Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 1
La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi; dichiarata l'incorporazione dal difensore della società incorporata, la costituzione in giudizio della società incorporante evita l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ.; a tal fine il giudice ha il potere - dovere di verificare la qualità di successore universale della parte intervenuta e questa deve darne dimostrazione, in assenza della quale il processo è dichiarato interrotto; la medesima verifica può essere chiesta dalla parte, che abbia interesse all'estinzione del giudizio, proponendo la relativa eccezione una volta decorso il termine per la riassunzione; qualora detta verifica non sia stata compiuta, ne' d'ufficio ne' a richiesta di parte, nel giudizio concluso con la sentenza impugnata, questa non è viziata per violazione di una norma sul procedimento, perché la dichiarazione della parte, verificabile e non contestata, tiene luogo della dimostrazione non richiesta dall'altra parte o dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10595 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH UF AG LINEE AEREE GERMANICHE, con sede in Colonia (RFT) e Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, in persona del Rappresentante Generale pro tempore Sig. Gabriel Leupold, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANGALEAZZO BETTONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSIC SPA, UMS GENERALI MARINE, LA FONDIARIA ASSIC SPA, HELVETIA ASSIC, ITAS ASSIC;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 16717/99 proposto da:
WINTERTHUR ASSIC SPA con sede in Milano, in persona del procuratore Giovanni Battista Mazzucchelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO VITALI giusta procura speciale per NO Giuliano Salvini di Milano del 29/07/99 rep. n. 124291, nonché UMS GENERALI MARINE SPA, con sede in Genova, in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale Dr. Luigi Giovannini, LA FONDIARIA ASSIC SPA, con sede in Firenze, in persona del procuratore Luca Florenzano, HELVETIA ASSIC, Rappresentanza Generale per L'Italia con sede in Milano, in persona del Rappresentante Generale Fabio De Puppi, ITAS ASSIC SPA, con sede in Trento in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Edo Benedetti, tutte elettivamente domiciliate in ROMA VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RIZZO, che le difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO VALAPERTA, rispettivamente per procura speciale NO CC LA di Genova del 21/07/99 rep. n. 50673, per NO SA IE di Genova del 20/07/99 rep. n. 64260, per NO GI SA di Milano del 06/09/99 rep. n. 88742 e per NO PI OT di Trento del 03/08/99 rep. n. 65359;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
CH UF AG;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1800/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 2^ Civile, emessa il 18/03/98 e depositata il 19/06/98 (R.G. 140/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato G. BETTONI;
udito l'Avvocato F. VITALI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il ricorso principale per l'accoglimento del 1^ e 2^ profilo del 2^ motivo, l'inammissibilità del 3^ profilo del 2^ motivo ed il rigetto nel resto;
per ricorso incidentale per l'accoglimento del 2^ motivo ed il rigetto del resto. Svolgimento del processo
1. - Sei società di assicurazioni - La Neuchateloise, Compagnia Svizzera di Assicurazioni Generali;
Unione Mediterranea di Sicurtà S.p.A.; Schweiz Assicurazione La Svizzera S.A. di Assicurazioni Generali;
La Fondiaria Assicurazioni S.p.A., VE Assicurazioni e TA Assicurazioni S.p.A., con ricorso al presidente del tribunale di Milano, depositato il 7.2.1992, chiedevano fosse ingiunto alla HA di consegnare una partita di connettori per cavi elettrici sottomarini, dichiarando d'essere disposte a ricevere in alternativa la somma di L. 1 miliardo, aumentata di interessi legali. Le società esponevano i seguenti elementi di fatto.
Le prime tre, ciascuna per una quota del 20%; la quarta e la quinta, ciascuna per una quota del 15%; l'ultima per una quota del 10%, su richiesta dalla società KH S.p.A., ed agendo La Neuchateloise come delegataria delle altre società, avevano prestato insieme assicurazione contro i rischi del trasporto aereo di quella partita di merci dal magazzino di Milano della mittente a Mosca. Il trasporto era stato affidato alla HA, che tramite il suo agente IATA, la NS di Milano, aveva emesso la lettera di trasporto aereo comprovante la stipulazione del contratto ed il ricevimento della merce da parte del vettore.
Per il trasporto era stata fatta dichiarazione di valore di un miliardo, al fine di elevare a tale importo, sebbene inferiore al valore della merce, il limite di responsabilità altrimenti applicabile.
La merce non era stata riconsegnata.
