Sentenza 23 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2002, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
00731 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.6207/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 2001 SEZIONE LAVORO Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud. 27.6.01 Dott. Vincenzo MILEO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott: Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: DD IO, elettivamente domiciliata in Roma, via Giulio Cesare n.95 presso l'avv. Francesco Palumbo che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - Società di trasporti e servizi per azioni, in persona del procuratore avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma al Corso -1- 3053 326 Vittorio Emanuele II presso l'avv. prof. Renato Scognamiglio, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4966 del 16.3.1998. Reg. Gen. n.51319/95 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.6.2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Palumbo e Claudio Scognamiglio per delega avv. R. Scognamiglio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 marzo 1998 il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto da DD AN nei confronti delle FERROVIE DELLO STATO - Società di trasporti e servizi per azioni, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda della DD di riconoscimento della subordinata del lavoro prestato dalla medesima in esecuzione di una natura convenzione per il servizio di pulizia del fabbricato delle FF.SS. di via di Villa Spada in Roma, durata dal novembre 1976 al 31 marzo 1988, con conseguente condanna delle Ferrovie all'inquadramento nella seconda categoria ed al pagamento delle differenze retributive. -2- Osservava in motivazione che il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva escluso che l'art.26 della legge n.1236 del 1959 e il nomen iuris adottato dalle parti qualificassero come autonomo il rapporto, anche quando nelle concrete modalità del rapporto fosse da ravvisare la subordinazione. Richiamava i principi affermati dalla Corte Costituzionale, secondo i quali non è consentito al legislatore ordinario di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, con la conseguenza che, non solo il nomen iuris attribuito dalle parti, ma anche quello attribuito da una legge non hanno esaustivo rilievo ai fini della qualificazione del rapporto. Osservava, quindi, che ogni tipo di attività lavorativa può essere svolta sia in forma autonoma che subordinata e che l'elemento decisivo per discriminare le due forme di collaborazione è nella subordinazione, cioè nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca in ordini specifici e in un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione. Gli altri elementi hanno un valore meramente indiziario e sussidiario nel senso che, ove sia esclusa la subordinazione, non sono idonei a qualificare come subordinato il rapporto. Passando all'esame del caso concreto rilevava come fronte numerosi elementi indiziari della subordinazione - quali le ferie, la traslazione del rischio di malattia, gravidanza ed infortuni, la retribuzione mensile con indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità, le quote per carico di famiglia, l'applicabilità di sanzioni per inadempienze- sussistevano elementi incompatibili con -3- la subordinazione - quali la prestazione di una cauzione e la possibilità di farsi coadiuvare o anche sostituire nella prestazione da persone retribuite dall'incaricato. Erano, quindi, decisive le risultanze della prova testimoniale dalle quali non potevano trarsi elementi sicuri per ritenere la subordinazione. Concludeva che non avendo la DD, cui incombeva l'onere, provato la natura di lavoro subordinato del rapporto, la sua domanda andava rigettata. Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la DD. Resiste con controricorso la società Ferrovie dello Stato, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso per cassazione di DD AN, premesso un excursus sulla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione con il quale si evidenzia l'evoluzione della giurisprudenza in tema di interpretazione del valore qualificatorio del rapporto dell'art. 26 della legge 30.12.1959 n.1236, che prevedeva che l'allora Azienda autonoma delle FF.SS. stipulasse convenzioni di prestazione d'opera per i servizi che richiedano prestazioni d'opera personali, prospetta con un primo profilo la censura di violazione di legge perchè la sentenza impugnata, pur negando