seguito elencati:
- Ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 notificata il 30/12/2016;
- Pignoramento n. 423218/2017 notificato il 17/10/2017;
- Intimazione n. 17273/2021 notificata in data 21/01/2021.
Consegue da quanto sopra che, per un verso, la dedotta nullità derivata della intimazione opposta appare insussistente e che, per altro, la mancata impugnativa degli atti prodromici nei termini di legge ha determinato la definitività del tributo richiesto. Sotto tale profilo, infondata appare la eccezione di prescrizione sopravvenuta, risultando il termine di prescrizione quinquennale non decorso alla luce della notifica dell'Ingiunzione di pagamento n. 2016/398022 in data il 30/12/2016, della notifica del
Pignoramento n. 423218/2017 in data il 17/10/2017 e della Intimazione n. 17273/2021 in data
21/01/2021. Tuttavia, in merito a tale atto di pignoramento di fitti e pigioni la Corte non è stata messa in grado di comprendere per quali motivi la riscossione tramite pignoramento non si sia concretizzata
(potendo solo presumere che lo stesso pignoramento sia stato totalmente infruttuoso).
Le attività di riscossione sulla vicenda in parola devono considerarsi legittime solo in parte. Ciò comporta l'inapplicabilità degli interessi di mora maturati successivamente al predetto atto di pignoramento. Per le suesposte ragioni la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla gli interessi di mora maturati successivamente al pignoramento del 2017. Il parziale accoglimento del ricorso consente di dichiarare le spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE ACCOGLIE PARZIALMENTE IL RICORSO NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. SPESE
COMPENSATE.