Secondo quanto sostenuto da un subvettore, la merce, che doveva essergli stata affidata dalla HA o da altri per lei, era stata rubata nel corso del trasporto terrestre, dal magazzino della mittente verso l'aeroporto di Linate.
Avevano corrisposto alla KH la somma di circa L. 1.720.000.000, a transazione e saldo, con rinuncia, da parte della KH, a loro favore, ad ogni maggior pretesa nei confronti dei responsabili. La HA, cui s'erano rivolte in regresso. aveva opposto di non aver ricevuto direttamente la merce.
Ma che la merce potesse essere stata presa in consegna dal subvettore, a tal fine incaricato dalla NS, agente della HA, era circostanza che non valeva ad escludere la responsabilità di quest'ultima.
2. - Il presidente del tribunale, con decreto del 14.2.1992, ingiungeva alla HA di consegnare nei venti giorni dalla notifica le merci indicate nel ricorso od altre del medesimo genere o quantità ed in alternativa di pagare la somma di un miliardo di lire, con gli interessi del 10% a decorrere dal 19.4.1991, oltre alle spese del procedimento liquidate in L. 5.008.100.
Il decreto veniva notificato il 20.2.1992.
3. - La Compagnia Deutsche HA AG - Linee Aeree Germaniche, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Milano, notificata il 10.3.1992, proponeva opposizione.
Sosteneva, anzitutto, che le società assicuratrici non avrebbero potuto valersi del procedimento d'ingiunzione, perché il credito fatto valere non aveva come contenuto una pretesa alla consegna di cose od al pagamento del loro equivalente, ma quella al risarcimento del danno per la loro perdita.
Contestava poi d'aver mai concluso un contratto per il trasporto di quelle merci.
Esponeva i seguenti fatti.
Il furto della merce e del veicolo che la trasportava era stato denunciato da un dipendente della società IV, che aveva dichiarato d'aver ritirato i diversi colli nello stabilimento di Milano della società KH.
La IV era stata però incaricata dalla società CO, per conto della KH, di eseguire il trasporto dei colli all'aeroporto di Linate, dove avrebbero dovuto essere presi in consegna dalla Sea, per conto della HA.
La lettera di trasporto, infatti, non presentava una sottoscrizione che impegnasse la HA: non vi era stato apposto il timbro di questa, la sottoscrizione non proveniva dalla HA o da un suo agente, ma era stata apposta da persona che era dipendente della CO.
La CO aveva agito come vettore e spedizioniere per la KH, dando incarico alla IV, come risultava anche dal fatto che fosse stata la CO a provvedere alla copertura assicurativa del trasporto.
Infine, il mittente non aveva pagato il supplemento di nolo che è richiesto per il superamento dei limiti di responsabilità del vettore aereo internazionale.
4. - Le società assicuratrici, costituitesi in giudizio, dopo aver contraddetto all'esposizione e ricostruzione dei fatti svolta dalla HA, chiedevano che l'opposizione fosse rigettata ed in subordine che la HA fosse condannata a pagare la somma indicata nel decreto.
Chiedevano altresì che la somma dovuta fosse aumentata della rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno: ciò a decorrere dall'1.4.1991; inoltre, che sugli interessi scaduti da oltre sei mesi, fossero riconosciuti dovuti altri interessi. 5. - Il tribunale di Milano, con sentenza del 7.8.1995, rigettava l'opposizione.
Il tribunale riteneva sussistenti sia le condizioni di ammissibilità del procedimento d'ingiunzione sia la prova documentale, rappresentata dalla lettera di trasporto aereo, della conclusione del contratto di trasporto, del pagamento del nolo in corrispondenza della dichiarazione di valore delle merci nonché dell'avvenuta presa in consegna di queste.
A tale riguardo, in risposta alla obiezione della HA di non essere mai entrata nella diretta disponibilità della merce, il tribunale osservava che, dopo essersi obbligata all'esecuzione del trasporto, la HA aveva scelto di avvalersi del suo agente NS per procedere alla ricezione materiale della merce ed al suo invio, tramite lo spedizioniere CO ed il subvettore terrestre IV, alla Sea, proprio handling agent all'aeroporto di Linate, che doveva provvedere all'imbarco sull'aeromobile. 6. - La sentenza veniva impugnata sia dalla HA sia dalle società assicuratrici.
