Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026REG.PROV.COLL.
N. 00959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2025, proposto dal
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Giovanna Ferrante, con domicilio eletto presso il suo studio in Piazza Armerina, via Mons. Palermo, 69;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, 4 luglio 2025, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. LA AR e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato e la Questura di -OMISSIS- hanno impugnato, con atto affidato a un unico motivo, la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da -OMISSIS- e avente a oggetto il provvedimento del Ministero dell’Interno - Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS- del 24 dicembre 2024, con il quale era stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
2. Il T.A.R., per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso (rigettato il primo e assorbito il terzo) con il quale era stata dedotta la tardività nell’avvio dell’azione disciplinare da parte dell’Amministrazione resistente, dal momento che, a fronte di una contestazione degli addebiti datata 26 aprile 2024, la P.A. aveva avuto contezza della sentenza di patteggiamento già in data 23 ottobre 2023, così superando il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737 del 1981.
3. Il Giudice, in particolare, ha svolto le seguenti considerazioni:
-) per quanto attiene alle sentenze di patteggiamento, non potendo essere più considerate a guisa di sentenze di condanna, andava rilevato come il termine loro applicabile fosse proprio quello previsto dall’art. 9, comma 4 (già comma 6), del d.P.R. n. 737 del 1981;
-) la giurisprudenza amministrativa era unanime nel ritenere che il termine di 120 giorni ivi previsto decorreva non dalla data di pubblicazione della sentenza, ma dal momento in cui l'Amministrazione aveva avuto piena conoscenza della stessa e, per quanto attiene al personale militare, nello specifico, con principi tuttavia estendibili anche alla Polizia di Stato, il termine per l’avvio di un procedimento disciplinare all’esito di un giudizio penale decorreva dalla data di avvenuta conoscenza della sentenza che aveva concluso definitivamente il processo penale, che doveva essere “integrale”, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che “legalmente certa”;
-) nel caso in esame non vi era dubbio che fosse stata data prova che la copia integrale della sentenza di patteggiamento in questione, già passata in giudicato in data 1° ottobre 2023, fosse stata comunicata via PEC sia al Ministero dell’Interno che alla Questura di -OMISSIS- il 23 ottobre 2023, non potendo avere alcun rilievo che tale comunicazione fosse stata effettuata per finalità non di natura strettamente disciplinari, ovvero ai sensi dell’art. 27 del decreto legge n. 113 del 2018;
-) nel caso in esame, detta comunicazione era pervenuta non solo al Ministero dell’Interno, quale vertice ministeriale di appartenenza del ricorrente, ma anche alla Questura di -OMISSIS-, presso la quale quest’ultimo prestava servizio, essendo tale aspetto comunque rilevante ai fini dell’integrazione di un’ipotesi di conoscenza qualificata della sentenza in argomento;
-) la tesi dell’Amministrazione resistente, secondo cui il procedimento penale a carico del ricorrente sarebbe stato dalla stessa sconosciuto, in quanto l’A.G. non avrebbe mai comunicato la sentenza ai sensi dell’art. 154- ter, c.p.p., confliggeva con quanto emergeva dagli stessi atti di causa, dai quali si evinceva che la P.A. fosse stata informata del rinvio a giudizio del ricorrente (in qualità di pubblico dipendente) con comunicazione del 4 gennaio 2023 ( rectius, 2021) della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, come confermato dal documento allegato n. 10 alla relazione del Funzionario istruttore, contenente la comunicazione dell’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 129, disp. att. c.p.p., “ nei confronti, tra gli altri, del dipendente della Polizia di Stato -OMISSIS- ”, inviata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- alla Questura della medesima città;
-) in conclusione, rilevava il dato sostanziale dell’avvenuta conoscenza da parte della P.A., in maniera certa, di siffatto provvedimento giudiziale, anche alla luce del fatto che della posizione processuale del ricorrente la stessa era stata già notiziata da parte della Procura competente.
4. -OMISSIS-, regolarmente evocato in giudizio, si è costituito e ha depositato memoria.
5. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. Il primo e unico motivo di appello deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, co. 6 (oggi co. 4), del d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737– Erroneità e contraddittorietà della motivazione in merito alla ritenuta intempestività dell’azione disciplinare ”. La sentenza impugnata sarebbe errata essendo evidente che, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal primo giudice, la sentenza di condanna era stata trasmessa, in data 23 ottobre 2023, all'Amministrazione esclusivamente per finalità differenti da quelle previste dall'art. 154 -ter disp. att. c.p.p, poiché da tale pronuncia non era in alcun modo evincibile la circostanza che il -OMISSIS- fosse un appartenente alla Polizia di Stato. Doveva rilevarsi che già nel corso del giudizio di primo grado l'Amministrazione aveva posto in rilievo che il termine di riferimento per l'avvio del procedimento fosse da individuarsi nel 6 febbraio 2024, data in cui la sentenza, con l'attestazione di irrevocabilità, era stata inviata al X Reparto Mobile di -OMISSIS-, ove l’odierno appellato prestava servizio, per essere poi trasmessa – il giorno successivo, 7 febbraio 2024 – al Questore del citato capoluogo, il quale la aveva acquisita a protocollo in data 12 febbraio 2024. Dalle argomentazioni del Giudice di primo grado sembrava desumersi la previsione di un onere dell’Amministrazione di verificare, per qualsiasi pronuncia penale di cui avesse occasionalmente cognizione, anche al di fuori di qualsiasi evidenza documentale, il coinvolgimento di propri dipendenti, anche non direttamente imputati, per saggiarne la condotta a fini disciplinari, con una solerzia e una celerità eccessive e, in tesi, inesigibili. Si trattava di una impostazione non condivisibile, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, in relazione alla comunicazione pervenuta in data 23 ottobre 2023 alla Questura, avrebbero potuto, al più, profilarsi eventuali profili di negligenza in capo all'Amministrazione solo nel caso in cui il dipendente fosse stato effettivamente incardinato presso la Questura del -OMISSIS-, mentre il dipendente, all'epoca del fatto, prestava servizio presso il X Reparto Mobile di -OMISSIS- e non presso la Questura del capoluogo, risultando, pertanto, impossibile che dalla mera lettura del provvedimento del Giudice – trasmesso ai soli fini dell'eventuale proposta di adozione di misure di prevenzione – il personale della Questura fosse nelle condizioni di potere riconoscere nel soggetto condannato per reati finanziari, unitamente ad altri soggetti, un collega appartenente alla Polizia di Stato. Di contro, solamente in data 6 febbraio 2024, la Cancelleria del Giudice aveva inviato copia della sentenza al X Reparto Mobile della Polizia di Stato a mezzo pec, sede di servizio del dipendente -OMISSIS-. Poteva, dunque, pacificamente affermarsi che soltanto in tale data il Reparto Mobile di appartenenza dell’appellato avesse acquisito effettiva conoscenza qualificata della condanna pronunciata nei confronti del dipendente. Tanto chiarito, rilevato che, con atto del 16 aprile 2024, il Questore di -OMISSIS- aveva nominato il Funzionario istruttore (nomina del Funzionario istruttore che costituiva atto di avvio del procedimento), il quale, a sua volta, aveva formalizzato il successivo giorno 26 la contestazione degli addebiti con la notifica degli stessi all'Assistente Capo Coordinatore -OMISSIS-, la normativa di riferimento risultava, in tesi, pienamente rispettata, essendo decorsi appena 70 giorni dall'acquisizione della sentenza.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Deve premettersi che la disciplina inerente ai termini per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato, a seguito di circostanze emerse nell'ambito di un procedimento penale definito da una sentenza, è contenuta nell'art. 9, comma 4 (già comma 6), del d.P.R. n. 737 del 1981, il cui testo prevede che " Quando da un procedimento penale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione ".
1.3 In base alla giurisprudenza amministrativa, i termini di cui al citato art. 9 decorrono dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna o dalla notificazione della sentenza a opera dell’interessato (Cons. Stato, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 128; Cons. Stato, sez. II, 28 giugno 2023, n. 6289; Cons. Stato, sez. II, 1° agosto 2022, n. 6726). Dunque, il termine “ pubblicazione ”, contenuto nella lettera del citato articolo, coincide con quello di " conoscenza qualificata " (Cons. Stato, sez. II. 13 giugno 2024, n. 5307; Cons. Stato, 3 luglio 2023, sez. II, n. 6455; Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1458).
1.4 Più in particolare, è stato affermato che “ in riferimento alla decorrenza del termine, tale norma deve necessariamente essere interpretata in modo tale da garantire che l'azione amministrativa si svolga secondo i canoni del giusto procedimento e del buon andamento, che suggeriscono di individuare il dies a quo del termine in questione dalla data di conoscenza della pronunzia penale. Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione, illogica e contraddittoria, di sottoporre l'esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l'Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio ” e che « detti approdi appaiono coerenti con le affermazioni contenute nella decisione della Corte Costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto "irragionevole e contraria al buon andamento" la disposizione transitoria dell'art. 10, comma 3, l. 27 marzo 2001 n. 97, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all'amministrazione; pertanto il dies a quo per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, da qualunque norma siano previsti, non può che coincidere con la comunicazione della stessa alla amministrazione, essendo una diversa interpretazione del tutto irragionevole e contraria al buon andamento » (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2019, n. 1344; Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2018, n. 4349; Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3652).
1.5 Tanto premesso, il termine per l'avvio del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737 del 1981, decorre dalla conoscenza qualificata da parte dell'Amministrazione della sentenza penale irrevocabile, non rilevando, ai fini del decorso del termine, eventuali comunicazioni o notificazioni di sentenze ancora impugnabili o fatti successivi alla notifica del provvedimento impugnato e relativi alla sua esecuzione, in quanto insuscettibili di riflettersi sulla legittimità dell’atto già formato e notificato, trattandosi di meri comportamenti relativi all’esecuzione del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, Sentenza, 6 giugno 2025, n. 4930).
1.6 Posto ciò, nella specie, non è controverso che, a fronte di una contestazione degli addebiti datata 26 aprile 2024, la P.A. avesse avuto contezza (sia pure ad altri fini, di cui di qui a poco si dirà) della sentenza di patteggiamento già in data 23 ottobre 2023, divenuta irrevocabile in data 1° ottobre 2023, giusta comunicazione integrale da parte della Cancelleria del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- della stessa via PEC sia al Ministero dell’Interno che alla Questura di -OMISSIS- il 23 ottobre 2023, superando in tal modo il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737 del 1981.
1.7 E infatti proprio alla luce dell’orientamento ormai consolidato di questo Consiglio, che richiama il principio del buon andamento dell’Amministrazione e tutela la effettiva conoscenza da parte dell’Amministrazione, in funzione del bilanciamento dei vari interessi costituzionalmente protetti che vengono in rilievo nel procedimento, non è condivisibile la prospettazione erariale secondo cui il momento di effettiva conoscenza della sentenza, ai fini della decorrenza del termine di cento venti giorni è quello del 6 febbraio 2024, momento temporale in cui la Cancelleria del Giudice aveva inviato copia della sentenza al X Reparto Mobile della Polizia di Stato a mezzo pec, sede di servizio del dipendente -OMISSIS-, tenuto conto che il 23 ottobre 2023, la sentenza passata in giudicato era stata trasmessa alla Questura di -OMISSIS- (e al Ministero dell’Interno) per finalità non di natura strettamente disciplinari, ovvero “ per le finalità di prevenzione generale di reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ” (cfr. art. 27, comma 1, decreto legge n. 113 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018).
1.8 Rileva, al riguardo, la circostanza che la decadenza dall'azione disciplinare (prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale il procedimento deve concludersi) comporti necessariamente un'individuazione certa e oggettiva del dies a quo e ciò al fine di contemperare da un lato l’esigenza del dipendente a non restare assoggettato per un tempo indefinito al procedimento disciplinare e dall’altro, per irrinunciabile simmetria, l’esigenza della P.A. di instaurare il procedimento disciplinare dopo avere avuto la “ conoscenza qualificata ” della sentenza penale irrevocabile. E la certezza del dies a quo del procedimento disciplinare, proprio in considerazione del valore costituzionale delle regole che assicurano il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), riceve adeguata tutela con la previsione della conoscenza qualificata della sentenza penale che sia passata in giudicato e con la sua comunicazione in forma integrale, non rilevando “soltanto” le notizie pervenute “ in forma priva di veste formale ”.
1.9 Sovviene, al riguardo, anche la Corte Costituzionale che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge n. 97 del 2001 (“ Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ”), ha affermato che “ Essa, infatti, non prevedendo che l'amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale (sentenza penale irrevocabile di condanna) per l'instaurazione del procedimento disciplinare, ed imponendo altresì lo svolgimento di un'attività per la conoscenza di questo dato, espone l'amministrazione stessa al rischio dell'infruttuoso decorso del termine decadenziale, rendendo così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni disciplinari. In sostanza, nel ponderare l'interesse del dipendente pubblico ad ottenere una sollecita definizione della propria situazione disciplinare e l'esigenza dell'amministrazione di instaurare tale procedimento, il legislatore ha adottato una soluzione sbilanciata a vantaggio del dipendente pubblico, nel senso che gioca a favore di quest'ultimo lo scorrere del tempo necessario per venire in possesso di una notizia (sentenza penale di condanna) che invece dovrebbe essere comunicata ab initio all'amministrazione. Si realizza così un contrasto con la ratio della norma, che, come si è visto, è quella di assicurare un maggiore rigore nello svolgimento dell'attività amministrativa ” (Corte Costituzionale, sentenza 24 giugno 2004, n. 186).
1.10 Deve essere, pertanto, condivisa la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha correlato la perentorietà dei termini di avvio del procedimento sia a una logica garantista per il dipendente pubblico, diretta a evitare di “ prolungare ad libitum l’adozione della contestazione degli addebiti una volta conosciuta la rilevanza di fatti scaturiti da un’indagine penale, con conseguente violazione del diritto a difesa dell’incolpato che, per vero, si troverebbe a dover fornire giustificazioni e/o a dover reperire prove a suo discarico a distanza di un tempo eccessivo rispetto ai fatti oggetto di contestazione, oltre a rimanere in uno stato di incertezza circa i risvolti sul piano professionale della vicenda conclusasi in sede giudiziaria ”, sia “ alla necessità di tutelare l’Amministrazione datrice di lavoro, consentendole di esercitare la potestà disciplinare di cui è dotata per la tutela di interessi di rango pubblicistico, a partire dal momento in cui abbia effettiva contezza dei fatti occorsi e della loro riconducibilità al pubblico dipendente ”.
1.11 Sul punto, inoltre, assume significativo rilievo la circostanza, pure messa in evidenza dal Giudice di primo grado, che la comunicazione della sentenza penale di patteggiamento fosse stata eseguita sia al Ministero, quale vertice ministeriale di appartenenza del ricorrente, sia alla Questura di -OMISSIS-, così rilevando sostanzialmente come la comunicazione della sentenza penale di patteggiamento fosse stata fatta, il 23 ottobre 2023, proprio all’organo deputato all’avvio dell’azione disciplinare, che ne aveva avuto una conoscenza qualificata, anche se ai sensi dell’art. 27 del decreto legge n. 113 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 (disposizione normativa che, come già precisato, impone alle Cancellerie dei Tribunali di effettuare tali comunicazioni per le finalità di prevenzione generale dei reati e per l'esercizio del potere di proposta di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011) e non già ai sensi dell’art. 154- ter disp. att. c.p.p.. A ritenere altrimenti, così come assume la difesa erariale, l’esigenza di tutela del dipendente, di non prolungare oltre modo lo stato di incertezza circa l’avvio del procedimento disciplinare, non troverebbe adeguato bilanciamento con la effettività della conoscenza della sentenza penale di assoluzione da parte dell’Amministrazione, venendo tale bilanciamento sostanzialmente rimesso ai diversi profili organizzativi dell’Amministrazione e alla diligenza degli uffici nell’acquisire e trasmettere copia della sentenza (così come peraltro è accaduto nel caso in esame).
