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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10471 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 21866/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE VE ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 21866/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio degli avv.ti RIOMMI
IO e CH IE, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo prestato per complessivi anni 4 mesi 8 e giorni 29 maturati alla data del 1.09.2018 agli effetti del corretto inserimento nei gradoni stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis così come disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 1080 del 16.04.2021; - condannare il alla collocazione Controparte_1
della parte ricorrente, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 ed anni 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, in applicazione di quanto disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 1080 del
16.04.2021; -accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale della parte ricorrente, avendo l'Amministrazione datrice continuato a retribuirla con lo stipendio tabellare del gradone stipendiale 0/8 previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis anche in
2 costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare - condannare il al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio maturata, pari a complessivi €. 2.282,42 somma maturata fino alla data del 31 maggio 2024, oltre alle ulteriori somme maturate dal
1° giugno 2024 fino all'effettiva regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- condannare il all'adeguamento Controparte_1
del trattamento di fine rapporto per le differenze retributive maturate e maturande. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap ai procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di aver sottoscritto con il contratti di lavoro a tempo Controparte_1
3 determinato nel ruolo di collaboratore scolastico dall'anno scolastico
2005/2006 sino all'anno scolastico 2017/2018, di essere stata assunta a decorrere dal 01.09.2018, quale vincitrice di concorso, alle dipendenze del , previa sottoscrizione di un Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato per il ruolo da collaboratore scolastico e che con decreto n. 1080 del 16.04.2021 l'Amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione della carriera al fine di valutare il servizio prestato come collaboratore scolastico con contratti di lavoro a tempo determinato al momento della sua immissione in ruolo. Quindi rappresentava che con tale decreto l'Amministrazione riconosceva ad essa ricorrente un'anzianità di servizio preruolo di complessivi anni 4 mesi 8 e giorni 29 ai fini giuridici ed economici e ai soli fini economici mesi 4 e giorni 14, valutando correttamente il servizio preruolo prestato ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera. Lamentava che tuttavia la corretta valutazione della ricostruzione di carriera non aveva trovato diretta applicazione nelle buste paga elaborate e, dunque, nelle retribuzioni erogate, in quanto non le era stato effettivamente attribuito il corretto gradone stipendiale, né la corrispondente corretta retribuzione, continuando ad essere retribuita con la fascia stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 0 e anni 8 prevista dalla contrattazione collettiva nonostante in data 4 dicembre 2022 avesse maturato il diritto al passaggio al gradone
4 stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 e anni 14 avendo iniziato in tale data il 10° anno di servizio.
Rappresentava altresì di aver diffidato il Controparte_1
invitandolo a provvedere alla corretta retribuzione ed al
[...]
riconoscimento delle differenze retributive, senza però ottenere riscontro alcuno.
Richiamata la normativa che disciplina la ricostruzione di carriera nella scuola pubblica e la progressione stipendiale del personale scolastico, sostenendo l'erroneità del trattamento retributivo erogato e tenuto conto delle tabelle retributivi contrattuali di cui al CCNL del Comparto
Scuola applicabile ratione temporis, richiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 2.106,86 a CP_1
titolo di differenze retributive voce stipendio tabellare ed euro 175,77 a titolo di tredicesima mensilità per complessivi euro 2.282,42 oltre alle ulteriori somme maturate a decorrere dal 1 giugno fino alla corretta retribuzione.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva ritendo la competenza a provvedere in merito del CP_1
nella fattispecie concreta la Controparte_2 [...]
; inoltre il ministero convenuto Controparte_3
deduceva l'infondatezza del ricorso sostenendo che il D.lgs. 165/2001 pone una riserva assoluta in favore della contrattazione nella materia
5 dei rapporti di lavoro, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia del 20 settembre 2018 avrebbe smentito la pretesa illegittimità degli art. 485 e 489 del Dlgs 297/94 (relativi al personale docente) e, per conseguenza, anche degli artt. 569 e 570 del Dlgs
297/94 (relativi al personale non docente), che tale decisione sarebbe è applicabile in via analogica anche al personale ATA, che ai fini della ricostruzione della carriera, valutando sempre per l'intero tutto il servizio preruolo si consentirebbe al personale assunto con contratti a termine di raggiungere in più breve tempo le successive fasce retributive rispetto a chi ha superato il pubblico concorso.
