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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2024, n. 7009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7009 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UDIENZA DEL 11 LUGLIO 2024
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 22565 DELL'ANNO 2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. lette le predette note, ove ambo le parti hanno ribadito le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero, pronunzia, all'esito dell'udienza dell'11 luglio 2024, sostituita dalle note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 22565 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ) già legale rappr. della Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(p.iva – società cessata), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano
[...] P.IVA_1
Formicola, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Ribera n.5, come da mandato in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. - P.IVA ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti conferita per atto notaio Dott. Per_1
, Rep. n. 60896, Raccolta n. 31305 ( in atti) dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino del
[...]
Foro di Milano, con elezione del domicilio presso il suo Studio sito in Milano, Via Correggio n. 43
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 19.07.2021 otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo n. Controparte_2
5680/2021, con il quale veniva ingiunto a di pagare in suo favore l'importo di euro Parte_1
18109,90, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di consumi di energia portati nelle fatture, indicate nel ricorso monitorio, emesse nel periodo dal gennaio 2018 al luglio 2020.
proponeva opposizione avverso al suindicato decreto, deducendo che quale Parte_1 titolare della cessata non aveva materialmente più condotto in locazione l'immobile Controparte_1 commerciale sito in Napoli, alla via Mariano Semola n. 13, oggetto della forniture, per il periodo successivo al 14 maggio 2018. Dedotto di aver provveduto alla disdetta del contratto di fornitura di energia elettrica in via contestuale alla sottoscrizione del piano di rateizzo per l'estinzione di una morosità pregressa, assumeva di nulla dovere con riguardo ai consumi maturati successivamente al maggio 2018, rendendosi tuttavia disponibile al pagamento di quelli pregressi rimasti insoluti, pari all'importo di euro €1631,86. Deduceva ancora la responsabilità della successiva conduttrice del predetto immobile commerciale, sig. ra , ai sensi dell'art 2041 c.c. , la quale non aveva Parte_2 provveduto a volturare i contratti, nonché il concorso di colpa di nel fatto dannoso ai CP_2 sensi dell'art 1227 c.c., la quale aveva continuato a fornire energia senza alcuna forma di controllo circa la fruizione dell'utenza.
In forza di tali fatti chiedeva dunque al Tribunale di Napoli di accogliere le seguenti conclusioni:
In via via del tutto preliminare ed in rito, ai sensi dell'art. 269 c.p.c. e 163bis c.p.c., autorizzi, per le motivazioni indicate nel presente atto, la chiamata in causa dell' , corrente Controparte_3 in Napoli alla Via Consalvo n. 114, fissando, a tal riguardo, l'udienza di comparizione e il termine per la notifica;
2. all'esito del giudizio, a parziale revoca del Decreto Ingiuntivo opposto, accerti e dichiari la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra limitatamente alla somma di €16478,04 ingiunta alla opponente;
3. per l'effetto, Parte_1 nel merito, revochi il Decreto ingiuntivo dichiarando l'importo di €16478,04 non dovuto anche per carenza di legittimazione passiva;
4. a parziale revoca del Decreto Ingiuntivo accerti e dichiari che l'importo di €16478,04 è addebitabile, anche per ingiusto arricchimento, unicamente alla Sig.ra e, per l'effetto, la condanni a versare Parte_2 il detto importo in favore di 4. Dichiari che la chiamata in causa Sig.ra è tenuta a Controparte_2 Parte_2 manlevare la Sig.ra in proprio e nella sua qualità di titolare della da ogni pretesa Parte_1 Controparte_1 attorea condannandola a rifondere alla Sig.ra per tutto quanto sarà eventualmente tenuta a pagare Parte_1 all'attore anche per spese legali
Si costituiva l'opposta resistendo in fatto e diritto all'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto. In particolare evidenziava l'opposta che la sig. non aveva provveduto a Parte_1 comunicare alcuna disdetta dal contratto di utenza di cui, pertanto, era rimasta titolare per il periodo oggetto di fatturazione.
Disattesa l'istanza di chiamata in causa del terzo, nonché quella di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ( v. ordinanza del 10.02.2022), inviate le parti, su eccezione di parte opposta, all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo integrale Conciliazione), all'esito del deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c., la causa, sulla documentazione in atti, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art 281 sexies c.p.c. e, dunque, viene decisa in data odierna con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve ritenersi incontestato, in quanto oggetto di comune allegazione delle parti, la titolarità in capo alla di cui l'opponente è stata legale rappresentante, di un contratto di Organizzazione_1 fornitura di energia elettrica associato all'immobile ad uso commerciale sito in Napoli, alla via
Mariano Semola n. 13, dalla stessa condotto in locazione sino al maggio 2018 ( v. anche contratti allegati al ricorso monitorio).
Per vero è la stessa parte opponente a riconoscersi debitrice dei consumi fatturati con riguardo al periodo antecedente alla cessazione della predetta locazione.
