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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 665/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
contumace
CONVENUTO
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07100872; che l' , CP_1 con provvedimento del 26.09.2022 procedeva alla contestazione di una debitoria pari ad €.2.870,90 inerente al periodo 1° gennaio 2022 – 31 ottobre 2022 e che l'esperito ricorso amministrativo restava senza esito essendosi formato il silenzio-rigetto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irreperibilità assoluta delle somme chieste dall' e CP_1 condannare l'Istituto alla restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e Cont rivalutazione come per legge;
c) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 L' , ritualmente intimato, non si è costituito, pertanto, deve dichiararsene la contumacia. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto.
L'indebito in esame riguarda importi erogati a titolo di pensione INVCIV, ossia di una prestazione avente natura assistenziale.
< in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia pagina 2 di 3 addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, Corte di Appello di Bari, cons. est. dott. Nicola Morgese).
Ciò premesso, nel caso di specie, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna CP_1
indicazione specifica e precisa circa le motivazioni a fondamento della trattenuta a titolo di recupero d'indebito.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente all'accertamento comunicato con la missiva datata 26.09.2022.
Alla luce dei dati di fatto appena esposti e dei principi di diritto innanzi ricordati, il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell'irripetibilità delle somme chieste con la missiva datata 26.09.2022 e condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della modesta complessità delle questioni trattate, e dell'aumento ex art. 4, comma
1 bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di €.2.870,90 a titolo di indebito per il periodo 1° gennaio 2022 –
31 ottobre 2022, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali, liquidate in €.1.443,20, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Russo.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 665/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
contumace
CONVENUTO
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 07100872; che l' , CP_1 con provvedimento del 26.09.2022 procedeva alla contestazione di una debitoria pari ad €.2.870,90 inerente al periodo 1° gennaio 2022 – 31 ottobre 2022 e che l'esperito ricorso amministrativo restava senza esito essendosi formato il silenzio-rigetto.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'indebito e del recupero contestato alla ricorrente, in virtù delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, dichiarare l'irreperibilità assoluta delle somme chieste dall' e CP_1 condannare l'Istituto alla restituzione delle somme già illegittimamente trattenute oltre interessi e Cont rivalutazione come per legge;
c) condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut supra, al pagamento delle competenze di legge gravati di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, distraendoli in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
pagina 1 di 3 L' , ritualmente intimato, non si è costituito, pertanto, deve dichiararsene la contumacia. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto.
L'indebito in esame riguarda importi erogati a titolo di pensione INVCIV, ossia di una prestazione avente natura assistenziale.
< in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura.
In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del 30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia pagina 2 di 3 addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, Corte di Appello di Bari, cons. est. dott. Nicola Morgese).
Ciò premesso, nel caso di specie, l' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna CP_1
indicazione specifica e precisa circa le motivazioni a fondamento della trattenuta a titolo di recupero d'indebito.
Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente all'accertamento comunicato con la missiva datata 26.09.2022.
Alla luce dei dati di fatto appena esposti e dei principi di diritto innanzi ricordati, il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell'irripetibilità delle somme chieste con la missiva datata 26.09.2022 e condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della modesta complessità delle questioni trattate, e dell'aumento ex art. 4, comma
1 bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di €.2.870,90 a titolo di indebito per il periodo 1° gennaio 2022 –
31 ottobre 2022, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali, liquidate in €.1.443,20, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Russo.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.05.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3