CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Massime • 1
In tema di cause di estinzione della pena, il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, concedibile dal giudice esclusivamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è diretto a favorire il ravvedimento del condannato, mediante l'eliminazione di conseguenze del reato suscettibili di compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro. (Conf.: n. 560 del 1995, Rv. 200029-01).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2023, n. 24362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24362 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da AG GI, nato a [...] il [...]; NA AU AL, nato in [...] il [...]; SS EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26-04-2022 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti avv. Diego Tranchida, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24362 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella resa in data 6 agosto 2020 dal Tribunale di Trapani che aveva condannato i ricorrenti, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo d.P.R. e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, trasportavano lungo l'autostrada A29, nei pressi dello svincolo Alcamo ovest, a bordo dell'autovettura Fiat Panda di proprietà del AG e condotta dal NA e, comunque, detenevano illecitamente complessivi gr. 12.441,63 lordi di marijuana, per una quantità totale di principio attivo Delta 9THC pari a mg 55.592,3 contenuta in dodici sacchi di cellophane trasparente custoditi nel bagagliaio, sostanza stupefacente di cui alla tabella 2 dell'art. 14 del precitato d.P.R. 2. Il ricorso, presentato per tutti i ricorrenti dal medesimo difensore di fiducia, è sostenuto complessivamente da quattro motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo proposto nell'interesse dei ricorrenti AU NA e EN SS si denuncia l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla affermazione della responsabilità penale degli imputati a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. per il reato agli stessi ascritto. I suddetti ricorrenti sostengono di essere stati ritenuti dalla Corte di merito responsabili di partecipazione alla organizzazione ed alla commissione del reato, in concorso con l'imputato GI AG e che, quindi, abbiano avuto la consapevolezza dell'oggetto del carico trasportato, contrariamente alle dichiarazioni da essi rese nell'immediatezza. La Corte distrettuale sarebbe giunta alle suddette conclusioni sulla base di elementi che, tuttavia, risultano parimenti compatibili con l'istituto della connivenza non punibile, così da far emergere il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'erronea applicazione della legge penale. A loro avviso, la motivazione della sentenza impugnata trascura di prendere in esame alcuni elementi decisivi e di segno contrario rispetto all'ipotesi accusatoria: 1) le dichiarazioni con le quali il coimputato GI AG si era assunto tutta la responsabilità dei fatti, affermando la totale estraneità di AU 2 NA e di EN SS nel trasporto illecito;
2) la circostanza che la partita di stupefacente era stata rinvenuta nel cofano posteriore dell'autovettura di proprietà del predetto GI AG. Si aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata appare peraltro illogica nella parte in cui desume un indizio a carico di AU NA e di EN SS nell'atteggiamento di nervosismo da costoro manifestato in occasione del controllo da parte della Polizia Stradale, traendo illogicamente da ciò la prova che gli stessi fossero, anche per questo, consapevoli del carico trasportato. 2.2. Con il secondo motivo proposto sempre nell'interesse dei ricorrenti AU NA e EN SS si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1), lettere b) ed e) , cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di giustificare la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonostante fosse stata allegata la circostanza secondo la quale l'apporto, in ipotesi, fornito dai predetti ricorrenti alla commissione del reato era stato marginale, potendo ii trasporto della sostanza stupefacente avvenire - come di fatto stava avvenendo - soltanto con l'autovettura di GI AG. 2.3 Con il terzo motivo, comune a tutti i ricorrenti, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen.) in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 175 cod. pen. Si assume che la Corte di appello ha valorizzato in negativo, per escludere la concessione del beneficio in oggetto, la volontà degli imputati di "depistare" le indagini. Secondo i ricorrenti, il rilievo sarebbe frutto di una congettura e si scontrerebbe con il contenuto delle versioni fornite dagli imputati, concretamente inidonee a sviare le indagini né tendenti a tale scopo, in quanto funzionali all'esercizio del diritto di difesa. In concreto, poi, lo scopo postulato dalla Corte territoriale si rivela evanescente a fronte della circostanza del ritrovamento della sostanza stupefacente a bordo dell'autovettura su cui i ricorrenti viaggiavano. La sentenza impugnata, peraltro, non avrebbe motivato, a sostegno della decisione adottata, sulla valutazione complessiva del fatto e sulla personalità degli imputati, dimostrando di aver travisato la ratio del beneficio in esame nella parte in cui afferma che esso persegue lo scopo di favorire ii ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità, quale particolare conseguenza negativa del reato. 