Dalla prima, con sette motivi, vertenti sul merito, oltre che sulla questione dell'ammissibilità del ricorso al procedimento d'ingiunzione; dalle società assicuratrici per lamentare che il tribunale non avesse pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi sugli interessi.
7. - La corte d'appello di Milano ha definito il giudizio con sentenza del 19.6.1998, pronunciata in confronto delle società RT Assicurazioni, UMS General Marine già Unione Mediterranea di Sicurtà, La Fondiaria Assicurazioni, VE Assicurazioni e TA Assicurazioni.
La corte ha accolto il primo motivo di appello ed ha revocato il decreto d'ingiunzione, avendo ritenuto che non sussistevano le condizioni di ammissibilità del relativo procedimento;
ha pronunciato sulla domanda subordinata delle società assicuratrici, rigettando gli altri motivi di appello della HA, ma anche il motivo d'appello incidentale delle società assicuratrici ed ha condannato la HA a pagare a ciascuna società, senza vincolo di solidarietà, la somma di L. 223.428.650, con gli interessi legali dal 10.1.1992 al saldo.
8. - La HA ha chiesto la cassazione della sentenza, in base a sei motivi, con ricorso notificato l'1.7.1999.
Le società assicuratrici hanno dal canto loro chiesto la cassazione di altri capi della sentenza, in base a tre motivi, con controricorso notificato il 20.9.1999.
La HA ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti, che debbono essere riuniti perché riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Il ricorso principale contiene sei motivi.
3. Il primo denunzia un vizio di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1902 e 2501 cod. civ., nonché agli artt. 81, 110, 111 e 300 cod. proc. civ.). La ricorrente osserva che, rispetto a tre delle sei società che avevano proposto la domanda, nella comparsa conclusionale depositata in appello venivano dichiarate delle modificazioni: mentre la Unione Mediterranea di Sicurtà si costituiva sotto la diversa denominazione UMS Generali Marine SpA, al posto della Neuchateloise e della Schweiz, dichiarando d'averle incorporate, si costituiva la RT SpA.
Sebbene la ricorrente precisi di non aver sollevato al riguardo contestazioni nella memoria di replica e di aver preso atto di tali modificazioni soggettive, osserva che di tali modificazioni avrebbe dovuto essere data dimostrazione e che da tale onere le parti non avrebbero potuto essere sollevate dall'atteggiamento da essa mantenuto al riguardo, perché è dovere del giudice verificare di ufficio i requisiti di legittimazione della parti.
3.1. - Il motivo non è fondato.
3.2. - La questione posta dalla ricorrente con il motivo riguarda in primo luogo il mutamento di denominazione di una società di capitali.
La denominazione costituisce uno degli elementi che debbono essere indicati nell'atto costitutivo (art. 2328, primo comma, n. 2, cod. civ.) e risulta dalla pubblicità attuata mediante il deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese e l'iscrizione in tale registro (art. 2000 cod. civ.), La modificazione della denominazione, siccome dà luogo ad una modificazione dell'atto costitutivo, deve essere approvata dall'assemblea straordinaria (art. 2365 cod. civ.) e la deliberazione è soggetta alle forme di pubblicità previste dall'art. 2436 cod. civ. Sotto la propria denominazione la società agisce negli atti che compie (art. 2250 cod. civ.) e deve indicarla negli atti di parte nell'ambito del processo (artt. 125, 163, 342 e 366 cod. proc. civ.). La modificazione della denominazione non determina peraltro l'estinzione della società preesistente e la successione ad essa di un'altra società.
Dunque non dà luogo al fenomeno del venire meno di una parte cui ne succede un'altra e quindi all'operare dei meccanismi della interruzione del processo e della sua prosecuzione da parte del successore (artt. 110 e 299 e ss. cod. proc. civ.). Perciò, la dichiarazione che nel processo già iniziato è resa dal difensore della società circa il sopravvenuto mutamento della sua denominazione non ha una rilevanza diversa da quella che avrebbe il fatto del presentarsi della società all'inizio del processo bensì come titolare dei diritti o degli obblighi inerenti al rapporto dedotto in giudizio, ma con denominazione mutata rispetto al momento in cui il rapporto è sorto.
Si tratta di circostanza che non impegna il potere e dovere del giudice, previsto dall'art. 182 cod. proc. civ., di verificare la regolarità della costituzione della parte, e che attiene invece alla titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, perché riguarda il fatto se il soggetto che agisce o contraddice nel processo è l'effettivo titolare dei diritti ed obblighi dedotti in giudizio.
