Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
In applicazione del principio di tassatività delle ipotesi di nullità, la mancanza della firma dell'ausiliario sul decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore si risolve in una mera irritualità, dal momento che essa non impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto, purché il decreto stesso, debitamente sottoscritto dal PM, sia stato ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato.
Commentario • 1
- 1. Autovelox: la Cassazione 12105/2001Roberto Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 21 dicembre 2001
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/1999, n. 11949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11949 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Franco Marrone Presidente del 28.9.99
Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 1609
Dott. Mario Rotella Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere N. 32422/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P. G. presso la C.A. di Salerno, avverso la sentenza della C.A. di Salerno del 26.5.'99, pronunciata nei confronti di
CA FE, n. a Castel S. Giorgio il 10.10.'64. Visti gli atti, udite in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Sandro Occhionero e le conclusioni del sostituto procuratore generale dott. Vittorio Martusciello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, la Corte osserva quanto segue.
Motivi della decisione
Il 5.3.'98 il Pretore di Salerno, sez. dist. di Cava dei Tirreni, ha assolto FE CA con la formula "perché il fatto non sussiste" dal delitto continuato di emissione di assegni privi di copertura o non autorizzati dal trattario. La sentenza del pretore, impugnata dal P. G. di Salerno, è stata successivamente annullato dalla C.A. di Salerno il 26.5.'99 per nullità del decreto di citazione a giudizio, determinata dalla mancanza di sottoscrizione dell'atto da parte dell'ausiliario. Avverso quest'ultima decisione ricorre per cassazione il procuratore generale.
Con il ricorso, proposto per violazione degli artt. 555 e 126 c.p.p. in rel. all'art. 606 lett. b) stesso codice egli sostiene che la mancanza di sottoscrizione del decreto da parte dell'ausiliario nella fattispecie determina una mera irregolarità e non è motivo di invalidità dell'atto.
Il ricorso è fondato.
La mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario non è compresa, infatti, tra le cause di nullità enunciate nell'art. 555 c.p.p., che indica come tali l'inottemperanza all'obbligo dell'invito a rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375 e la carenza dei requisiti essenziali del decreto (esatta individuazione dell'imputato, sufficiente e chiara enunciazione dell'imputazione, indicazione del pretore competente e delle modalità della comparizione, avviso nelle forme di legge della facoltà di nomina del difensore). Nè essa determina una nullità di ordine generale, sia assoluta o a regime intermedio. In relazione a questo profilo la corte d'appello ha ritenuto, al contrario, che l'assenza di sottoscrizione dell'ausiliario, non consentendo il perfezionamento dell'atto, sia causa di nullità assoluta per difetto di iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, ex artt. 179, 178 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 405 e 554 c.p.p.. Si tratta di un'affermazione che non può essere condivisa, perché non distingue tra l'esercizio del potere di iniziativa del pubblico ministero e la documentazione di esso. La sottoscrizione dell'ausiliario attiene a questo secondo momento. La sua costante presenza (art. 126 c.p.p.) è, infatti, funzionale alla documentazione di quanto accade nel processo. L'effettivo esercizio dell'azione penale compete, invece, in modo esclusivo al pubblico ministero, la cui sottoscrizione è essenziale non ad un effetto documentale, ma agli effetti processuali del rinvio a giudizio dell'indagato in veste di imputato. Si deve, quindi, escludere che la mancanza di sottoscrizione dell'ausiliario sia causa ai sensi dell'art. 179 di una nullità assoluta di ordine generale concernente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.
Neppure si può ritenere che la carenza di firma dell'ausiliario sia causa di nullità relativa ex art. 142 c.p.p., disposizione che disciplina la diversa fattispecie della mancata sottoscrizione del verbale (categoria che non ricomprende il decreto di citazione inteso come documento).
Per completezza di motivazione si osserva da ultimo che - come ha sostenuto il procuratore generale - non è pertinente la citazione da parte della corte d'appello, a sostegno della decisione, della sentenza delle S U. n. 14 del 28.10.'99. In essa, infatti, l'affermazione che "la sottoscrizione dell'ausiliario è volta a certificare l'autenticità dell'atto ... sicché soltanto con ... (la sua) sottoscrizione ... (il decreto) può dirsi perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma" è finalizzata a precisare che il decreto, non ancora notificato si considera emesso in data certa, solo se sottoscritto dall'ausiliario. Quest'inciso sul momento perfettivo dell'atto attiene a una questione diversa dagli effetti sulla validità dell'atto della mancanza della firma del collaboratore, e precisamente alla determinazione della data, in cui si interrompe la prescrizione del reato, nel caso in cui il decreto di citazione, sottoscritto dal magistrato, sia stato emesso, ma non ancora notificato.
Per le ragioni indicate, poiché le ipotesi di nullità sono tassative e non vi è una norma specifica che disciplina la fattispecie, si deve concludere che la carenza di firma da parte dell'ausiliario del decreto di citazione a giudizio dinnanzi al pretore si risolve in una mera irritualità. Essa, quindi, non impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto, purché il decreto, sottoscritto dal titolare dell'azione penale, sia ritualmente e tempestivamente notificato all'imputato. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla corte territoriale competente per l'esame nel merito dell'appello proposta dal P. G. di Salerno.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 1999.