L'opponente tuttavia deve ritenersi responsabile del pagamento anche dei consumi successivamente fatturati in relazione alla medesima utenza, non risultando in atti che Ella abbia mai comunicato alcuna disdetta della predetta utenza al gestore, contrariamente da quanto dalla stessa sostenuto.
Ed, infatti, dalla lettura dei piani di rateizzo, prodotti dall'opponente ( v. doc. n.1 e 2 ) nulla emerge al riguardo, mentre la fattura n.2932274489 del 28/05/2018, portante la dicitura “chiusura contratto o cessazione” ( cfr fascicolo monitorio), riguarda i soli consumi di gas antecedenti al maggio
2018, laddove con riguardo al periodo successivo l'opposta ha richiesto il pagamento dei consumi di energia elettrica, in relazione ai quali non si rinviene alcuna disdetta del contratto di utenza, pacificamente stipulato tra le parti.
Alcun documento attesta, dunque, la comunicazione di alcuna disdetta contrattuale al gestore, né la prova della stessa poteva emergere dalla prova testimoniale, richiesta da parte opponente mediante articolazione di capi del tutto generici al riguardo e in ogni caso riferenti circostanze documentabili, ma ingiustificatamente non documentate ( vero è che sin dal mese di marzo del medesimo anno CP_ 2018 si effettuavano numerose telefonate al call centre di allo scopo di concordare il distacco della fornitura di energia elettrica e del gas;
3. vero è che nel mese di marzo fu spedita finanche una raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede della di Via Semola n. 130/132, con la quale si comunicava la disdetta da tutte le utenze). CP_1
Pertanto l'opponente risulta certamente responsabile, quale socia illimitatamente responsabile, dei consumi espletati presso l'immobile cui l'utenza si riferisce, derivandone che essa deve ritenersi obbligata al pagamento delle fatturazioni emesse dall'opposta per il periodo in cui il contratto ha avuto effetti tra le parti e, dunque, anche degli importi di cui alle fatture contestate che a tale arco temporale fanno riferimento.
Acclarata la titolarità del rapporto di utenza, alcun rilievo, ai fini dell'esonero da responsabilità da parte dell'opponete, ha la circostanza che questa ( o meglio la società di cui era socia accomandataria) abbia o meno effettivamente fruito dei consumi elettrici presso l'immobile sito in via
M. Semola.
Ne discende, pertanto, l'assenza di ogni rilievo delle circostanze riferite dall'opponente per cui la stessa nel periodo successivo al maggio 2018 abbia o meno condotto in locazione o comunque avuto la disponibilità del predetto immobile, così come appare ininfluente la circostanza per cui la società sia cessata, restando in ogni caso la socia accomandataria illimitatamente responsabile per i debiti sociali.
Ferma restando, per le ragioni innanzi esposte, l'assoluta ininfluenza del consumo effettivo da parte di terzi dell'energia somministrata in ragione del contratto di utenza riferibile all'opponente, deve poi rilevarsi, quanto ai rapporti con il successivo conduttore dell'immobile, che questi esulano dall'oggetto di questo giudizio ( sottendendo le domande formulate nei confronti di tale terzo, di cui veniva richiesta la chiamata in causa, l'accertamento di responsabilità, in punto di diritto, del tutto autonome e scindibili rispetto a quelle azionate con la domanda monitoria), sicché l'opponente potrà rivalersi, provando quanto di ragione, nei confronti dell'effettivo fruitore dell'energia, in separata sede .
Sotto tale profilo si giustifica pertanto il rigetto della chiamata in causa della sig. , siccome Parte_2 disposta con l'ordinanza del 10.02.2022 ( in atti).
Quanto infine alla assunta responsabilità dell'opposta, dedotta dall'opponente ai sensi dell'art
1227 c.c., mette conto evidenziare che nel fatturare e richiedere il pagamento dei consumi CP_2 associati all'utenza non pone in essere alcun comportamento illegittimo, quanto piuttosto esercita il proprio diritto di credito.
La richiesta di adempimento non implica l'avverarsi di alcun danno nei confronti del debitore.
Per tale motivo alcun concorso nel fatto dannoso, ai sensi dell'art 1227 c.c., può ravvisarsi in questa sede nella condotta di la quale esercitando il proprio diritto di credito non cagiona CP_2 alcun danno illegittimo.
Alla luce delle osservazioni che precedono, va dunque integralmente rigettata l'opposizione e il decreto ingiuntivo opposto definitivamente dichiarato esecutivo.
Il governo delle spese di lite della presente fase deve seguire la soccombenza dell'opponente.
La liquidazione è operata come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 147/2022( in vigore dal 23 ottobre 2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art.6), avuto riguardo al valore della domanda, alla bassa complessità delle questioni controverse e alla effettiva attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 5680/2021; 2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente procedura in favore dell'opposta, che liquida in euro 3387, 00 per compensi di avvocato, cui aggiungere IVA e
CPA di legge nonché rimb. spese forf. nella misura del 15% del compenso.
Napoli, 11 luglio 2024
IL GIUDICE dott.ssa Flora Vollero