All'udienza del 20.10.2025 la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il convenuto è titolare del rapporto di lavoro oggetto CP_1
di causa e quindi datore di lavoro della ricorrente e come tale legittimato passivo nella presente controversia che ha ad oggetto le differenze retributive rivendicate dalla ricorrente, conseguenti alla mancata attribuzione del corretto gradone stipendiale in conformità alla ricostruzione di carriera di cui al decreto n. 1080 del 16.04.2021.
Nel merito occorre considerare che la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 31149/2019 e 31150/2019), ha espressamente
6 dichiarato il diritto del personale della scuola, in sede di ricostruzione di carriera, al computo per intero di tutto il servizio effettivamente prestato durante il preruolo, superando l'incertezza giurisprudenziale seguita alla Sentenza “Motter” della Corte di Giustizia Europea, richiamata da parte resistente.
Con particolare riferimento al personale Ata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150 del 28.11.2019, ha statuito che : «L'art. 569 del
d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Ne consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole contrattuali del comparto scuola laddove riconoscono solo parzialmente per il personale Ata stabilizzato il pregresso servizio non di ruolo per cui le stesse devono essere
7 disapplicate dal giudice per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70.
Alla luce del principio affermato dalla Cassazione appare priva di pregio la tesi difensiva del convenuto in ordine al fatto che CP_1
valutando per intero tutto il servizio preruolo si consentirebbe al personale assunto con contratti a termine di raggiungere in più breve tempo le successive fasce retributive rispetto a chi ha superato il pubblico concorso.
Ciò posto nel caso di specie l'Amministrazione scolastica ha disatteso la ricostruzione di carriera agli atti e in sede di erogazione dello stipendio ha continuato ad applicare il gradone stipendiale da anni 0 a 8
e non il gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 e anni
14.
Orbene la ricorrente ha allegato e provato che la stessa, in applicazione della ricostruzione di carriera di cui al decreto n. 1080 del 16.04.2021, non oggetto di contestazione da parte del convenuto, tenuto CP_1
conto dell'anzianità di servizio preruolo (pari a complessivi anni 4 mesi 8 e giorni 29 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 e giorni 14 ai soli fini economici), ha diritto ad essere collocata nella fascia stipendiale 9/14 a decorrere dal 04.12.2022, ossia dalla data di inizio del suo effettivo decimo anno di servizio.
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la ricorrente ha diritto (ed il va condannato a provvedere) al CP_1
8 pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in relazione al corretto gradone stipendiale, sin dalla predetta data;
differenze quantificate sino al 31.05.2024, come da conteggio allegato al ricorso e rimasto incontestato, nella somma di euro 2.106,86 a titolo di differenze retributive voce stipendio tabellare a cui va aggiunta la somma di euro 175,77 a titolo di tredicesima mensilità, per complessivi euro 2.282,42, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-dichiara il diritto della ricorrente ad essere collocata nel gradone stipendiale 9/14 dal 04 dicembre 2022 e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente CP_1
medesima, delle relative differenze retributive, quantificate fino al
31.05.2024 in € 2.282,42, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- condanna il convenuto ad accantonare le quote di TFR CP_1
proporzionate alle maggiori retribuzioni sopra riconosciute;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.552,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi.