3 Si obietta che, in termini esattamente contrari, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ratio sottesa al riconoscimento della non menzione non risiede nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell'agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato, così da escludere che le conseguenze del reato possano tradursi in ostacoli al suo percorso lavorativo o alla sua futura affermazione in termini positivi all'interno della collettività, essendosi già il legislatore fatto carico con lo sbarramento riferito alla misura della pena inflitta in concreto di impedire l'applicazione dell'istituto alle condotte connotate da gravità. 2.4. Con il quarto motivo proposto nel sono interesse di GI AG, si prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Si argomenta che la Corte di appello ha ritenuto che la pena non sia suscettibile di mitigazione alcuna in ragione della gravità del reato mediante una valutazione errata perché svolta su un piano astratto a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. Infatti, secondo il punto di vista del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame: 1) il comportamento processuale dell'imputato con la piena ammissione della sua responsabilità già nell'immediatezza del fatto, proclamandosi quale unico responsabile del trasporto della sostanza stupefacente rinvenuta;
2) la natura della sostanza stupefacente sequestrata di tipo leggero;
3) il mancato accertamento dell'entità del principio attivo contenuto nella sostanza, da cui dipende l'offensività della condotta. Inoltre, si assume che la mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche è stata affidata a considerazioni generiche, richiamando perfino la violazione (del tutto eccentrica) delle disposizioni finalizzate al contenimento del Covid. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati. 2. La Corte di merito ha ricordato che, nonostante le stringenti norme sul contenimento epidemiologico da Covid 19 allora vigenti, i tre imputati, in data 29 aprile 2020, vennero fermati per un controllo lungo l'autostrada A29, direzione 4 Mazara del Vallo, mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda bianca, di proprietà del AG ma nell'occasione condotta dal NA, con ii AG posto sul sedile anteriore e lo SS su quello posteriore. Secondo quanto esposto dai verbalizzanti, tutti e tre gli occupanti si trovavano in evidente - ed in quel momento inspiegabile - stato di nervosismo ed insofferenza, e che solo con riluttanza il NA aprì il bagagliaio rappresentando che la vettura non era sua e non poteva sapere cosa si trovasse all'interno. Gli agenti rinvennero, infatti, un grande sacco nero, a sua volta contenente n° 12 involucri trasparenti da circa un kg ciascuno contenenti sostanza vegetale essiccata di tipo marijuana. I ricorrenti resero spontanee dichiarazioni, ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., pienamente utilizzate in ragione del rito ma che furono mendaci e previamente concordate: assumevano che essi avevano casualmente rinvenuto e trovato di 12 Kg. di droga, salvo poi il AG affermare, confessando le proprie responsabilità, che lo stupefacente gli apparteneva. In disparte la totale inverosimiglianza del narrato e il mendace racconto degli imputati, sul quale la Corte d'appello si è diffusa, la polizia giudiziaria, muovendo da uno scontrino di rifornimento carburante rinvenuto sull'autoveicolo e riportante come orario 15.05, accertò, attraverso una scrupolosa attività di indagine compiuta tramite camere di sorveglianza e verifiche con persone informate sui fatti, che nel viaggio di andata lo SS era invece alla guida di altro autoveicolo, ossia una Fiat Punto blu di proprietà del padre del NA, ma pure in uso al figlio, e che i due autoveicoli, alle 18.10, erano transitati insieme sulla A29 nei pressi dello svincolo autostradale "Alcamo est" - direzione Palermo, per poi giungere a Partinico alle 18.17. Tuttavia, al ritorno, fu registrata la marcia della sola Fiat Panda, che ritransitava, alle ore 19.22, nei pressi del medesimo svincolo autostradale "Alcamo est" - direzione Mazara del Vallo, prima di essere fermata dagli agenti. Dai tabulati telefonici relativi alle utenze mobili in uso allo SS ed al NA, si ricavava poi che, contrariamente a quanto strumentalmente dichiarato dallo SS, i due avevano avuto contatti telefonici costanti e molto frequenti. La perquisizione domiciliare poi compiuta nell'abitazione del NA dava invece modo di rinvenire una bilancia elettronica della capacità di 40 kg, una apparecchiatura elettrica deputata al confezionamento sottovuoto e numerosi sacchetti in cellophane per imbustamento sottovuoto, questi ultimi compatibili con quelli rinvenuti nel sacco nero con all'interno la sostanza stupefacente. 3. Sulla base di ciò, con fondamento, la Corte d'appello ha ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti, con la conseguenza che il primo e il secondo motivo 5 di ricorso, volti a sostenere una impraticabile ipotesi di connivenza non punibile o a rivendicare l'attenuante della minima partecipazione sono da ritenersi aspecifici, fattuali e manifestamente infondati. Infatti, a fronte delle segnalate evidenze probatorie rispetto alle quali i motivi di ricorso non si confrontano o si limitano a sollevare doglianze meramente fattuali, la Corte d'appello ha osservato come nessuno degli imputati avesse inteso adoperarsi per fornire una valida spiegazione alternativa degli accadimenti, cosicché - a fronte della falsa narrazione sul fortunoso rinvenimento dello stupefacente, subito smentita dalla successiva confessione del AG, a fronte del mendacio sulla destinazione nonché sullo scopo e sulle modalità del viaggio, del nervosismo immediatamente da tutti manifestato allorché vennero fermati dagli agenti di P.S., dell'evidente organizzazione del viaggio con il rischio di incorrere nei controlli antispostamento, peraltro con due veicoli, uno dei quali in uso al NA ma condotto dallo SS - è giunta a ritenere, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, che i ricorrenti avessero pianificato e previamente concordato l'impresa criminosa volta a procurarsi la detenzione, a fine di spaccio, della sostanza stupefacente, senza che, tenuto conto del ruolo, fosse ad alcuno ascrivibile l'invocata "minima importanza", in chiave attenuatrice della responsabilità. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, nell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (ex multis, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). Per cui, a fronte dell'onere probatorio assolto, come nella specie, dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). Nel corso del processo di merito i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento idoneo a far dubitare della loro responsabilità concorsuale, come correttamente ritenuta dalla con doppia e conforme decisione da parte del Tribunale e della Corte d'appello. 6 4. Inammissibile per aspecificità è anche il quarto motivo di ricorso, presentato nell'interesse del AG e volto a rivendicare la mitigazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche. Non è infatti comprensibile, avuto riguardo alla ratio decidendi, quale sia, nel caso di specie, il rimprovero che il ricorrente muove alla decisione impugnata. La Corte d'appello ha osservato come gli imputati, compreso il AG, non solo ebbero, nell'immediatezza, a sviare le indagini rendendo dichiarazioni mendaci e grossolanamente concordate, ma, pur di perseguire il proprio proposito criminoso, violarono le disposizioni finalizzate al contenimento del Covid 19. Quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena, contenuta nella media edittale, è stata ritenuta congrua anche in considerazione della quantità dello stupefacente, dell'intensità del dolo e dell'organizzazione dell'impresa criminosa, pianificata in periodo di emergenza epidemiologica. Si tratta di aspetti della motivazione che il ricorrente non ha specificamente censurato, eludendoli. 5. E' infondato il terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. A questo proposito, la Corte d'appello ha osservato che il beneficio in questione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato e può essere concesso all'esito di una valutazione che deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., aggiungendo che il tempo e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la condotta contemporanea al reato, volta a depistare gli inquirenti, rendevano evidentemente i ricorrenti immeritevoli di siffatta benevolenza. Se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha pure affermato il principio, segnalato dai ricorrenti, secondo il quale la ratio sottesa al riconoscimento del beneficio della non menzione non risiede nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell'agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato (Sez. 3, n. 23841 del 17/05/2022, Guisse Samba, non mass.), principio che non collide con quello affermato dalla Corte d'appello, va ricordato che, quanto ai criteri di valutazione per concedere il beneficio ex art. 175 cod. pen. in relazione alla ratio che lo sostiene, la norma è invece proprio diretta a favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato, che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro. Tant'è che il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione delle 7 circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione (Sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, dep. 1995, Butera, Rv. 200029 - 01). La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, conseguendo da ciò l'infondatezza del motivo di ricorso. 6. Sulla base delle precedenti considerazioni i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/02/2023
