Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
X 006 1 1 /02 Aula 'A' REPUBBLICA ITALIAN IN NOME DEL POPO LA CORTE SUPREMACI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G. N. 4707/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron.1623 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 25/09/01 Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IA NA RA;
- intimato avverso la sentenza n. 3635/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/11/98 R.G.N. 3616/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3560 udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l'11 giugno 1996, GR CO AR lamentava il mancato riconoscimento, da parte delle apposite Commissioni Sanitarie di primo e secondo grado, del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18 del 1980 per gli invalidi e chiedeva l'accertamento, in via giudiziale, del proprio diritto nei confronti del Ministero dell'Interno convenuto. Costituitosi, il Ministero dell'Interno eccepiva l'inammissibilità della domanda e, comunque, la sua infondatezza. Espletata consulenza medico-legale, con sentenza del 25 giugno 1997, il Pretore di Catania dichiarava il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° ottobre 1996, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell'Interno, lamentando la erroneità, incompletezza e lacunosità della relazione medico-legale su cui il decidente aveva fondato la sua pronuncia, nonché il difetto in concreto dei prescritti requisiti socio-economici. Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellata contestava la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto. Disposta altra consulenza tecnica, con sentenza del 23 novembre 1998, l'adito Tribunale di Catania, sulla scorta della stessa, rigettava l'appello. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Interno con otto motivi. L'CO AR non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo, il Ministero ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge 11 febbraio 1980 n.18 e del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, nonché motivazione omessa, 1 insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360,nn. 3 e 5, c.p.c.), evidenzia come, essendo la motivazione della decisione di secondo grado redatta mediante integrale richiamo alle conclusioni del nominato CTU, ed essendo la relazione di quest'ultimo lacunosa, oltre che contraddittoria, la impugnata sentenza sarebbe affetta dai medesimi vizi. Non si comprenderebbe, cioè -secondo il ricorrente-, come, a fronte della limitata incidenza sotto il profilo funzionale delle diverse affezioni riscontrate (tra le quali deficit visivo per cataratta cortico-nucleare iniziale in soggetto con retinopatia diabetica trattata con laser-terapia, grave deficit uditivo, poliartrosi con difficoltà nella deambulazione e deficit psichico per stato demenziale senile), si sia potuto affermare (sulla generica considerazione dell'aggravamento del quadro patologico) la necessità di accompagnamento. Lo stesso stato demenziale senile -a parere del Ministero- non andrebbe al di là del dato diagnostico, mancando adeguato riscontro clinico. M Le censure sono prive di fondamento. l'univocoIn proposito si deve in primo luogo osservare che, secondo orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998), le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (modificata dalla legge n. 508 dei 1988) per l'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un oppureaccompagnatore nell'incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessita' di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni dei vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessita' di assistenza determinata da patologie particolari e 2 finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass.3 febbraio 1999 n.931). In definitiva, i requisiti sono diversi e ben piu' rigorosi della semplice difficolta' nella deambulazione o nel compimento di altri atti. Si deve in secondo luogo notare che, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare- in tema di trattamento di invalidità costituisce tipico accertamento di fatto la valutazione espressa dal giudice del merito in ordine alla obiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, nonché alla incidenza delle stesse sulla capacità di utilizzazione delle energie lavorative. Tale accertamento è incensurabile in questa sede quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Cio' in quanto il controllo di legittimita' non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma si estrinseca nella verifica, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, cui e' appunto riservato l'apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova acquisiti al processo. Ora, quando il giudice del merito si basa sulle conclusioni dell'ausiliario, gli eventuali errori e lacune della consulenza si riverberano sulla sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione. Ma, perche' cio' possa verificarsi, e' necessario che si tratti di carenze o deficienze diagnostiche, o di affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia' di semplici difformita' tra la valutazione del consulente circa l'entita' e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (ex plurimis, Cass. 11 gennaio 2000 n.225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Nel caso in esame la sentenza impugnata ha preliminarmente evidenziato che il consulente tecnico, incaricato di procedere al rinnovo dell'indagine medico- 3 legale, dopo aver considerato tutte le affezioni denunciate dalla CO AR e dopo avere controllato ed esaminato tutti gli apparati che potevano essere interessati da una qualche manifestazione patologica, ha concluso esprimendo, conformemente al precedente consulente, un giudizio positivo in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti fisici previsti dalla legge per conseguire l'indennità di accompagnamento. La stessa sentenza ha, poi, chiarito che il giudizio del consulente andava integralmente condiviso, essendo fondato su complete ed approfondite indagini sia cliniche che strumentali. Ha, infine, ritenuto corretta la valutazione circa l'incidenza funzionale delle singole affezioni riscontrate, con riferimento sia alla possibilità di deambulare senza accompagnatore sia a quella di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua;
