Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ OL, FE VI, TE CO, TR ST, NS AL, RO LU, FU NI, AR AL, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA MIGIURTINIA 36, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO GALASSO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONELLA LANFOSSI, giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrenti -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
US PP, OC NI, ES PP, DE AN AE, LI LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 73/00 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 25/05/00 - R.G.N. 53/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello di Torino, accogliendo l'appello della s.p.a. Poste italiane, ha accertato l'inesistenza del diritto dei lavoratori odierni ricorrenti, nominativamente indicati in epigrafe, di percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del loro lavoro normale, comprensivo, quindi, della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati. Il giudice d'appello ha, in particolare, ritenuto che: a) sebbene nel vigente ordinamento la retribuzione riferibile al periodo feriale sia garantita da norma costituzionale, oltre che ordinaria (art. 36 Cost., art, 2109 c.c.), poiché queste fonti legali nulla dispongono circa la sua determinazione ed i criteri di computo, ogni disciplina al riguardo è rimessa all'autonomia negoziale, ad essa competendo l'individuazione, fra quelle di natura retribuiva, delle singole voci dell'emolumento in questione;
b) a diversa conclusione non può indurre la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", svolge la stessa funzione limitativa della norma costituzionale, nel senso di vietare (solo) la determinazione, da parte della contrattazione, di un compenso inadeguato;
c) il C.C.N.L. dei dipendenti delle Poste offre elementi univoci a far ritenere che i contraenti non hanno inteso assicurare al lavoratore in ferie la stessa retribuzione da lui concretamente percepita in attività di lavoro, ma solo quella ordinaria, intesa come retribuzione base comune alla generalità dei lavoratori e da identificare, quindi, in quella determinata ai sensi dell'art. 56 con il richiamo alla "retribuzione fissa" stabilita dall'art. 55, dalla quale esula l'indennità per lavoro notturno (contrattualmente ricompresa nella c.d. "retribuzione variabile").
I lavoratori ricorrono per la cassazione di questa sentenza con tre motivi cui resiste la società Poste Italiane con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c.. Il ricorso è stato notificato anche agli altri lavoratori, litisconsorti nel giudizio a quo, i quali, tuttavia, non hanno proposto alcuna impugnazione in questa sede, ne' sono altrimenti intervenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per Cassazione, con tre motivi nei quali si denunciano violazione ed errata applicazione dell'art. 36 Cost., degli artt. 2099 e 2109 cod. civ., dell'art. 7 Convenzione OIL, degli artt. 1362
e 1363 cod. civ., in una con vizi di motivazione, censura il percorso argomentativo della Corte di merito con considerazioni che possono raggrupparsi e sintetizzarsi nei seguenti punti fondamentali. Il lavoratore che effettui con continuità la sua prestazione secondo turni predeterminati, comprendenti anche le ore notturne, svolge in tal modo la sua "normale" attività di lavoro, sicché la retribuzione che egli percepisce - comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore suddette - diviene essa stessa "normale".
Il principio che si ricava dagli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 7 della sopra citata Convenzione OIL opera nel senso di imporre l'erogazione, per il periodo di carenza della prestazione lavorativa, di una retribuzione non inferiore a quella che si percepirebbe continuando lo svolgimento dell'ordinaria prestazione lavorativa. La contrattazione collettiva non ha escluso, in via generale, la computabilità nella retribuzione feriale del compenso maggiorato per lavoro notturno, anzi, la presenza di disposizioni che - come l'art. 14, comma 8, relativo alla quantificazione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 18, riguardante le assenze per malattia, l'art. 20, riguardante i lavoratori studenti, l'art. 21, relativo alla tutela della maternità, l'art. 64, riguardante il trattamento di quiescenza - attribuiscono la sola retribuzione fissa, evidenzia la volontà negoziale di restringere l'applicazione di tale retribuzione a specifiche ipotesi, espressamente regolamentate;
e tanto, valutato alla stregua degli elementi desumibili dalle fonti normative sopra citate e di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alla computabilità della ripetuta maggiorazione nel compenso delle ferie, è, per certo, indicativo del comune intento delle parti collettive di adeguarsi ai principi generali, includendo in tale retribuzione indiretta l'indennità per lavoro notturno nei casi in cui, come nella specie, essa faccia parte della retribuzione normalmente corrisposta al lavoratore nel corso dell'anno.
La Corte reputa che delle esposte censure, pur diffusamente argomentate, debba essere dichiarata l'infondatezza, per contrasto col "diritto vivente" che ormai governa la materia controversa. Essendo, ormai, pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1^ aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza, come si è detto, di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa faccia riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione "normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto" (Cass. 16 agosto 2000 n. 10846; Id., 24 dicembre 1999, n. 14537; Id., 10 maggio 1997, n. 4096; Id., 16 aprile 1994, n. 3623; Id., 23 giugno 1992, n. 7669; Id., 7 gennaio 1992, n. 84; Id., 20 settembre 1991, n. 9797). Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza).
E, d'altra parte, l'assunto della compenetrazione della maggiorazione per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, nella normale retribuzione è resistito dal principio secondo cui le componenti della retribuzione erogate in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa, e a compensazione dei relativi particolari disagi (come è da ritenere per il lavoro notturno, ancorché svolto con le suindicate modalità), si caratterizzano per intrinseca precarietà che ne esclude la normalità e non ricadono nel campo di applicazione della garanzia di non riducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c. (cfr., di recente, Cass. 18 novembre 1997, n. 11460; Id., 8 giugno 1999, n. 5659; Id., 7 dicembre 2000, n. 15517). Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione omnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali, (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 23 dicembre 1997, n. 12991; Id., 6 novembre 1998, n. 11215; Id., 13 luglio 1999, n. 7432; Id., 12 gennaio 2000, n. 295; Id., 3 novembre 2000, n. 14409). Ben vero, in dissenso con questo orientamento è stato talora rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n. 6372/1996); ma il rilievo, mentre pone in luce come l'assenza, in parte qua, di una nozione onnicomprensiva di retribuzione non equivalga ad assoluta inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391/2000), non è, per converso, idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.. Deve, infine, ricordarsi, come opportunamente rileva la società Poste italiane nel controricorso, che, proprio in analoghe controversie, questa Corte ha riconosciuto la piena legittimità (per coerenza sia con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia con i parametri di congruità e razionalità cui va commisurata la motivazione in fatto della sentenza di merito), di un'interpretazione del (lo stesso) ceni applicabile nel caso di specie, che ha escluso la maggiorazione per lavoro notturno (ancorché prestato con la ripetuta regolarità) dalla base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, valorizzando l'espresso richiamo contenuto nell'art. 14, comma ottavo - che determina la misura della indennità sostitutiva delle ferie non godute - alla nozione di retribuzione fissa fornita dall'art. 55, in base al risolutivo argomento per cui, di norma, l'indennità sostitutiva delle ferie va ragguagliata almeno alla retribuzione spettante per il corrispondente periodo di carenza della prestazione (stante il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del riposo annuale); di guisa che l'avere ancorato la prima (indennità sostitutiva) "alla retribuzione fissa base giornaliera" implica, a fortiori, l'intento delle parti collettive di non quantificare la seconda (retribuzione feriale) alla stregua di diversi e più ampi parametri (Cass. 11 aprile 2001, n. 5441; id., 29 agosto 2002, n. 12698; Id., 24 gennaio 2003, n. 2791;
id., 7 aprile 2003, n. 5408).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della parte costituita. Non v'è luogo a condanna alle spese nei confronti degli intimati non costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento, in favore della s.p.a. Poste Italiane, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi ed in euro 600,00 (seicento/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP. Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004