Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
L'art. 2047 cod. civ. costituisce fonte legale di una posizione di garanzia (dalla quale deriva un obbligo di sorveglianza) in capo al genitore di figlio minore infraquattordicenne, fondata sull'incapacità di intendere e di volere di quest'ultimo, e che prescinde dall'illiceità o meno della condotta tenuta dal soggetto garantito. (La Corte ha precisato che, diversamente, l'art. 2048 cod. civ. presuppone la capacità di intendere e di volere e, quindi, la concorrente responsabilità del soggetto sorvegliato).
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Minore infila la mano nel frullatore: quando rileva la condotta (omissiva) del genitore rispetto ad un evento lesivo che il minore si è autoinflitto a seguito di un comportamento evidentemente frutto della sua incapacità di percepire il pericolo ed i rischi? Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 15 febbraio – 25 maggio 2017, n. 26257 Presidente Bianchi – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21.4.2016 il Tribunale di Bergamo ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo che ha assolto F.C. dal reato di lesioni colpose gravi ai danni del figlio minore G.M. , consistite nell'amputazione di due dita della mano destra. La vicenda attiene ad un incidente …
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Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 309. Tanto stabilisce l'art. 659 c.p. che, pertanto, sanziona colui il quale, anche in ambito condominiale, produce rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/10/2010, n. 43386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43386 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 07/10/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1541
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 29319/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT OS RG N. IL *14/05/1956*;
avverso la sentenza n. 47/2008 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 18/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale in persoti del Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IT OS RG ricorre in cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 18.02.2009, di conferma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 17.06.2008 dal Giudice di pace dello stesso capoluogo in ordine al reato di lesioni colpose ai danni del minore ED IC.
Il fatto contestato all'imputato è ben descritto nel capo d'imputazione: del reato p. e p. dall'art. 590 c.p., perché, con negligenza, imprudenza, imperizia od in seguito alla violazione di leggi e regolamenti, consistita segnatamente, nell'avere omesso di vigilare sul proprio figlio O\, di circa 4 anni, che alla guida della propria minimoto elettrica, all'interno del parco comunale di *Quartu S. E.* investiva il minore ED IC che cadeva rovinosamente a terra, cagionava per colpa al predetto ED IC lesioni personali, da cui derivava urna malattia nel corpo, consistita in "trauma cranico, facciale non commotivo, trauma del fianco sinistro e della regione lombare sinistra, giudicata guaribile in gg. 17".
Il Tribunale, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto infondati i motivi di appello. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge nella specie dell'art. 40 cod. pen. e art. 2048 cod. civ.. Si pone il problema di stabilire se a carico del ricorrente vi fosse l'obbligo giuridico di impedire l'evento descritto nel capo di imputazione. L'unica norma nella quale potrebbe ravvisarsi la fonte di un obbligo siffatto è espressa nell'art. 2048 c.c., il quale attribuisce ai genitori la responsabilità del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi, a condizione che fossero in grado di impedire il fatto. Si argomenta che la disposizione dell'art. 2048 cod. civ. pone l'onere della prova dell'impossibilità di impedire il fatto a carico dei genitori, ma in campo penale è l'accusa che deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e quindi, in questo caso, perché potesse giungersi alla condanna, sarebbe stato necessario che fosse provata la possibilità da parte dell'imputato di impedire l'evento dannoso. Affinché potesse ritenersi sussistente l'obbligo giuridico del ricorrente di impedire l'evento dannoso, erano allora necessarie due condizioni: 1) che il danno fosse stato cagionato dal fatto illecito del piccolo AR @Oriti I\, figlio del ricorrente;
2) che il padre del piccolo O\ fosse in grado di impedire L'evento dannoso. Nessuna di queste condizioni è stata accertata nel processo.
Non è risultato, in particolare, che lo scontro tra i due bambini sia avvenuto in conseguenza di un fatto illecito. Così come non commette illecito il guidatore adulto che investe un pedone, il quale gli si "butti" sotto le ruote, così non potrebbe essere ritenuto illecito il fatto commesso dal piccolo O\, se lo scontro tra lui e la parte offesa fosse avvenuto in modo fortuito, vale a dire, senza che si possa rimproverare al piccolo O\ la violazione di regole concretante la colpa, che costituisce l'elemento psicologico del fatto illecito.
