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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5726/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5726/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Borghese Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.to Francesco Maisto
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 20/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale quest'ultimo, pur accogliendo la domanda di risarcimento danni esercitata dall'appellante, condannava la sola responsabile civile, , mentre estrometteva dal giudizio la Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva. Controparte_1
L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro delle lesioni subite dall'appellante a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 04/07/2014,
verso le ore 08.40 circa in Brusciano (NA), alla via Cucca, allorquando la predetta, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un veicolo Fiat Panda tg. EJ281EW di proprietà di e assicurato Controparte_2
con la A fondamento del presente gravame, Controparte_1
2 l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure per l'omessa tutela del terzo in buona fede e, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con la condanna della , in Controparte_1
solido con la responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28/10/2025.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni in esame del tutto generiche.
Venendo all'unico motivo di appello proposto, va in primo luogo rammentata la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità
della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ.
3 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui
“La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di
ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non
deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in
giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria
della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve
essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti,
indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto
dedotto. La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in
ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere
- in particolare - verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il
diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al
successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna
delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la
contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è
un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di
provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione
fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli elementi costitutivi
del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ. 15500/2022). Nel
caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dalla convenuta in primo grado e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenesse al merito della controversia.
Pertanto, nel caso in esame non si discute di legittimazione passiva bensì di
4 titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Sul punto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La titolarità
della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento
costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. civ.
10435/2025); d'altronde, anche la giurisprudenza di merito ha di recente evidenziato che “La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva agita
in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
decisione, sicché l'attore ha l'onere di allegarla e provarla, a meno che la
controparte la riconosca espressamente o svolga difese incompatibili con la
sua negazione. Da ciò consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza
della domanda, la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso soggiace
agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.” (Tribunale
Busto SI sez. III, 25/09/2024, n.1094).
Nel caso di specie il danneggiato agiva con un'azione di risarcimento avverso l'assicuratore del danneggiante, incombendo quindi su di lui il solo onere di provare che il veicolo danneggiante esponesse un certificato assicurativo riferibile all'impresa adita ed in corso di validità (prova che può essere fornita anche mediante dichiarazioni testimoniali) in quanto va tutelato il legittimo affidamento di un soggetto terzo rispetto al contratto di assicurazione. In tal senso la Suprema Corte ha chiarito che “[...] la disciplina della L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 7 (attuale del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127)
introduce un'ipotesi di tutela dell'affidamento espressamente regolata dalla
legge per cui il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se il
5 premio assicurativo sia stato pagato o meno ovvero siano stati rilasciati solo il
certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento
sull'apparenza della situazione giacché, nei confronti del danneggiato, quel che
rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti
dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la
validità del rapporto assicurativo [...]” (in motivazione Cass. civ. 14636/2014)
e che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di
assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto
assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi
danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del
veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta
"comunicazione". Per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di
risarcimento per r.c. auto all'assicuratore e che proponga contro il medesimo
azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora
vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 l. n. 990
del 1969 e dell'art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e
del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo
danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il
periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se
non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del
rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del
contrassegno” (Cass. civ. n. 25130/2010). Infine, è stato affermato che “In tema
di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli,
nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza r.c.a. e tuttavia
6 l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un
certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se
esperire l'azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209
del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la
situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno,
oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n.
209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per
le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla
mancanza di copertura assicurativa” (cfr. Cass. civ. n. 24069/2017).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso in esame occorre evidenziare che,
alla luce del reso istruttorio, non può essere condivisa la statuizione del giudice di prime cure che estrometteva la compagnia assicurativa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, dovendosi invece ritenere fornita la prova,
incombente sull'attore ex art. 2697 c.c., in ordine al legittimo affidamento circa la sussistenza di una polizza per la RCA con l'appellata. Infatti, entrambi i testi di parte attrice, escussi all'udienza del 18/02/2019 e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, confermavano che il veicolo investitore esponeva un tagliando assicurativo della , circostanza tra l'altro risultante per tabulas CP_1
dalla polizza dalla quale si evince che il veicolo investitore risultava assicurato per la RCA con la compagnia appellata dal 22/02/2014 al 22/02/2015 (cfr. all. 4
fascicolo di primo grado parte convenuta). Diversamente, la nulla CP_1
provava a sostegno dell'eccepita inoperatività della polizza assicurativa sul veicolo investitore e dell'insussistenza di un proprio comportamento colposo;
ed invero, il documento depositato alla prima udienza del giudizio di primo grado, oltre a non avere alcuna valenza probatoria in quanto emesso dalla parte
7 medesima, nulla attestava circa l'inoperatività della polizza sul veicolo investitore atteso che alcun riferimento si faceva al veicolo de quo (cfr. all.1
fascicolo di primo grado parte appellante depositato) né la certificazione
Consap, depositata solo all'udienza del 17/04/2019 (deputata all'esame della
CTU), poteva essere posta a fondamento della sentenza impugnata, in quanto tardiva. A tal proposito, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. nei giudizi innanzi al giudice di pace le parti sono tenute a depositare la documentazione entro la prima udienza, o comunque non oltre il termine di cui al comma 4 della medesima norma;
nel caso di specie, invece, il deposito del documento comprovante la scopertura assicurativa avveniva ben oltre il predetto termine.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con riforma della sentenza di primo grado in ordine al suddetto unico motivo di appello.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in solido con la responsabile civile, Controparte_1
, al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1
somma liquidata in suo favore nella sentenza di primo grado;
2) condanna la e , in Controparte_1 Controparte_2
8 solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio come liquidate nella sentenza impugnata;
3) condanna la e , in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 382,50 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Giuseppe Borghese dichiaratosi anticipatario.