che la predetta norma e la convenzione in base ad essa stipulata siano un elemento decisivo al fine di qualificare il rapporto, ha tuttavia riconosciuto un valore preponderante ad esse nella valutazione del valore probatorio dei singoli indizi, non operando un raffronto scevro da ogni condizionamento tra l'attività effettivamente svolta ed i canoni legali di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Con -4- un secondo profilo deduce il vizio di motivazione per non avere valutato le deposizioni della teste CC AR, della quale trascriveva parte della deposizione, e dalle quali si ricavava che la DD era tenuta ad un orario di lavoro, l'attività era soggetta a direttive provenienti dal personale FF.SS., le assenze dovevano essere autorizzate, in caso di malattia la stessa era normalmente retribuita, la mancanza di una pur minima organizzazione imprenditoriale. Elementi tutti che la sentenza ha totalmente ignorato e che secondo la giurisprudenza di legittimità costituiscono indizi di subordinazione. Le censure sono infondate. La sentenza impugnata non si è discostata dalla giurisprudenza di legittimità sui criteri da seguire in genere e nella specifica materia per la qualificazione come subordinato od autonomo del rapporto di collaborazione, né ha dato valore qualificatorio preponderante all'art.26 della legge n.1236 del 1959 ed alla convenzione in base ad essa stipulata, ma ha rilevato in primo luogo che incombeva alla DD di provare la natura subordinata del rapporto e che in mancanza di tale prova restava ferma la qualificazione come autonomo del rapporto: affermazioni in linea con i principi affermati anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Ha proceduto, quindi, alla valutazione degli elementi indiziari e pur avendone rilevati un maggior numero a favore della natura subordinata del rapporto, ne ha rilevati altri incompatibili con la subordinazione, ed attesa la non univocità degli indizi, in applicazione del principio di cui all'art. 2729 c.c., il Tribunale ha valutato la -5- sussistenza della prova della subordinazione nelle risultanze della prova orale, non rilevando elementi decisivi. Le censure di violazione di legge appaiono pertanto infondate. La sentenza impugnata non ha affatto obliterato gli indizi di subordinazione elencati con il secondo profile motivo e la deposizione della teste CC, ma li ha esaminati tutti. Ha rilevato, in relazione al punto a) della censura, che la minuziosa disciplina del servizio da svolgersi con orari e modalità connessi ad altri servizi non realizzava, come già ritenuto da questa Corte con sentenza n.7374, la subordinazione tecnica che consiste nell'adeguare il contenuto della prestazione alle prescrizioni date di volta in volta dal datore di lavoro. In relazione al punto b) ha rilevato che le inadempienze erano sanzionate con penali, che le assenze dovevano essere autorizzate come dedotto nel punto c), che la malattia era retribuita (punto d), che i compensi erano analoghi per voci a quelli del lavoro subordinato. La censura alla motivazione sotto il profilo dell'insufficienza, per l'omesso esame di elementi processuali è quindi infondato. Né, prescindendo dalla valutazione della prova che compete al giudice di merito, è sindacabile l'iter logico seguito nel prosieguo della motivazione ed esposto in precedenza. La copiosa giurisprudenza di legittimità invocata dalla ricorrente, secondo la quale la subordinazione può essere ricostruita attraverso una serie di elementi indiziari non conforta la sua tesi, in quanto nella specie, a differenza delle fattispecie prese in esame da detta giurisprudenza,gli indizi sono di segno opposto e non consentono di accertare la subordinazione, né questa, nel -6- decisivo profilo della subordinazione tecnica, che consiste nell'esecuzione della prestazione in conformità degli ordini via via impartiti dal datore di lavoro, è emersa secondo il Tribunale dalla prova testimoniale e neppure dai trascritti passi della deposizione della teste CC, che limita l'ingerenza delle FF.SS. nell'esecuzione della prestazione a controlli, che di tanto in tanto la teste e il suo caporeparto eseguivano sulle modalità di svolgimento dei lavori e sulla sua presenz controlli implicitamente ammessi nel contratto d'opera dell'art.2224 c.c.. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio cassazione. Così deciso in Roma il 27.6.2001 Fe at Il Consigliere est. Il Presidente معه مجتهدة Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 23 GEN. 2002 oggi, - IL CANCELL -7-