TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11454 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 12/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 21016 del R.G. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. P. Ravaglioli in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto in Roma, via C. Beccaria n. 29;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/06/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“annullare il provvedimento dell' – sede di Roma Flaminio di “Accertamento somme indebitamente CP_1 percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra Parte_1
n. 944277/2018”, ricevuto il 18 febbraio 2025. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre
[...] spese generali ed accessori come per legge”. Si è costituito con memoria l'istituto resistente e ha concluso chiedendo:
“dichiarare cessata la materia del contendere, compensando integralmente o in subordine parzialmente le spese di lite”. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza in data 12/11/25 mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento dell di “Accertamento somme CP_1 indebitamente percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra
1 n. 944277/2018” per l'importo di €. 855,02, ricevuto il 18 febbraio 2025. Parte_1
Al riguardo ha dedotto che, con sentenza n. 3963/2023, pubblicata il 06/11/2023, la Corte di Appello di Roma ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di NASpI anticipata emesso nei suoi confronti affermando: “il diritto dell'appellante di percepire in un'unica soluzione l'indennità di NASpI, non più erogata a decorrere dal luglio 2019” sicchè il provvedimento con cui è stata chiesta la restituzione di €. 855,02 impugnato con il presente giudizio è illegittimo. L' costituendosi in giudizio, ha dedotto che “ i competenti Uffici dell'Ente hanno provveduto CP_1 ad annullare l'indebito in sede di autotutela “….l'indebito non sussiste in quanto l'importo riconosciuto a titolo di anticipazione NASpI con sentenza n. 3963/2023 resa all'esito del procedimento rubricato sub. R.G. 3697/2020, Corte di Appello di Roma, IV Sezione Lavoro, tiene conto di quanto già erogato a titolo di NASpI per il periodo 03/06/2019 – 30/06/2019”. (cfr. provvedimento in autotutela - all. 1).” Premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito dell'annullamento dell'indebito in via amministrativa citata, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ordine all'indebito contestato ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza cd. virtuale ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Roma, 12/11/25
IL GIUDICE
CA VI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. CA VI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 12/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 21016 del R.G. dell'anno 2025 e promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. P. Ravaglioli in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale dell'istituto in Roma, via C. Beccaria n. 29;
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9/06/25 la ricorrente indicata in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo:
“annullare il provvedimento dell' – sede di Roma Flaminio di “Accertamento somme indebitamente CP_1 percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra Parte_1
n. 944277/2018”, ricevuto il 18 febbraio 2025. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre
[...] spese generali ed accessori come per legge”. Si è costituito con memoria l'istituto resistente e ha concluso chiedendo:
“dichiarare cessata la materia del contendere, compensando integralmente o in subordine parzialmente le spese di lite”. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa all'udienza in data 12/11/25 mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento dell di “Accertamento somme CP_1 indebitamente percepite su prestazione INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI della sig.ra
1 n. 944277/2018” per l'importo di €. 855,02, ricevuto il 18 febbraio 2025. Parte_1
Al riguardo ha dedotto che, con sentenza n. 3963/2023, pubblicata il 06/11/2023, la Corte di Appello di Roma ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di NASpI anticipata emesso nei suoi confronti affermando: “il diritto dell'appellante di percepire in un'unica soluzione l'indennità di NASpI, non più erogata a decorrere dal luglio 2019” sicchè il provvedimento con cui è stata chiesta la restituzione di €. 855,02 impugnato con il presente giudizio è illegittimo. L' costituendosi in giudizio, ha dedotto che “ i competenti Uffici dell'Ente hanno provveduto CP_1 ad annullare l'indebito in sede di autotutela “….l'indebito non sussiste in quanto l'importo riconosciuto a titolo di anticipazione NASpI con sentenza n. 3963/2023 resa all'esito del procedimento rubricato sub. R.G. 3697/2020, Corte di Appello di Roma, IV Sezione Lavoro, tiene conto di quanto già erogato a titolo di NASpI per il periodo 03/06/2019 – 30/06/2019”. (cfr. provvedimento in autotutela - all. 1).” Premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito dell'annullamento dell'indebito in via amministrativa citata, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla parte ricorrente la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti in ordine all'indebito contestato ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza cd. virtuale ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione e difesa disattesa: dichiara cessata la materia del contendere condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre CP_1 spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Roma, 12/11/25
IL GIUDICE
CA VI
2