Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2002, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
0 6f634 IN NO04400/ 02 REPUBBLICA ITAL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Triburi- SEZIONE TRIBUTARIA Agwelazion pos tersemote posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 510/00 -- Presidente - Dott CH CANTILLO Consigliere Dott. Paolo GIULIANI RAGONESI Consigliere логія Cron. Dott. Vittorio Rep. BENINI - Rel. Consigliere Dott. Stefano Ud. 14/12/01 Consigliere-Dott. Francesco Antonio GENOVESE F ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NE CH;
- intimato avversO la sentenza n. 381/98 della Commissione 2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2631 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 9.11.1999, la Commissio- ne tributaria regionale di Campobasso ha rigettato l'appello dell'Ufficio imposte dirette di Isernia moti- vando che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione del- l'imponibile per PE e IL, e correttamente erano state dedotte da IC CH nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione 2 dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma bis, d.1. 30.12.1985 n. 971; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. 46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. In 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini PE e IL, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 3 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14.12.2001 Il Presidente, Il relatore Michel Car Stefano Benini : IL CANCELLIERE C1 EN BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 27 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 EN BA 4