9 Roma, 20 ottobre 2025
Il Giudice
SE VE
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa SE VE ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 21866/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, via Parte_1
Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio degli avv.ti RIOMMI
IO e CH IE, che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo prestato per complessivi anni 4 mesi 8 e giorni 29 maturati alla data del 1.09.2018 agli effetti del corretto inserimento nei gradoni stipendiali e della corretta retribuzione spettante secondo le tabelle retributive applicabili ratione temporis così come disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 1080 del 16.04.2021; - condannare il alla collocazione Controparte_1
della parte ricorrente, a decorrere dalla data del 4 dicembre 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, nel gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 ed anni 14 previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis, o in quello diverso ritenuto di giustizia, con anzianità di servizio di anni 9, in applicazione di quanto disposto dal decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 1080 del
16.04.2021; -accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale della parte ricorrente, avendo l'Amministrazione datrice continuato a retribuirla con lo stipendio tabellare del gradone stipendiale 0/8 previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis anche in
2 costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare - condannare il al Controparte_1
pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio maturata, pari a complessivi €. 2.282,42 somma maturata fino alla data del 31 maggio 2024, oltre alle ulteriori somme maturate dal
1° giugno 2024 fino all'effettiva regolarizzazione della posizione giuridica ed economica della ricorrente mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale ed oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo
- condannare il all'adeguamento Controparte_1
del trattamento di fine rapporto per le differenze retributive maturate e maturande. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cap ai procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di aver sottoscritto con il contratti di lavoro a tempo Controparte_1
3 determinato nel ruolo di collaboratore scolastico dall'anno scolastico
2005/2006 sino all'anno scolastico 2017/2018, di essere stata assunta a decorrere dal 01.09.2018, quale vincitrice di concorso, alle dipendenze del , previa sottoscrizione di un Controparte_1
contratto di lavoro a tempo indeterminato per il ruolo da collaboratore scolastico e che con decreto n. 1080 del 16.04.2021 l'Amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione della carriera al fine di valutare il servizio prestato come collaboratore scolastico con contratti di lavoro a tempo determinato al momento della sua immissione in ruolo. Quindi rappresentava che con tale decreto l'Amministrazione riconosceva ad essa ricorrente un'anzianità di servizio preruolo di complessivi anni 4 mesi 8 e giorni 29 ai fini giuridici ed economici e ai soli fini economici mesi 4 e giorni 14, valutando correttamente il servizio preruolo prestato ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera. Lamentava che tuttavia la corretta valutazione della ricostruzione di carriera non aveva trovato diretta applicazione nelle buste paga elaborate e, dunque, nelle retribuzioni erogate, in quanto non le era stato effettivamente attribuito il corretto gradone stipendiale, né la corrispondente corretta retribuzione, continuando ad essere retribuita con la fascia stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 0 e anni 8 prevista dalla contrattazione collettiva nonostante in data 4 dicembre 2022 avesse maturato il diritto al passaggio al gradone
4 stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 e anni 14 avendo iniziato in tale data il 10° anno di servizio.
Rappresentava altresì di aver diffidato il Controparte_1
invitandolo a provvedere alla corretta retribuzione ed al
[...]
riconoscimento delle differenze retributive, senza però ottenere riscontro alcuno.
Richiamata la normativa che disciplina la ricostruzione di carriera nella scuola pubblica e la progressione stipendiale del personale scolastico, sostenendo l'erroneità del trattamento retributivo erogato e tenuto conto delle tabelle retributivi contrattuali di cui al CCNL del Comparto
Scuola applicabile ratione temporis, richiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 2.106,86 a CP_1
titolo di differenze retributive voce stipendio tabellare ed euro 175,77 a titolo di tredicesima mensilità per complessivi euro 2.282,42 oltre alle ulteriori somme maturate a decorrere dal 1 giugno fino alla corretta retribuzione.
Fissata l'udienza di comparizione si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva ritendo la competenza a provvedere in merito del CP_1
nella fattispecie concreta la Controparte_2 [...]