Il giudice di appello, invece, sostiene che "nessun rilievo assume la circostanza che sia stato O\ ad investire il piccolo \IC, ovvero che quest'ultimo sia finito contro la minimoto: la condotta pericolosa è inevitabilmente collegata all'uso della minimoto". Questa, per il ricorrente, è un'affermazione priva di fondamento normativo. Il tribunale elide il "fatto illecito del figlio minore" dalle condizioni della responsabilità penale del ricorrente, trascurando che senza tale fatto illecito non v'è violazione dell'art. 2048 c.c., e pertanto difetta il nesso causale ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p.. Il ricorrente aveva l'obbligo di impedire danni cagionati dal fatto illecito del proprio figlio, ma non l'obbligo di impedire danni derivanti in modo fortuito alla p.o.. Con un secondo motivo si eccepisce difetto di contestazione e quindi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ciò che il giudice avrebbe dovuto accertare è se il ricorrente, vigilando sul proprio figlio fosse in grado di impedire l'evento. I giudici del merito convergono nel rimproverare al ricorrente di non aver sottratto al figlioletto il giocattolo asseritamente pericoloso, ritenendo che tale condotta omissiva possa integrare l'omissione di vigilanza in parola. Ma vigilare è comportamento del tutto diverso ontologicamente dal sottrarre un giocattolo ad un bambino, cosicché il ricorrente è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi esposti sono infondati, sicché il ricorso va rigettato. Quanto al primo motivo la questione è mal posta in punto di diritto. Invero, la norma di riferimento, quanto alla individuazione della posizione di garanzia in capo al \OS\, non è quella richiamata dell'art. 2048 cod. civ. bensì quella dell'art. 2047 c.c., atteso che, nel caso di specie, trattandosi di minore infraquattordicenne, l'imputato, in qualità di genitore, era responsabile, essendo tenuto alla sorveglianza, del danno cagionato dal figlio, persona incapace di intendere e di volere, per cui risulta irrilevante accertare se quest'ultimo avesse tenuto una condotta illecita o meno. Dunque, non è corretto il richiamo all'art. 2048 cod. civ. (errore in cui cade anche il Tribunale) che, a differenza dell'ipotesi prevista dall'articolo che lo precede, presuppone la capacità di intendere e di volere, e, quindi la responsabilità anche del soggetto sorvegliato.
Circa la sussistenza e la modalità del fatto non vi sono contestazioni. In maniera inequivoca dalle sentenze di merito emerge che le lesioni patite dal piccolo \Nicola @Pusceddu\ di 23 mesi sono diretta conseguenza dell'investimento alla schiena da parte della mini moto guidata dal figlio, di anni quattro, dell'imputato. Del resto, qualsiasi diversa interpretazione del fatto proposta dal ricorrente non sarebbe consentita nel giudizio di legittimità, in quanto la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, sono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Quanto al secondo motivo esso è parimenti infondato poiché propone un accertamento anch'esso sottratto al giudizio di legittimità, vale a dire la prova che il ricorrente non ha potuto impedire il fatto (art. 20147 cod. civ., comma 1). Più correttamente, trattandosi di giudizio penale e non civile (la norma di riferimento di cui all'art. 2047 cod. civ. vale solo per la individuazione della posizione di garanzia), la prova di non aver fatto alcunché per impedire l'evento, e, quindi, di aver mantenuto una condotta improntata alla negligenza ed imprudenza, è stata ampiamente fornita dalla Pubblica Accusa.
Sul punto la motivazione del Tribunale è più che esaustiva, laddove evidenzia che l'utilizzo da parte di un bambino di quell'età di una mini moto elettrica in un parco comunale, frequentato da persone di tutte le età - anche anziani e bambini - è un'attività
intrinsecamente pericolosa, perché, a prescindere dalle dimensioni e dalla potenza, una tale giocattolo, in mano ad un soggetto incapace di rendersi conto della portata delle proprie azioni, e di adeguare il suo uso alle condizioni del luogo, può provocare una caduta di soggetti più deboli, quali bambini o anziani. Del resto il Tribunale pone l'accento anche sulla violazione di una specifica ordinanza del Sindaco di *Quartu S. E. del 11.05.1995*, esposto a chiare lettere all'interno del parco, che impone ai frequentatori determinate regole di condotta tra cui il divieto di introdurre nel parco veicoli a motore e non, comprese le biciclette, pattini a rotelle, slittini, monopattini e similari tra i quali ricade certamente una minimoto elettrica. Dunque, l'imputato con la sua condotta omissiva nel non aver sorvegliato adeguatamente il figlio nell'uso di un giocattolo di per sè pericoloso non può andare esente da colpa. Avrebbe dovuto vigilare, come rileva il giudice del gravame di merito, sul piccolo O\ affinché non si verificassero danni a terzi. Vigilanza del tutto omessa atteso che, sulla base del contenuto delle testimonianze, riportate nella sentenza impugnata, di alcuni genitori di altri bambini presenti nel parco, è rimasto accertato che essi avevano manifestato all'imputato il pericolo costituito dalla presenza della minimoto nel parco, per come era guidata dal figlio, ed egli non se ne era dato per inteso, tanto da aver risposto che non aveva intenzione di impedire al figlio l'uso della minimoto e che, se avessero ritenuto quel fatto motivo di disturbo, avrebbero potuto andare da altra parte.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2010