1.12 In ultimo, mette conto rilevare che non è pertinente la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla difesa erariale nell’atto di gravame, che ha statuito il principio di diritto secondo cui “ In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 40 , secondo e terzo periodo, d.lgs. n. 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ” (cfr. Cass., 14 ottobre 2015, n. 20733 e, di poi, Cass., 20 marzo 2017, n. 7134; Cass., 27 agosto 2018, n. 21193; Cass., 4 maggio 2021, n. 11635; Cass., 11 gennaio 204, n. 1164 e Cass., 21 maggio 2025, n. 13620). Si tratta, invero, di pronunce espresse in tema di pubblico impiego contrattualizzato e riguardanti la decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall'acquisizione della notizia dell'infrazione previsto specificamente dall’art. 55- bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, che tratta delle “Forme e termini del procedimento disciplinare”), dove è il dato letterale che richiama l'ufficio per i procedimenti disciplinari e il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, disponendo specificamente che “ Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza ”, dato letterale che, all’evidenza, non si riscontra nella norma che regola la fattispecie in esame.
1.13 Osserva il Collegio, in conclusione, che rileva come termine di decadenza dell’azione disciplinare, ai fini dell’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737 del 1981, la comunicazione, in versione integrale, della sentenza, già passata in giudicato, eseguita via Pec in data 23 ottobre 2023, dalla Cancelleria Penale – Ufficio Esecuzioni G.I.P del Tribunale di -OMISSIS-, alla Questura di -OMISSIS- e alla Direzione Investigativa Antimafia, anche se fatta ai sensi dell'art. 27 del decreto legge n. 113 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018 (e non già ai sensi dell’art. 154- ter disp. att. c.p.p.), perché idonea a configurare quella conoscenza qualificata in capo all’Amministrazione, ovvero legalmente certa e integrale, che consente alla P.A. di avere effettiva contezza dei fatti occorsi e della loro riconducibilità al dipendente e, per converso, al dipendente di potere esercitare il proprio diritto di difesa in relazione ai fatti oggetto di contestazione.
1.14 Circa, poi, la riconducibilità della comunicazione al “ dipendente pubblico ”, di cui pure si lamenta la difesa erariale, in disparte la circostanza che, ricevuta la comunicazione, costituisce comportamento diligente quello di verificare l’effettiva appartenenza del soggetto nell’elenco dei dipendenti dell’Ufficio ricevente la comunicazione stessa e che, come affermato dal Giudice di primo grado, la stessa “nell’ordinario e diligente dispiegarsi delle comunicazioni interne alla p.a. resistente, avrebbe dovuto essere inoltrata anche al Dirigente del X Reparto Mobile di -OMISSIS- ”, come si ricava dalla sentenza appellata, la Questura di -OMISSIS- era stata informata sulla appartenenza del dipendente -OMISSIS- alla Polizia di Stato, giusta comunicazione dell’esercizio dell’azione penale, ai sensi dell’art. 129, disp. att. c.p.p., del 4 gennaio 2021, inviata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di -OMISSIS- alla Questura di -OMISSIS- dove si legge “ nei confronti, tra gli altri, del dipendente della Polizia di Stato -OMISSIS- ”, ciò che rileva specificamente per la conoscenza della circostanza che -OMISSIS- fosse un dipendente pubblico.
1.15 Dunque, va confermata la statuizione del Giudice di primo grado secondo cui la conoscenza della sentenza penale di patteggiamento, che rileva ai fini dell’odierno giudizio, fosse stata acquisita dalla P.A, in data 23 ottobre 2023, con conseguente tardività del procedimento disciplinare avviato, con la contestazione degli addebiti, soltanto il 26 aprile 2024, ossia ben oltre il termine di decadenza di 120 giorni di cui all’art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 737 del 1981.
2. Conclusivamente, l’appello va respinto.
In ciò resta assorbito ogni ulteriore profilo oggetto di contestazione da parte dell’originario ricorrente (quale l’insufficienza del patteggiamento agli effetti disciplinari o l’erroneo computo dei voti espressi nell’ambito della commissione di disciplina rispetto alla irrogata sanzione espulsiva).
2.1 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, n. 959/2025, R.G. lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore di -OMISSIS-, delle spese processuali di questo grado, che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
LA AR, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | AN de RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.