; inoltre il ministero convenuto Controparte_3
deduceva l'infondatezza del ricorso sostenendo che il D.lgs. 165/2001 pone una riserva assoluta in favore della contrattazione nella materia
5 dei rapporti di lavoro, che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la pronuncia del 20 settembre 2018 avrebbe smentito la pretesa illegittimità degli art. 485 e 489 del Dlgs 297/94 (relativi al personale docente) e, per conseguenza, anche degli artt. 569 e 570 del Dlgs
297/94 (relativi al personale non docente), che tale decisione sarebbe è applicabile in via analogica anche al personale ATA, che ai fini della ricostruzione della carriera, valutando sempre per l'intero tutto il servizio preruolo si consentirebbe al personale assunto con contratti a termine di raggiungere in più breve tempo le successive fasce retributive rispetto a chi ha superato il pubblico concorso.
All'udienza del 20.10.2025 la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il convenuto è titolare del rapporto di lavoro oggetto CP_1
di causa e quindi datore di lavoro della ricorrente e come tale legittimato passivo nella presente controversia che ha ad oggetto le differenze retributive rivendicate dalla ricorrente, conseguenti alla mancata attribuzione del corretto gradone stipendiale in conformità alla ricostruzione di carriera di cui al decreto n. 1080 del 16.04.2021.
Nel merito occorre considerare che la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 31149/2019 e 31150/2019), ha espressamente
6 dichiarato il diritto del personale della scuola, in sede di ricostruzione di carriera, al computo per intero di tutto il servizio effettivamente prestato durante il preruolo, superando l'incertezza giurisprudenziale seguita alla Sentenza “Motter” della Corte di Giustizia Europea, richiamata da parte resistente.
Con particolare riferimento al personale Ata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31150 del 28.11.2019, ha statuito che : «L'art. 569 del
d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Ne consegue la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole contrattuali del comparto scuola laddove riconoscono solo parzialmente per il personale Ata stabilizzato il pregresso servizio non di ruolo per cui le stesse devono essere
7 disapplicate dal giudice per contrasto con la clausola 4 della Direttiva
1999/70.
Alla luce del principio affermato dalla Cassazione appare priva di pregio la tesi difensiva del convenuto in ordine al fatto che CP_1
valutando per intero tutto il servizio preruolo si consentirebbe al personale assunto con contratti a termine di raggiungere in più breve tempo le successive fasce retributive rispetto a chi ha superato il pubblico concorso.
Ciò posto nel caso di specie l'Amministrazione scolastica ha disatteso la ricostruzione di carriera agli atti e in sede di erogazione dello stipendio ha continuato ad applicare il gradone stipendiale da anni 0 a 8
e non il gradone stipendiale con anzianità ricompresa tra anni 9 e anni
14.
Orbene la ricorrente ha allegato e provato che la stessa, in applicazione della ricostruzione di carriera di cui al decreto n. 1080 del 16.04.2021, non oggetto di contestazione da parte del convenuto, tenuto CP_1
conto dell'anzianità di servizio preruolo (pari a complessivi anni 4 mesi 8 e giorni 29 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 e giorni 14 ai soli fini economici), ha diritto ad essere collocata nella fascia stipendiale 9/14 a decorrere dal 04.12.2022, ossia dalla data di inizio del suo effettivo decimo anno di servizio.
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la ricorrente ha diritto (ed il va condannato a provvedere) al CP_1
8 pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in relazione al corretto gradone stipendiale, sin dalla predetta data;
differenze quantificate sino al 31.05.2024, come da conteggio allegato al ricorso e rimasto incontestato, nella somma di euro 2.106,86 a titolo di differenze retributive voce stipendio tabellare a cui va aggiunta la somma di euro 175,77 a titolo di tredicesima mensilità, per complessivi euro 2.282,42, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
-dichiara il diritto della ricorrente ad essere collocata nel gradone stipendiale 9/14 dal 04 dicembre 2022 e per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente CP_1
medesima, delle relative differenze retributive, quantificate fino al
31.05.2024 in € 2.282,42, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
- condanna il convenuto ad accantonare le quote di TFR CP_1
proporzionate alle maggiori retribuzioni sopra riconosciute;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della CP_1
ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.552,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi.
9 Roma, 20 ottobre 2025
Il Giudice
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