In una situazione in cui il difensore della parte, nel corso del giudizio, dichiara che la società ha mutato denominazione, se l'altra chiede che ne sia data dimostrazione e ciò non avviene, c'è solo da pronunciare la sentenza in confronto della società individuata con la denominazione dichiarata al momento della costituzione, perché nessuna modificazione è intervenuta, per la società, nella sua soggettività giuridica.
Se invece, come nel caso, l'altra non chiede sia data dimostrazione ed anzi prende atto della modificazione dichiarata, si è in presenza di un fatto pacifico e la decisione va pronunciata, come è avvenuto, in confronto della società, con la modificata denominazione. 3.3. - Il motivo ha poi riguardo al fatto che nel processo è intervenuta una nuova società dichiarando di essere succeduta a due delle società attrici per averle incorporate.
L'incorporazione di una società da parte di un'altra, che deve essere fatta per atto pubblico soggetto a deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2504 cod. civ.), dà luogo ad un fenomeno di estinzione della prima e di successione della società incorporante alla società incorporata (art. 2504-bis cod. civ.). La costituzione in giudizio della società, che dichiara di avere incorporato società parti del processo già iniziato, si inquadra dunque nel fenomeno della successione nel processo (art. 111 cod. proc. civ.). L'incorporazione dichiarata dal difensore delle società incorporate non comporta però l'interruzione del processo, perché questa è evitata dalla costituzione volontaria della parte cui spetta proseguirlo (art. 300, secondo comma, cod. proc. civ.). La costituzione in giudizio di una nuova parte come successore universale di un'altra - al contrario del mutamento di denominazione - impegna il potere e dovere del giudice di verificare se chi si sostituisce volontariamente come successore della parte lo è o no, perché se non lo è del processo va dichiarata l'interruzione. Tuttavia, a determinare la violazione delle norme sul procedimento non è il fatto che la società incorporante dichiari tale sua qualità senza dimostrarla, ma il fatto che invece della società succeduta per incorporazione a quelle estinte se ne sia costituita altra.
Perciò, se il giudice ritiene di procedere di ufficio alla verifica della qualità di successore della parte intervenuta, questa deve darne dimostrazione e se non la dà, il processo deve essere dichiarato interrotto.
La medesima verifica può anche essere provocata, dalla parte che abbia interesse alla dichiarazione di estinzione del giudizio, proponendo la relativa eccezione, una volta decorso il termine per la riassunzione.
Ma, se la verifica non sia stata compiuta di ufficio o su richiesta della parte interessata nel giudizio chiuso con la sentenza impugnata, la sentenza non può considerarsi viziata da norma sul procedimento, perché la dichiarazione della parte, verificabile e non contestata, tiene luogo della dimostrazione non richiesta dall'altra parte o dal giudice.
Che, se dovesse accedersi a soluzione contraria, non potrebbe non consentirsi alla parte interessata di dare, anche nel giudizio di cassazione, mediante la produzione di nuovi documenti, come è avvenuto, la dimostrazione della corrispondenza al vero della propria qualità, dichiarata dalla società incorporante nel costituirsi volontariamente in appello.
4. - Il quarto motivo precede gli altri nell'ordine logico;
seguono nel medesimo ordine il quinto ed il terzo.
4.1. - La ricorrente, con il quarto motivo, denunzia vizi di violazione di norme di diritto nonché vizi di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 11 della Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva in Italia con la L. 19 maggio 1932, n. 841). Il motivo riguarda il punto della decisione in cui la corte d'appello ha ritenuto provato che la lettera di trasporto fosse stata sottoscritta, a nome della HA, da persona che aveva ricevuto autorizzazione a farlo.
