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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 710/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Francesco PETRUCCO TOFFOLO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.09.2022 da
elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Silvio Parte_1
Monticelli, Giulia Monticelli e Flaminia Brunelli che lo rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Maurizio Orione che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
e
notiziandone: Controparte_2
- intimata non costituita -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 412/2022 del Tribunale di
Venezia
In punto: responsabilità solidale del committente
Causa trattata all'udienza del 6.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “- in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 412/2022 del 22.6.2022 del Tribunale del
Lavoro di Venezia, confermata la condanna di al pagamento CP_2
della somma di 17.457,98 € a favore del ricorrente, condannarsi
in solido, al pagamento della medesima somma CP_1
confermando le esclusioni ex d.l. 66/20 e d.l. 3/20 della busta paga di dicembre del 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art.
429 c.p.c.;
- con rifusione di compenso professionale di causa del grado”
Conclusioni per parte appellata : “che codesta Ecc.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, alla luce di tutto quanto precede, Voglia respingere il gravame e confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 22.09.2022 ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia indicata in epigrafe con cui era stata accolta nei confronti del datore di lavoro a CP_2
domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito degli appalti con nel periodo tra il 2016 e il 2020 (anche in Controparte_1
ragione del superiore inquadramento rivendicato in forza delle
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progressioni di livello previste dal CCNL applicato in ragione dell'anzianità maturata) ma è stata limitata la pronuncia di condanna a carico della committente in ragione dell'accoglimento Controparte_1
dell'eccezione di decadenza biennale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Il giudice di prime cure, accertato il diritto del lavoratore ai livelli di inquadramento rivendicati secondo la successione temporale indicata in ricorso, nonché la sua effettiva adibizione alle attività lavorative inerenti gli appalti succedutisi nel tempo tra la società datrice di lavoro e , ha limitato la pronuncia di condanna a carico Controparte_1
della committente al periodo successivo all'11.01.2018, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza biennale sollevata da Controparte_1
in relazione ai crediti retributivi maturati con riferimento alle attività lavorative svolte negli appalti conclusi – con consegna della nave – in data anteriore al biennio calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Avverso la pronuncia ha proposto appello l'originario ricorrente formulando un unico motivo con cui si censura la decisione di primo grado per aver ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 29
d.lgs. n. 276/2003.
Si è costituita in giudizio la sola che ha contestato la Controparte_1
fondatezza delle avverse doglianze e chiesto la conferma della sentenza gravata.
Nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio CP_2
nei cui confronti, in ogni caso, non è stata svolta alcuna domanda in grado d'appello, atteso che la pronuncia è stata impugnata esclusivamente in relazione al capo avente ad oggetto la condanna a carico di (trattandosi di cause scindibili fondate sulla Controparte_1
responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/03, la notifica integra solo una “litis denuntiatio” – cfr. Cass. n. 7031/20).
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La causa, dopo un rinvio d'ufficio e il transito ad altra giurisdizione del precedente giudice relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 6.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si deve chiarire che, non essendo stato proposto appello incidentale, devono ritenersi definitivamente accertati sia il diritto del ricorrente alle differenze retributive rivendicate, anche in ragione della progressione nell'inquadramento dal I al II e poi dal II al
III livello, secondo la scansione temporale indicata nella sentenza di primo grado, sia l'adibizione esclusiva del ricorrente – per l'intero periodo oggetto di giudizio – alle lavorazioni oggetto dei vari appalti conclusi tra la società datrice di lavoro e . Controparte_1
1.1 – Il motivo d'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
In ordine all'inapplicabilità al caso di specie della decadenza biennale nel rapporto con la coobbligata solidale ex art. 29 d.lgs. CP_1
276/2003, il Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., all'orientamento della giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 7815/2022, non essendo stati addotti in questa sede argomenti che inducano a discostarsene.
In base a tale orientamento: “In tema di appalto, in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale - previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nel testo "ratione temporis" applicabile - per far valere la responsabilità solidale del committente quanto ai trattamenti retributivi ed ai contributi previdenziali dovuti dall'appaltatore ai dipendenti, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto tra
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committente ed appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la
"ratio" ispiratrice della norma - che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto”.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio rileva come sia ormai definitivamente accertato che il ricorrente, dall'assunzione sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro quale dipendente di CP_2
[...
è stato addetto a lavorazioni commissionate in appalto da
(v. elenco delle commesse a pag. 3 ss. della memoria di CP_1
costituzione di , lavorazioni che si sono succedute CP_1
sostanzialmente senza soluzione di continuità, come emerge dal citato elenco e dall'assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte della medesima CP_1
Sicchè, in applicazione dei principi statuiti dalla Suprema Corte, non essendo sostanzialmente mai cessato, durante il periodo per cui è causa, il rapporto di appalto tra e la CP_1 CP_3
consorziata quale incaricata dal (quand'anche CP_2 CP_3
formalmente articolato in una pluralità di commesse/appalti corrispondenti alle singole navi), deve ritenersi sussistente la responsabilità solidale di anche per i crediti anteriori CP_1
all'11.01.2018.
1.3 – Ai fini della determinazione del quantum spettante, il dato di partenza è la ormai accertata definitività dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure circa la spettanza dell'elemento perequativo della retribuzione e l'esclusione dall'importo complessivamente dovuto dalla committente, in qualità di responsabile in solido, delle
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somme non aventi natura retributiva riferiti al bonus ex d.l. 66/2014 e al trattamento integrativo ex d.l. 3/2000, entrambi contabilizzati nell'ultima busta paga di dicembre 2020. La somma spettante per l'intero periodo oggetto di causa può, quindi, ben essere ricavata dal conteggio allegato al ricorso di primo grado, non oggetto di specifiche contestazioni (eccezion fatta per l'eccepita non estensibilità della responsabilità solidale alle somme diverse da quelle aventi natura strettamente retributiva). Tale conteggio, nell'indicare un totale dovuto di Euro 17.457,98, già esclude gli importi riferiti a al bonus d.l.
66/2014 e al trattamento integrativo ex d.l. n. 3/2000 e da esso va sottratto l'importo di Euro 14,84 per ferie residue (tale emolumento era già stato ritenuto non spettante dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto). Ne residua l'importo lordo di Euro 17.443,14.
Tenuto conto che la società appellata ha già versato in esecuzione della sentenza l'importo netto corrispondente al lordo di Euro
13.092,60 (non vi è contestazione sul punto e la difesa di parte appellante ha dato atto a verbale che la sentenza di primo grado era stata eseguita), residua la debenza di Euro 4.350,54 lordi, come peraltro dichiarato a verbale dal difensore dell'appellante, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
1.5 – Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del modesto valore della controversia (la differenza tra quanto già ritenuto spettante in primo grado e la maggior somma dovuta all'esito del giudizio d'appello è di poco più di 4.000 Euro) e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna ex art. 29 d.lgs. n. Controparte_1
276/2003, al pagamento in favore del ricorrente dell'ulteriore somma lorda di Euro 4.350,54 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- Conferma per il resto la sentenza di primo grado, anche in punto spese;
- Condanna parte appellata al pagamento delle spese CP_1
di lite del grado che si liquidano in Euro 1.200 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Venezia, 6.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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