Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5594
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria

    La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente, avvalendosi dell'opera di esercenti la professione sanitaria.

  • Accolto
    Responsabilità extracontrattuale del medico odontoiatra

    Il medico risponde a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per eventuali inadempimenti, gravando sul paziente l'onere di provare la colpa professionale.

  • Accolto
    Nesso causale tra condotta e danno

    La CTU ha confermato la sussistenza del nesso di causa tra le prestazioni eseguite e i danni lamentati, in particolare l'insorgenza di patologia sinusitica e danno alla cresta alveolare.

  • Accolto
    Danno biologico permanente

    Il danno biologico permanente è stato quantificato nella misura del 4-5%, riducibile a 2-3% in caso di intervento correttivo.

  • Accolto
    Invalidità biologica temporanea

    L'invalidità biologica temporanea è stata quantificata in 140 giorni, con ulteriore periodo di 7 giorni in caso di intervento correttivo.

  • Accolto
    Danno morale

    Sussistono i presupposti per un incremento a titolo di danno morale per la sofferenza subita.

  • Accolto
    Spese mediche

    Le spese mediche per l'intervento di rimozione delle fixtures e per la consulenza medico-legale sono state ritenute congrue e necessarie.

  • Accolto
    Restituzione somme corrisposte

    La domanda è fondata per la differenza tra quanto corrisposto e il valore delle prestazioni eseguite correttamente.

  • Rigettato
    Violazione del diritto all'autodeterminazione

    La domanda non può trovare accoglimento in assenza di specifica allegazione del danno e della tempestiva deduzione del rifiuto che la paziente avrebbe opposto se correttamente informata.

  • Rigettato
    Responsabilità esclusiva del medico odontoiatra

    La struttura non ha assolto all'onere probatorio per esercitare l'azione di rivalsa, non essendo provata la colpa grave del sanitario, anzi la CTU ha indicato una colpa lieve.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5594
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5594
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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