Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7703 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 7.703/0 1 REPUBBLICA ITA IN NOTE DEL PO ÉS PREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 15487/98 Cron.17731 Dott. Vincenzo MILEO Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Ud.30/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 499 SENT ENZA dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti 3900 sul ricorso proposto da: +7 GIU 2001 IL CANCELLIERE ON AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato M illo PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente CANCELLE
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 00119375 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 Frappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI 4996 VALERIO, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 419/98 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 24/06/98 R.G.N. 339/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. M ilco -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso dell'8.4.1994 ON LO Con conveniva l'I.N.P.S. davanti al Pretore di Ravenna, esponendo di avere ottenuto dall'Ente, nel gennaio 1987, la ricostituzione della pensione P I /114413, ai sensi della legge n. 45/1986, con corresponsione in suo favore della somma di L. 16.786.985 quale capitale, senza rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione delle singole differenze fino al soddisfo;
chiedeva, معتل in conseguenza, la erogazione di tali accessori. l'Istituto, che eccepiva la Resistente prescrizione del diritto azionato, ai sensi dell'art. 129, R.D.L. n. 1827/35, e, nel merito, la infondatezza della pretesa, il giudice adito rigettava la domanda con sentenza del 26.7.1995, confermata, all'esito dell'appello del soccombente, con decisione del Tribunale del luogo in data 24 giugno 1998. Ritenevano i giudici di merito che, in ordine al credito vantato, fosse maturata ampiamente la prescrizione quinquennale rispetto alla liquidazione del capitale, con riferimento alla domanda degli accessori, atteso che detto credito, accedendo a quello principale, va assoggettato al 3 medesimo termine prescrizionale previsto per quest'ultimo. Avverso tale sentenza il ON ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo ad un solo soltanto lamotivo;
1'I.N.P.S. ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente M iles denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 129 D.L. n. 1897 del 4.10.1935, come interpretato dalla sentenza n. 283/89 della Corte Costituzionale, e conseguenteme erronea e contraddittoria motivazione in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile. Deduce, in sintesi, che il Tribunale ha errato nel ritenere prescritti i crediti per rivalutazione monetaria ed interessi, essendo decorso il quinquennio dall'insorgenza del diritto correlato al pagamento della sorte capitale rispetto alla 1994), ed anche rispetto alledomanda (1987 richieste amministrative del 6.2.1992 e 7.12.1993; laddove, ai sensi delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 16/91 e 283/89, la prescrizione è quella decennale, trattandosi di somme correlate alla rivalutazione ed interessi decorrenti dal 4 pagamento о messa in liquidazione della sorte capitale, ma non liquide ed esigibili, perché non messe a disposizione del creditore, sicchè all'atto delle richieste ed anche della domanda giudiziale, detta prescrizione non si era verificata, né si poteva applicare quella quinquennale prevista dall'art. 129 R.D.L. n. 1827/35, che tale messa a disposizione ed il pagamento presuppone. مفضلا Il motivo è fondato. È orientamento consolidato di questa Corte, al quale il Collegio aderisce in carenza di più validi argomenti contrari, che interessi e rivalutazione monetaria del credito avente ad oggetto benefici previdenziali ed assistenziali (nella specie, pensione di invalidità), consentiti ai sensi dell'art. 429, terzo comma, Cod. Proc. Civile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991, soggiacciono, costituendo una componente del credito previdenziale, alla medesima prescrizione prevista per i ratei della somma capitale, che è decennale per i crediti non liquidati e quinquennale nella ipotesi prevista dall'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827. (Cfr. Cass. nn. 11535/95; 7529/98; 13235/99). Ed invero, come si evince dalla sentenza Corte 5 Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei di pensione è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei “liquidi”, liquidità da intendere non secondo l'accezione comune che si desume dall'art. 1282 Cod. Civile, ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa, con correlata messa a disposizione dell'avente diritto M iles delle relative somme, come fatto del resto palese dal disposto dell'art. 129 R.D.L. citato, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto erogante le rate di pensione "non riscosse". (Cfr. Cass. 9 marzo 1992, n. 2823). Ne consegue che il diritto di credito relativo а qualsiasi importo dovuto (e gli accessori del credito pensionistico costituiscono una componente essenziale di quello previdenziale), che non sia stato posto in riscossione, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per l'effetto della norma sopra altri termini,indicata. In il pagamento parzialmente satisfattivo della pretesa creditoria nel suo intero lascia permanere la "illiquidità”, nel senso precisato, del credito relativo alla 6 parte residua costituito dagli accessori degli interessi e dalla rivalutazione ove, come si assume nella specie, questi ultimi non vengano messi a disposizione dell'interessato dalla data di maturazione delle singole differenze della somma capitale fino al soddisfo. Laddove il credito relativo ad interessi e rivalutazione sarebbe assoggettato alla prescrizione quinquennale se l'Istituto, riconoscendone la sussistenza, lo Video avesse attribuito all'assicurato e questi non avesse provveduto a riscuoterlo entro i cinque anni, ipotesi esulante dall'attuale thema decidendum, incentrato sulla proprio configurabilità in concreto del diritto a tali accessori e sul mancato pagamento degli stessi contestualmente alla somma differenziale scaturente dalla ricostituzione della pensione ope legis. A tali principi di diritto la sentenza impugnata non si è adeguata, sicchè la stessa risulta inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione dedotti in censura e dunque, in accoglimento del ricorso, va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese concernenti il presente giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato come da 7 dispositivo, il quale, nel portare l'indagine demandatagli, accerterà se il diritto preteso fosse configurabile ed in quale entità all'atto del pagamento della sorte capitale, adeguandosi in caso ai richiamati principi in tema dipositivo prescrizione.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese relative al presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna. Roma 28 marzo 2001. Душо бе щить MilloSinge Palle - 7 GIU. 2001 I LLO, D SSA. O 10 I SPESA, TA B I T. D 33 R STA ELL'A 5 . O N N P G D IM 3 O SI -7 A A SEN 1-8 D D O, E TE 1 I A ESEN ISTR E IRITTO G LEG REG D LLA O E D 8