così come ha ritenuto convincente il giudizio del Pretore nel richiamare la relazione del CTU con riferimento alla data dell'insorgenza del diritto alla indennità in questione, in quanto fondata su argomentazioni logiche e tecniche immuni da vizi ed errori. Alcuna violazione o falsa applicazione dell'art.1 della legge n.18 del 1980 cit. risulta ravvisabile nelle enunciazioni sopra riportate e neppure del richiamato D.M. 5 febbraio 1992. Sotto quest'ultimo profilo, giova osservare che il decreto legislativo 23 novembre 1988 n.509, recante le norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, prevede all'art.2 che il Ministro della sanità approvi, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattia invalidanti, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge 26 luglio 1988 n.291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità. 4 In adempimento di tale obbligo, è stato emanato il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 (G.U. 26 febbraio 1992 n.47, S.O.), nel quale vengono previste percentuali di invalidità fisse o a fascia, in relazione al tipo di patologia, e dettate apposite disposizioni per il caso di patologie plurime con riferimento alle diverse ipotesi di menomazioni funzionalmente in concorso tra loro (quelle che interessano lo stesso organo o lo stesso apparato) e menomazioni in coesistenza (quelle che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro), con la previsione di appositi metodi di conteggio. Tanto chiarito in relazione al richiamato D.M., va rimarcato che il ricorrente ne ha affermato la violazione, senza specificare come ed in che senso la violazione sarebbe avvenuta, ma limitandosi ad una mera enunciazione, priva di qualsivoglia sostegno argomentativo. La censura, pertanto, è priva di ogni consistenza. Analogamente privo di fondamento è il preteso vizio di motivazione, da cui sarebbe affetta l'impugnata sentenza, non essendo ravvisabile, per quanto esposto, nell'iter argomentativo del Giudice a quo alcuna deficienza o incongruenza. Con il terzo, quarto e quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.75 e 83 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità della sentenza o del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.) e motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.), evidenziando come il ricorso introduttivo del giudizio contenzioso, depositato l'11 giugno 1996, fosse stato proposto direttamente dalla parte, GR CO AR, nonostante l'avvenuto accertamento, da parte del Tribunale di Catania, del diritto della stessa CO AR all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1 ottobre 1996, ossia dopo poco più di tre mesi dalla proposizione del ricorso introduttivo (11 giugno 1996), a causa del deficit psichico riscontrato. 5 Pertanto, considerato che a causa del deficit psichico la parte non sarebbe in grado di compiere gli atti quotidiani, ne discendeva la nullità del rapporto processuale, avendo la CO AR, affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giudizio e non tramite legale rappresentante. Ne discendeva altresì la nullità della procura ad agire, in quanto rilasciata da incapace assoluto con ripercussione sulla decisione del Tribunale intervenuta nel giudizio de quo, anch'essa affetta da nullità. I motivi, da trattarsi congiuntamente, per la loro stretta connessione, sono infondati. Infatti, come questa Corte Suprema ha più volte affermato, l'articolo 75 cod. proc. civ., indicando le persone processualmente incapaci, si riferisce alle persone legalmente incapaci e non pure a quelle colpite da incapacità naturale ancora interdette o inabilitate cioè si riferisce ad una posizione giuridica e non non ad una condizione fisico-psichica. Occorre, pertanto, che sia stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione o che sia stato nominato all'incapace un rappresentante (tutore o curatore) provvisorio (cfr. Cass. 26 maggio 1999 n. 5152; Cass.3 dicembre 1994 n. 10425). Applicando tali principi al caso di specie, deve, dunque, escludersi la dedotta incapacità processuale della intimata e la conseguente nullità del rapporto processuale e della sentenza. Con gli ultimi tre motivi il ricorrente denuncia, subordinatamente ed in via alternativa, violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), nullità del procedimento (art.360 n.4 c.p.c.), nonché motivazione omessa su un punto decisivo della controversia (art.360 n.5 c.p.c.). Assume in proposito che il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sul presupposto della accertata patologia psichica, risolvendosi in un accertamento di status circa la capacità di intendere e di volere, sarebbe inammissibile, in quanto non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento incidentale ai fini del richiesto beneficio, ma sarebbe dovuto discendere da un apposito giudizio camerale, ai sensi degli artt. 712 e ss. c.p.c.. Anche tale censura è priva di fondamento. Come sopra chiarito, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n.18 del 1980, spetta qualora sussistano, ancorché alternativamente, le condizioni della impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o della incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Pertanto, è in funzione di tali presupposti che viene effettuato l'accertamento giudiziario, onde la mera coincidenza di uno di essi con quello che giustificherebbe un provvedimento di interdizione reso alla stregua del procedimento ex art.712 e ss. c.p.c. non assume alcun rilievo preclusivo ai fini dell'attribuzione del beneficio richiesto. Il ricorso ve, quindi, rigettato. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Roma, 25 settembre 2001. Il Presidente_ Il Consigliere est. とき Yeb St Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 21 GEN. 2002 A oggi, I M R P U IL CANCELLIERE th e 7