Sentenza 20 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
DIRITTI IN NOME039 97/0 1. REPUBBLICA ITALIANA BE235637 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto respublik SEZIONE TERZA CIVILE eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G.N. 6634/98 - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 8462 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep. 1318 LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Antonio Ud. 24/10/00 Consigliere Dott. Michele LO PIANO CORTE SUPRENA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENT ENZA IL SOLE 24 ORE pa: Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: domiciliata in ROMA VIA 20 MAR 2001 LOCAUTO SPA, elettivamente CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LIRE 3000 LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato PETRIS CANCELLERIA MARISTELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
3220723
contro
CASA EDITRICE ICA SPA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato - UFFICIO COPIE avversO la sentenza n. 377/97 della Corte d'Appello di Richiesta copia_studio Mdal Sig. TRIESTE, emessa il 19/2/97, depositata il 25/08/97; per diritti L. 3.00 11 7 6 os 2000 RG. 360/1993; IL CANCELLIERE 1677 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega Avv. L. Manzi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 15.2.1985 la Casa Editrice I.C.A. s.p.a., premesso che alcuni suoi locali erano stati danneggiati da infiltrazioni di umidità provenienti da sovrastanti locali della LO VE spa, sostenne che le infiltrazioni si erano verificate perché una di- pendente della impresa individuale ZZ LO, in- caricata della pulizia dei locali della LO, vi aveva inavvertitamente lasciato aperto un rubinetto. Convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Udine la Lo- cauto e la ZZ per esserne risarcita. La LO ne- gò la propria responsabilità ed, affermando quella esclusiva della ZZ, chiese d'essere manlevata da quest'ultima. Il procedimento, interrotto per il falli- mento della ZZ, venne poi riassunto. Con sentenza del 13.4.1993 il Tribunale dichiarò improcedibile la domanda proposta dalla Casa Editrice nei confronti del- la fallita ZZ ed, in accoglimento della domanda 2 proposta dalla Casa Editrice nei confronti della Locau- to, condannò quest'ultima al risarcimento richiesto "ex adverso". Su appello della LO la Corte di Trieste, con sentenza del 25.8.1997, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che i danni subiti dalla Casa Editrice erano addebitabili esclusivamente alla LO perché questa, che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. ri- vestiva la qualità di custode dei propri locali, non aveva provato che il fatto dannoso si era verificato per caso fortuito. Ricorre la LO con unico motivo. L'intimata Casa Editrice I.C.A. non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente deduce che fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado la Casa Editrice I.C.A. s.p.a. era priva di legittimazione processuale, perché si era costituita ed aveva poi compiuto gli ulteriori atti di causa in persona di tal IS OP, che non aveva la rappresentanza legale della società. Deduce, altresì, che nel giudizio di appello il IS si era costituito nuovamente per la Casa Editrice I.C.A. quantunque nel frattempo quest'ultima avesse s.p.a., cessato di esistere, perché assorbita dalla I.C.A. s.p.a. Eccepisce, quindi, la nullità di tutti gli atti dei due gradi di giudizio e della sentenza impugnata 3 ed, a sostegno dei propri assunti, produce certifica- zioni della Camera di Commercio di Udine. La denunzia- eccezione è inammissibile. La nullità della sentenza, in relazione alla quale (oltre che in relazione alla inammissibilità del ricorso o del controricorso) è con- sentita, in via esclusiva, la produzione di nuovi docu- menti nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 comma I cod. proc. civ., è quella che deriva da vizi della sentenza stessa, per mancanza dei requisiti es- senziali di sostanza о di forma, e non anche quella originata in via mediata e riflessa da vizi del proce- dimento (quale l'irregolare Costituzione del rapporto processuale, che è quanto nella specie sostiene la so- cietà ricorrente) (Cass. 30.5.1995 n. 6081; Cass. 12.10.1988 n. 5513), a meno che, trattandosi di senten- za impugnabile solo con il ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisca il solo messo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza stessa (Cass. 18.6.1997 n. 5460; Cass. 30.10.1992 n. 11844). Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso in esame, in cui il giudizio di cassazione è stato preceduto da quello di appello e, pertanto, la documentazione prodotta dalla ricorrente per la prima volta nella presente sede ed afferente vizi del proce- dimento e non vizi intrinseci della sentenza impugnata, 4 non può essere assunta in considerazione. Il ricorso va, quindi, rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo 1'intimata Casa Editrice I.C.A. s.p.a. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
ricorso. Nulla La Corte di Cassazione rigetta il per le spese. Roma, 24.10.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.CONSIGLIERE REST. Zom a VA AT они I CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelleria Oggi, 20 MAR. 2001 " CANCELLIERE VA GjamiAT RATE ROMA 2 MAG 200 berie 4 UFFICIO DELLE Registrato in dot DUECENTONOVANTAMILA290.000 din 21821 versate £. Il Dirigente Area Servizi .) 40000 (D.ssa Maria Grazia D APPO) Giudiziari 290000p. Responsabile Servizio (Dr. M/RACCIOHINI, 00f DEL! TE A R T 5