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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7760/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere l'incremento al milione al mese ex art. 38 L. 448/2001 sulla pensione SOART n. 35025284, richiesto con domanda n.
2082961300060 del 27/4/2023; 2. Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di
€ 3.367,91, riscosso con la pensione SOART n.35025284 relativamente al periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2020, contestato alla ricorrente in data 1/4/2023, (pratica indebito n.17622836), in quanto, illegittimo, errato nel merito ed inoltre trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità alla pensionata della erogazione non dovuta, secondo il principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n. CP_ 10642/19 e n. 4668/21; 3. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dell'incremento al milione al mese ex art. 38 L. 448/2001 sin dalla data della domanda del 27/4/2023.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti risulta che, come dedotto dall , “La sig.ra coniuge superstite del CP_1 Persona_1 sig. deceduto il 27.12.2017, è titolare della pensione di reversibilità cat. Persona_2
SOART n. 35025284 con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la quale è stata liquidata ed erogata, con integrazione al trattamento minimo e ciò sulla scorta dei redditi dichiarati in via presuntiva dalla ricorrente nella domanda amministrativa del 02.01.2018 (cfr. docc. 1 e 2)”.
1 Tanto premesso, l ha dedotto che l'indebito oggetto di causa trae origine dalle previsioni CP_1 contenute nell'art. 35 co. 10-bis D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito nella Legge 27.02.2009 n. 14, in base al quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di
60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
L'indebito non trae quindi origine dal superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge (al riguardo, la ricorrente ha dedotto e dimostrato di avere avuto redditi inferiori ai limiti previsti e tali circostanze non sono smentite da prove contrarie), ma costituisce una misura sanzionatoria tipizzata dalla legge in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali nei termini previsti.
Al riguardo, si deve però rilevare che la procedura ex art. 35 co. 10-bis prevede che la revoca della prestazione debba essere proceduta dalla sospensione della stessa;
nel caso di specie, vi è prova solo della notifica a mani proprie (presumibilmente effettuata in data 21.04.2023, ma la grafia apposta a penna sull'avviso di ricevimento non è chiara) del provvedimento di revoca del
01.04.2023 (all.ti 6-6bis del fascicolo ); manca invece la prova della notifica alla ricorrente CP_1 del provvedimento di sospensione del 28.06.2022 (all. 5) e dei precedenti solleciti a comunicare all i redditi (all.ti 3-4); non vi è quindi prova che la ricorrente fosse a conoscenza del fatto CP_1 che, in caso di mancata presentazione di una domanda di ricostituzione reddituale entro il
15.09.2022, l avrebbe provveduto a revocare le prestazioni legate al reddito, ciò tanto più CP_1 ove si consideri che la sospensione riguardava solo una trattenuta di € 11,34 al mese (importo talmente esiguo che la pensionata poteva certamente non accorgersi della sospensione).
Mancando la prova della notifica del provvedimento di sospensione ex art. 35 co. 10-bis, la domanda di ricostituzione reddituale presentata il 27.04.2023 (sei giorni dopo la ricezione del provvedimento di revoca) appare tempestiva, con conseguente annullamento dell'indebito.
Il ricorso va accolto entro tali limiti.
Per il resto, la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire, essendo fondata la tesi dell nella parte in cui viene dedotto che quanto alla domanda di riliquidazione della CP_1 pensione di reversibilità con applicazione della maggiorazione di cui all'art. 38 della Legge n.
448/2001 se ne rileva ed eccepisce l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità per violazione dell'art. 100 c.p.c. e comunque per violazione dell'art. 443 c.p.c.
2 Ed infatti, si deve evidenziare che la domanda di ricostituzione della pensione con applicazione della cennata maggiorazione non è stata avanzata con la domanda del 27.04.2023 ma con separata ed apposita domanda presentata il 22.05.2023 (doc. 11)… tale domanda è stata prontamente accolta dall' con provvedimento del 28 giugno 2023 e quindi ben prima del deposito del CP_2 ricorso giudiziale ed ampiamente prima che fosse decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. 12)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del parziale rigetto del ricorso.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 3.367,91 sulla pensione cat. SOART n. 35025284 comunicato alla ricorrente relativamente al periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2020.
2. Dichiara per il resto il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8o0,00 oltre rimborso CP_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7760/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. SANGUINETI PATRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto:
1. Dichiarare il diritto della ricorrente ad avere l'incremento al milione al mese ex art. 38 L. 448/2001 sulla pensione SOART n. 35025284, richiesto con domanda n.