4.1.1. - Il tribunale, sul punto, aveva svolto queste considerazioni. "Quanto alla riferibilità della LTA alla HA, questa emerge dal riscontro, sulla stessa, del codice numerico di identificazione della HA (220); dall'indicazione, quale agente-emittente, della NS;
dalla sottoscrizione mediante apposizione della dicitura 'HA Linee Aeree Germaniche spa seguita dall'indirizzo della rappresentanza della HA in Milano, della partita IVA e di altri elementi di identificazione, accompagnata da una firma illeggibile. A proposito di quest'ultima firma, il fatto stesso della sua apposizione in sovrapposizione alle diciture su riportate implica l'asseverazione della stampigliatura sottostante ed induce a ritenere che lo scrivente fosse autorizzato dalla compagnia aerea, indipendentemente dalla sua identificazione;
ed appare non verosimile la tesi contraria, che dovrebbe fondarsi sul presupposto che terzi estranei si siano trovati in possesso, contro la volonta' della stessa HA, di un documento di trasporto di sua pertinenza (tale è la LTA, contraddistinta da un numero di codice, che come tale non è assolutamente assimilabile ad un mero formulario), dotato, nello spazio riservato alla firma del vettore o di un suo agente, della stampigliatura predetta di cui non è mai stata disconosciuta, peraltro, la veridicità, e che avrebbero così assunto obbligazioni in nome dell'opponente senza esserne autorizzati".
4.1.2. - Le critiche mosse dalla HA erano state che sulla lettera di trasporto non era stato apposto un suo timbro e che la sottoscrizione non era quella di un suo agente. Era bensì stata apposta da tale ON, dipendente della società CO, che aveva agito nella vicenda come vettore o spedizioniere della mittente, la KH. La quale CO, aveva bensì ricevuto gli esemplari della lettera di vettura da parte della NS, agente della HA, ma la NS doveva essere ritenuta averli compilati per conto della mittente, senza quindi che la CO fosse autorizzata a sua volta a sottoscrivere la lettera di trasporto e così ad emetterla quale segno di ricezione della merce.
A queste obiezioni la corte d'appello ha risposto nel modo che segue. "Pur potendosi invero dare atto che la LTA sia stata sottoscritta dal predetto ON, resta il fatto incontestabile che costui ha compilato il documento su un modulo prestampato di HA, di cui certo non disponeva abusivamente, altrimenti le lagnanze dell'appellante sarebbero state - e assai prima di ben diverso tenore. Analoghe considerazioni devono essere fatte per il timbro HA che risulta apposto in calce al documento. E quindi appare strumentale e fuorviante dolersi oggi, col pretesto della carenza di un'autorizzazione espressa, di comportamenti che esprimono all'evidenza una prassi di collaborazione, di gradimento reciproco, sia del mittente che del vettore aereo, perché poi è
sfortunatamente sopravvenuta la perdita della merce in quella fase del trasporto. Non è seriamente contestabile, dunque, che la LTA in atti dimostri la stipulazione di un contratto di trasporto aereo fra KH e l'appellante, appunto secondo le regole di cui al richiamato art. 6 della Convenzione di Varsavia, che, quindi il tribunale, diversamente da quel che sostiene l'appellante, ha tenuto ben presente".
4.1.3. - La critica che la ricorrente rivolge alla decisione è quella per cui il potere di chi ha sottoscritto per la HA - e quindi in qualità di vettore - la lettera di trasporto è stato desunto dal legittimo possesso del relativo modello. Se non che questo sarebbe un dato neutro, giacché, secondo l'art. 6 della Convenzione di Varsavia, compilare la lettera di trasporto è compito del mittente, il quale può del resto chiedere al vettore di farlo lui, ma in questo caso si intende che il vettore lo faccia per conto del primo.
4.2. - Seguono il quinto ed il terzo motivo.
Con il secondo dei due si denuncia violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 6 ed 11 della Convenzione di Varsavia); con il primo la violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 18 della stessa Convenzione).
4.2.1. - I punti della decisione investiti dai motivi sono i seguenti.
La corte d'appello ha osservato che la consegna della lettera di trasporto aereo costituisce prova non della sola stipulazione del relativo contratto, ma anche della consegna della merce al vettore aereo: ne derivava che la HA doveva rispondere anche per le sorti della merce nella fase terrestre del rapporto, dalla sede della mittente all'aeroporto.
Rispondendo all'obiezione per cui, anche per quanto riguarda la consegna della merce è ammessa la prova del contrario, la corte d'appello ha esaminato se tale prova fosse stata data e se potesse desumersi dalla lettera di vettura della IV, effettivo vettore terrestre, dalla quale sarebbe dovuto risultare che per quel trasporto la HA era il destinatario, mentre il mittente era la CO.
