TAR
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 18/03/2026, n. 4988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4988 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14229/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04988 /2026 REG.PROV.COLL. N. 14229/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14229 del 2024, proposto da
Aero Club D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti N. 14229/2024 REG.RIC.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
- delle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, del 11 e 12 dicembre 2024 (rispettivamente prot. n. 7175 e prot. n.
7212), nonché delle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, del 12 e 17 dicembre 2024 rispettivamente prot. n. 15076 e prot. n. 15219, nonché per l'accertamento del diritto dell'Aero Club d'Italia di avere un Presidente
“in carica” per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 26 dello statuto dell'Aero
Club d'Italia, con termine iniziale a decorrere dal 9 giugno 2022, data di comunicazione del predetto d.P.C.M. all'Aero Club d'Italia, o in subordine dal 1 giugno 2022, data di registrazione del predetto d.P.C.M. presso la Corte dei conti, o in ulteriore subordine dal 16 maggio 2022, data di adozione del predetto d.P.C.M. e dell'assenza di obbligo in capo all'Aero Club, ad adeguare il proprio statuto ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 242/1999;
- e per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ed emettere un nuovo d.P.C.M. di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 dello statuto dell'Aero Club
d'Italia, per il predetto periodo quadriennale, e (i) in cui sia espressamente esclusa la necessità per l'AeCI di adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal d.lgs. n.
242/1999, nonché (ii) con l'espressa indicazione della non soggezione dell'Aero Club
d'Italia all'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999. N. 14229/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. VA NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che parte ricorrente, con nota depositata il 24.10.2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all'accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n.
120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in ragione comunque della complessità della vicenda. N. 14229/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI GI, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
VA NE NI GI
IL SEGRETARIO N. 14229/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 04988 /2026 REG.PROV.COLL. N. 14229/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14229 del 2024, proposto da
Aero Club D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
nei confronti N. 14229/2024 REG.RIC.
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
- delle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, del 11 e 12 dicembre 2024 (rispettivamente prot. n. 7175 e prot. n.
7212), nonché delle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, del 12 e 17 dicembre 2024 rispettivamente prot. n. 15076 e prot. n. 15219, nonché per l'accertamento del diritto dell'Aero Club d'Italia di avere un Presidente
“in carica” per la durata di quattro anni, ai sensi dell'art. 26 dello statuto dell'Aero
Club d'Italia, con termine iniziale a decorrere dal 9 giugno 2022, data di comunicazione del predetto d.P.C.M. all'Aero Club d'Italia, o in subordine dal 1 giugno 2022, data di registrazione del predetto d.P.C.M. presso la Corte dei conti, o in ulteriore subordine dal 16 maggio 2022, data di adozione del predetto d.P.C.M. e dell'assenza di obbligo in capo all'Aero Club, ad adeguare il proprio statuto ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 242/1999;
- e per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ed emettere un nuovo d.P.C.M. di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 dello statuto dell'Aero Club
d'Italia, per il predetto periodo quadriennale, e (i) in cui sia espressamente esclusa la necessità per l'AeCI di adeguare il proprio statuto a quanto previsto dal d.lgs. n.
242/1999, nonché (ii) con l'espressa indicazione della non soggezione dell'Aero Club
d'Italia all'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999. N. 14229/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il dott. VA NE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che parte ricorrente, con nota depositata il 24.10.2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della permanenza dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all'accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo (si veda, al riguardo, ex plurimis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n.
120 ed altre);
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio, in ragione comunque della complessità della vicenda. N. 14229/2024 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI GI, Presidente
VA NE, Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
VA NE NI GI
IL SEGRETARIO N. 14229/2024 REG.RIC.