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti avv. Diego Tranchida, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24362 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella resa in data 6 agosto 2020 dal Tribunale di Trapani che aveva condannato i ricorrenti, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo d.P.R. e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75, trasportavano lungo l'autostrada A29, nei pressi dello svincolo Alcamo ovest, a bordo dell'autovettura Fiat Panda di proprietà del AG e condotta dal NA e, comunque, detenevano illecitamente complessivi gr. 12.441,63 lordi di marijuana, per una quantità totale di principio attivo Delta 9THC pari a mg 55.592,3 contenuta in dodici sacchi di cellophane trasparente custoditi nel bagagliaio, sostanza stupefacente di cui alla tabella 2 dell'art. 14 del precitato d.P.R. 2. Il ricorso, presentato per tutti i ricorrenti dal medesimo difensore di fiducia, è sostenuto complessivamente da quattro motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo proposto nell'interesse dei ricorrenti AU NA e EN SS si denuncia l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla affermazione della responsabilità penale degli imputati a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. per il reato agli stessi ascritto. I suddetti ricorrenti sostengono di essere stati ritenuti dalla Corte di merito responsabili di partecipazione alla organizzazione ed alla commissione del reato, in concorso con l'imputato GI AG e che, quindi, abbiano avuto la consapevolezza dell'oggetto del carico trasportato, contrariamente alle dichiarazioni da essi rese nell'immediatezza. La Corte distrettuale sarebbe giunta alle suddette conclusioni sulla base di elementi che, tuttavia, risultano parimenti compatibili con l'istituto della connivenza non punibile, così da far emergere il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'erronea applicazione della legge penale. A loro avviso, la motivazione della sentenza impugnata trascura di prendere in esame alcuni elementi decisivi e di segno contrario rispetto all'ipotesi accusatoria: 1) le dichiarazioni con le quali il coimputato GI AG si era assunto tutta la responsabilità dei fatti, affermando la totale estraneità di AU 2 NA e di EN SS nel trasporto illecito;
2) la circostanza che la partita di stupefacente era stata rinvenuta nel cofano posteriore dell'autovettura di proprietà del predetto GI AG. Si aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata appare peraltro illogica nella parte in cui desume un indizio a carico di AU NA e di EN SS nell'atteggiamento di nervosismo da costoro manifestato in occasione del controllo da parte della Polizia Stradale, traendo illogicamente da ciò la prova che gli stessi fossero, anche per questo, consapevoli del carico trasportato. 2.2. Con il secondo motivo proposto sempre nell'interesse dei ricorrenti AU NA e EN SS si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1), lettere b) ed e) , cod. proc. pen.) con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di giustificare la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., nonostante fosse stata allegata la circostanza secondo la quale l'apporto, in ipotesi, fornito dai predetti ricorrenti alla commissione del reato era stato marginale, potendo ii trasporto della sostanza stupefacente avvenire - come di fatto stava avvenendo - soltanto con l'autovettura di GI AG. 2.3 Con il terzo motivo, comune a tutti i ricorrenti, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e) , cod. proc. pen.) in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 175 cod. pen. Si assume che la Corte di appello ha valorizzato in negativo, per escludere la concessione del beneficio in oggetto, la volontà degli imputati di "depistare" le indagini. Secondo i ricorrenti, il rilievo sarebbe frutto di una congettura e si scontrerebbe con il contenuto delle versioni fornite dagli imputati, concretamente inidonee a sviare le indagini né tendenti a tale scopo, in quanto funzionali all'esercizio del diritto di difesa. In concreto, poi, lo scopo postulato dalla Corte territoriale si rivela evanescente a fronte della circostanza del ritrovamento della sostanza stupefacente a bordo dell'autovettura su cui i ricorrenti viaggiavano. La sentenza impugnata, peraltro, non avrebbe motivato, a sostegno della decisione adottata, sulla valutazione complessiva del fatto e sulla personalità degli imputati, dimostrando di aver travisato la ratio del beneficio in esame nella parte in cui afferma che esso persegue lo scopo di favorire ii ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità, quale particolare conseguenza negativa del reato. 