Dopo aver considerato che la lettera di vettura della IV diceva quanto la HA aveva sostenuto, la corte d'appello ha considerato che tuttavia ciò non valeva a vincere la presunzione di consegna e perciò la responsabilità della HA anche per la fase anteriore alla materiale consegna della merce in aeroporto. Ciò perché, "diversamente opinando, la responsabilità del vettore aereo per il trasporto complessivo risulterebbe agganciata non alla corretta formazione della LTA, come è pacifico, ma al fatto materiale che la fase terrestre del trasporto sia effettuata dallo stesso vettore aereo, direttamente o mediante un diverso soggetto da lui incaricato. Ma - a parte il rilievo che in tale ultima ipotesi la responsabilità del vettore aereo finirebbe per scaturire dal conferimento dell'incarico, più che dal contratto di trasporto aereo - resta il fatto che nella specie l'incarico alla ditta IV per trasportare le merci dalla sede della KH all'aeroporto risulta dato da CO (cfr. lettera di vettura IV cit.) e cioè ancora da quello stesso ON che aveva validamente sottoscritto la LTA per HA".
Questo punto della motivazione deve essere posto in relazione con altro che lo precede.
Lì, la corte d'appello aveva preso in esame altra critica che la HA aveva mosso alla sentenza di primo grado, con l'osservare che, se il trasporto a terra fosse stato eseguito per suo conto, la circostanza sarebbe dovuta risultare dalla LTA;
cui aveva aggiunto che, siccome la LTA si riferisce sempre e solamente, salvo diversa espressa menzione della medesima, ad un trasporto da aeroporto ad aeroporto, una sua responsabilità non avrebbe potuto essere affermata, perché la merce era andata perduta durante la fase terrestre del rapporto.
A tale critica la corte d'appello ha risposto nei termini che seguono.
"L'argomento non ha pregio. Invero, è principio pacifico, recepito dalla normativa generale che regola il trasporto aereo internazionale, che la responsabilità del vettore riguardi anche la fase terrestre del trasporto, ove non risulti espressamente una diversa pattuizione. Perché la compilazione della LTA fa prova - oltre che della stipulazione del contratto di trasporto aereo - della consegna delle merci al vettore aereo. E poiché dalla LTA non risulta concordata alcuna pattuizione diversa dalla regola generale per la fase terrestre del rapporto, la responsabilità di HA non è contestabile".
4.2.2. - La ricorrente, nel quinto motivo, dopo aver indicato quale posizione hanno assunto nella vicenda i diversi soggetti che vi sono stati coinvolti - La KH, la CO, la IV, la NS ed infine la stessa HA, osserva che la circostanza per cui il carico sia stato affidato alla IV da CO per decisione autonoma di questa è risultata documentata dalla lettera di vettura della IV in cui la CO vi è indicata come mittente e la SEA per HA all'Aeroporto di Linate come destinataria. Su questa base considera che i punti della decisione prima riassunti presentino un triplice errore, per violazione di norme e difetti di motivazione.
Per avere considerato la firma del ON, dipendente della CO, idonea a documentare anche la anticipata presa in consegna della merce all'atto del suo ritiro nel magazzino della mittente da parte della IV;
per avere attribuito alla IV la qualità di subvettore della HA in contrasto con quanto risultava dalla lettera di vettura di quella, che stava a documentare un autonomo contratto di trasporto terrestre;
da ultimo perché, in base a contratto di trasporto aereo, l'ha ritenuta responsabile di una perdita della merce avvenuta durante il precedente trasporto per via di terra.
Questo argomento è stato più ampiamente sviluppato nel terzo motivo.
Dove la ricorrente, a critica di quanto detto dalla corte d'appello a tale proposito, osserva che, al contrario di quanto la corte ha affermato, in base al contratto di trasporto aereo la responsabilità del vettore si estende al trasporto terrestre che lo precede solo se ed in quanto ciò sia stato espressamente previsto nel contratto e non in quanto in esso non sia espressamente previsto il contrario. Aggiunge la ricorrente - e qui il motivo si ricollega all'altro - che v'era la prova di un contratto di trasporto terrestre distinto da quello aereo intercorso tra la CO e la IV e che, pur quando un trasporto terrestre è effettuato in esecuzione di un contratto di trasporto aereo, a norma dell'art. 18.3 della Convenzione di Varsavia, la responsabilità del vettore aereo cessa quando sia provato, e questo nel caso era pacifico, che la perdita del carico sia avvenuta nel corso del trasporto terrestre e non di quello aereo. 4.3. - I tre motivi convergono dunque nel denunciare che la decisione sulla responsabilità della HA presenta vizi di legittimità. Essi sono nel loro insieme fondati, nei limiti che derivano dalle ragioni di seguito esposte.