2082961300060 del 27/4/2023; 2. Dichiarare il diritto della ricorrente all'annullamento del debito di
€ 3.367,91, riscosso con la pensione SOART n.35025284 relativamente al periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2020, contestato alla ricorrente in data 1/4/2023, (pratica indebito n.17622836), in quanto, illegittimo, errato nel merito ed inoltre trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità alla pensionata della erogazione non dovuta, secondo il principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n. CP_ 10642/19 e n. 4668/21; 3. Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dell'incremento al milione al mese ex art. 38 L. 448/2001 sin dalla data della domanda del 27/4/2023.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti risulta che, come dedotto dall , “La sig.ra coniuge superstite del CP_1 Persona_1 sig. deceduto il 27.12.2017, è titolare della pensione di reversibilità cat. Persona_2
SOART n. 35025284 con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la quale è stata liquidata ed erogata, con integrazione al trattamento minimo e ciò sulla scorta dei redditi dichiarati in via presuntiva dalla ricorrente nella domanda amministrativa del 02.01.2018 (cfr. docc. 1 e 2)”.
1 Tanto premesso, l ha dedotto che l'indebito oggetto di causa trae origine dalle previsioni CP_1 contenute nell'art. 35 co. 10-bis D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito nella Legge 27.02.2009 n. 14, in base al quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di
60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
L'indebito non trae quindi origine dal superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge (al riguardo, la ricorrente ha dedotto e dimostrato di avere avuto redditi inferiori ai limiti previsti e tali circostanze non sono smentite da prove contrarie), ma costituisce una misura sanzionatoria tipizzata dalla legge in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali nei termini previsti.
Al riguardo, si deve però rilevare che la procedura ex art. 35 co. 10-bis prevede che la revoca della prestazione debba essere proceduta dalla sospensione della stessa;
nel caso di specie, vi è prova solo della notifica a mani proprie (presumibilmente effettuata in data 21.04.2023, ma la grafia apposta a penna sull'avviso di ricevimento non è chiara) del provvedimento di revoca del
01.04.2023 (all.ti 6-6bis del fascicolo ); manca invece la prova della notifica alla ricorrente CP_1 del provvedimento di sospensione del 28.06.2022 (all. 5) e dei precedenti solleciti a comunicare all i redditi (all.ti 3-4); non vi è quindi prova che la ricorrente fosse a conoscenza del fatto CP_1 che, in caso di mancata presentazione di una domanda di ricostituzione reddituale entro il
15.09.2022, l avrebbe provveduto a revocare le prestazioni legate al reddito, ciò tanto più CP_1 ove si consideri che la sospensione riguardava solo una trattenuta di € 11,34 al mese (importo talmente esiguo che la pensionata poteva certamente non accorgersi della sospensione).
Mancando la prova della notifica del provvedimento di sospensione ex art. 35 co. 10-bis, la domanda di ricostituzione reddituale presentata il 27.04.2023 (sei giorni dopo la ricezione del provvedimento di revoca) appare tempestiva, con conseguente annullamento dell'indebito.
Il ricorso va accolto entro tali limiti.
Per il resto, la domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire, essendo fondata la tesi dell nella parte in cui viene dedotto che quanto alla domanda di riliquidazione della CP_1 pensione di reversibilità con applicazione della maggiorazione di cui all'art. 38 della Legge n.
448/2001 se ne rileva ed eccepisce l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità per violazione dell'art. 100 c.p.c. e comunque per violazione dell'art. 443 c.p.c.
2 Ed infatti, si deve evidenziare che la domanda di ricostituzione della pensione con applicazione della cennata maggiorazione non è stata avanzata con la domanda del 27.04.2023 ma con separata ed apposita domanda presentata il 22.05.2023 (doc. 11)… tale domanda è stata prontamente accolta dall' con provvedimento del 28 giugno 2023 e quindi ben prima del deposito del CP_2 ricorso giudiziale ed ampiamente prima che fosse decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda amministrativa (cfr. doc. 12)”.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del parziale rigetto del ricorso.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Annulla l'indebito di € 3.367,91 sulla pensione cat. SOART n. 35025284 comunicato alla ricorrente relativamente al periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2020.
2. Dichiara per il resto il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire.
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8o0,00 oltre rimborso CP_1 spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/04/2025
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Dr. Luca Notarangelo
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