3 Si obietta che, in termini esattamente contrari, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ratio sottesa al riconoscimento della non menzione non risiede nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell'agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato, così da escludere che le conseguenze del reato possano tradursi in ostacoli al suo percorso lavorativo o alla sua futura affermazione in termini positivi all'interno della collettività, essendosi già il legislatore fatto carico con lo sbarramento riferito alla misura della pena inflitta in concreto di impedire l'applicazione dell'istituto alle condotte connotate da gravità. 2.4. Con il quarto motivo proposto nel sono interesse di GI AG, si prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Si argomenta che la Corte di appello ha ritenuto che la pena non sia suscettibile di mitigazione alcuna in ragione della gravità del reato mediante una valutazione errata perché svolta su un piano astratto a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. Infatti, secondo il punto di vista del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame: 1) il comportamento processuale dell'imputato con la piena ammissione della sua responsabilità già nell'immediatezza del fatto, proclamandosi quale unico responsabile del trasporto della sostanza stupefacente rinvenuta;
2) la natura della sostanza stupefacente sequestrata di tipo leggero;
3) il mancato accertamento dell'entità del principio attivo contenuto nella sostanza, da cui dipende l'offensività della condotta. Inoltre, si assume che la mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche è stata affidata a considerazioni generiche, richiamando perfino la violazione (del tutto eccentrica) delle disposizioni finalizzate al contenimento del Covid. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati. 2. La Corte di merito ha ricordato che, nonostante le stringenti norme sul contenimento epidemiologico da Covid 19 allora vigenti, i tre imputati, in data 29 aprile 2020, vennero fermati per un controllo lungo l'autostrada A29, direzione 4 Mazara del Vallo, mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda bianca, di proprietà del AG ma nell'occasione condotta dal NA, con ii AG posto sul sedile anteriore e lo SS su quello posteriore. Secondo quanto esposto dai verbalizzanti, tutti e tre gli occupanti si trovavano in evidente - ed in quel momento inspiegabile - stato di nervosismo ed insofferenza, e che solo con riluttanza il NA aprì il bagagliaio rappresentando che la vettura non era sua e non poteva sapere cosa si trovasse all'interno. Gli agenti rinvennero, infatti, un grande sacco nero, a sua volta contenente n° 12 involucri trasparenti da circa un kg ciascuno contenenti sostanza vegetale essiccata di tipo marijuana. I ricorrenti resero spontanee dichiarazioni, ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen., pienamente utilizzate in ragione del rito ma che furono mendaci e previamente concordate: assumevano che essi avevano casualmente rinvenuto e trovato di 12 Kg. di droga, salvo poi il AG affermare, confessando le proprie responsabilità, che lo stupefacente gli apparteneva. In disparte la totale inverosimiglianza del narrato e il mendace racconto degli imputati, sul quale la Corte d'appello si è diffusa, la polizia giudiziaria, muovendo da uno scontrino di rifornimento carburante rinvenuto sull'autoveicolo e riportante come orario 15.05, accertò, attraverso una scrupolosa attività di indagine compiuta tramite camere di sorveglianza e verifiche con persone informate sui fatti, che nel viaggio di andata lo SS era invece alla guida di altro autoveicolo, ossia una Fiat Punto blu di proprietà del padre del NA, ma pure in uso al figlio, e che i due autoveicoli, alle 18.10, erano transitati insieme sulla A29 nei pressi dello svincolo autostradale "Alcamo est" - direzione Palermo, per poi giungere a Partinico alle 18.17. Tuttavia, al ritorno, fu registrata la marcia della sola Fiat Panda, che ritransitava, alle ore 19.22, nei pressi del medesimo svincolo autostradale "Alcamo est" - direzione Mazara del Vallo, prima di essere fermata dagli agenti. Dai tabulati telefonici relativi alle utenze mobili in uso allo SS ed al NA, si ricavava poi che, contrariamente a quanto strumentalmente dichiarato dallo SS, i due avevano avuto contatti telefonici costanti e molto frequenti. La perquisizione domiciliare poi compiuta nell'abitazione del NA dava invece modo di rinvenire una bilancia elettronica della capacità di 40 kg, una apparecchiatura elettrica deputata al confezionamento sottovuoto e numerosi sacchetti in cellophane per imbustamento sottovuoto, questi ultimi compatibili con quelli rinvenuti nel sacco nero con all'interno la sostanza stupefacente. 