Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 621 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.2022 prot. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Reggio Calabria, notificata, in data 26.9.2022, con la quale è stato ordinato, di provvedere all’immediata demolizione e riduzione in pristino di opere abusive, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio, conseguente e/o connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. IO BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Con il ricorso all’esame è gravata l’ordinanza di rimessione in pristino meglio dettagliata in epigrafe, inerente un’unità immobiliare di civile abitazione contraddistinta nel catasto del Comune di Reggio Calabria al foglio RC -OMISSIS- part. -OMISSIS- sub. -OMISSIS-. Il ricorrente riferisce che ha realizzato sul sedime della particella n. -OMISSIS- originariamente non di sua proprietà (ma catastalmente asseritamente “correlata” al fabbricato identificato con la particella -OMISSIS-) alcuni manufatti. Precisamente, sul lato nord, un muro di recinzione per delimitare l’area di cui aveva il possesso da oltre venti anni; sul lato nord ovest, nell’angolo opposto rispetto allo spigolo del fabbricato, una tettoia in legno, aperta su tutti i lati, sorretta da quattro travi e coperta con lamiera coibentata. Ha poi apposto a cavallo tra la parete dell’edificio del fabbricato (part. -OMISSIS-) e un vecchio muro di recinzione che delimitava l’originaria proprietà comunale con un’altra di terzi, cinque travi in legno lamellare sulle quali ha posto un cd. telo ombra. In epoca remota riferisce, inoltre, che i suoi genitori hanno realizzato sul lato sud dell’odierna particella -OMISSIS-, un modesto manufatto adibito a deposito.
Informa che il 18.7.2022 agenti della Polizia municipale del Comune di Reggio Calabria hanno eseguito un sopralluogo presso l’immobile ridetto e il giorno 26.9.2022, al ricorrente è stato notificato l’atto qui impugnato.
Nell’ordinanza si contesta la costruzione abusiva su suolo demaniale, secondo quanto previsto dall’art. 35 D.P.R. 380/2001; dunque, anche ai sensi dell’art. 31 c. 2 D.P.R. 380/2001, viene disposta la demolizione delle opere realizzate senza titolo.
Contro tale atto sono mosse censure compendiate nei motivi di diritto, come di seguito rubricati.
Primo motivo. Illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del DPR 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta del presupposto.
Si dice che il Comune di Reggio Calabria ha emesso l’atto impugnato sul presupposto che le opere sono state realizzate su suolo demaniale o comunque di proprietà comunale. Si afferma che l’area di sedime su cui sono stati realizzati gli interventi oggetto dell’ordinanza impugnata non solo non è demaniale, ma neppure di proprietà dell’ente resistente.
Secondo motivo. Illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del DPR 380/2001.
Si evidenzia che il Comune di Reggio Calabria contesta, comunque, al ricorrente di aver realizzato, in assenza di permesso di costruire, i seguenti presunti abusi: realizzazione di un muro di recinzione della lunghezza di m. 4, alto circa 2,50 metri; realizzazione di un manufatto in muratura adibito a deposito della dimensione di m. 3,40 di lunghezza e m. 2,40 di profondità; realizzazione di un gazebo in legno della dimensione di m. 6,50 di lunghezza e m. 4,10 di larghezza; realizzazione di una tettoia in legno costruita con quattro travi in legno e copertura in legno e lamiera coibentata.
Si afferma che nessuno di tali interventi necessitava, per la sua realizzazione, del permesso di costruire.
Nel motivo sono specificamente esaminate tutte le opere realizzate, sostenendo che per nessuna di esse era necessario il permesso di costruire, quindi l’art. 31 c. 2 D.P.R. 380/2001 non avrebbe potuto essere applicato.
Terzo motivo. Illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza del provvedimento nonché difetto assoluto del presupposto ed ancora difetto di istruttoria. Nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Difetto di motivazione.
Si evidenzia che nelle premesse dell’atto gravato si sostiene, correttamente, che il ricorrente ha realizzato i manufatti per cui è causa in un’area afferente al fabbricato di via -OMISSIS-, tuttavia, di seguito, nella ingiunzione, si fa riferimento alla diversa via -OMISSIS-.
Si evidenzia, inoltre, che i manufatti per cui è causa non sono stati realizzati sull’area di sedime identificata alla part. -OMISSIS- (come da ordinanza), ma su quella identificata al numero di part. -OMISSIS-.
Si dice, poi, che l’atto censurato si presenta irragionevole poiché descrive per ognuna delle opere abusive, una occupazione di ben 50 mq di area di sedime, quando invece l’area occupata singolarmente è ben diversa.
Inoltre, si afferma che nel ricorrente, a causa dell’inerzia dell’amministrazione, si era ingenerata una posizione di legittimo affidamento circa la legittimità di quanto realizzato.
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito per resistere, difendendosi con memorie e documenti.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Relativamente al primo motivo di diritto, occorre evidenziare che è ininfluente il regime proprietario del sedime sul quale sono state realizzate le opere contestate. Infatti l’ordinanza è stata emanata, espressamente, anche ai sensi dell’art. 31 c. 2 D.P.R. 380/2001, poiché gli interventi sono stati effettuati senza titolo alcuno.
Pertanto, anche tenuto conto della sentenza di accertamento dell’intervenuta usucapione di porzione delle particelle nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- (di cui al deposito del 19 febbraio 2026 di parte ricorrente) e in disparte la sopravvenienza di tale sentenza (emessa nel 2024) rispetto all’emanazione dell’atto gravato in questa sede, non si può condividere la tesi di parte ricorrente sostenuta nel motivo, secondo cui l’ordinanza sarebbe stata emanata solo ai sensi dell’art. 35 TU edilizia, sull’unico presupposto, quindi, della proprietà pubblica del sedime oggetto di costruzione.
Il motivo va, quindi, disatteso.
Quanto al secondo motivo di ricorso, esso va disatteso in quanto l’intervento presenta, nella sua complessità (per la cui descrizione e rappresentazione visiva, cfr. doc. 4 allegato al ricorso, pagg. 35 e 36; deposito del 21 novembre 2025, docc. nn. 2 e 3) i caratteri propri dell’attività di trasformazione del territorio, per cui era necessario il previo rilascio del permesso di costruire.
Al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va, infatti, compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo, con la conseguenza che i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera frazionata (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 10 aprile 2025, n. 3070, tra le molte).
Anche il terzo motivo di diritto va disatteso. Gli errori materiali richiamati costituiscono al più mere irregolarità inidonee a viziare l’ordinanza (peraltro l’indicazione della via -OMISSIS- viene fatta con generico riferimento agli “ edifici di ERP ”, in cui è compreso l’immobile in rilievo, mentre la localizzazione degli abusi è stata fatta correttamente, come riconosciuto da parte ricorrente), né può predicarsi maturazione di legittimo affidamento nella regolarità di opere realizzate senza titolo in ragione del tempo trascorso.
Deve, dunque, ribadirsi, come affermato dalla giurisprudenza, che “ l’ordine di demolizione in caso di abusi edilizi è un atto vincolato e sanzionatorio che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti. Non si può invocare un affidamento basato sulla conservazione di una situazione abusiva, poiché il tempo non può legittimare siffatta situazione (Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2024, n.3212) ”, (Consiglio di Stato, Sez. I, 23 giugno 2025, n. 599).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di parte resistente, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
IO BE, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IO BE | TE EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.