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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 7984/2018 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giusy Mariniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casal di Principi (CE) alla via
Rossini n.8;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Crisci ed P.IVA_1
elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Santa Maria Capua
Vetere (CE) al Corso A. Moro n. 100;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
. (C.F.: , residente in CP_2 C.F._2
Casal di Principe (CE) alla via Giotto n. 33;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Carinola, notificato il 25 e 29 novembre 2016, riferiva che in Parte_1 data 26.11.2015, alle ore 13:30 circa, mentre attraversava sulle apposte strisce pedonali Corso Umberto I in Casal di Principe (CE), era investito dal motociclo Piaggio tg. DK74360, di proprietà di CP_2
nell'occorso condotto da , ed assicurato per la r.c. con Controparte_3 polizza della riportando le lesioni di cui Controparte_1
chiedeva il risarcimento;
quindi, conveniva in giudizio la
[...]
e per sentirli condannare in solido, Controparte_1 CP_2 previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, il tutto oltre agli accessori di legge ed alle spese di lite.
Benché regolarmente citati, e CP_2 Controparte_4
non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito di istruttoria testimoniale e CTU medico-legale, il
Giudice di Pace di Carinola, con la sentenza n. 482/2018, accoglieva la domanda proposta da e, dichiarando la responsabilità Parte_1
esclusiva della convenuta contumace nel sinistro, CP_2 condannava quest'ultima in solido con la , al Controparte_4
risarcimento delle lesioni, quantificate in complessivi € 4.500,00, e delle spese di lite, liquidate in € 1.600,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Alla base del presente gravame, l'appellante ha dedotto: a)
l'omessa pronuncia da parte del Giudice in ordine alle risultanze dell'espletata CTU medico-legale ai fini della quantificazione delle lesioni subite;
b) il mancato riconoscimento del danno morale;
c) il pag. 2/11 mancato riconoscimento a favore dell'attore delle spese dallo stesso anticipate in sede di CTU.
Nelle proprie conclusioni ha dunque richiesto, in parziale riforma della sentenza appellata: 1) di condannare la in Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t., in solido con al pagamento CP_2
in favore dell'appellante della somma complessiva di € 12.633,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, danno emergente, lucro cessante, danno esistenziale, anche in via equitativa, dalla domanda al saldo;
2) condannarle in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la eccependo in via Controparte_4
preliminare l'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e affermandone l'inammissibilità anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo l'appellante domandato voci di danno nuove rispetto a quelle domandate in primo grado. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese.
La ha, inoltre, proposto appello Controparte_4 incidentale, sostenendo a) la nullità della sentenza per mancata prova della tempestività e ritualità della notificazione dell'atto di citazione a b) l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda di CP_2
cui al giudizio di primo grado per violazione dell'art. 3 ex l. 162/2014, in quanto l'invito a negoziare sarebbe pervenuto contestualmente alla richiesta risarcitoria;
c) la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 116 c.p.c. per avere erroneamente valutato come attendibili le dichiarazioni testimoniali rese.
pag. 3/11 La ha dunque concluso per l'integrale Controparte_4 riforma della sentenza, con il rigetto della domanda di risarcimento e la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Non si è costituita, benché regolarmente citata, e, CP_2
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così definito il tema della lite, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 e assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma II c.p.c. all'udienza del 9.10.2025.
*
1. L'appello incidentale di è fondato e Controparte_4 va accolto;
l'appello principale proposto da invece Parte_1
deve essere interamente rigettato.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione proposta dall'appellata in merito alla genericità del presente gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017
n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a pag. 4/11 critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
3. Del pari insussistenti sono i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui agli artt. 348 bis e 348 ter (oggi abrogato) c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto non si è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
4. In merito alle eccezioni proposte da Controparte_4
e alla documentazione da questi prodotta nel presente grado di giudizio, si precisa quanto segue.
La parte che è rimasta contumace in primo grado e che successivamente si costituisce nel giudizio di appello trova le medesime preclusioni previste dalle regole generali: non può sollevare né eccezioni non rilevabili d'ufficio, né può richiedere prove nuove pag. 5/11 che non siano state sollevate o richieste in primo grado. Pertanto, non avendo svolto difese durante il primo giudizio, tutto ciò che l'ex contumace potrà fare in appello è contestare la non corretta interpretazione dei fatti da parte del Giudice di primo grado. Per tale motivo, tutte le eccezioni in senso stretto sollevate dalla
[...]
e che potevano essere eccepite nel precedente grado di CP_4 giudizio, sono da considerarsi tardive. Tale ragionamento vale anche per la documentazione prodotta, ad eccezione degli atti processuali relativi al giudizio r.g. n. 448/2018, incardinato dinanzi al Giudice di
Pace di Carinola per i medesimi fatti di causa, perché di formazione successiva alla cristallizzazione delle barriere preclusive del giudizio di primo grado.