3. Sulla base di ciò, con fondamento, la Corte d'appello ha ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti, con la conseguenza che il primo e il secondo motivo 5 di ricorso, volti a sostenere una impraticabile ipotesi di connivenza non punibile o a rivendicare l'attenuante della minima partecipazione sono da ritenersi aspecifici, fattuali e manifestamente infondati. Infatti, a fronte delle segnalate evidenze probatorie rispetto alle quali i motivi di ricorso non si confrontano o si limitano a sollevare doglianze meramente fattuali, la Corte d'appello ha osservato come nessuno degli imputati avesse inteso adoperarsi per fornire una valida spiegazione alternativa degli accadimenti, cosicché - a fronte della falsa narrazione sul fortunoso rinvenimento dello stupefacente, subito smentita dalla successiva confessione del AG, a fronte del mendacio sulla destinazione nonché sullo scopo e sulle modalità del viaggio, del nervosismo immediatamente da tutti manifestato allorché vennero fermati dagli agenti di P.S., dell'evidente organizzazione del viaggio con il rischio di incorrere nei controlli antispostamento, peraltro con due veicoli, uno dei quali in uso al NA ma condotto dallo SS - è giunta a ritenere, con congrua motivazione priva di vizi di manifesta illogicità, che i ricorrenti avessero pianificato e previamente concordato l'impresa criminosa volta a procurarsi la detenzione, a fine di spaccio, della sostanza stupefacente, senza che, tenuto conto del ruolo, fosse ad alcuno ascrivibile l'invocata "minima importanza", in chiave attenuatrice della responsabilità. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, nell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (ex multis, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). Per cui, a fronte dell'onere probatorio assolto, come nella specie, dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). Nel corso del processo di merito i ricorrenti non hanno allegato alcun elemento idoneo a far dubitare della loro responsabilità concorsuale, come correttamente ritenuta dalla con doppia e conforme decisione da parte del Tribunale e della Corte d'appello. 6 4. Inammissibile per aspecificità è anche il quarto motivo di ricorso, presentato nell'interesse del AG e volto a rivendicare la mitigazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche. Non è infatti comprensibile, avuto riguardo alla ratio decidendi, quale sia, nel caso di specie, il rimprovero che il ricorrente muove alla decisione impugnata. La Corte d'appello ha osservato come gli imputati, compreso il AG, non solo ebbero, nell'immediatezza, a sviare le indagini rendendo dichiarazioni mendaci e grossolanamente concordate, ma, pur di perseguire il proprio proposito criminoso, violarono le disposizioni finalizzate al contenimento del Covid 19. Quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena, contenuta nella media edittale, è stata ritenuta congrua anche in considerazione della quantità dello stupefacente, dell'intensità del dolo e dell'organizzazione dell'impresa criminosa, pianificata in periodo di emergenza epidemiologica. Si tratta di aspetti della motivazione che il ricorrente non ha specificamente censurato, eludendoli. 5. E' infondato il terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. A questo proposito, la Corte d'appello ha osservato che il beneficio in questione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato e può essere concesso all'esito di una valutazione che deve tenere conto esclusivamente dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., aggiungendo che il tempo e le modalità dell'azione, l'intensità del dolo e la condotta contemporanea al reato, volta a depistare gli inquirenti, rendevano evidentemente i ricorrenti immeritevoli di siffatta benevolenza. Se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha pure affermato il principio, segnalato dai ricorrenti, secondo il quale la ratio sottesa al riconoscimento del beneficio della non menzione non risiede nella pubblicità legata alla tipologia del reato al quale è riferita la condanna a tutela dei terzi, bensì nell'agevolazione al reinserimento sociale ad esclusivo beneficio del condannato (Sez. 3, n. 23841 del 17/05/2022, Guisse Samba, non mass.), principio che non collide con quello affermato dalla Corte d'appello, va ricordato che, quanto ai criteri di valutazione per concedere il beneficio ex art. 175 cod. pen. in relazione alla ratio che lo sostiene, la norma è invece proprio diretta a favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione di talune conseguenze del reato, che possano compromettere o intralciare la sua possibilità di lavoro. Tant'è che il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione delle 7 circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione (Sez. 1, n. 560 del 22/11/1994, dep. 1995, Butera, Rv. 200029 - 01). La Corte territoriale si è attenuta a tale principio, conseguendo da ciò l'infondatezza del motivo di ricorso. 6. Sulla base delle precedenti considerazioni i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/02/2023