Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/03/2026, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05614/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6778 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del provvedimento del 7 aprile 2025, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, nell'ambito del concorso per cui è causa, ha ritenuto la ricorrente “non idoneo” (motivo del giudizio: “pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, del D.M. 30.06.2003 n. 198”);
2) della scheda di valutazione - in particolare nella parte relativa all'esame neuropsichico - dalla cui lettura emerge che l'odierna ricorrente sarebbe stata giudicata non idonea stante la riscontrata presenza di pregresso disturbo dell'umore ai sensi dell'art.3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198;
3) dell'art. 3, comma 2, del d.m. 30 giugno 2003, n. 198 con riferimento alla allegata Tab. 1, punto 8, lett. b (solamente nella denegata ipotesi in cui dovesse essere considerato immediatamente lesivo della posizione della ricorrente)
e per l'accertamento del diritto dell'odierna ricorrente a ripetere la prova di efficienza psico fisica, nonché a prendere parte alle successive prove di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le note d’udienza del 20 marzo 2026, con le quali parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 6 giugno 2025 e depositato in data 9 giugno 2025, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato dinanzi a questo Tribunale l’esclusione dal concorso pubblico per 1.306 posti per allievo agente della Polizia di Stato (indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 luglio 2024), disposta il 7 aprile 2025 per «pregresso disturbo dell’umore in soggetto affettività ipoespressa» , ai sensi dell’art. 3, co. 2, tabella 1, punto 8, lett. b), del d.m. 30 giugno 2003, n. 198.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 17 giugno 2025 e con successiva memoria si è opposto all’accoglimento del ricorso.
3. Con ordinanza del 2 luglio 2025, n. 3629, il Collegio ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris , ritenendo immune da vizi macroscopici la scelta dell’amministrazione di valorizzare la pregressa diagnosi di «disturbo dell’umore» formulata l’anno precedente nei confronti della ricorrente dalla commissione medica di altro concorso per allievi agenti della Polizia di Stato. Il Consiglio di Stato, tuttavia, adito con appello cautelare dalla sig.ra -OMISSIS-, con ordinanza del 29 agosto 2025, n. 3087, ha riformato l’ordinanza di primo grado, ammettendo la ricorrente alla ripetizione della prova e, nelle more, alle ulteriori fasi concorsuali.
4. Il Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2026 ha depositato il giudizio di non idoneità conseguito dalla ricorrente agli accertamenti attitudinali ai quali è stata sottoposta in data 21 novembre 2025 e con successiva memoria ha chiesto, in considerazione della mancata impugnazione di quest’ultimo, che venga dichiarata l’improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Con note d’udienza in data 20 marzo 2026 la ricorrente si è associata alla richiesta della p.a.
6. All’udienza pubblica del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. La richiesta della ricorrente, pur priva delle formalità previste dall’art. 84, c. 1, 2 e 3, c.p.a. per la definizione di una rituale rinuncia, attesta, comunque, il venir meno di una condizione dell’azione, nella specie dell’interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5457), sicché a questo giudice non resta, in forza del principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo, che definire il giudizio coerentemente con tale evidenza, dichiarandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
9. Considerata la natura e l’andamento della controversia e la particolarità delle questioni trattate, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA GI AN, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
RI RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | GA GI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.