4.3.1. - La lettera di trasporto aereo - secondo l'art. 6 della Convenzione di Varsavia - è formata dal mittente in tre esemplari originali ed è consegnata con la merce (comma 1).
Il terzo esemplare della lettera è sottoscritto dal vettore ed è consegnato da lui al mittente dopo l'accettazione della merce (comma 2).
La firma del vettore deve essere apposta sin dal momento dell'imbarco della merce a bordo dell'aereo (comma 3, sostituito dall'art. V del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, reso esecutivo in Italia con L. 3 dicembre 1952, n. 1832), ma può essere sostituita da un suo timbro.
La lettera di trasporto deve contenere l'indicazione del punto di partenza e di destinazione (art. 8, modificato dall'art. 6^ dell'allegato); fa fede, fino a prova del contrario, così della conclusione del contratto, che della consegna della merce (art. 11.1).
Il trasporto aereo, ai fini della responsabilità del vettore disciplinata dalla convenzione, comprende il periodo durante il quale le merci sono sotto la vigilanza del vettore, ma non un trasporto terrestre eseguito fuori di un aeroporto e però, se un tale trasporto è eseguito in esecuzione del contratto di trasporto aereo, in vista del carico, consegna o trasbordo della merce, salvo prova del contrario, si presume che il danno si sia prodotto a causa d'un fatto avvenuto durante il trasporto aereo (art. 18). Nel caso di trasporti combinati, effettuati in parte per aereo ed in parte con altri mezzi di trasporto, nel titolo di trasporto aereo possono essere inserite condizioni relative ad altri modi di trasporto, senza però che ne possano risultare modificate le regole applicabili al trasporto aereo (art. 31.2).
4.3.2. - La conclusione di un contratto di trasporto aereo non comporta da parte del vettore l'obbligazione di eseguire il trasporto terrestre dalla sede del mittente all'aeroporto di spedizione indicato nella lettera di trasporto aereo.
Questo è affermato nella prima parte dall'art. 18.3. della Convenzione.
Ciò significa che il trasporto di terra può essere organizzato in modi diversi, essere perciò assunto dal vettore aereo, che per eseguirlo si avvalga eventualmente di un subvettore, od essere assunto da un distinto vettore.
La lettera di trasporto può contenere indicazioni relative a tale trasporto ed allora fungerà da prova che il contratto concluso dal vettore aereo vi si estende, se è ciò che prevede.
Se non ne contenga, la prova potrà tuttavia trarsi dal fatto e quindi dalla prova del fatto che il vettore abbia ricevuto in consegna la merce già nella sede del mittente e non invece nell'aeroporto di partenza.
Per il caso che in esecuzione del contratto di trasporto aereo sia eseguito un trasporto per via di terra, la seconda parte dell'art. 18.3. pone la presunzione che il danno si sia verificato durante il trasporto aereo.
Con la conseguenza che, provato il contrario, la responsabilità per il danno o la perdita della merce avveratisi durante il trasporto per via di terra, se non ricadrà nell'ambito della disciplina del trasporto aereo, risulterà tuttavia dalle pertinenti regole del trasporto terrestre, applicabili in base al relativo contratto. Nel caso, la lettera di trasporto non conteneva alcuna indicazione a riguardo del trasporto di terra.
Dunque che la HA si fosse obbligata anche al trasporto dallo stabilimento della mittente all'aeroporto di partenza non si sarebbe potuto trarre dalla conclusione del contratto di trasporto aereo, ma solo indirettamente dal fatto che aveva ricevuto in consegna la merce già presso la sede del mittente e la prova di questo fatto a sua volta da quello che alla mittente era stata consegnata la lettera di trasporto.
4.3.3. - Nel caso venuto all'esame della corte d'appello, se la lettera di trasporto fosse stata sottoscritta da persona, rispetto alla quale non fosse sorta discussione sul punto che avesse agito per la HA, ovvero avesse recato il timbro di questa;
siccome la mittente era in possesso della lettera di trasporto;
ancorché questa non contenesse indicazioni circa il trasporto di terra;
ne sarebbe risultato assolto per gli assicuratori della mittente l'onere di provare che il contratto di trasporto era stato concluso e la merce era stata consegnata.
Ma alla HA sarebbe stato possibile dimostrare che per il trasporto di terra era stato concluso un contratto con un diverso vettore, in tal modo superando insieme la presunzione che la merce fosse stata presa in consegna da lei presso lo stabilimento della mittente e che si fosse obbligata ad eseguirne il trasporto da li all'aeroporto di partenza.
