Art. 3.
Al personale ferroviario di ruolo in servizio al 27 aprile 1972 e' concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilita' rispetto a quelle normalmente derivanti dalla qualifica rivestita cui ha dovuto far fronte in connessione all'intensa attivita' aziendale prodottasi nel corso dell'anno 1972 nei vari settori, un compenso una tantum di lire 40.000, previo contemporaneo recupero del compenso di pari importo elargito allo stesso titolo in base al decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3817 , il cui onere ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio 1972.
Al personale ferroviario di ruolo in servizio al 27 aprile 1972 e' concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilita' rispetto a quelle normalmente derivanti dalla qualifica rivestita cui ha dovuto far fronte in connessione all'intensa attivita' aziendale prodottasi nel corso dell'anno 1972 nei vari settori, un compenso una tantum di lire 40.000, previo contemporaneo recupero del compenso di pari importo elargito allo stesso titolo in base al decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3817 , il cui onere ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio 1972.