Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 188
CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio preventivo sia stato rispettato, con tempistica adeguata tra la notifica dello schema d'atto e la notifica dell'avviso di accertamento. Inoltre, sia l'avviso che la sentenza di primo grado hanno adeguatamente motivato i presupposti degli atti impositivi.

  • Rigettato
    Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio preventivo sia stato attivato e che la mancata conclusione stragiudiziale sia dovuta alla scelta del contribuente di non aderire alla proposta.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata

    La Corte ha ritenuto che sia l'avviso di accertamento che la sentenza di primo grado abbiano adeguatamente ricostruito i presupposti degli atti impositivi.

  • Accolto
    Duplicazione di credito stornato

    La Corte ha condiviso la sentenza impugnata, ritenendo che la nota di credito del 2018 costituisca una non ammissibile duplicazione di credito già stornato interamente nel 2016.

  • Accolto
    Legittimazione allo storno IVA a debito

    La Corte ha condiviso la sentenza impugnata, ritenendo che non vi sia la legittimazione allo storno della corrispondente IVA a debito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 188
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 188
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo