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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/10/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7427/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. FUSAR CP_1 P.IVA_1
NI AN AR del foro di Milano, con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Franceschini del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c riportato in comparsa di costituzione e risposta
(C.F. ) non costituita in Controparte_3 P.IVA_4 giudizio – contumace
CONVENUTE
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il
2.6.2025
PARTE CONVENUTA CP_4
pagina 1 di 6 Come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il
30.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la CP_1
e la chiedendone la Controparte_3 Controparte_2
condanna, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro
40.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per meglio dar conto delle ragioni della propria pretesa l'attrice ha dedotto:
- di essere una società che, in regime di franchisee, gestisce alcuni ristoranti a marchio Mc Donald's, tra i quali quello sito in AN OV TO (Vr) via Cà
Nova Zampieri;
- in data 7.12.2021, intorno alle ore 08:00, la signora , alla Persona_1 guida dell'autovettura tg. GD169BH di proprietà di ed Controparte_3
assicurata percorrendo la corsia Mc Drive, aveva urtato violentemente CP_2
l'angolo del totem Mc Drive, cagionando lo scoppio delle vetrate del locale;
- l'attrice aveva subito danni all'immobile ed agli arredi per Euro 47.788,68 ed un mancato guadagno (recte lucro cessante) di Euro 54.000,00;
- dopo una fase di trattativa con le convenute, aveva offerto a titolo di CP_2
risarcimento del danno materiale la somma di Euro 45.000,00 ed a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno la somma di Euro 14.000,00, che erano state trattenute dall'attrice.
Mentre non si è costituita in giudizio, sebbene fosse stata CP_3
ritualmente citata a comparire, con la conseguenza che è stata dichiarata contumace si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avversaria CP_4
e deducendo in particolare che:
- la somma di euro 14.000,00, che aveva versato all'attrice, e che era stata da essa trattenuta a titolo di acconto, rappresentava l'integrale risarcimento del danno da mancato guadagno;
- il mancato guadagno non si poteva desumere dalla sola differenza tra gli incassi ante sinistro e quelli durante il periodo che era stato impiegato per pagina 2 di 6 ripristinare il punto vendita ovvero dalla comparazione tra gli incassi precedenti al sinistro e quelli immediatamente successivi allo stesso;
- nel sinistro era stata danneggiata solo la cassa del servizio drive e durante i tempi necessari per la riparazione di tale servizio i clienti si erano potuti avvalere di altre casse e/o servizi del locale, con la conseguenza che il semplice decremento di incassi della cassa drive non poteva costituire prova del mancato guadagno;
- per determinare il mancato guadagno sarebbe stato necessario comparare gli incassi relativi all'intero punto vendita nonché tener conto dei costi necessari per produrre i ricavi (incassi).
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una ctu avente la finalità di verificare i profili meglio evidenziati dalla difesa della convenuta con note di trattazione scritta depositate il 17.10.2023 nonché per quantificare i costi di gestione dell'area Mc drive dell'esercizio sopra citato (quesito richiesto dalla difesa attorea).
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio, l'esame delle risultanze della ctu espletata in corso di causa induce a ritenere infondata la domanda attorea, che pertanto va rigettata.
E' opportuno innanzitutto chiarire che, come ha opportunamente precisato la difesa di tale domanda ha ad oggetto il risarcimento del solo preteso CP_4
danno da lucro cessante per il periodo (7.12-17.12.2021) in cui il ristorante di
AN OV TO era rimasto inagibile per la necessità di eseguire le riparazioni conseguenti al sinistro provocato dall'auto sopra citata.
Orbene, con riguardo a tale specifica voce di danno, il ctu incaricato, in risposta ad uno dei quesiti che gli erano stati posti, ha potuto riscontrare la grave incompletezza della documentazione prodotta dall'attrice al fine di dimostrare i suoi assunti e che sarebbe stato necessario esaminare per rispondere all'ulteriore quesito relativo alla quantificazione del lucro cessante nel predetto periodo.
Il CTU ha infatti rilevato, ed evidenziato nella sua relazione, che:
- il libro giornale non era stato prodotto;
pagina 3 di 6 - la contabilità analitica non era presente (documento giudicato dal CTu determinante per la corretta determinazione del lucro cessante);
- i mastrini contabili erano solo parzialmente presenti;
- il libro unico del lavoro non era stato fornito.
Il consulente ha quindi concluso che: “La documentazione agli atti risulta essere non “idonea” a determinare, puntualmente, il lucro cessante ed a supportare
l'indicato incremento dei ricavi degli altri canali di vendita come naturale evoluzione dell'attività secondo le politiche commerciali di crescita imposte da
McDonald's, come indicato da parte attrice nei propri atti …”(pagina 12 della relazione).
Il consulente ha poi anche precisato sempre sul punto che:
“La documentazione agli atti, come già precisato, non ha permesso una determinazione analitica del lucro cessante, bensì “induttiva” derivando alcuni elementi costitutivi di tale tipologia di danni, con particolare preciso riferimento ai costi che ne compongono il valore, tramite la rielaborazione dei dati disponibili: spesso di carattere generale e relativi a periodi temporali differenti rispetto a quello di determinazione dell'altra componente di tale voce di danno.
..” (pag. 31 della relazione).
Ed ancora ha evidenziato come agli atti non fosse presente una contabilità analitica riferita ai singoli canali di vendita con la conseguenza che ha dovuto
“ricostruire per via “induttiva” un conto economico riferibile al canale McDrive partendo dai dati di bilancio 2019-2022 e sottoponendo gli stessi ad una attenta
e laboriosa analisi al fine di individuare, secondo criteri oggettivi, l'incidenza dei costi su tale canale, tenuto conto delle particolari modalità di erogazione del servizio, dell'incidenza dei ricavi dello stesso sul totale, e di vari indici (ricarico, costo del personale unitario giornaliero) determinati sui dati storici rilevabili dai bilanci medesimi.” (pag. 34 della relazione).
Si noti che tali macroscopiche carenze documentali sono state confermate anche dal ctp dell'attrice, come riferito dal ctu nella sua relazione, ed è evidente che era onere dell'attrice produrre tutta la documentazione in suo possesso che era funzionale alla succitata verifica.
pagina 4 di 6 Il ctu peraltro ha effettuato una analisi approfondita, e che risulta immune da vizi logici o di metodo, dei dati a sua disposizione giungendo alla conclusione che l'attrice ha subito un lucro Cessante pari ad euro 13.693,70 senza tener conto del risparmio di imposta, dato che si riduce ad euro 9.873,16, tenendo invece conto del risparmio di imposta (pag. 40 della relazione).
Tale somma è inferiore a quella che pacificamente ha corrisposto CP_4 all'attrice prima del giudizio di titolo di ristoro del lucro cessante.
Si noti poi che le obiezioni che la attrice ha mosso a tali conclusioni e alle sottostanti valutazioni muovono innanzitutto da un presupposto tecnicamente errato, ovvero quello secondo cui che il lucro cessante sarebbe costituito solo dal minor utile o dai mancati incassi, quando invece esso è determinato, come ha ben spiegato anche il ctu, dagli incassi mancati dedotti i costi che sarebbero stati necessari per produrre tali incassi.
Inoltre, l'attrice, al fine di confortare i propri assunti, ha fatto riferimento a documentazione non prodotta, come ha evidenziato il ctu (cfr, pag. 26 della relazione), o a circostanze di fatto, quale soprattutto la allegata scarsità di parcheggi nei pressi del punto vendita, che avrebbero dovuto essere dimostrare mediante prova per testi, come già osservato da questo giudice nella ordinanza del 21.10.2024.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico dell'attrice in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dalla difesa della convenuta
CP_4
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda dell'attrice e per l'effetto la condanna a rifondere alla convenuta le spese del CP_5
presente giudizio che liquida nella somma di euro 6.900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della espletata ctu pagina 5 di 6 Verona 03/10/2025
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7427/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. FUSAR CP_1 P.IVA_1
NI AN AR del foro di Milano, con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE contro
(C.F. – P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Franceschini del foro di Verona, con indirizzo di p.e.c riportato in comparsa di costituzione e risposta
(C.F. ) non costituita in Controparte_3 P.IVA_4 giudizio – contumace
CONVENUTE
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il
2.6.2025
PARTE CONVENUTA CP_4
pagina 1 di 6 Come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza di p.c. depositate il
30.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la CP_1
e la chiedendone la Controparte_3 Controparte_2
condanna, in solido tra loro, al pagamento in proprio favore della somma di euro
40.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Per meglio dar conto delle ragioni della propria pretesa l'attrice ha dedotto:
- di essere una società che, in regime di franchisee, gestisce alcuni ristoranti a marchio Mc Donald's, tra i quali quello sito in AN OV TO (Vr) via Cà
Nova Zampieri;
- in data 7.12.2021, intorno alle ore 08:00, la signora , alla Persona_1 guida dell'autovettura tg. GD169BH di proprietà di ed Controparte_3
assicurata percorrendo la corsia Mc Drive, aveva urtato violentemente CP_2
l'angolo del totem Mc Drive, cagionando lo scoppio delle vetrate del locale;
- l'attrice aveva subito danni all'immobile ed agli arredi per Euro 47.788,68 ed un mancato guadagno (recte lucro cessante) di Euro 54.000,00;
- dopo una fase di trattativa con le convenute, aveva offerto a titolo di CP_2
risarcimento del danno materiale la somma di Euro 45.000,00 ed a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno la somma di Euro 14.000,00, che erano state trattenute dall'attrice.
Mentre non si è costituita in giudizio, sebbene fosse stata CP_3
ritualmente citata a comparire, con la conseguenza che è stata dichiarata contumace si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avversaria CP_4
e deducendo in particolare che:
- la somma di euro 14.000,00, che aveva versato all'attrice, e che era stata da essa trattenuta a titolo di acconto, rappresentava l'integrale risarcimento del danno da mancato guadagno;
- il mancato guadagno non si poteva desumere dalla sola differenza tra gli incassi ante sinistro e quelli durante il periodo che era stato impiegato per pagina 2 di 6 ripristinare il punto vendita ovvero dalla comparazione tra gli incassi precedenti al sinistro e quelli immediatamente successivi allo stesso;
- nel sinistro era stata danneggiata solo la cassa del servizio drive e durante i tempi necessari per la riparazione di tale servizio i clienti si erano potuti avvalere di altre casse e/o servizi del locale, con la conseguenza che il semplice decremento di incassi della cassa drive non poteva costituire prova del mancato guadagno;
- per determinare il mancato guadagno sarebbe stato necessario comparare gli incassi relativi all'intero punto vendita nonché tener conto dei costi necessari per produrre i ricavi (incassi).
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una ctu avente la finalità di verificare i profili meglio evidenziati dalla difesa della convenuta con note di trattazione scritta depositate il 17.10.2023 nonché per quantificare i costi di gestione dell'area Mc drive dell'esercizio sopra citato (quesito richiesto dalla difesa attorea).
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio, l'esame delle risultanze della ctu espletata in corso di causa induce a ritenere infondata la domanda attorea, che pertanto va rigettata.
E' opportuno innanzitutto chiarire che, come ha opportunamente precisato la difesa di tale domanda ha ad oggetto il risarcimento del solo preteso CP_4
danno da lucro cessante per il periodo (7.12-17.12.2021) in cui il ristorante di
AN OV TO era rimasto inagibile per la necessità di eseguire le riparazioni conseguenti al sinistro provocato dall'auto sopra citata.
Orbene, con riguardo a tale specifica voce di danno, il ctu incaricato, in risposta ad uno dei quesiti che gli erano stati posti, ha potuto riscontrare la grave incompletezza della documentazione prodotta dall'attrice al fine di dimostrare i suoi assunti e che sarebbe stato necessario esaminare per rispondere all'ulteriore quesito relativo alla quantificazione del lucro cessante nel predetto periodo.
Il CTU ha infatti rilevato, ed evidenziato nella sua relazione, che:
- il libro giornale non era stato prodotto;
pagina 3 di 6 - la contabilità analitica non era presente (documento giudicato dal CTu determinante per la corretta determinazione del lucro cessante);
- i mastrini contabili erano solo parzialmente presenti;
- il libro unico del lavoro non era stato fornito.
Il consulente ha quindi concluso che: “La documentazione agli atti risulta essere non “idonea” a determinare, puntualmente, il lucro cessante ed a supportare
l'indicato incremento dei ricavi degli altri canali di vendita come naturale evoluzione dell'attività secondo le politiche commerciali di crescita imposte da
McDonald's, come indicato da parte attrice nei propri atti …”(pagina 12 della relazione).
Il consulente ha poi anche precisato sempre sul punto che:
“La documentazione agli atti, come già precisato, non ha permesso una determinazione analitica del lucro cessante, bensì “induttiva” derivando alcuni elementi costitutivi di tale tipologia di danni, con particolare preciso riferimento ai costi che ne compongono il valore, tramite la rielaborazione dei dati disponibili: spesso di carattere generale e relativi a periodi temporali differenti rispetto a quello di determinazione dell'altra componente di tale voce di danno.
..” (pag. 31 della relazione).
Ed ancora ha evidenziato come agli atti non fosse presente una contabilità analitica riferita ai singoli canali di vendita con la conseguenza che ha dovuto
“ricostruire per via “induttiva” un conto economico riferibile al canale McDrive partendo dai dati di bilancio 2019-2022 e sottoponendo gli stessi ad una attenta
e laboriosa analisi al fine di individuare, secondo criteri oggettivi, l'incidenza dei costi su tale canale, tenuto conto delle particolari modalità di erogazione del servizio, dell'incidenza dei ricavi dello stesso sul totale, e di vari indici (ricarico, costo del personale unitario giornaliero) determinati sui dati storici rilevabili dai bilanci medesimi.” (pag. 34 della relazione).
Si noti che tali macroscopiche carenze documentali sono state confermate anche dal ctp dell'attrice, come riferito dal ctu nella sua relazione, ed è evidente che era onere dell'attrice produrre tutta la documentazione in suo possesso che era funzionale alla succitata verifica.
pagina 4 di 6 Il ctu peraltro ha effettuato una analisi approfondita, e che risulta immune da vizi logici o di metodo, dei dati a sua disposizione giungendo alla conclusione che l'attrice ha subito un lucro Cessante pari ad euro 13.693,70 senza tener conto del risparmio di imposta, dato che si riduce ad euro 9.873,16, tenendo invece conto del risparmio di imposta (pag. 40 della relazione).
Tale somma è inferiore a quella che pacificamente ha corrisposto CP_4 all'attrice prima del giudizio di titolo di ristoro del lucro cessante.
Si noti poi che le obiezioni che la attrice ha mosso a tali conclusioni e alle sottostanti valutazioni muovono innanzitutto da un presupposto tecnicamente errato, ovvero quello secondo cui che il lucro cessante sarebbe costituito solo dal minor utile o dai mancati incassi, quando invece esso è determinato, come ha ben spiegato anche il ctu, dagli incassi mancati dedotti i costi che sarebbero stati necessari per produrre tali incassi.
Inoltre, l'attrice, al fine di confortare i propri assunti, ha fatto riferimento a documentazione non prodotta, come ha evidenziato il ctu (cfr, pag. 26 della relazione), o a circostanze di fatto, quale soprattutto la allegata scarsità di parcheggi nei pressi del punto vendita, che avrebbero dovuto essere dimostrare mediante prova per testi, come già osservato da questo giudice nella ordinanza del 21.10.2024.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico dell'attrice in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base della nota spese depositata dalla difesa della convenuta
CP_4
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda dell'attrice e per l'effetto la condanna a rifondere alla convenuta le spese del CP_5
presente giudizio che liquida nella somma di euro 6.900,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della espletata ctu pagina 5 di 6 Verona 03/10/2025
il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
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