Nola, 25/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5726/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Giuseppe Borghese Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.to Francesco Maisto
APPELLATA
e
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva appello avverso la sentenza nr. 20/2020 del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale quest'ultimo, pur accogliendo la domanda di risarcimento danni esercitata dall'appellante, condannava la sola responsabile civile, , mentre estrometteva dal giudizio la Controparte_2
per carenza di legittimazione passiva. Controparte_1
L'azione di primo grado mirava a conseguire il ristoro delle lesioni subite dall'appellante a seguito di un sinistro stradale avvenuto in data 04/07/2014,
verso le ore 08.40 circa in Brusciano (NA), alla via Cucca, allorquando la predetta, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investita da un veicolo Fiat Panda tg. EJ281EW di proprietà di e assicurato Controparte_2
con la A fondamento del presente gravame, Controparte_1
2 l'appellante deduceva l'erronea valutazione delle prove acquisite dal Giudice di prime cure per l'omessa tutela del terzo in buona fede e, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza con la condanna della , in Controparte_1
solido con la responsabile civile, al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la la quale resisteva al Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 28/10/2025.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va innanzitutto premesso che, alla luce dell'art. 329 c.p.c., la sentenza di primo grado ha assunto valore di cosa giudicata in relazione a tutte le statuizioni del
Giudice di prime cure che non siano state oggetto di specifica impugnazione.
Preliminarmente, debbono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'atto di appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata, risultando i motivi di appello sufficientemente specificati ed essendo le contestazioni in esame del tutto generiche.
Venendo all'unico motivo di appello proposto, va in primo luogo rammentata la differenza tra legitimatio ad causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio. Difatti, mentre la prima consiste nel potere e nel dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa secondo la prospettazione effettuata dall'attore, la titolarità
della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio attiene invece al merito della controversia ed è una questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis, v. Cass. civ.
3 14468/2008): detto in altri termini, la dimostrazione dell'appartenenza del diritto controverso attiene alla fondatezza della domanda.
Sul punto può richiamarsi una pronuncia della Corte di Cassazione, secondo cui
“La legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di
ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria: essa non
deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in
giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria
della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve
essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti,
indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto
dedotto. La legittimazione ad agire, la cui sussistenza può essere accertata in
ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dev'essere
- in particolare - verificata sulla sola base delle allegazioni delle parti. Il
diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al
successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna
delle parti è onerata di assolvere, dovendosi, sul punto, affermare che la
contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è
un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di
provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione
fissata dall'articolo 2697 del codice civile, dimostrare gli elementi costitutivi
del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare” (Cass. civ. 15500/2022). Nel
caso de quo, non può dubitarsi che la difesa articolata dalla convenuta in primo grado e relativa alla carenza di titolarità del rapporto giuridico controverso attenesse al merito della controversia.
Pertanto, nel caso in esame non si discute di legittimazione passiva bensì di
4 titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Sul punto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La titolarità
della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento
costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di
difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. civ.
10435/2025); d'altronde, anche la giurisprudenza di merito ha di recente evidenziato che “La titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva agita
in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della
decisione, sicché l'attore ha l'onere di allegarla e provarla, a meno che la
controparte la riconosca espressamente o svolga difese incompatibili con la
sua negazione. Da ciò consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza
della domanda, la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso soggiace
agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.” (Tribunale
Busto SI sez. III, 25/09/2024, n.1094).
