Art. 3.
Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.
Il trattamento di pensione diretta, determinato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e' ridotto ai tre quarti nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori.