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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile n. 7328/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], res. in Avigliana, via Beato Le Coq n. 3, C.F. Parte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Sant'Anselmo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Serena Allais che la rappresenta e difende, per delega dell'08.03.2023.
- PARTE ATTRICE –
- contro –
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Rivoli (TO), Corso Susa n. 242, (P.IVA ) P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Rivoli, C.so Susa n.242, presso lo studio dell'avv. Azzurra Mulatero che lo rappresenta giusta delega in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 10091 – CP_2 C.F._2
Alpignano (TO), via XXV Aprile n. 18, elettivamente domiciliato in Milano (MI), Viale Premuda n. 10, presso lo Studio dell'avv. Ilaria De
Luca che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa e
, in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore Controparte_3 generale alle liti, , con sede in Milano, via Ignazio Gardella 2 p. iva , P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n. 2, presso lo studio degli avv. Giancarlo
LE e IA OV LE che la rappresentano e difendono per mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTI –
e contro
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Milano (MI), via Clerici 14, (c.f. e p.iva: ) P.IVA_3
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danno responsabilità medica
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e del dott. al fine di veder accertata la responsabilità Controparte_1 CP_2 dei convenuti in conseguenza delle cure odontoiatriche prestate e degli interventi eseguiti, con condanna degli stessi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, quantificato in complessivi € 62.000,00, comprensivo della personalizzazione del danno e della lesione del diritto alla autodeterminazione.
La ricorrente ha allegato di essersi recata presso il Centro odontoiatrico del in data 14.11.2018 e CP_1 di essere stata sottoposta ad una visita odontoiatrica da parte del dott. , quale medico CP_2 odontoiatra operante presso la struttura convenuta, e dallo stesso presa in carico per le cure necessarie.
L'attrice ha dato atto di aver ricevuto la lettera personalizzata contenente due possibili percorsi terapeutici e di aver accettato il preventivo predisposto dal dott. relativo alle cure con CP_2 inserimento di tre impianti fissi, osteo-integrabili, per un corrispettivo convenuto di € 15.000,00.
Ha aggiunto quindi di essersi sottoposta, in data 5.12.2018, ad un primo intervento chirurgico per l'inserimento di tre impianti dando atto che, successivamente all'intervento, si è manifestato un gonfiore diffuso su tutto il viso, un ematoma in zona oculare oltre ad un forte dolore con insorgenza di emicrania e febbre.
Nonostante le rassicurazioni ricevute dal dott. circa il regolare svolgimento del percorso post- CP_2 operatorio, l'attrice ha dato atto del persistere, nei mesi successivi, dei dolori e dei disagi conseguenti, precisando che nei mesi di aprile e maggio 2019 gli impianti sono fuoriusciti dalla loro sede, con contestuale fuoriuscita di materiale simil osseo dalla regione implantare e una fixture è stata ingerita dalla stessa attrice.
La ha aggiunto che, a seguito degli accadimenti riferiti, è stata sottoposta ad un secondo Parte_1 intervento chirurgico all'esito del quale si è manifestato nuovo gonfiore su tutto il viso, febbre, emicrania e dolori mascellari con conseguente impossibilità di utilizzare la protesi provvisoria fornita.
Stante il persistere della sintomatologia dolorosa e delle difficoltà nella masticazione l'attrice ha riferito che, in data 14.5.2020, accertata una fuoriuscita di materiale purulento dalla gengiva dell'arcata superiore sinistra, si è recata presso l'Ospedale di Rivoli, dove le è stata diagnosticata una sinusite mascellare massiva collegata agli interventi odontoiatrici eseguiti.
2 Eseguiti esami ed accertamenti ulteriori che hanno confermato una “sinusopatia etmoido mascellare con probabile materiale odontogeno a livello del seno e probabile piccola fistola oroantrale” , in data
16.6.2020 la ricorrente è stata sottoposta presso l'Ospedale di Rivoli ad un primo intervento chirurgico di “etmoidotomia anteriore con mkeatotomia media sx e unicinectomia” seguito da un intervento di
“antrotomia intranasale” con abbondante fuoriuscita di materiale purulento.
L'attrice ha quindi dato atto che, all'esito della visita di controllo eseguita presso l'Ospedale di Rivoli in data 27.7.2021 e attesa la persistenza di secrezioni mucopurulente nel seno mascellare da porsi in relazione alle cure odontoiatriche eseguite presso la struttura convenuta, si è rivolta ad altro professionista odontoiatra.
Considerati gli esiti della TAC prescritta – che ha evidenziato la presenza di perimplantite – l'attrice ha riferito di essere stata costretta, in data 10.8.2021, alla rimozione di due fixture implantari, sottoponendosi poi ad ulteriore esame CBTC dal quale è emersa l'impossibilità di provvedere alla sostituzione delle fixture rimosse e alla realizzazione di nuovo impianto.
Ritenendo sussistente una responsabilità dei convenuti a fronte della violazione degli obblighi di diligenza e di inosservanza delle leges artis, l'attrice ha dato atto dell'esito negativo della mediazione eseguita, instando quindi per l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dalla struttura odontoiatrica convenuta e dal dott. e il danno patito e, quindi, per la CP_2 condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità medica, la signora ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità del Centro e del dott. , Parte_1 CP_2 eccependo altresì la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione non avendo i convenuti esercitato correttamente l'obbligo di informare la paziente circa la natura e i rischi connessi agli interventi e alle terapie eseguite.
Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, comprensivi della restituzione delle somme già corrisposte al e, anche, del danno, Controparte_1 equitativamente quantificato, relativo alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Ritualmente costituito, il ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1 della ricorrente eccependo l'inesatta ricostruzione in fatto del percorso terapeutico seguito e l'insussistenza di qualsivoglia nesso di causa tra le prestazioni svolte presso il centro e il danno allegato.
In particolare, il centro convenuto ha ribadito come la patologia infiammatoria insorta a distanza di mesi dall'intervento chirurgico eseguito dal dott. sia da porre in relazione all'inosservanza da CP_2 parte della ricorrente dei protocolli igienici prescritti, nonché conseguente al verificarsi di un evento traumatico da caduta che ha coinvolto la zona mascellare sinistra, riferito dalla stessa nel Parte_1 corso delle visite di controllo post-operatorio e alla stessa imputabile.
3 Contestando la quantificazione del danno patito, il centro convenuto ha altresì eccepito l'infondatezza delle contestazioni sollevate con riferimento alla violazione della disciplina del consenso informato, dando atto che l'attrice è stata resa edotta in modo specifico dei rischi e delle difficoltà connesse all'intervento chirurgico eseguito, conseguenti alla particolare configurazione del caso e la severa degenerazione atrofica delle creste mascellari post estrattive, ribadendo la piena e consapevole scelta della ricorrente di sottoporsi ad intervento chirurgico per l'inserimento di protesi fisse.
Il dott. si costituiva eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per CP_2 assoluta indeterminatezza e genericità degli addebiti mossi.
Nel merito, il sanitario ha contestato la sussistenza della responsabilità allegata da parte attrice, ribadendo la correttezza dell'iter terapeutico seguito e delle condotte poste in essere.
Ha precisato, in particolare, che il piano di trattamento è stato discusso ed elaborato tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche presentate dalla ricorrente a livello edonistico e conservativo ed è stato illustrato e discusso con la stessa in occasione della consegna della cd. lettera Parte_1 personalizzata.
Ha ribadito la puntuale e corretta informazione offerta alla paziente contestando la sussistenza di qualsivoglia profilo di negligenza e colpa nella condotta tenuta. Ha concluso instando per il rigetto delle domande proposte, contestando in ogni caso la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale offerto dall'attrice.
Nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c. si costituiva in giudizio la citata Controparte_3 direttamente dalla ricorrente, rilevando l'inammissibilità dell'azione diretta esercitata dalla Parte_1 alla luce del disposto di cui agli artt. 10 e 12 l. 24/2017 e, in ogni caso, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda.
All'udienza del 4.9.2023, stante l'intervenuta rinuncia da parte dell'attrice alle domande proposte nei confronti di entrambe le compagnie assicurative citate – rinuncia ritualmente accettata dalla costituita
– il giudice ha dichiarato l'estinzione parziale del presente giudizio fra le Controparte_3 parti e le convenute e a spese compensate. Parte_1 CP_4 Controparte_3
Disposti alcuni rinvii stante la pendenza di trattative, con provvedimento del 5.2.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e l'esperimento di consulenza tecnica medico-legale.
All'udienza del 7.11.2025, previa discussione orale, il giudice ha trattenuto la causa a decisione ex art. 281 sexies c.p.c., indicando in 30 giorni il deposito del provvedimento.
II
Prima di esaminare, nel merito, la domanda proposta da parte attrice, pare opportuno rilevare come le prestazioni e l'intervento oggetto di contestazione da parte dell'attrice siano stati posti in essere successivamente all'entrata in vigore della L. n. 24/17 (cd. Legge Gelli Bianco), con conseguente piena operatività della normativa richiamata che, all'art. 7, espressamente prevede che “la struttura sanitaria,
4 pubblica o privata, la quale, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.”.
Più precisamente, l'entrata in vigore della legge ' ha delineato una sorta di c.d. doppio Parte_2 binario della responsabilità medico-sanitaria confermando, quanto alla struttura ospedaliera, la responsabilità di tipo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero, ovvero per inadempimento del medico – ove la struttura si avvalga dell'opera di medici esterni (anche scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa) –
e ponendo invece a carico del sanitario una responsabilità per il proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c., salva l'ipotesi in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
La scelta del legislatore di optare per la natura contrattuale della responsabilità della struttura per fatto doloso o colposo dei sanitari recepisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per i rapporti sorti prima dei richiamati interventi legislativi che, come noto, riconducevano la responsabilità della struttura “ad un autonomo contratto (di “spedalità)” ritenendo che “la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari,
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.” (v. Cass. Sez. Unite 11.01.2008, n. 577).
Secondo i principi elaborati, tra la struttura sanitaria presso cui il paziente viene ricoverato, o sottoposto a visita ambulatoriale o ad altri accertamenti, il medico che lo prende in cura ed il paziente stesso, sorge un vero e proprio contratto soggetto, in quanto tale, alla disciplina dettata in materia di inadempimento del debitore nei rapporti aventi ad oggetto prestazioni professionali e ciò anche per quanto riguarda il rapporto tra il singolo medico curante ed il paziente, sia che si intenda aderire alla nota teoria del cd. “contatto sociale” sia che si ravvisi anche nel rapporto medico – paziente un contratto atipico a prestazioni corrispettive (v. Cass. S.U. 576/2008 e Cass. n. 18392/2017).
La conseguenza diretta della scissione dei due rapporti contrattuali è la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell'ente pubblico o privato in cui viene accettato il paziente anche in assenza di una specifica responsabilità del medico per violazione delle singole, diverse e autonome obbligazioni assunte dalla struttura nei confronti del paziente;
laddove si deduca, invece, una condotta negligente del personale sanitario, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (v. Cass. n. 1620/2012).
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale e in particolare di quelli dettati dalla già richiamata pronuncia del 2008, deve quindi ritenersi che gravi sul
5 paziente danneggiato la prova della fonte negoziale e dell'attività professionale svolta, del fatto dannoso (insorgenza o aggravamento della patologia) e del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta dell'obbligazione, nonché l'allegazione dell'inadempimento quale comportamento astrattamente e causalmente idoneo alla produzione del danno, mentre è onere della parte convenuta provare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (v. Cass.
22.2.2023, n. 5490, Cass. 23.2.2021, n. 4864 e la già cit. Cass. S.U. 11.1.2008, n. 577).
Più precisamente, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c. è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria – e quindi il nesso causale con essa – restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico – scientifiche del momento. (cfr.
Cass. n 20.7.2023, n. 21761).
Pare opportuno, ancora, richiamare la pronuncia della Cassazione secondo la quale nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29501/2019).
Alla luce dei principi richiamati, se la responsabilità della struttura è sempre di natura contrattuale, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura e in assenza di un contratto con il paziente, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. , gravando sul paziente danneggiato l'onere di offrire la prova rigorosa della colpa professionale del sanitario convenuto.
****
Applicando tali principi al caso di specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla natura contrattuale della responsabilità allegata con riferimento al presso il quale la si Controparte_1 Parte_1
è rivolta per ottenere le cure odontoiatriche oggetto di valutazione.
La struttura convenuta, peraltro, deve ritenersi chiamata a rispondere, altresì, dell'operato del dott.
ai sensi dell'art. 1228 c.c., della cui prestazione si è avvalsa, confermata dal contratto di CP_2 collaborazione sottoscritto con il sanitario (v. doc. n. 15 parte convenuta . CP_5
A fronte di tali circostanze, non sono stati offerti nel corso del giudizio elementi che dimostrino l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la e il dott. . Parte_1 CP_2
6 Contr Deve infatti evidenziarsi che la stessa attrice ha dato atto di essersi rivolta al già nel corso del
2017 per l'esecuzione di alcune cure conservative e, quindi, di essersi recata presso la struttura convenuta anche nel novembre 2018, confermando quindi l'esistenza di un precedente rapporto contrattuale.
Né la lettera personalizzata prodotta in atti, consegnata dal dott. all'attrice in data 14.11.2018, CP_2 può ritenersi sufficiente a fondare una rapporto contrattuale esclusivo tra la paziente e il sanitario convenuto: nell'intestazione, oltre ai riferimenti relativi al dott. , vi sono infatti riportati i dati del CP_2
“ ” che risulta anche il formale sottoscrittore della lettera che, non e Controparte_1 sottoscritta dal sanitario convenuto, risulta invece siglata, mediante timbro e firma, dallo stesso
[...]
(v. doc. n. 1 parte attrice). Controparte_1
Se deve pertanto ritenersi provato il rapporto contrattuale intercorso tra l'attrice e la società convenuta, in assenza di elementi di segno contrario, l'invocata responsabilità del dott. deve essere CP_2 ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
III
Accertata la natura giuridica della responsabilità allegata da parte attrice, ai fini della delibazione delle domande attoree appare dirimente l'esame della disposta CTU medico-legale.
Dato atto della completezza dell'elaborato, compiutamente argomentato e condivisibile nelle conclusioni raggiunte, per ragioni di economia processuale verranno qui di seguito meramente sintetizzate le valutazioni cui é pervenuto il Collegio peritale, con integrale rinvio, per quanto non esposto, alla relazione scritta, depositata in atti.
I CTU, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e della visita della perizianda, ricostruiti la preesistenza, i progetti riabilitativi, le prestazioni eseguite e la situazione successiva, richiamate in via generale le linee guida della riabilitazione protesica, hanno confermato la sussistenza del nesso di causa tra le prestazioni eseguite dal dott. presso la struttura odontoiatrica il Centro del Sorriso e i danni CP_2 lamentati da parte attrice.
In particolare, i CTU hanno individuato nel dettaglio le prestazioni e le cure eseguite presso il C.O.S. distinguendo le prestazioni eseguite correttamente, quelle non valutabili e non eseguite, specificando quindi quelle eseguite non correttamente.
Quest'ultime, secondo le indicazioni offerte, devono essere individuate nel “rialzo del seno di sinistra e rigenerazione ossea” e anche nella “posa di n. quattro fixtures in 23, 25, 26 e 27 12”, interventi che, come si evince dalla stessa “relazione terapeutica” fornita dalla struttura convenuta sono state eseguite dal convenuto dott. . CP_2
I CTU hanno quindi dato atto che la cd. “lettera personalizzata” prodotta in atti rappresenta l'esposizione del programma di lavoro modellato sul caso in esame, contenente una dettagliata descrizione della situazione specifica della una comprensibile descrizione delle necessarie Parte_1 manovre diagnostiche e della riabilitazione del II Quadrante, ritenendo quindi trattarsi di “informazione
7 che può essere considerata completa ed esaustiva nella presentazione di un programma riabilitativo quale quello in valutazione”.
I periti hanno quindi precisato che gli interventi proposti ed effettuati dalla struttura e dal sanitario convenuti rientrano nel novero delle prestazioni attese in un trattamento riabilitativo trattandosi di prestazioni ordinarie per specialisti del settore prive di “difficoltà operativa”, ovvero “prestazioni routinarie per le quali, se l'operatività è eseguita lege artis, l'attività è coronata da successo”.
Tenuto conto delle allegazioni attoree, i periti hanno ritenuto che i danni lamentati dalla “in Parte_1 assenza di documentati fattori patologici ad incidenza sul determinatosi fallimento riabilitativo” siano conseguenti “più probabile che non” ad un “errore tecnico occorso nella fase di esecuzione del trattamento riabilitativo”.
Con particolare riferimento all'allegata patologia sinusitica lamentata dall'attrice, gli stessi periti hanno precisato che “è insorta in seguito ed a causa delle manovre chirurgiche poste in essere presso il C.S.O sul II Quadrante”; hanno infatti osservato che siccome la “preesistenza” radiologica esclude patologie sinusali “ne consegue, e non potrebbe essere diversamente, che è più probabile che non l'esistenza di un rapporto con le manualità del 05/12/18 e del 26/06/19”, ovvero con il rialzo di seno effettuato in data 5.12.2018 con contestuale inserzione di fixtures in 23, 25, 26 e 27 e con l'intervento eseguito in data 26.6.2019 di rimozione delle fixtures 25 e 27, bonifica chirurgica dell'area con asportazione del tessuto di granulazione e rigenerativa ossea con apposizione di materiale osteo-induttivo allogeno.
Alla luce della documentazione in atti, i periti hanno ulteriormente evidenziato come “1) prima dell'inizio delle prestazioni i seni mascellari, sia destro che sinistro, erano integri. Il dato è agevolmente rilevabile sugli esami radiologici, OPT 1 e TC1, ed è confermato dalla descrizione della
TC126; 2) concluso il primo ciclo di cure presso il C.S.O., la presenza di uno stato patologico a carico del seno mascellare di sinistra è certificato il 15/05/20 da visita specialistica ORL eseguita con fibre ottiche flessibili. La diagnosi è, poi, confermata dalla TC2 del 21/05/20 che segnala oltre all'interessamento del seno mascellare sinistro anche, delle cellette etmoidali e del seno frontale omolaterali;
3) la patologia portò all'esecuzione di intervento di “etmoidotomia anteriore con meatotomia media sinistra e uncinectomia” presso l'Ospedale di Rivoli;
4) dopo l'intervento è certificata persistenza di sintomatologia sinusitica nelle visite ORL del 21/07/20 e del 22/07/2130; 5) dopo la rimozione chirurgica 10/08/21 delle due fixtures residue in sede 23 e 24 da parte del dr.
la patologia sinusitica appare radiologicamente risolta come risulta dall'osservazione CP_6
e dal referto della TC4 del 07/10/21. L'assenza di segni di sinusite è, poi, confermata alla visita ORL del 29/09/22 che non riscontra segni di sinusite”.
I CTU hanno quindi concluso ritenendo che “le prestazioni non congrue al II Quadrante hanno comportato l'insorgenza di una patologia sinusitica, risoltasi con intervento di FESS e successiva rimozione della fixture 24” – con conseguente danno a carico delle cavità paranasali – “ed una ulteriore compromissione della cresta alveolare distale”.
8 I periti hanno altresì aggiunto che l'accertato pregiudizio relativo alle cavità paranasali costituisce un danno biologico permanente ormai stabilizzato e non ulteriormente emendabile mentre quello della componente crestale potrebbe essere completamente emendato con intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay, dando atto che tale intervento - attuabile con ricovero in regime S.S.N. ed operatività polidisciplinare - è da ritenersi tecnicamente complesso oltre che “impegnativo” per il paziente con esiti che, di fatto, verrebbero a configurare una condizione migliorativa rispetto alla preesistenza”.
In estrema sintesi:
a) hanno quantificato il danno biologico permanente nella misura del 4-5%, riducibile a 2-3%
(due-tre per cento) nell'ipotesi di intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay;
b) hanno indicato una invalidità biologica temporanea di 140 giorni di cui giorni 2 al 100%, giorni
2 al 75%, giorni 6 al 50% e giorni 130 al 25%, precisando che, nell'ipotesi di intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay è da prevedere un ulteriore periodo di temporanea biologica di 7 giorni di cui 2 giorni al 100%, 1 giorno al 75%. 2 giorni al 50% e 2 giorni al 25%;
c) hanno quantificato in € 1.644,00 le spese mediche causalmente correlate all'inadempimento della struttura convenuta, di cui € 302,00 per l'intervento di rimozione delle fixtures 23 e 24 ed
€ 1.342,00 per la consulenza medico-legale in atti.
****
Alla luce delle considerazioni riportate, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, dovendo ritenersi provato il rapporto contrattuale con la struttura convenuta, la condotta colposa del sanitario in relazione all'esecuzione inadeguata della prestazione sul II Quadrante, l'evento dannoso e il nesso di causa.
In particolare, l'accertamento tecnico condotto consente di ritenere provato il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l'insorgenza della patologia sinusitica – con conseguente pregiudizio alle cavità paranasali – e del danno alla cresta alveolare, in base alla regola di accertamento causale del "più probabile che non" dovendo pertanto ritenersi sussistente la responsabilità della struttura sanitaria convenuta e, anche, del dott. , ex art. 2043 c.c.. CP_2
Richiamati i principi espressi e riservata ogni ulteriore valutazione in ordine alla domanda di rivalsa proposta da parte convenuta nei confronti del sanitario, deve ritenersi fondata la domanda di condanna in via solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., della struttura convenuta e del medico dott. al CP_2 risarcimento dei danni patiti dall'attrice, quantificati nella misura che segue.
IV
Danno non patrimoniale
Richiamate le conclusioni raggiunte dai CTU, deve ritenersi risarcibile il danno biologico cagionato alle cavità paranasali il danno correlato alla cresta alveolare, non costituendo altrettante voci di danno
9 valutabili la “perdita dell'impianto in 24” e la “perdita ossea distale al dente 22” (v. perizia in atti, pag.
97 e ss.).
Ai fini della quantificazione del danno, trattandosi di lesioni “micropermanenti”, ovvero inferiori al
9%, devono ritenersi applicabili i criteri di cui all'art. 139 d.lgs. 139/2005, come richiamato dall'art. 7 legge Gelli e non già le cd. Tabelle di Milano.
Le tabelle richiamate al comma 4, dell'art. 139 sono attualmente aggiornate al D.M. 18.7.2025.
Ne consegue che, individuato al 5.12.2018 il momento nel quale il danno si è verificato – stante l'insuccesso dell'intervento implantologico – considerata la media tra le percentuali di invalidità permanente indicate dal collegio (pari al 4,5%) e tenuto conto dell'età dell'attrice a tale data (54 anni), il danno non patrimoniale deve essere liquidato in
- € 4.771,72 quale danno biologico permanente
- € 2.191,02 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 6.962,74.
Si ritiene che, alla luce del perdurare della patologia sinusitica, tenuto conto dell'articolato iter terapeutico resosi necessario per la risoluzione della patologia – con necessità di sottoporsi prima ad un intervento di “etmoidotomia anteriore con meatotomia media sinistra e uncinectomia” presso l'Ospedale di Rivoli e, quindi, alla rimozione chirurgica in data 10.8.2021 delle due fixtures residue – e del pregiudizio patito dall'attrice come emerso all'esito dell'istruttoria orale condotta, sussistano i presupposti per un incremento di detta somma a titolo di danno morale patito per la sofferenza soggettiva subita dall'attrice nella misura del 10%.
Considerato che, alla luce della relazione peritale in atti, il danno biologico permanente accertato può essere oggetto di emenda parziale mediante intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay, si ritiene corretto maggiorare ulteriormente tale importo di un ulteriore periodo di temporanea biologica di 7 giorni di cui 2 giorni al 100%, 1 giorno al 75%. 2 giorni al 50% e 2 giorni al 25% per ulteriori € 238,77.
L'importo così riconosciuto, quantificato in € 7.897,78, deve ritenersi liquidato all'attualità e su di esso devono ritenersi dovuti gli interessi legali a far data dalla presente decisione.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi in assenza di una domanda espressa e di elementi di prova dai quali evincere che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui la danneggiata avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (v. Cass. 10.3.2025, n. 6351).
****
La quantificazione percentuale del danno biologico permanente operata appare corretta pur alla luce della precisazione contenuta nella relazione peritale secondo cui il pregiudizio relativo alla componente crestale “potrebbe essere completamente emendato con intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay”, con conseguente riduzione del danno biologico nella misura residuale del 2-3%.
10 Secondo la stessa convenuta, a fronte della possibilità di emendare, mediante SSN, parte del danno biologico sussisterebbero i presupposti per una liquidazione del danno in misura ridotta, limitando la quantificazione al solo danno residuo per 2,50%.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Osservato in primo luogo che la liquidazione dovrebbe, al più, aver ad oggetto il minor danno tra quello biologico complessivo originario, immediatamente conseguente al trattamento sanitario, e quello costituito dalla somma tra il costo dell'intervento riparatore e l'eventuale danno biologico residuato – sulla base del combinato disposto tra l'istituto del risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 c.c. e il principio che impone al danneggiato di evitare l'aggravamento del danno (art. 1227, comma 2, c.c.) – deve darsi atto che la stessa Cassazione ha precisato che nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., “perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l'aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico” (v. Cass. 24.4.2024, n. 11137).
Si ritiene pertanto corretto risarcire l'intero danno patito, come quantificato dai CTU – comprensivo dell'invalidità temporanea eventualmente correlabile all'intervento di emenda – dovendo ritenersi esclusa la sussistenza di un obbligo per la danneggiata di sottoporsi a ulteriori interventi per evitare l'aggravamento del danno.
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Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale patito dall'attrice, il collegio peritale ha accertato la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute dalla per l'intervento di rimozione delle fixtures 23 e Parte_1
24, pari ad € 302,00 (v. doc. n. 19 parte attrice), cui deve aggiungersi l'importo di € 1.342,00 quale costo per la consulenza medico-legale della dott.ssa in quanto prodromica all'instaurazione del Per_1 presente giudizio per la stima del danno (v. doc. n. 20 parte attrice).
Deve infatti precisarsi che la valutazione medico legale antecedente al giudizio offre alla parte gli strumenti necessari per lo svolgimento di una adeguata difesa tecnica ai fini della tutela in sede giudiziale, rappresentando quindi una spesa che merita essere oggetto di rimborso.
Ai fini del danno patrimoniale, pertanto, pare corretto aderire alla quantificazione dei costi ritenuti congrui in sede di CTU, stimati complessivamente in complessivi € 1.644,00, importo da maggiorarsi con rivalutazione monetaria calcolata dai singoli esborsi.
Parte attrice costituendosi ha altresì chiesto la restituzione della somma di € 3.450,00, pari alla differenza tra la somma totale versata al , pari ad € 5.960,00, e quella già restituita di Controparte_1
€ 2.150,00, ribadendo come i trattamenti odontoiatrici eseguiti dai convenuti siano stati del tutto inutili e addirittura dannosi.
11 La domanda deve ritenersi fondata e, alla luce dell'accertamento peritale, deve essere accolta per il minor importo di € 2.528,14, quale somma pari alla differenza tra quanto corrisposto dall'attrice e il valore delle prestazioni eseguite correttamente dai convenuti, quantificate in perizia per un importo pari ad € 921,86.
Non osta all'accoglimento della domanda restitutoria la mancata proposizione del rimedio della risoluzione del contratto nei confronti della struttura sanitaria, poiché la somma corrispondente al corrispettivo versato alla struttura deve essere liquidata all'attrice quale danno patrimoniale conseguente all'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte della struttura e del sanitario convenuti e, pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti degli stessi.
Le spese affrontate dal danneggiato per l'ottenimento di una prestazione incongrua costituiscono infatti una evidente ipotesi di danno emergente che si pone in rapporto di conseguenzialità immediata e diretta con l'evento dannoso derivato dall'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Su tale importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dal 19.12.2018, quale data del pagamento come documentato in atti (v. doc. n. 3 parte attrice).
Un'ultima considerazione attiene a riconoscimento dell'importo delle spese mediche per il successivo intervento di rigenerazione ossea mediante innesto di tipo onlay.
Ritiene questo giudice che nulla possa essere riconosciuto a favore di parte attrice.
Da un lato, infatti, i CTU hanno precisato che l'intervento chirurgico in oggetto è realizzabile in ambiente ospedaliero ad onere del S.S.N., in quanto rientrante nelle prestazioni e servizi che il SSN è tenuto a fornire ai cittadini gratuitamente o dietro pagamento di un ticket;
inoltre, nella CTU si legge che “L'intervento - attuabile con ricovero in regime S.S.N. ed operatività polidisciplinare - è da ritenersi tecnicamente complesso oltre che “impegnativo” per il paziente con esiti che, di fatto, verrebbero a configurare una condizione migliorativa rispetto alla preesistenza.”
Si è già detto che tali considerazioni non consentono di operare una diversa valutazione dei postumi permanenti e si ritiene altresì non consentano di riconoscere tale ulteriore voce di danno considerato che l'intervento in questione appare comunque di rilevante complessità tecnica, non essendo neppure chiaro se l'attrice intenda sottoporsi a tale intervento dovendo escludersene l'obbligo ex art. 1227 c.c.
V
Consenso informato
Parte attrice ha altresì formulato domanda risarcitoria per violazione del dovere informativo.
Più precisamente, la ha allegato che né la struttura odontoiatrica, né il dottor hanno Parte_1 CP_2 provveduto a raccogliere un valido consenso informato al momento dell'esecuzione dei trattamenti chirurgici, evidenziando come il modulo prestampato effettivamente sottoscritto non elencasse alcuna delle complicazioni poi verificatesi.
E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il
12 consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che “se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso” (v. Cass. 23.6.2025, n. 16690).
In ogni caso, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile che il danneggiato alleghi “specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa” (v.
Cass. 4.11.2020, n. 24471).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che nell'atto di citazione parte attrice si è limitata a lamentare la violazione del diritto a ricevere un'informazione completa dei trattamenti chirurgici eseguiti, nonché delle possibili complicazioni, omettendo qualsivoglia specifica allegazione del danno che ne sarebbe derivato, non potendosi lo stesso identificare nella condotta lesiva imputata ai convenuti (cioè, nella mancata prestazione di un consenso consapevole a causa di un'informazione non adeguata).
Considerato che “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute, tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli, non patrimoniali, di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione” (v. Cass. 12.6.2023, n. 16633), deve ritenersi che in assenza di una specifica allegazione del danno e della tempestiva deduzione del rifiuto che la – ove correttamente informata – avrebbe opposto all'esecuzione del trattamento Parte_1 chirurgico, la domanda non possa trovare accoglimento.
VI
Domanda di regresso della struttura
Costituendosi, il ha chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della Controparte_1 domanda attorea, la condanna in via esclusiva del dott. in quanto unico responsabile dei danni CP_2 sofferti dall'attrice, ovvero, in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di ritenuta responsabilità solidale, procedersi all'accertamento del diritto di rivalsa del nei confronti del sanitario. CP_1
La prima delle domande appena riportate muove dalla tesi dell'assoluta estraneità della struttura nella causazione dei danni allegati da parte attrice o, più precisamente, dell'insussistenza di un qualsiasi inadempimento ad essa addebitabile.
13 Si è già richiamato l'art. 7 della Legge Gelli-Bianco che distingue la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, da quella dell'esercente la professione sanitaria, delineando un doppio binario risarcitorio.
La responsabilità civile per l'attività sanitaria lesiva va ricollegata congiuntamente sia al medico per il compimento del fatto dannoso, sia alla struttura per l'inesatto allestimento dell'organizzazione nella quale si inserisce la prestazione dannosa, rispondendo la struttura per il fatto dell'operatore, suo ausiliario.
Si configura, dunque, la fattispecie della “responsabilità solidale” disciplinata dall'art. 2055 c.c. con la conseguente imputabilità del fatto dannoso alla struttura e, anche, all'operatore che risultano così solidalmente obbligati al risarcimento, con diritto della prima al recupero di quanto pagato in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze derivate, con possibilità di recupero dell'intera somma pagata qualora sia stata accertata la responsabilità esclusiva del medico.
La domanda svolta dalla clinica nei confronti del medico che presso di essa ha operato deve pertanto qualificarsi come domanda di regresso anticipato tra debitori solidali: tale domanda è pacificamente ritenuta ammissibile per ragioni di economia processuale, con la precisazione che “in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso … è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro
l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito” (cfr. Cass. n. 13087/10 e
Cass. n. 16939/06).
Quanto alla rivalsa, deve richiamarsi la previsione di cui all'art. 9, primo comma, della stessa legge che regola il recupero della struttura sanitaria verso l'operatore con la previsione di un'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria limitata al caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto riguarda l'azione di rivalsa, “i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c, (come sopra citato sulla responsabilità solidale) a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità (…) In linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 29218/2017).
La Corte di Cassazione ricorda come “(…) il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante” (in tal senso anche Cass. n. 28987/2019).
Ne consegue che se la casa di cura per l'esercizio delle prestazioni sanitarie si avvale delle opere prestate da singoli medici (persone fisiche), in caso di danni cagionati da questi ai pazienti la struttura
14 ne risponde ed è responsabile, secondo quanto si legge nella sentenza in esame, in relazione al “rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi (le persone assistite) nell'adempimento dell'obbligazione assunta (la prestazione medico sanitaria)”.
Per vincere la presunzione di suddivisione in misura paritaria dell'obbligazione solidale derivante da una corresponsabilità a carico della struttura e del medico, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria è riconducibile esclusivamente alla condotta lesiva del singolo operatore, ma occorre considerare che la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista.
Pertanto, spetterà alla struttura dimostrare “(…) non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della “responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice” (Cass. n. 28987/2019).
Tale principio ha trovato recente conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “è stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. n. 34516/2023).
Nelle fattispecie in esame si ritiene che la struttura convenuta non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico al fine di esercitare l'azione di rivalsa prevista dalla normativa richiamata.
Non solo, infatti, l'allegazione della convenuta in punto colpa grave del sanitario appare del tutto generica ma la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave è recisamente smentita dalle conclusioni rassegnate sul punto dai CTU i quali hanno ritenuto che la patologia sinusitica sia riconducibile alla “colpa lieve da inadeguata prestazione sul II Quadrante”, così escludendo qualsivoglia eccezionale devianza dal rispetto delle linee guida e buone pratiche applicabili al caso concreto.
Pertanto, in ragione delle chiare risultanze dell'istruttoria, la domanda subordinata di rivalsa ex art. 9 legge formulata dalla convenuta nei confronti del dott. non può che essere rigettata. Pt_3 CP_2
VII
L'addebito delle spese segue la soccombenza dei convenuti che devono, pertanto, essere condannati a rimborsare, in via solidale tra loro, le spese di lite riconosciute a parte attrice.
15 L'accoglimento in misura ridotta della domanda attorea, infatti, non costituisce elemento rilevante, di per sé, ai fini di una parziale compensazione delle spese atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste soccombenza reciproca se la domanda non è articolata in più capi, non potendo giustificarsi, in assenza degli altri presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., la condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese processuali (v. Cass. 1.9.2025, n. 24310).
Tali spese devono essere liquidate ex D.M. 55/2014 e quantificate, tenuto conto del valore della controversia (in relazione alla misura in cui la pretesa è stata accolta), delle questioni affrontate, dell'attività processuale svolta e, così, secondo i valori medi, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre € 835,00 per esposti documentati, comprensivi dei costi di mediazione, oltre oneri accessori.
Nei rapporti tra i convenuti, avuto riguardo alle domande e alle difese rispettivamente svolte e tenuto conto del rigetto della domanda di rivalsa proposta dal , si ritiene Controparte_1 sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in via solidale tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: condanna il e il dott. , in via solidale tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme
- € 7.897,78, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo,
- € 4.172,14 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dai singoli esborsi alla data della presente decisione ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
rigetta la domanda di rivalsa proposta da parte convenuta nei Controparte_1 confronti del dott. ; CP_2 condanna il e il dott. , in via solidale tra loro, a Controparte_1 CP_2 rimborsare a favore dell'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.912,00, di cui € 835,00 per esborsi oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra i convenuti e il Controparte_1 dott. ; CP_2 pone le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico dei convenuti in via solidale tra loro.
Così deciso in Torino, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile n. 7328/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], res. in Avigliana, via Beato Le Coq n. 3, C.F. Parte_1
, C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Sant'Anselmo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Serena Allais che la rappresenta e difende, per delega dell'08.03.2023.
- PARTE ATTRICE –
- contro –
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, corrente in Rivoli (TO), Corso Susa n. 242, (P.IVA ) P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Rivoli, C.so Susa n.242, presso lo studio dell'avv. Azzurra Mulatero che lo rappresenta giusta delega in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 10091 – CP_2 C.F._2
Alpignano (TO), via XXV Aprile n. 18, elettivamente domiciliato in Milano (MI), Viale Premuda n. 10, presso lo Studio dell'avv. Ilaria De
Luca che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa e
, in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore Controparte_3 generale alle liti, , con sede in Milano, via Ignazio Gardella 2 p. iva , P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n. 2, presso lo studio degli avv. Giancarlo
LE e IA OV LE che la rappresentano e difendono per mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTI –
e contro
1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4
Milano (MI), via Clerici 14, (c.f. e p.iva: ) P.IVA_3
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: risarcimento danno responsabilità medica
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e del dott. al fine di veder accertata la responsabilità Controparte_1 CP_2 dei convenuti in conseguenza delle cure odontoiatriche prestate e degli interventi eseguiti, con condanna degli stessi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, quantificato in complessivi € 62.000,00, comprensivo della personalizzazione del danno e della lesione del diritto alla autodeterminazione.
La ricorrente ha allegato di essersi recata presso il Centro odontoiatrico del in data 14.11.2018 e CP_1 di essere stata sottoposta ad una visita odontoiatrica da parte del dott. , quale medico CP_2 odontoiatra operante presso la struttura convenuta, e dallo stesso presa in carico per le cure necessarie.
L'attrice ha dato atto di aver ricevuto la lettera personalizzata contenente due possibili percorsi terapeutici e di aver accettato il preventivo predisposto dal dott. relativo alle cure con CP_2 inserimento di tre impianti fissi, osteo-integrabili, per un corrispettivo convenuto di € 15.000,00.
Ha aggiunto quindi di essersi sottoposta, in data 5.12.2018, ad un primo intervento chirurgico per l'inserimento di tre impianti dando atto che, successivamente all'intervento, si è manifestato un gonfiore diffuso su tutto il viso, un ematoma in zona oculare oltre ad un forte dolore con insorgenza di emicrania e febbre.
Nonostante le rassicurazioni ricevute dal dott. circa il regolare svolgimento del percorso post- CP_2 operatorio, l'attrice ha dato atto del persistere, nei mesi successivi, dei dolori e dei disagi conseguenti, precisando che nei mesi di aprile e maggio 2019 gli impianti sono fuoriusciti dalla loro sede, con contestuale fuoriuscita di materiale simil osseo dalla regione implantare e una fixture è stata ingerita dalla stessa attrice.
La ha aggiunto che, a seguito degli accadimenti riferiti, è stata sottoposta ad un secondo Parte_1 intervento chirurgico all'esito del quale si è manifestato nuovo gonfiore su tutto il viso, febbre, emicrania e dolori mascellari con conseguente impossibilità di utilizzare la protesi provvisoria fornita.
Stante il persistere della sintomatologia dolorosa e delle difficoltà nella masticazione l'attrice ha riferito che, in data 14.5.2020, accertata una fuoriuscita di materiale purulento dalla gengiva dell'arcata superiore sinistra, si è recata presso l'Ospedale di Rivoli, dove le è stata diagnosticata una sinusite mascellare massiva collegata agli interventi odontoiatrici eseguiti.
2 Eseguiti esami ed accertamenti ulteriori che hanno confermato una “sinusopatia etmoido mascellare con probabile materiale odontogeno a livello del seno e probabile piccola fistola oroantrale” , in data
16.6.2020 la ricorrente è stata sottoposta presso l'Ospedale di Rivoli ad un primo intervento chirurgico di “etmoidotomia anteriore con mkeatotomia media sx e unicinectomia” seguito da un intervento di
“antrotomia intranasale” con abbondante fuoriuscita di materiale purulento.
L'attrice ha quindi dato atto che, all'esito della visita di controllo eseguita presso l'Ospedale di Rivoli in data 27.7.2021 e attesa la persistenza di secrezioni mucopurulente nel seno mascellare da porsi in relazione alle cure odontoiatriche eseguite presso la struttura convenuta, si è rivolta ad altro professionista odontoiatra.
Considerati gli esiti della TAC prescritta – che ha evidenziato la presenza di perimplantite – l'attrice ha riferito di essere stata costretta, in data 10.8.2021, alla rimozione di due fixture implantari, sottoponendosi poi ad ulteriore esame CBTC dal quale è emersa l'impossibilità di provvedere alla sostituzione delle fixture rimosse e alla realizzazione di nuovo impianto.
Ritenendo sussistente una responsabilità dei convenuti a fronte della violazione degli obblighi di diligenza e di inosservanza delle leges artis, l'attrice ha dato atto dell'esito negativo della mediazione eseguita, instando quindi per l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dalla struttura odontoiatrica convenuta e dal dott. e il danno patito e, quindi, per la CP_2 condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti.
Richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità medica, la signora ha ribadito la natura contrattuale della responsabilità del Centro e del dott. , Parte_1 CP_2 eccependo altresì la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione non avendo i convenuti esercitato correttamente l'obbligo di informare la paziente circa la natura e i rischi connessi agli interventi e alle terapie eseguite.
Ha quindi chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, comprensivi della restituzione delle somme già corrisposte al e, anche, del danno, Controparte_1 equitativamente quantificato, relativo alla lesione del diritto all'autodeterminazione.
Ritualmente costituito, il ha contestato la fondatezza della domanda Controparte_1 della ricorrente eccependo l'inesatta ricostruzione in fatto del percorso terapeutico seguito e l'insussistenza di qualsivoglia nesso di causa tra le prestazioni svolte presso il centro e il danno allegato.
In particolare, il centro convenuto ha ribadito come la patologia infiammatoria insorta a distanza di mesi dall'intervento chirurgico eseguito dal dott. sia da porre in relazione all'inosservanza da CP_2 parte della ricorrente dei protocolli igienici prescritti, nonché conseguente al verificarsi di un evento traumatico da caduta che ha coinvolto la zona mascellare sinistra, riferito dalla stessa nel Parte_1 corso delle visite di controllo post-operatorio e alla stessa imputabile.
3 Contestando la quantificazione del danno patito, il centro convenuto ha altresì eccepito l'infondatezza delle contestazioni sollevate con riferimento alla violazione della disciplina del consenso informato, dando atto che l'attrice è stata resa edotta in modo specifico dei rischi e delle difficoltà connesse all'intervento chirurgico eseguito, conseguenti alla particolare configurazione del caso e la severa degenerazione atrofica delle creste mascellari post estrattive, ribadendo la piena e consapevole scelta della ricorrente di sottoporsi ad intervento chirurgico per l'inserimento di protesi fisse.
Il dott. si costituiva eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per CP_2 assoluta indeterminatezza e genericità degli addebiti mossi.
Nel merito, il sanitario ha contestato la sussistenza della responsabilità allegata da parte attrice, ribadendo la correttezza dell'iter terapeutico seguito e delle condotte poste in essere.
Ha precisato, in particolare, che il piano di trattamento è stato discusso ed elaborato tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche presentate dalla ricorrente a livello edonistico e conservativo ed è stato illustrato e discusso con la stessa in occasione della consegna della cd. lettera Parte_1 personalizzata.
Ha ribadito la puntuale e corretta informazione offerta alla paziente contestando la sussistenza di qualsivoglia profilo di negligenza e colpa nella condotta tenuta. Ha concluso instando per il rigetto delle domande proposte, contestando in ogni caso la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale offerto dall'attrice.
Nelle more dell'udienza ex art. 183 c.p.c. si costituiva in giudizio la citata Controparte_3 direttamente dalla ricorrente, rilevando l'inammissibilità dell'azione diretta esercitata dalla Parte_1 alla luce del disposto di cui agli artt. 10 e 12 l. 24/2017 e, in ogni caso, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della domanda.
All'udienza del 4.9.2023, stante l'intervenuta rinuncia da parte dell'attrice alle domande proposte nei confronti di entrambe le compagnie assicurative citate – rinuncia ritualmente accettata dalla costituita
– il giudice ha dichiarato l'estinzione parziale del presente giudizio fra le Controparte_3 parti e le convenute e a spese compensate. Parte_1 CP_4 Controparte_3
Disposti alcuni rinvii stante la pendenza di trattative, con provvedimento del 5.2.2024, previa riassegnazione del fascicolo, la causa è stata istruita con l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e l'esperimento di consulenza tecnica medico-legale.
All'udienza del 7.11.2025, previa discussione orale, il giudice ha trattenuto la causa a decisione ex art. 281 sexies c.p.c., indicando in 30 giorni il deposito del provvedimento.
II
Prima di esaminare, nel merito, la domanda proposta da parte attrice, pare opportuno rilevare come le prestazioni e l'intervento oggetto di contestazione da parte dell'attrice siano stati posti in essere successivamente all'entrata in vigore della L. n. 24/17 (cd. Legge Gelli Bianco), con conseguente piena operatività della normativa richiamata che, all'art. 7, espressamente prevede che “la struttura sanitaria,
4 pubblica o privata, la quale, nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura medesima, risponde delle loro condotte colpose o dolose ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.”.
Più precisamente, l'entrata in vigore della legge ' ha delineato una sorta di c.d. doppio Parte_2 binario della responsabilità medico-sanitaria confermando, quanto alla struttura ospedaliera, la responsabilità di tipo contrattuale per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto concluso con il paziente al momento del ricovero, ovvero per inadempimento del medico – ove la struttura si avvalga dell'opera di medici esterni (anche scelti dal paziente o non dipendenti della struttura stessa) –
e ponendo invece a carico del sanitario una responsabilità per il proprio operato ai sensi dell'art. 2043
c.c., salva l'ipotesi in cui abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
La scelta del legislatore di optare per la natura contrattuale della responsabilità della struttura per fatto doloso o colposo dei sanitari recepisce il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per i rapporti sorti prima dei richiamati interventi legislativi che, come noto, riconducevano la responsabilità della struttura “ad un autonomo contratto (di “spedalità)” ritenendo che “la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le obbligazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari,
l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto del dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c.” (v. Cass. Sez. Unite 11.01.2008, n. 577).
Secondo i principi elaborati, tra la struttura sanitaria presso cui il paziente viene ricoverato, o sottoposto a visita ambulatoriale o ad altri accertamenti, il medico che lo prende in cura ed il paziente stesso, sorge un vero e proprio contratto soggetto, in quanto tale, alla disciplina dettata in materia di inadempimento del debitore nei rapporti aventi ad oggetto prestazioni professionali e ciò anche per quanto riguarda il rapporto tra il singolo medico curante ed il paziente, sia che si intenda aderire alla nota teoria del cd. “contatto sociale” sia che si ravvisi anche nel rapporto medico – paziente un contratto atipico a prestazioni corrispettive (v. Cass. S.U. 576/2008 e Cass. n. 18392/2017).
La conseguenza diretta della scissione dei due rapporti contrattuali è la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell'ente pubblico o privato in cui viene accettato il paziente anche in assenza di una specifica responsabilità del medico per violazione delle singole, diverse e autonome obbligazioni assunte dalla struttura nei confronti del paziente;
laddove si deduca, invece, una condotta negligente del personale sanitario, la struttura sanitaria è chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, ai sensi dell'art. 1228 c.c. (v. Cass. n. 1620/2012).
In applicazione dei principi generali sul riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale e in particolare di quelli dettati dalla già richiamata pronuncia del 2008, deve quindi ritenersi che gravi sul
5 paziente danneggiato la prova della fonte negoziale e dell'attività professionale svolta, del fatto dannoso (insorgenza o aggravamento della patologia) e del nesso causale tra quest'ultimo e la condotta dell'obbligazione, nonché l'allegazione dell'inadempimento quale comportamento astrattamente e causalmente idoneo alla produzione del danno, mentre è onere della parte convenuta provare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (v. Cass.
22.2.2023, n. 5490, Cass. 23.2.2021, n. 4864 e la già cit. Cass. S.U. 11.1.2008, n. 577).
Più precisamente, superata la tradizionale dicotomia tra obbligazione di mezzi e di risultato, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1218 e 1176 c.c. è onere del paziente provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria – e quindi il nesso causale con essa – restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile in base alle conoscenze tecnico – scientifiche del momento. (cfr.
Cass. n 20.7.2023, n. 21761).
Pare opportuno, ancora, richiamare la pronuncia della Cassazione secondo la quale nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea “un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (v. Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29501/2019).
Alla luce dei principi richiamati, se la responsabilità della struttura è sempre di natura contrattuale, il medico che agisce alle dipendenze di una struttura e in assenza di un contratto con il paziente, risponde di eventuali inadempimenti a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. , gravando sul paziente danneggiato l'onere di offrire la prova rigorosa della colpa professionale del sanitario convenuto.
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Applicando tali principi al caso di specie, nessun dubbio sussiste in ordine alla natura contrattuale della responsabilità allegata con riferimento al presso il quale la si Controparte_1 Parte_1
è rivolta per ottenere le cure odontoiatriche oggetto di valutazione.
La struttura convenuta, peraltro, deve ritenersi chiamata a rispondere, altresì, dell'operato del dott.
ai sensi dell'art. 1228 c.c., della cui prestazione si è avvalsa, confermata dal contratto di CP_2 collaborazione sottoscritto con il sanitario (v. doc. n. 15 parte convenuta . CP_5
A fronte di tali circostanze, non sono stati offerti nel corso del giudizio elementi che dimostrino l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto tra la e il dott. . Parte_1 CP_2
6 Contr Deve infatti evidenziarsi che la stessa attrice ha dato atto di essersi rivolta al già nel corso del
2017 per l'esecuzione di alcune cure conservative e, quindi, di essersi recata presso la struttura convenuta anche nel novembre 2018, confermando quindi l'esistenza di un precedente rapporto contrattuale.
Né la lettera personalizzata prodotta in atti, consegnata dal dott. all'attrice in data 14.11.2018, CP_2 può ritenersi sufficiente a fondare una rapporto contrattuale esclusivo tra la paziente e il sanitario convenuto: nell'intestazione, oltre ai riferimenti relativi al dott. , vi sono infatti riportati i dati del CP_2
“ ” che risulta anche il formale sottoscrittore della lettera che, non e Controparte_1 sottoscritta dal sanitario convenuto, risulta invece siglata, mediante timbro e firma, dallo stesso
[...]
(v. doc. n. 1 parte attrice). Controparte_1
Se deve pertanto ritenersi provato il rapporto contrattuale intercorso tra l'attrice e la società convenuta, in assenza di elementi di segno contrario, l'invocata responsabilità del dott. deve essere CP_2 ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
III
Accertata la natura giuridica della responsabilità allegata da parte attrice, ai fini della delibazione delle domande attoree appare dirimente l'esame della disposta CTU medico-legale.
Dato atto della completezza dell'elaborato, compiutamente argomentato e condivisibile nelle conclusioni raggiunte, per ragioni di economia processuale verranno qui di seguito meramente sintetizzate le valutazioni cui é pervenuto il Collegio peritale, con integrale rinvio, per quanto non esposto, alla relazione scritta, depositata in atti.
I CTU, sulla base della documentazione sanitaria prodotta e della visita della perizianda, ricostruiti la preesistenza, i progetti riabilitativi, le prestazioni eseguite e la situazione successiva, richiamate in via generale le linee guida della riabilitazione protesica, hanno confermato la sussistenza del nesso di causa tra le prestazioni eseguite dal dott. presso la struttura odontoiatrica il Centro del Sorriso e i danni CP_2 lamentati da parte attrice.
In particolare, i CTU hanno individuato nel dettaglio le prestazioni e le cure eseguite presso il C.O.S. distinguendo le prestazioni eseguite correttamente, quelle non valutabili e non eseguite, specificando quindi quelle eseguite non correttamente.
Quest'ultime, secondo le indicazioni offerte, devono essere individuate nel “rialzo del seno di sinistra e rigenerazione ossea” e anche nella “posa di n. quattro fixtures in 23, 25, 26 e 27 12”, interventi che, come si evince dalla stessa “relazione terapeutica” fornita dalla struttura convenuta sono state eseguite dal convenuto dott. . CP_2
I CTU hanno quindi dato atto che la cd. “lettera personalizzata” prodotta in atti rappresenta l'esposizione del programma di lavoro modellato sul caso in esame, contenente una dettagliata descrizione della situazione specifica della una comprensibile descrizione delle necessarie Parte_1 manovre diagnostiche e della riabilitazione del II Quadrante, ritenendo quindi trattarsi di “informazione
7 che può essere considerata completa ed esaustiva nella presentazione di un programma riabilitativo quale quello in valutazione”.
I periti hanno quindi precisato che gli interventi proposti ed effettuati dalla struttura e dal sanitario convenuti rientrano nel novero delle prestazioni attese in un trattamento riabilitativo trattandosi di prestazioni ordinarie per specialisti del settore prive di “difficoltà operativa”, ovvero “prestazioni routinarie per le quali, se l'operatività è eseguita lege artis, l'attività è coronata da successo”.
Tenuto conto delle allegazioni attoree, i periti hanno ritenuto che i danni lamentati dalla “in Parte_1 assenza di documentati fattori patologici ad incidenza sul determinatosi fallimento riabilitativo” siano conseguenti “più probabile che non” ad un “errore tecnico occorso nella fase di esecuzione del trattamento riabilitativo”.
Con particolare riferimento all'allegata patologia sinusitica lamentata dall'attrice, gli stessi periti hanno precisato che “è insorta in seguito ed a causa delle manovre chirurgiche poste in essere presso il C.S.O sul II Quadrante”; hanno infatti osservato che siccome la “preesistenza” radiologica esclude patologie sinusali “ne consegue, e non potrebbe essere diversamente, che è più probabile che non l'esistenza di un rapporto con le manualità del 05/12/18 e del 26/06/19”, ovvero con il rialzo di seno effettuato in data 5.12.2018 con contestuale inserzione di fixtures in 23, 25, 26 e 27 e con l'intervento eseguito in data 26.6.2019 di rimozione delle fixtures 25 e 27, bonifica chirurgica dell'area con asportazione del tessuto di granulazione e rigenerativa ossea con apposizione di materiale osteo-induttivo allogeno.
Alla luce della documentazione in atti, i periti hanno ulteriormente evidenziato come “1) prima dell'inizio delle prestazioni i seni mascellari, sia destro che sinistro, erano integri. Il dato è agevolmente rilevabile sugli esami radiologici, OPT 1 e TC1, ed è confermato dalla descrizione della
TC126; 2) concluso il primo ciclo di cure presso il C.S.O., la presenza di uno stato patologico a carico del seno mascellare di sinistra è certificato il 15/05/20 da visita specialistica ORL eseguita con fibre ottiche flessibili. La diagnosi è, poi, confermata dalla TC2 del 21/05/20 che segnala oltre all'interessamento del seno mascellare sinistro anche, delle cellette etmoidali e del seno frontale omolaterali;
3) la patologia portò all'esecuzione di intervento di “etmoidotomia anteriore con meatotomia media sinistra e uncinectomia” presso l'Ospedale di Rivoli;
4) dopo l'intervento è certificata persistenza di sintomatologia sinusitica nelle visite ORL del 21/07/20 e del 22/07/2130; 5) dopo la rimozione chirurgica 10/08/21 delle due fixtures residue in sede 23 e 24 da parte del dr.
la patologia sinusitica appare radiologicamente risolta come risulta dall'osservazione CP_6
e dal referto della TC4 del 07/10/21. L'assenza di segni di sinusite è, poi, confermata alla visita ORL del 29/09/22 che non riscontra segni di sinusite”.
I CTU hanno quindi concluso ritenendo che “le prestazioni non congrue al II Quadrante hanno comportato l'insorgenza di una patologia sinusitica, risoltasi con intervento di FESS e successiva rimozione della fixture 24” – con conseguente danno a carico delle cavità paranasali – “ed una ulteriore compromissione della cresta alveolare distale”.
8 I periti hanno altresì aggiunto che l'accertato pregiudizio relativo alle cavità paranasali costituisce un danno biologico permanente ormai stabilizzato e non ulteriormente emendabile mentre quello della componente crestale potrebbe essere completamente emendato con intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay, dando atto che tale intervento - attuabile con ricovero in regime S.S.N. ed operatività polidisciplinare - è da ritenersi tecnicamente complesso oltre che “impegnativo” per il paziente con esiti che, di fatto, verrebbero a configurare una condizione migliorativa rispetto alla preesistenza”.
In estrema sintesi:
a) hanno quantificato il danno biologico permanente nella misura del 4-5%, riducibile a 2-3%
(due-tre per cento) nell'ipotesi di intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay;
b) hanno indicato una invalidità biologica temporanea di 140 giorni di cui giorni 2 al 100%, giorni
2 al 75%, giorni 6 al 50% e giorni 130 al 25%, precisando che, nell'ipotesi di intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay è da prevedere un ulteriore periodo di temporanea biologica di 7 giorni di cui 2 giorni al 100%, 1 giorno al 75%. 2 giorni al 50% e 2 giorni al 25%;
c) hanno quantificato in € 1.644,00 le spese mediche causalmente correlate all'inadempimento della struttura convenuta, di cui € 302,00 per l'intervento di rimozione delle fixtures 23 e 24 ed
€ 1.342,00 per la consulenza medico-legale in atti.
****
Alla luce delle considerazioni riportate, deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice, dovendo ritenersi provato il rapporto contrattuale con la struttura convenuta, la condotta colposa del sanitario in relazione all'esecuzione inadeguata della prestazione sul II Quadrante, l'evento dannoso e il nesso di causa.
In particolare, l'accertamento tecnico condotto consente di ritenere provato il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l'insorgenza della patologia sinusitica – con conseguente pregiudizio alle cavità paranasali – e del danno alla cresta alveolare, in base alla regola di accertamento causale del "più probabile che non" dovendo pertanto ritenersi sussistente la responsabilità della struttura sanitaria convenuta e, anche, del dott. , ex art. 2043 c.c.. CP_2
Richiamati i principi espressi e riservata ogni ulteriore valutazione in ordine alla domanda di rivalsa proposta da parte convenuta nei confronti del sanitario, deve ritenersi fondata la domanda di condanna in via solidale, ai sensi dell'art. 2055 c.c., della struttura convenuta e del medico dott. al CP_2 risarcimento dei danni patiti dall'attrice, quantificati nella misura che segue.
IV
Danno non patrimoniale
Richiamate le conclusioni raggiunte dai CTU, deve ritenersi risarcibile il danno biologico cagionato alle cavità paranasali il danno correlato alla cresta alveolare, non costituendo altrettante voci di danno
9 valutabili la “perdita dell'impianto in 24” e la “perdita ossea distale al dente 22” (v. perizia in atti, pag.
97 e ss.).
Ai fini della quantificazione del danno, trattandosi di lesioni “micropermanenti”, ovvero inferiori al
9%, devono ritenersi applicabili i criteri di cui all'art. 139 d.lgs. 139/2005, come richiamato dall'art. 7 legge Gelli e non già le cd. Tabelle di Milano.
Le tabelle richiamate al comma 4, dell'art. 139 sono attualmente aggiornate al D.M. 18.7.2025.
Ne consegue che, individuato al 5.12.2018 il momento nel quale il danno si è verificato – stante l'insuccesso dell'intervento implantologico – considerata la media tra le percentuali di invalidità permanente indicate dal collegio (pari al 4,5%) e tenuto conto dell'età dell'attrice a tale data (54 anni), il danno non patrimoniale deve essere liquidato in
- € 4.771,72 quale danno biologico permanente
- € 2.191,02 per il periodo di invalidità temporanea, per un totale di € 6.962,74.
Si ritiene che, alla luce del perdurare della patologia sinusitica, tenuto conto dell'articolato iter terapeutico resosi necessario per la risoluzione della patologia – con necessità di sottoporsi prima ad un intervento di “etmoidotomia anteriore con meatotomia media sinistra e uncinectomia” presso l'Ospedale di Rivoli e, quindi, alla rimozione chirurgica in data 10.8.2021 delle due fixtures residue – e del pregiudizio patito dall'attrice come emerso all'esito dell'istruttoria orale condotta, sussistano i presupposti per un incremento di detta somma a titolo di danno morale patito per la sofferenza soggettiva subita dall'attrice nella misura del 10%.
Considerato che, alla luce della relazione peritale in atti, il danno biologico permanente accertato può essere oggetto di emenda parziale mediante intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay, si ritiene corretto maggiorare ulteriormente tale importo di un ulteriore periodo di temporanea biologica di 7 giorni di cui 2 giorni al 100%, 1 giorno al 75%. 2 giorni al 50% e 2 giorni al 25% per ulteriori € 238,77.
L'importo così riconosciuto, quantificato in € 7.897,78, deve ritenersi liquidato all'attualità e su di esso devono ritenersi dovuti gli interessi legali a far data dalla presente decisione.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi in assenza di una domanda espressa e di elementi di prova dai quali evincere che la somma liquidata in moneta attuale sia inferiore a quella di cui la danneggiata avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (v. Cass. 10.3.2025, n. 6351).
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La quantificazione percentuale del danno biologico permanente operata appare corretta pur alla luce della precisazione contenuta nella relazione peritale secondo cui il pregiudizio relativo alla componente crestale “potrebbe essere completamente emendato con intervento di rigenerazione ossea mediante innesto tipo onlay”, con conseguente riduzione del danno biologico nella misura residuale del 2-3%.
10 Secondo la stessa convenuta, a fronte della possibilità di emendare, mediante SSN, parte del danno biologico sussisterebbero i presupposti per una liquidazione del danno in misura ridotta, limitando la quantificazione al solo danno residuo per 2,50%.
Tale conclusione non può essere condivisa.
Osservato in primo luogo che la liquidazione dovrebbe, al più, aver ad oggetto il minor danno tra quello biologico complessivo originario, immediatamente conseguente al trattamento sanitario, e quello costituito dalla somma tra il costo dell'intervento riparatore e l'eventuale danno biologico residuato – sulla base del combinato disposto tra l'istituto del risarcimento in forma specifica, ex art. 2058 c.c. e il principio che impone al danneggiato di evitare l'aggravamento del danno (art. 1227, comma 2, c.c.) – deve darsi atto che la stessa Cassazione ha precisato che nel caso in cui la lesione, conseguita a un errato trattamento, sia emendabile con un successivo intervento chirurgico, non è applicabile la norma di cui all'art. 1227, comma 2, c.c., “perché in tal modo si imporrebbe al danneggiato un dovere che esula da quello di evitare l'aggravamento del danno, il cui fondamento risiede nel principio di buona fede oggettiva, specificamente nel canone di salvaguardia dell'utilità della controparte, nei limiti del proprio sacrificio personale o economico” (v. Cass. 24.4.2024, n. 11137).
Si ritiene pertanto corretto risarcire l'intero danno patito, come quantificato dai CTU – comprensivo dell'invalidità temporanea eventualmente correlabile all'intervento di emenda – dovendo ritenersi esclusa la sussistenza di un obbligo per la danneggiata di sottoporsi a ulteriori interventi per evitare l'aggravamento del danno.
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Danno patrimoniale
Quanto al danno patrimoniale patito dall'attrice, il collegio peritale ha accertato la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute dalla per l'intervento di rimozione delle fixtures 23 e Parte_1
24, pari ad € 302,00 (v. doc. n. 19 parte attrice), cui deve aggiungersi l'importo di € 1.342,00 quale costo per la consulenza medico-legale della dott.ssa in quanto prodromica all'instaurazione del Per_1 presente giudizio per la stima del danno (v. doc. n. 20 parte attrice).
Deve infatti precisarsi che la valutazione medico legale antecedente al giudizio offre alla parte gli strumenti necessari per lo svolgimento di una adeguata difesa tecnica ai fini della tutela in sede giudiziale, rappresentando quindi una spesa che merita essere oggetto di rimborso.
Ai fini del danno patrimoniale, pertanto, pare corretto aderire alla quantificazione dei costi ritenuti congrui in sede di CTU, stimati complessivamente in complessivi € 1.644,00, importo da maggiorarsi con rivalutazione monetaria calcolata dai singoli esborsi.
Parte attrice costituendosi ha altresì chiesto la restituzione della somma di € 3.450,00, pari alla differenza tra la somma totale versata al , pari ad € 5.960,00, e quella già restituita di Controparte_1
€ 2.150,00, ribadendo come i trattamenti odontoiatrici eseguiti dai convenuti siano stati del tutto inutili e addirittura dannosi.
11 La domanda deve ritenersi fondata e, alla luce dell'accertamento peritale, deve essere accolta per il minor importo di € 2.528,14, quale somma pari alla differenza tra quanto corrisposto dall'attrice e il valore delle prestazioni eseguite correttamente dai convenuti, quantificate in perizia per un importo pari ad € 921,86.
Non osta all'accoglimento della domanda restitutoria la mancata proposizione del rimedio della risoluzione del contratto nei confronti della struttura sanitaria, poiché la somma corrispondente al corrispettivo versato alla struttura deve essere liquidata all'attrice quale danno patrimoniale conseguente all'inesatto adempimento della prestazione professionale da parte della struttura e del sanitario convenuti e, pertanto, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti degli stessi.
Le spese affrontate dal danneggiato per l'ottenimento di una prestazione incongrua costituiscono infatti una evidente ipotesi di danno emergente che si pone in rapporto di conseguenzialità immediata e diretta con l'evento dannoso derivato dall'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c..
Su tale importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria dal 19.12.2018, quale data del pagamento come documentato in atti (v. doc. n. 3 parte attrice).
Un'ultima considerazione attiene a riconoscimento dell'importo delle spese mediche per il successivo intervento di rigenerazione ossea mediante innesto di tipo onlay.
Ritiene questo giudice che nulla possa essere riconosciuto a favore di parte attrice.
Da un lato, infatti, i CTU hanno precisato che l'intervento chirurgico in oggetto è realizzabile in ambiente ospedaliero ad onere del S.S.N., in quanto rientrante nelle prestazioni e servizi che il SSN è tenuto a fornire ai cittadini gratuitamente o dietro pagamento di un ticket;
inoltre, nella CTU si legge che “L'intervento - attuabile con ricovero in regime S.S.N. ed operatività polidisciplinare - è da ritenersi tecnicamente complesso oltre che “impegnativo” per il paziente con esiti che, di fatto, verrebbero a configurare una condizione migliorativa rispetto alla preesistenza.”
Si è già detto che tali considerazioni non consentono di operare una diversa valutazione dei postumi permanenti e si ritiene altresì non consentano di riconoscere tale ulteriore voce di danno considerato che l'intervento in questione appare comunque di rilevante complessità tecnica, non essendo neppure chiaro se l'attrice intenda sottoporsi a tale intervento dovendo escludersene l'obbligo ex art. 1227 c.c.
V
Consenso informato
Parte attrice ha altresì formulato domanda risarcitoria per violazione del dovere informativo.
Più precisamente, la ha allegato che né la struttura odontoiatrica, né il dottor hanno Parte_1 CP_2 provveduto a raccogliere un valido consenso informato al momento dell'esecuzione dei trattamenti chirurgici, evidenziando come il modulo prestampato effettivamente sottoscritto non elencasse alcuna delle complicazioni poi verificatesi.
E' noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il
12 consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che “se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso” (v. Cass. 23.6.2025, n. 16690).
In ogni caso, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile che il danneggiato alleghi “specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa” (v.
Cass. 4.11.2020, n. 24471).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che nell'atto di citazione parte attrice si è limitata a lamentare la violazione del diritto a ricevere un'informazione completa dei trattamenti chirurgici eseguiti, nonché delle possibili complicazioni, omettendo qualsivoglia specifica allegazione del danno che ne sarebbe derivato, non potendosi lo stesso identificare nella condotta lesiva imputata ai convenuti (cioè, nella mancata prestazione di un consenso consapevole a causa di un'informazione non adeguata).
Considerato che “l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo ai fini risarcitori, anche in assenza di un danno alla salute, tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli, non patrimoniali, di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione” (v. Cass. 12.6.2023, n. 16633), deve ritenersi che in assenza di una specifica allegazione del danno e della tempestiva deduzione del rifiuto che la – ove correttamente informata – avrebbe opposto all'esecuzione del trattamento Parte_1 chirurgico, la domanda non possa trovare accoglimento.
VI
Domanda di regresso della struttura
Costituendosi, il ha chiesto, in via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento della Controparte_1 domanda attorea, la condanna in via esclusiva del dott. in quanto unico responsabile dei danni CP_2 sofferti dall'attrice, ovvero, in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi di ritenuta responsabilità solidale, procedersi all'accertamento del diritto di rivalsa del nei confronti del sanitario. CP_1
La prima delle domande appena riportate muove dalla tesi dell'assoluta estraneità della struttura nella causazione dei danni allegati da parte attrice o, più precisamente, dell'insussistenza di un qualsiasi inadempimento ad essa addebitabile.
13 Si è già richiamato l'art. 7 della Legge Gelli-Bianco che distingue la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, da quella dell'esercente la professione sanitaria, delineando un doppio binario risarcitorio.
La responsabilità civile per l'attività sanitaria lesiva va ricollegata congiuntamente sia al medico per il compimento del fatto dannoso, sia alla struttura per l'inesatto allestimento dell'organizzazione nella quale si inserisce la prestazione dannosa, rispondendo la struttura per il fatto dell'operatore, suo ausiliario.
Si configura, dunque, la fattispecie della “responsabilità solidale” disciplinata dall'art. 2055 c.c. con la conseguente imputabilità del fatto dannoso alla struttura e, anche, all'operatore che risultano così solidalmente obbligati al risarcimento, con diritto della prima al recupero di quanto pagato in ragione della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze derivate, con possibilità di recupero dell'intera somma pagata qualora sia stata accertata la responsabilità esclusiva del medico.
La domanda svolta dalla clinica nei confronti del medico che presso di essa ha operato deve pertanto qualificarsi come domanda di regresso anticipato tra debitori solidali: tale domanda è pacificamente ritenuta ammissibile per ragioni di economia processuale, con la precisazione che “in tal caso la sola conseguenza di questa anticipata forma di regresso … è che il coobbligato solidale, condannato a pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro
l'altro coobbligato, solo dopo il pagamento, da parte sua, dell'intero debito” (cfr. Cass. n. 13087/10 e
Cass. n. 16939/06).
Quanto alla rivalsa, deve richiamarsi la previsione di cui all'art. 9, primo comma, della stessa legge che regola il recupero della struttura sanitaria verso l'operatore con la previsione di un'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria limitata al caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo.
La Corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto riguarda l'azione di rivalsa, “i criteri generali della relativa quantificazione non possono che essere ricondotti, sia pure in modo complessivamente analogico, al portato degli artt. 1298 e 2055 c.c, (come sopra citato sulla responsabilità solidale) a mente dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità (…) In linea di principio, la misura del regresso in parola varia a seconda della gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. n. 29218/2017).
La Corte di Cassazione ricorda come “(…) il medico operi pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante” (in tal senso anche Cass. n. 28987/2019).
Ne consegue che se la casa di cura per l'esercizio delle prestazioni sanitarie si avvale delle opere prestate da singoli medici (persone fisiche), in caso di danni cagionati da questi ai pazienti la struttura
14 ne risponde ed è responsabile, secondo quanto si legge nella sentenza in esame, in relazione al “rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi (le persone assistite) nell'adempimento dell'obbligazione assunta (la prestazione medico sanitaria)”.
Per vincere la presunzione di suddivisione in misura paritaria dell'obbligazione solidale derivante da una corresponsabilità a carico della struttura e del medico, non è sufficiente dimostrare che la prestazione sanitaria è riconducibile esclusivamente alla condotta lesiva del singolo operatore, ma occorre considerare che la struttura risponde solidalmente del proprio operato in cui si incardina la prestazione del professionista.
Pertanto, spetterà alla struttura dimostrare “(…) non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni. In pratica, la struttura dovrà fornire la prova della “responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile “malpractice” (Cass. n. 28987/2019).
Tale principio ha trovato recente conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: “è stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt.
1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (Cass. n. 34516/2023).
Nelle fattispecie in esame si ritiene che la struttura convenuta non abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico al fine di esercitare l'azione di rivalsa prevista dalla normativa richiamata.
Non solo, infatti, l'allegazione della convenuta in punto colpa grave del sanitario appare del tutto generica ma la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave è recisamente smentita dalle conclusioni rassegnate sul punto dai CTU i quali hanno ritenuto che la patologia sinusitica sia riconducibile alla “colpa lieve da inadeguata prestazione sul II Quadrante”, così escludendo qualsivoglia eccezionale devianza dal rispetto delle linee guida e buone pratiche applicabili al caso concreto.
Pertanto, in ragione delle chiare risultanze dell'istruttoria, la domanda subordinata di rivalsa ex art. 9 legge formulata dalla convenuta nei confronti del dott. non può che essere rigettata. Pt_3 CP_2
VII
L'addebito delle spese segue la soccombenza dei convenuti che devono, pertanto, essere condannati a rimborsare, in via solidale tra loro, le spese di lite riconosciute a parte attrice.
15 L'accoglimento in misura ridotta della domanda attorea, infatti, non costituisce elemento rilevante, di per sé, ai fini di una parziale compensazione delle spese atteso che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non sussiste soccombenza reciproca se la domanda non è articolata in più capi, non potendo giustificarsi, in assenza degli altri presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., la condanna della parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese processuali (v. Cass. 1.9.2025, n. 24310).
Tali spese devono essere liquidate ex D.M. 55/2014 e quantificate, tenuto conto del valore della controversia (in relazione alla misura in cui la pretesa è stata accolta), delle questioni affrontate, dell'attività processuale svolta e, così, secondo i valori medi, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre € 835,00 per esposti documentati, comprensivi dei costi di mediazione, oltre oneri accessori.
Nei rapporti tra i convenuti, avuto riguardo alle domande e alle difese rispettivamente svolte e tenuto conto del rigetto della domanda di rivalsa proposta dal , si ritiene Controparte_1 sussistano i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, devono essere definitivamente poste a carico dei convenuti in via solidale tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: condanna il e il dott. , in via solidale tra loro, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di parte attrice delle seguenti somme
- € 7.897,78, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo,
- € 4.172,14 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dai singoli esborsi alla data della presente decisione ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice;
rigetta la domanda di rivalsa proposta da parte convenuta nei Controparte_1 confronti del dott. ; CP_2 condanna il e il dott. , in via solidale tra loro, a Controparte_1 CP_2 rimborsare a favore dell'attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.912,00, di cui € 835,00 per esborsi oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra i convenuti e il Controparte_1 dott. ; CP_2 pone le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, definitivamente a carico dei convenuti in via solidale tra loro.
Così deciso in Torino, 24.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ester Marongiu
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