Nel caso di specie il danneggiato agiva con un'azione di risarcimento avverso l'assicuratore del danneggiante, incombendo quindi su di lui il solo onere di provare che il veicolo danneggiante esponesse un certificato assicurativo riferibile all'impresa adita ed in corso di validità (prova che può essere fornita anche mediante dichiarazioni testimoniali) in quanto va tutelato il legittimo affidamento di un soggetto terzo rispetto al contratto di assicurazione. In tal senso la Suprema Corte ha chiarito che “[...] la disciplina della L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 7 (attuale del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 127)
introduce un'ipotesi di tutela dell'affidamento espressamente regolata dalla
legge per cui il terzo danneggiato non è tenuto ad effettuare accertamenti se il
5 premio assicurativo sia stato pagato o meno ovvero siano stati rilasciati solo il
certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento
sull'apparenza della situazione giacché, nei confronti del danneggiato, quel che
rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti
dell'assicuratore del responsabile è l'autenticità del contrassegno, non la
validità del rapporto assicurativo [...]” (in motivazione Cass. civ. 14636/2014)
e che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di
assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto
assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi
danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del
veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta
"comunicazione". Per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di
risarcimento per r.c. auto all'assicuratore e che proponga contro il medesimo
azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora
vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 l. n. 990
del 1969 e dell'art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e
del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo
danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il
periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se
non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del
rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del
contrassegno” (Cass. civ. n. 25130/2010). Infine, è stato affermato che “In tema
di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli,
nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza r.c.a. e tuttavia
6 l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un
certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se
esperire l'azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209
del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la
situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno,
oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n.
209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per
le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla
mancanza di copertura assicurativa” (cfr. Cass. civ. n. 24069/2017).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso in esame occorre evidenziare che,
alla luce del reso istruttorio, non può essere condivisa la statuizione del giudice di prime cure che estrometteva la compagnia assicurativa dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, dovendosi invece ritenere fornita la prova,
incombente sull'attore ex art. 2697 c.c., in ordine al legittimo affidamento circa la sussistenza di una polizza per la RCA con l'appellata. Infatti, entrambi i testi di parte attrice, escussi all'udienza del 18/02/2019 e della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare, confermavano che il veicolo investitore esponeva un tagliando assicurativo della , circostanza tra l'altro risultante per tabulas CP_1
dalla polizza dalla quale si evince che il veicolo investitore risultava assicurato per la RCA con la compagnia appellata dal 22/02/2014 al 22/02/2015 (cfr. all. 4
fascicolo di primo grado parte convenuta). Diversamente, la nulla CP_1
provava a sostegno dell'eccepita inoperatività della polizza assicurativa sul veicolo investitore e dell'insussistenza di un proprio comportamento colposo;
ed invero, il documento depositato alla prima udienza del giudizio di primo grado, oltre a non avere alcuna valenza probatoria in quanto emesso dalla parte
7 medesima, nulla attestava circa l'inoperatività della polizza sul veicolo investitore atteso che alcun riferimento si faceva al veicolo de quo (cfr. all.1
fascicolo di primo grado parte appellante depositato) né la certificazione
Consap, depositata solo all'udienza del 17/04/2019 (deputata all'esame della
CTU), poteva essere posta a fondamento della sentenza impugnata, in quanto tardiva. A tal proposito, ai sensi dell'art. 320 c.p.c. nei giudizi innanzi al giudice di pace le parti sono tenute a depositare la documentazione entro la prima udienza, o comunque non oltre il termine di cui al comma 4 della medesima norma;
nel caso di specie, invece, il deposito del documento comprovante la scopertura assicurativa avveniva ben oltre il predetto termine.
In conclusione, l'appello deve essere accolto con riforma della sentenza di primo grado in ordine al suddetto unico motivo di appello.
Quanto alle spese di lite, va premesso che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle stesse avuto riguardo all'esito complessivo della lite (v. Cass.
Civ., 27 luglio 2017 n.18637). Pertanto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello in esame, così provvede:
1) Accoglie appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in solido con la responsabile civile, Controparte_1
, al pagamento in favore di della Controparte_2 Parte_1
somma liquidata in suo favore nella sentenza di primo grado;
2) condanna la e , in Controparte_1 Controparte_2
8 solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del primo grado di giudizio come liquidate nella sentenza impugnata;
3) condanna la e , in Controparte_1 Controparte_2
solido, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del secondo grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 382,50 per spese e € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Giuseppe Borghese dichiaratosi anticipatario.
Nola, 25/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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