CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 188/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
PONTE DAVIDE, LA
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 433/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306C2020532024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insite come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in esame l'originaria parte ricorrente impugnava la sentenza di cui in epigrafe recante rigetto del ricorso di prime cure, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TL306C26205372024, con il quale l'Ufficio aveva accertato, ai fini Iva, per l'anno d'imposta 2018, un maggiore imposta di € 9.969,00 (oltre interessi) e irrogato una sanzione di
€ 11.215,13.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante proponeva i seguenti motivi di appello:
- Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
- Annullabilità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
- Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, perchè l'Ufficio non ha adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle difese.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. In relazione al primo ed al secondo motivo di appello, le deduzioni si scontrano con le risultanze documentali.
2.1 Lo schema d'atto risulta ricevuto in data 23 agosto 2024 e il conseguente contraddittorio preventivo si
è chiuso con una proposta di adesione comunicata al contribuente in data 29 ottobre 2024, il quale non la ha accettata. Quindi, in data 29 novembre 2024 veniva notificato l'avviso impugnato in prime cure.
Pertanto, risulta rispettato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente che deve intercorre tra la notifica dello schema d'atto e la notifica dell'avviso di accertamento.
2.2 Più in generale le risultanze documentali confermano l'attivazione di un contraddittorio procedimentale generale, nell'ottica deflattiva evocata, senza che si sia giunti alla conclusione stragiudiziale per scelta di parte contribuente.
3. In relazione al presunto difetto di motivazione, sia l'avviso impugnato che la sentenza hanno adeguatamente ricostruito i presupposti degli atti impositivi.
3.1 L'avviso di accertamento è scaturito dall'incrocio dei dati indicati nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 2018, dove la Parte ha indicato operazioni imponibili IVA pari ad € 52.909,00, a fronte di complessive operazioni imponibili Iva pari ad € 79.784,00, ricostruite dall'Ufficio tramite l'applicativo c.d.
“Spesometro”.
3.2 La documentazione acquisita, anche dalla curatela fallimentare, conferma come nell'ambito dell'azione revocatoria fallimentare l'odierna parte appellante è stato condannato alla restituzione, nei confronti della Società “Società_1”, dell'importo di € 72.800,00 al netto dell'Iva, con il conseguente diritto per la Parte di emettere la relativa nota di credito.
3.3 In base alle risultanze dei sistemi informativi risulta che lo stesso appellante abbia emesso note di credito/note di variazione in diminuzione nei confronti della Società “Società_1”: per un imponibile di € 72.800,00 nell'anno 2016 (IVA relativa € 16.016,00); per un imponibile di € 37.734,80 nell'anno 2018 (IVA relativa € 8.301,66).
3.4 Pertanto la nota di credito emessa nel 2018 non può riferirsi alla procedura esecutiva n. 594/2017, poiché la nota di credito relativa alla restituzione della somma di € 72.800,00 nei confronti della “ Società_1” è stata emessa interamente nell'anno 2016, come risulta inequivocabilmente anche dalla banca dati “spesometro” 2016.
4. Quindi correttamente la sentenza impugnata ha concluso nel senso che, a fronte dell'intero storno del credito già nel 2016, la nota di credito del 2018 costituirebbe una non ammissibile duplicazione di credito già stornato. Né emerge altrimenti la diversa ragione di credito ulteriore che avrebbe giustificato la disposizione contestata dall'ufficio con l'avviso impugnato in prime cure.
5. La sentenza impugnata va condivisa anche in ordine alla dedotta irrecuperabilità dell'importo a IVA, in quanto dall'esame del piano di riparto non risulta che il curatore fallimentare abbia ricevuto la nota di credito per stornare la corrispondente Iva a credito di € 1.666,95 che risulta invece detratta dalla “Società_2 Srl”. Con conseguente assenza della legittimazione allo storno della corrispondente Iva a debito di
€ 1.666,95.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto respinto.
7. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza calcolate ai sensi della tabella di cui al d.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate in complessivi euro 1.590,00
(millecinquecentonovanta/00), oltre accessori dovuti per legge
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
PONTE DAVIDE, LA
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 548/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 433/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 19/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306C2020532024 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insite come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appello in esame l'originaria parte ricorrente impugnava la sentenza di cui in epigrafe recante rigetto del ricorso di prime cure, proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TL306C26205372024, con il quale l'Ufficio aveva accertato, ai fini Iva, per l'anno d'imposta 2018, un maggiore imposta di € 9.969,00 (oltre interessi) e irrogato una sanzione di
€ 11.215,13.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante proponeva i seguenti motivi di appello:
- Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale;
- Annullabilità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
- Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, perchè l'Ufficio non ha adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle difese.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2. In relazione al primo ed al secondo motivo di appello, le deduzioni si scontrano con le risultanze documentali.
2.1 Lo schema d'atto risulta ricevuto in data 23 agosto 2024 e il conseguente contraddittorio preventivo si
è chiuso con una proposta di adesione comunicata al contribuente in data 29 ottobre 2024, il quale non la ha accettata. Quindi, in data 29 novembre 2024 veniva notificato l'avviso impugnato in prime cure.
Pertanto, risulta rispettato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 6 bis dello Statuto del Contribuente che deve intercorre tra la notifica dello schema d'atto e la notifica dell'avviso di accertamento.
2.2 Più in generale le risultanze documentali confermano l'attivazione di un contraddittorio procedimentale generale, nell'ottica deflattiva evocata, senza che si sia giunti alla conclusione stragiudiziale per scelta di parte contribuente.
3. In relazione al presunto difetto di motivazione, sia l'avviso impugnato che la sentenza hanno adeguatamente ricostruito i presupposti degli atti impositivi.
3.1 L'avviso di accertamento è scaturito dall'incrocio dei dati indicati nella dichiarazione IVA presentata per l'anno 2018, dove la Parte ha indicato operazioni imponibili IVA pari ad € 52.909,00, a fronte di complessive operazioni imponibili Iva pari ad € 79.784,00, ricostruite dall'Ufficio tramite l'applicativo c.d.
“Spesometro”.
3.2 La documentazione acquisita, anche dalla curatela fallimentare, conferma come nell'ambito dell'azione revocatoria fallimentare l'odierna parte appellante è stato condannato alla restituzione, nei confronti della Società “Società_1”, dell'importo di € 72.800,00 al netto dell'Iva, con il conseguente diritto per la Parte di emettere la relativa nota di credito.
3.3 In base alle risultanze dei sistemi informativi risulta che lo stesso appellante abbia emesso note di credito/note di variazione in diminuzione nei confronti della Società “Società_1”: per un imponibile di € 72.800,00 nell'anno 2016 (IVA relativa € 16.016,00); per un imponibile di € 37.734,80 nell'anno 2018 (IVA relativa € 8.301,66).
3.4 Pertanto la nota di credito emessa nel 2018 non può riferirsi alla procedura esecutiva n. 594/2017, poiché la nota di credito relativa alla restituzione della somma di € 72.800,00 nei confronti della “ Società_1” è stata emessa interamente nell'anno 2016, come risulta inequivocabilmente anche dalla banca dati “spesometro” 2016.
4. Quindi correttamente la sentenza impugnata ha concluso nel senso che, a fronte dell'intero storno del credito già nel 2016, la nota di credito del 2018 costituirebbe una non ammissibile duplicazione di credito già stornato. Né emerge altrimenti la diversa ragione di credito ulteriore che avrebbe giustificato la disposizione contestata dall'ufficio con l'avviso impugnato in prime cure.
5. La sentenza impugnata va condivisa anche in ordine alla dedotta irrecuperabilità dell'importo a IVA, in quanto dall'esame del piano di riparto non risulta che il curatore fallimentare abbia ricevuto la nota di credito per stornare la corrispondente Iva a credito di € 1.666,95 che risulta invece detratta dalla “Società_2 Srl”. Con conseguente assenza della legittimazione allo storno della corrispondente Iva a debito di
€ 1.666,95.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto respinto.
7. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza calcolate ai sensi della tabella di cui al d.m. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate in complessivi euro 1.590,00
(millecinquecentonovanta/00), oltre accessori dovuti per legge