5. Ciò posto, nel merito, si osserva che l'istruttoria espletata in primo grado non ha, a parere di questo giudicante, consentito di ritenere sufficientemente dimostrato il fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante ed il conseguente nesso causale con il danno allegato, con conseguente accoglimento del motivo di appello incidentale articolato sul punto.
Nel caso di specie, numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata e del relativo nesso eziologico tra questa e le lesioni patite dall'appellante principale.
In particolare, la prova offerta dall'attore si è sostanziata in una sola testimonianza, inadeguata a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate.
Colpisce, prima di tutto, l'estrema genericità dell'atto di citazione sulla dinamica del sinistro che si affida laconicamente alla seguente descrizione:… “…Coppola attraversava a piedi, Pt_1
pag. 6/11 sulle apposite strisce pedonali il Corso Umberto I, nei pressi dell'Ufficio Postale… il motociclo Piaggio Tg. DK74360 di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. CP_2 [...]
, proveniente da via Croce, a forte velocità, si immetteva CP_3
su Corso Umberto I e non avvedendosi del sig. , Parte_1
che attraversava il detto Corso sulle apposite strisce pedonali, lo investiva, scaraventandolo a terra… il , a causa Parte_1
dell'investimento, cadeva a terra e batteva violentemente con il corpo a terra riportando lesioni personali;
, a Parte_1
causa ed in seguito al sinistro de quo, veniva soccorso presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Marcianise (CE)…”.
Quanto alle lesioni, manca qualsiasi riferimento alle lesioni subite, essendo stato dedotto esclusivamente che il “batteva Pt_1 violentemente con il corpo a terra” e che in conseguenza di ciò aveva ricevuto delle lesioni.
Neppure viene specificato che parte del motociclo lo colpiva ed in che parte del corpo.
In aggiunta, non viene chiarito nulla delle circostanze immediatamente successive al sinistro e in particolare riguardo a chi prestava soccorso al danneggiato, con che modalità e come veniva trasportato al pronto soccorso.
Al riguardo deve evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in I grado ed erroneamente valorizzate dal Giudice di Pace.
Il teste, nella ricostruzione degli eventi, all'udienza del 19.6.2017, riferiva con estrema precisione: “Ho assistito ad un incidente stradale che si è verificato alla fine del mese di novembre del 2015, verso le ore
13:30 circa. L'incidente al quale ho assistito si è verificato in Casal di
pag. 7/11 Principe (CE), alla via Corso Umberto I, precisamente nei pressi dell'ufficio postale. Mi trovavo a piedi fuori dall'ufficio postale, sito sul detto Corso Umberto I di Casal di Principe (CE), a una distanza di circa due metri dal punto dell'incidente. Ho visto che un motociclo Piaggio di colore nero, nell'immettersi sul Corso Umberto I, proveniente a forte velocità da via Croce, svoltava a sinistra e investiva un pedone che stava attraversando al Corso Umberto I regolarmente sulle strisce pedonali.
Preciso che il motociclo Piaggio svoltava velocemente e senza fermarsi a sinistra e immettendosi sul Corso Umberto I, investiva il signor Pt_1
, che ho conosciuto in occasione dell'incidente. Ricordo che a
[...] bordo del ciclomotore vi erano due persone, due uomini: il conducente e un trasportato. Preciso che il pedone sig. stava Parte_1
attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del motociclo Piaggio. Il pedone attraversava la strada andando dalla farmacia, sita di fronte all'ufficio postale, verso l'ufficio postale stesso. Al momento dell'investimento, il pedone era quasi a metà dell'attraversamento pedonale. Il tratto di strada su cui si è verificato
l'incidente è a senso unico di marcia e, al momento dei fatti, non era trafficato. Ricordo che il motociclo urtò con la sua parte anteriore contro la parte sinistra del corpo del pedone, all'altezza della gamba sinistra. A causa dell'urto, il pedone cadeva a terra sul lato destro del corpo. A causa dell'impatto anche il motociclo e i suoi due occupanti caddero a terra. Mi sono subito avvicinato alle persone coinvolte nell'incidente. Le stesse lamentavano dolori. Preciso che il sig. Pt_1
lamentava forti dolori al corpo, in particolare al lato destro del
[...] corpo, al braccio, alla spalla, alla gamba e al piede destro ed aveva varie escoriazioni. Sul posto arrivarono altre persone che provvidero a soccorrere i feriti. Lasciavo i miei dati ai soccorritori. Preciso che il
pag. 8/11 pedone non poteva evitare l'impatto con il motociclo, in quanto il suo conducente svoltava a velocità elevata e senza frenare. Ricordo che il conducente del ciclomotore ammise la propria responsabilità per
l'accaduto dicendo di non essersi accorto della presenza del pedone e di non aver frenato. Fino a quando mi sono trattenuto sul posto, non sono intervenute autorità né mezzi di soccorso”.
Con riguardo a detta testimonianza, deve essere rilevato, come, in primo luogo, essa sia risultata estremamente dettagliata e minuziosa, precisando aspetti non riportati nell'atto di citazione.
Incongruenti ed incompatibili si rivelano, poi, alcuni elementi fondamentali.
Invero, il teste ha dichiarato che il pedone “stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del motociclo
Piaggio”, per cui non si spiega come l'urto ricevuto dal abbia Pt_1
interessato “la parte sinistra del corpo del pedone” che “cadeva a terra sul lato destro del corpo”.
In allegato si rinviene un referto di pronto soccorso del 26 novembre 2015 presso l' Controparte_6
cui si certifica “contusione distorsione con s.l.o. spalla dx +
[...]
distorsione con s.l.o. al ginocchio dx + contusione caviglia dx + gomito dx con escoriazioni multiple” con una prognosi di giorni 10.
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte (vale a dire, con il violento investimento di un pedone intento nell'attraversamento di un tratto stradale) e producente conseguenze di tal portata sulla persona dell'istante, risulta piuttosto anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto del danneggiato – posto che l'odierno appellate non ha mai fornito alcun chiarimento su come abbia raggiunto 'a mezzi propri' il pag. 9/11 spedale di Marcianise dopo il sinistro patito, Parte_2 distante peraltro ben 20 km dal luogo dell'incidente.
In detto contesto, è poi valorizzabile anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro.
Il modello CAI allegato da parte attrice, eccetto registrare i nomi dei tre soggetti coinvolti, risulta firmato da uno solo di questi e, riguardo alla dinamica dell'evento, riporta genericamente “nell'immettermi sul
Corso Umberto I investivo il pedone che attraversava sulle strisce pedonali, provocando lesioni al trasportato sul motociclo perché cadevamo dopo l'impatto”.
Alla luce di quanto esposto e delle numerose incongruenze esaminate, si ritiene che il motivo di appello incidentale teso a contestare l'insufficiente prova del fatto e dunque l'errata valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di I grado, debba essere accolto, con conseguente riforma integrale della sentenza e con assorbimento di ogni ulteriore questione avanzata in questo giudizio (in particolare in merito alla CTU e al riconoscimento del danno morale di cui all'appello principale).
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi per il presente secondo grado e tenendo conto dei valori medi per il primo grado, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 e alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di CP_2
pag. 10/11 - Accoglie integralmente l'appello incidentale proposto da e, in totale riforma della sentenza n. 482/2018 del Controparte_4
Giudice di Pace di Carinola, rigetta la domanda proposta da Pt_1
con condanna di quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme
[...]
eventualmente percepite in forza della sentenza riformata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo;
- Condanna, al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellante incidentale delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il presente grado in complessivi € 1.700,00 per onorari e €
368,33 per esborsi. Nulla sulle spese di primo grado, stante la contumacia di parte convenuta.
- Pone le spese di CTU per come liquidate in I grado a carico definitivo di . Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 7984/2018 promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giusy Mariniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Casal di Principi (CE) alla via
Rossini n.8;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Crisci ed P.IVA_1
elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Santa Maria Capua
Vetere (CE) al Corso A. Moro n. 100;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
. (C.F.: , residente in CP_2 C.F._2
Casal di Principe (CE) alla via Giotto n. 33;
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Carinola, notificato il 25 e 29 novembre 2016, riferiva che in Parte_1 data 26.11.2015, alle ore 13:30 circa, mentre attraversava sulle apposte strisce pedonali Corso Umberto I in Casal di Principe (CE), era investito dal motociclo Piaggio tg. DK74360, di proprietà di CP_2
nell'occorso condotto da , ed assicurato per la r.c. con Controparte_3 polizza della riportando le lesioni di cui Controparte_1
chiedeva il risarcimento;
quindi, conveniva in giudizio la
[...]
e per sentirli condannare in solido, Controparte_1 CP_2 previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti, il tutto oltre agli accessori di legge ed alle spese di lite.
Benché regolarmente citati, e CP_2 Controparte_4
non si costituivano in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
A seguito di istruttoria testimoniale e CTU medico-legale, il
Giudice di Pace di Carinola, con la sentenza n. 482/2018, accoglieva la domanda proposta da e, dichiarando la responsabilità Parte_1
esclusiva della convenuta contumace nel sinistro, CP_2 condannava quest'ultima in solido con la , al Controparte_4
risarcimento delle lesioni, quantificate in complessivi € 4.500,00, e delle spese di lite, liquidate in € 1.600,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Alla base del presente gravame, l'appellante ha dedotto: a)
l'omessa pronuncia da parte del Giudice in ordine alle risultanze dell'espletata CTU medico-legale ai fini della quantificazione delle lesioni subite;
b) il mancato riconoscimento del danno morale;
c) il pag. 2/11 mancato riconoscimento a favore dell'attore delle spese dallo stesso anticipate in sede di CTU.
Nelle proprie conclusioni ha dunque richiesto, in parziale riforma della sentenza appellata: 1) di condannare la in Controparte_5
persona del legale rapp.te p.t., in solido con al pagamento CP_2
in favore dell'appellante della somma complessiva di € 12.633,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria, danno emergente, lucro cessante, danno esistenziale, anche in via equitativa, dalla domanda al saldo;
2) condannarle in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la eccependo in via Controparte_4
preliminare l'inammissibilità, improcedibilità e improponibilità del presente gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e affermandone l'inammissibilità anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo l'appellante domandato voci di danno nuove rispetto a quelle domandate in primo grado. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese.
La ha, inoltre, proposto appello Controparte_4 incidentale, sostenendo a) la nullità della sentenza per mancata prova della tempestività e ritualità della notificazione dell'atto di citazione a b) l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda di CP_2
cui al giudizio di primo grado per violazione dell'art. 3 ex l. 162/2014, in quanto l'invito a negoziare sarebbe pervenuto contestualmente alla richiesta risarcitoria;
c) la violazione da parte del giudice di prime cure dell'art. 116 c.p.c. per avere erroneamente valutato come attendibili le dichiarazioni testimoniali rese.
pag. 3/11 La ha dunque concluso per l'integrale Controparte_4 riforma della sentenza, con il rigetto della domanda di risarcimento e la vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Non si è costituita, benché regolarmente citata, e, CP_2
pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Così definito il tema della lite, la causa, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, è stata assegnata alla scrivente in data 16.9.2024 e assegnata in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma II c.p.c. all'udienza del 9.10.2025.
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1. L'appello incidentale di è fondato e Controparte_4 va accolto;
l'appello principale proposto da invece Parte_1
deve essere interamente rigettato.
2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione proposta dall'appellata in merito alla genericità del presente gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU 16 novembre 2017
n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a pag. 4/11 critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass. 31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588, 23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre
2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n. 4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
3. Del pari insussistenti sono i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui agli artt. 348 bis e 348 ter (oggi abrogato) c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto non si è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza.
4. In merito alle eccezioni proposte da Controparte_4
e alla documentazione da questi prodotta nel presente grado di giudizio, si precisa quanto segue.
La parte che è rimasta contumace in primo grado e che successivamente si costituisce nel giudizio di appello trova le medesime preclusioni previste dalle regole generali: non può sollevare né eccezioni non rilevabili d'ufficio, né può richiedere prove nuove pag. 5/11 che non siano state sollevate o richieste in primo grado. Pertanto, non avendo svolto difese durante il primo giudizio, tutto ciò che l'ex contumace potrà fare in appello è contestare la non corretta interpretazione dei fatti da parte del Giudice di primo grado. Per tale motivo, tutte le eccezioni in senso stretto sollevate dalla
[...]
e che potevano essere eccepite nel precedente grado di CP_4 giudizio, sono da considerarsi tardive. Tale ragionamento vale anche per la documentazione prodotta, ad eccezione degli atti processuali relativi al giudizio r.g. n. 448/2018, incardinato dinanzi al Giudice di
Pace di Carinola per i medesimi fatti di causa, perché di formazione successiva alla cristallizzazione delle barriere preclusive del giudizio di primo grado.
5. Ciò posto, nel merito, si osserva che l'istruttoria espletata in primo grado non ha, a parere di questo giudicante, consentito di ritenere sufficientemente dimostrato il fatto storico da cui deriva la pretesa risarcitoria azionata dall'istante ed il conseguente nesso causale con il danno allegato, con conseguente accoglimento del motivo di appello incidentale articolato sul punto.
Nel caso di specie, numerosi profili di dubbio permangono in ordine alla verosimiglianza della dinamica del sinistro narrata e del relativo nesso eziologico tra questa e le lesioni patite dall'appellante principale.
In particolare, la prova offerta dall'attore si è sostanziata in una sola testimonianza, inadeguata a supportarne la domanda, come emerge alla luce delle osservazioni critiche di seguito esplicitate.
Colpisce, prima di tutto, l'estrema genericità dell'atto di citazione sulla dinamica del sinistro che si affida laconicamente alla seguente descrizione:… “…Coppola attraversava a piedi, Pt_1
pag. 6/11 sulle apposite strisce pedonali il Corso Umberto I, nei pressi dell'Ufficio Postale… il motociclo Piaggio Tg. DK74360 di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. CP_2 [...]
, proveniente da via Croce, a forte velocità, si immetteva CP_3
su Corso Umberto I e non avvedendosi del sig. , Parte_1
che attraversava il detto Corso sulle apposite strisce pedonali, lo investiva, scaraventandolo a terra… il , a causa Parte_1
dell'investimento, cadeva a terra e batteva violentemente con il corpo a terra riportando lesioni personali;
, a Parte_1
causa ed in seguito al sinistro de quo, veniva soccorso presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Marcianise (CE)…”.
Quanto alle lesioni, manca qualsiasi riferimento alle lesioni subite, essendo stato dedotto esclusivamente che il “batteva Pt_1 violentemente con il corpo a terra” e che in conseguenza di ciò aveva ricevuto delle lesioni.
Neppure viene specificato che parte del motociclo lo colpiva ed in che parte del corpo.
In aggiunta, non viene chiarito nulla delle circostanze immediatamente successive al sinistro e in particolare riguardo a chi prestava soccorso al danneggiato, con che modalità e come veniva trasportato al pronto soccorso.
Al riguardo deve evidenziarsi come destino perplessità le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in I grado ed erroneamente valorizzate dal Giudice di Pace.
Il teste, nella ricostruzione degli eventi, all'udienza del 19.6.2017, riferiva con estrema precisione: “Ho assistito ad un incidente stradale che si è verificato alla fine del mese di novembre del 2015, verso le ore
13:30 circa. L'incidente al quale ho assistito si è verificato in Casal di
pag. 7/11 Principe (CE), alla via Corso Umberto I, precisamente nei pressi dell'ufficio postale. Mi trovavo a piedi fuori dall'ufficio postale, sito sul detto Corso Umberto I di Casal di Principe (CE), a una distanza di circa due metri dal punto dell'incidente. Ho visto che un motociclo Piaggio di colore nero, nell'immettersi sul Corso Umberto I, proveniente a forte velocità da via Croce, svoltava a sinistra e investiva un pedone che stava attraversando al Corso Umberto I regolarmente sulle strisce pedonali.
Preciso che il motociclo Piaggio svoltava velocemente e senza fermarsi a sinistra e immettendosi sul Corso Umberto I, investiva il signor Pt_1
, che ho conosciuto in occasione dell'incidente. Ricordo che a
[...] bordo del ciclomotore vi erano due persone, due uomini: il conducente e un trasportato. Preciso che il pedone sig. stava Parte_1
attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del motociclo Piaggio. Il pedone attraversava la strada andando dalla farmacia, sita di fronte all'ufficio postale, verso l'ufficio postale stesso. Al momento dell'investimento, il pedone era quasi a metà dell'attraversamento pedonale. Il tratto di strada su cui si è verificato
l'incidente è a senso unico di marcia e, al momento dei fatti, non era trafficato. Ricordo che il motociclo urtò con la sua parte anteriore contro la parte sinistra del corpo del pedone, all'altezza della gamba sinistra. A causa dell'urto, il pedone cadeva a terra sul lato destro del corpo. A causa dell'impatto anche il motociclo e i suoi due occupanti caddero a terra. Mi sono subito avvicinato alle persone coinvolte nell'incidente. Le stesse lamentavano dolori. Preciso che il sig. Pt_1
lamentava forti dolori al corpo, in particolare al lato destro del
[...] corpo, al braccio, alla spalla, alla gamba e al piede destro ed aveva varie escoriazioni. Sul posto arrivarono altre persone che provvidero a soccorrere i feriti. Lasciavo i miei dati ai soccorritori. Preciso che il
pag. 8/11 pedone non poteva evitare l'impatto con il motociclo, in quanto il suo conducente svoltava a velocità elevata e senza frenare. Ricordo che il conducente del ciclomotore ammise la propria responsabilità per
l'accaduto dicendo di non essersi accorto della presenza del pedone e di non aver frenato. Fino a quando mi sono trattenuto sul posto, non sono intervenute autorità né mezzi di soccorso”.
Con riguardo a detta testimonianza, deve essere rilevato, come, in primo luogo, essa sia risultata estremamente dettagliata e minuziosa, precisando aspetti non riportati nell'atto di citazione.
Incongruenti ed incompatibili si rivelano, poi, alcuni elementi fondamentali.
Invero, il teste ha dichiarato che il pedone “stava attraversando la strada da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia del motociclo
Piaggio”, per cui non si spiega come l'urto ricevuto dal abbia Pt_1
interessato “la parte sinistra del corpo del pedone” che “cadeva a terra sul lato destro del corpo”.
In allegato si rinviene un referto di pronto soccorso del 26 novembre 2015 presso l' Controparte_6
cui si certifica “contusione distorsione con s.l.o. spalla dx +
[...]
distorsione con s.l.o. al ginocchio dx + contusione caviglia dx + gomito dx con escoriazioni multiple” con una prognosi di giorni 10.
Del resto, di fronte ad un sinistro verificatosi secondo le modalità descritte (vale a dire, con il violento investimento di un pedone intento nell'attraversamento di un tratto stradale) e producente conseguenze di tal portata sulla persona dell'istante, risulta piuttosto anomalo anche il mancato allertamento delle forze dell'ordine e di una ambulanza per il trasporto del danneggiato – posto che l'odierno appellate non ha mai fornito alcun chiarimento su come abbia raggiunto 'a mezzi propri' il pag. 9/11 spedale di Marcianise dopo il sinistro patito, Parte_2 distante peraltro ben 20 km dal luogo dell'incidente.
In detto contesto, è poi valorizzabile anche l'assenza di un fascicolo fotografico che ritragga i luoghi di causa nell'immediatezza del sinistro.
Il modello CAI allegato da parte attrice, eccetto registrare i nomi dei tre soggetti coinvolti, risulta firmato da uno solo di questi e, riguardo alla dinamica dell'evento, riporta genericamente “nell'immettermi sul
Corso Umberto I investivo il pedone che attraversava sulle strisce pedonali, provocando lesioni al trasportato sul motociclo perché cadevamo dopo l'impatto”.
Alla luce di quanto esposto e delle numerose incongruenze esaminate, si ritiene che il motivo di appello incidentale teso a contestare l'insufficiente prova del fatto e dunque l'errata valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di I grado, debba essere accolto, con conseguente riforma integrale della sentenza e con assorbimento di ogni ulteriore questione avanzata in questo giudizio (in particolare in merito alla CTU e al riconoscimento del danno morale di cui all'appello principale).
3. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori minimi per il presente secondo grado e tenendo conto dei valori medi per il primo grado, il tutto con riferimenti ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014 e alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di CP_2
pag. 10/11 - Accoglie integralmente l'appello incidentale proposto da e, in totale riforma della sentenza n. 482/2018 del Controparte_4
Giudice di Pace di Carinola, rigetta la domanda proposta da Pt_1
con condanna di quest'ultimo alla restituzione di tutte le somme
[...]
eventualmente percepite in forza della sentenza riformata, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo;
- Condanna, al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellante incidentale delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il presente grado in complessivi € 1.700,00 per onorari e €
368,33 per esborsi. Nulla sulle spese di primo grado, stante la contumacia di parte convenuta.
- Pone le spese di CTU per come liquidate in I grado a carico definitivo di . Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
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