Se non che, la HA non ha solo tentato di dare questa prova, producendo un documento relativo al trasporto di terra, per mostrare che in esso non vi figurava come subvettore ma come destinatario. Ha bensì anche sostenuto, quanto alla sottoscrizione della lettera di trasporto, che la leggibile firma su di essa apposta apparteneva ad una individuata persona facente capo ad una diversa organizzazione, la CO, che agiva come spedizioniere;
ha inoltre aggiunto che non recava il suo timbro.
Sicché, per un duplice verso le sue difese si sono indirizzate a negare la valenza probatoria del fatto che la mittente fosse in possesso della lettera di trasporto.
Orbene, quanto alla sottoscrizione della lettera di trasporto, la corte d'appello, (mentre non ha in alcun modo motivato perché abbia ritenuto esistente il timbro di cui era stata negata l'esistenza), ha affermato che chi aveva sottoscritto la lettera di trasporto, il ON, sebbene fosse rispondente al vero quanto aveva sostenuto la HA (che il ON era un dipendente della CO), l'aveva fatto per incarico della prima: e ciò ha desunto dal fatto che era pacifico che egli si trovava in possesso della lettera di trasporto intestata alla HA, in quanto gli era stato consegnata da un agente di questa.
Quanto al fatto che la HA si fosse assunta l'obbligazione di curare anche il trasporto di terra dallo stabilimento della mittente all'aeroporto di partenza, la corte d'appello lo ha affermato, basandosi in sostanza sulla circostanza che la lettera di trasporto fosse stata resa alla mittente firmata e sulla inerente presunzione di avvenuta consegna della merce.
Quanto, infine, al fatto che il documento formato per il trasporto di terra non denunziasse la natura di subvettore della HA, la corte d'appello, che non lo ha negato, ne ha superato la valenza di prova contraria, in base alla considerazione che ON e CO, come avevano il potere di concludere per la HA il contratto di trasporto, si doveva ritenere potessero impegnarla al trasporto di terra e lo avessero fatto.
4.3.4. - Il procedimento di valutazione delle prove che si è appena esposto presenta un vizio.
Il giudizio di responsabilità della HA per la perdita della merce è risultato fondato su un solo elemento certo, la circostanza che dal suo agente si fosse fatta pervenire alla CO ed al ON la lettera di trasporto predisposta con le indicazioni del contratto di trasporto aereo.
Così, però, invece di compiere una valutazione congiunta dei diversi elementi di prova, in modo da dimostrare che essi convergevano nel senso di superare l'incertezza circa l'attribuzione ed estensione dei poteri della CO e del ON, dall'unico fatto noto, il possesso del modulo, si è prima tratta una presunzione che ha interessato la conclusione del contratto;
su di questa si è innestata la presunzione autorizzata dalla legge che in coincidenza con la consegna della lettera di trasporto alla mittente, fosse da questa stata eseguita la consegna della merce;
da ciò si è tratta la conseguenza che la HA avesse assunto anche l'obbligo di eseguire il trasporto di terra, e non si è riconosciuta rilevanza al contenuto dei documenti relativi al trasporto di terra, ancora in base alla conseguenza tratta dal fatto noto iniziale del possesso del modulo.
In altri termini, di fronte al fatto che a completare la lettera di trasporto fosse stato il ON, ed al fatto che non contenesse riferimenti circa il trasporto di terra, all'inizio del quale solo avrebbe potuto concretamente ricollegarsi la presa in consegna della merce da parte di un vettore, il potere del ON di impegnare la HA e per il trasporto aereo e per quello di terra, avrebbe potuto essere affermato solo attraverso la valutazione congiunta degli elementi di prova attinenti al possesso della lettera, al contenuto della documentazione relativa al trasporto di terra ed in genere ad ogni altro elemento di prova indicato dalle parti. 5. - Accolto il ricorso sulla base degli argomenti svolti in sede di esame dei tre motivi sin qui commentati, la sentenza è cassata con assorbimento degli altri due motivi e dei motivi del ricorso incidentale.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Milano.
Il giudice di rinvio rinnoverà l'esame dei motivi di impugnazione della decisione di primo grado, attenendosi a quanto considerato nell'esame del presente ricorso.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso medesimo, dichiara assorbiti il secondo e sesto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 28 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2001