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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 6553/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da 1) Parte_1 nato a Milano il 5/2/1973 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Manuel Giulio Consolini, (c.f. , Stefano Garibaldi (c.f. C.F._2
e Marco Pietro Zanetti (c.f. ) C.F._3 C.F._4 presso i quali ha eletto domicilio telematico ( e Email_1
Email_2
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._5 residente in [...] con l'Avv. Cinzia Bruschi (c.f. ) C.F._6 presso la quale ha eletto domicilio telematico ( Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 19 giugno 2004 in Milano - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2004 Numero 473 Registro 03 Parte 2 Serie A) In regime di comunione dei beni. con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/5-3/6/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 Per_2 collocazione presso la madre, che vivrà con le figlie nella casa familiare. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori, in particolare le scelte relative l'istruzione, l'educazione, il culto e la salute dei minori saranno sempre concordate tra i genitori. I genitori si obbligano, in ogni caso, a collaborare al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo psico fisico equilibrato delle figlie, nonché a mantenerle, istruirle ed educarle, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali delle loro aspirazioni.
3. Il IG ha il diritto e il dovere di tenere con sé le figlie e , fatti salvi diversi Parte_1 Per_1 Per_2
e migliori accordi fra i genitori, ogniqualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre almeno 24 ore prima e previo accordo. 4. Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dalle ore 17:00 del venerdì pomeriggio, sino alla domenica sera, quando le riaccompagnerà dopo cena presso la madre entro le ore 21:30 e ciò a far data dall'allontanamento del IG dalla casa familiare. Parte_1
Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il IG terrà con sé le figlie un Parte_1 pomeriggio infrasettimanale, individuato nel mercoledì, andando a prenderle a scuola e alle eventuali attività ludico/sportive per tenerle con sé sino al mattino successivo per poi accompagnarle a scuola. Il padre si impegna a comunicare alla IGa , almeno 48 ore prima, il pomeriggio prescelto Parte_2 ove non coincidesse con il mercoledì.
5. Il IG , tutte le mattine, entro le ore 7.30, andrà a prendere le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 presso la casa della madre per accompagnarle all'Istituto Maria Consolatrice, in Milano -via Melchiorre Gioa n. 51, fintanto che le stesse minori non avranno terminato la predetta scuola secondaria di primo grado, salvo diversi accordi riguardanti eventuali partenze per gite o attività simili. Analogamente, fintanto che frequenteranno il predetto Istituto, il pomeriggio alle 16.30 provvederà ad andarle a prendere all'uscita della scuola per riaccompagnarle a casa, salvo diversi accordi riguardanti uscite anticipate prima o dopo la mensa scolastica. Il Signor si rende anche disponibile, previo accordo, all'accompagnamento delle figlie alle Parte_1 attività extrascolastiche (interessi sportivi/ludici).
6. Le vacanze estive di e saranno trascorse per 15 giorni continuativi con il padre e per Per_1 Per_2
15 giorni continuativi con la madre, per un periodo da concordare tra i coniugi entro il primo marzo di ogni anno, tenuto conto delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Quanto alle vacanze estive 2025 le minori trascorreranno con la madre le settimane dall'uno al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto, salvo diverso accordo tra le parti anche in ragione di esigenze lavorative, da comunicarsi tra i coniugi entro e non oltre il 15.06.2025. 7. Il padre trascorrerà con e metà delle vacanze natalizie previste dal calendario Per_1 Per_2 scolastico con alternanza dei periodi comprendenti il Natale e il Capodanno (dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche natalizie) da concordarsi tra i coniugi entro il 30 novembre di ogni anno.
8. Le figlie trascorreranno ad anni alterni per le vacanze pasquali con ciascun genitore. Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del 1° maggio con un genitore e quello del 25 aprile con l'altro, e allo stesso modo verranno disciplinate le festività del 2 giugno e 1° novembre, ove il calendario preveda dei ponti. In ogni caso i ponti saranno trascorsi con il genitore che ha il week end di competenza, il quale andrà a prendere le figlie la sera antecedente il ponte e/o la festività.
9. Le figlie trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo accordo dei coniugi di festeggiare il compleanno tutti insieme.
10. I genitori, nelle occasioni in cui trascorreranno periodi di vacanza insieme alle figlie dovranno comunicarsi reciprocamente località e recapito telefonico, ove l'altro genitore possa contattarli ovvero, eventualmente, raggiungerli per un breve saluto.
11. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare per prevedere eventuali deroghe al piano genitoriale suesposto nel preminente interesse delle minori anche con previsione di recupero per le ipotesi di indisponibilità del padre, della madre o delle figlie;
si impegnano del pari a tenersi reciprocamente informati sulle loro condizioni di salute;
nel caso in cui le figlie fossero indisposte od avessero bisogno di qualsiasi intervento medico o chirurgico (salvo i casi di conclamata urgenza) i genitori prenderanno insieme ogni e più opportuna decisione nell'esclusivo interesse delle figlie minori. Si impegnano altresì a concordare ogni altro aspetto della vita delle figlie, come, per esempio, vacanze studio all'estero e iscrizione ad attività scolastiche integrative.
12. I genitori convengono che durante il periodo estivo, nel caso in cui siano impegnati in attività lavorative (ad esempio: luglio e agosto) e e non frequentino gli istituti scolastici o i Per_1 Per_2 centri estivi, le minori possano essere affidate ai nonni e/o agli zii con calendario da concordare. Il tutto purché vi sia previo accordo in merito e non venga mai impegnato il periodo quindicinale di ciascun coniuge.
13. Con decorrenza dal suo allontanamento dalla casa familiare, il IG si obbliga a versare Parte_1 alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie la somma di € 600,00= (euro) mensili (per dodici mensilità all'anno) [€ 300,00 per ciascuna figlia] da versarsi alla moglie entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario a valuta fissa al seguente codice iban [...]. Tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al maggio 2026 (prima rivalutazione).
14. Le parti concordano che l'assegno unico erogato da INPS per le figlie venga percepito integralmente dalla IGa , previa presentazione della relativa domanda. Parte_2
15. I genitori, concordando che le figlie possano svolgere una attività sportiva ciascuna, come pure una attività ricreativa ciascuna, convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori, individuate secondo le “Linee Guida extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017, saranno ripartite al 50% fra di loro secondo il seguente schema: 1. spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo, consistenti in: a) visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o da specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base e da specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo, consistenti in: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Il tutto salvo ragioni d'urgenza;
3. spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4. spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta stessa;
in difetto il silenzio sarà considerato come consenso tacito alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi si fanno, sin da ora, carico del 50% ciascuno dei costi necessari per il completamento del ciclo della scuola secondaria di primo grado della figlia presso l'Istituto paritario Maria Consolatrice, Per_2 nonché delle cure odontoiatriche già intraprese e/o da intraprendersi nella misura indicata per entrambe le figlie.
16. La casa familiare sita in Milano alla via Concilio Vaticano II n. 8 con le relative pertinenze (box e cantina), di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti che la abiterà assieme alle figlie, in quanto genitore collocatario in via prevalente. Il IG , d'intesa con la moglie, con la sottoscrizione del presente atto si allontanerà dalla casa Parte_1 coniugale, portando con sé i propri effetti personali.
17. I coniugi continueranno a corrispondere ciascuno la propria quota del 50% del mutuo gravante sulla casa familiare di via Concilio Vaticano II n. 8 in Milano, acceso presso l'Intesa SanPaolo sino alla sua naturale scadenza. Pertanto, il IG e la IGa verseranno la rispettiva quota mensile di circa € Parte_1 Parte_2
280,00 direttamente sul conto corrente cointestato Intesa SanPaolo n. 00662/1000/00018399, entro e non oltre la data di scadenza di ciascun rateo coincidente con ultimo giorno del mese. 18. Con l'allontanamento del marito dalla casa coniugale la IGa provvederà a volturare a Parte_2 proprio nome tutte le utenze domestiche, i cui costi resteranno da tale data ad esclusivo carico di quest'ultima. Pertanto, i costi delle utenze del mese di maggio saranno ripartiti tra i coniugi in proporzione con riferimento alla data di allontanamento del IG dalla casa coniugale. Parte_1
Le spese condominiali ordinarie saranno a esclusivo carico della IGa dalla data di Parte_2 assegnazione della casa familiare, mentre le spese condominiali straordinarie rimarranno a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno. 19. I coniugi convengono che: a. le giacenze attive presenti sul conto corrente WeBank n. 01099/000000067465 e sul conto corrente Intesa SanPaolo n. 00662/1000/00007640 saranno ripartite al 50% alla data di sottoscrizione del presente ricorso o, comunque, entro la data del suo deposito previo contestuale conguaglio per spese sostenute dai coniugi per esigenze di carattere personale delle quali dovrà essere fornita evidenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costo agenzia immobiliare, canone di locazione IG , Parte_1 acquisti vari); b. Prima dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale o, comunque, prima del deposito del presente ricorso il patrimonio mobiliare costituito da azioni, obbligazioni, titoli di stato, investimenti ecc. presenti sul deposito amministrato n. 00662/3100/02605081 acceso presso Intesa Sanpaolo di viale Restelli n.3, in Milano viene liquidato e suddiviso tra i coniugi nella misura del 55% a favore della IGa
ed il 45% a favore del IG , secondo la modalità concordata tra i coniugi. Parte_2 Parte_1
Tutti i costi afferenti alle relative commissioni e imposte riguardanti le transazioni di vendita saranno sostenuti in parti uguali, al 50% ciascuno, dai coniugi. c. il conto corrente Intesa San Paolo n. 00662/1000/00018399 cointestato ai coniugi sul quale transitano i ratei del mutuo continuerà a rimanere in essere solo per tale scopo;
le parti si impegnano a ripartire al 50% le eventuali spese connesse alla gestione del conto. d. il conto corrente Webank n. 01099/000000067465 cointestato tra i coniugi verrà estinto nel momento in cui andranno a naturale scadenza (vale a dire dicembre 2025) le somme vincolate su Banca IFIS Rendimax per l'importo complessivo di € 6.000,00 circa. Detto importo verrà ripartito al 50% tra i IGi e;
Parte_1 Parte_2
e. il IG consegnerà alla moglie copia dei contratti relativi ai fondi pensione ArcaClick e Parte_1
Intesa SanPaolo Vita, rispettivamente per circa € 29.300,00 e € 31.600,00, sottoscritti a favore delle figlie. Le parti si riservano la facoltà di svincolare detti fondi con ripartizione paritetica di quanto ivi investito e con reimpiego, sempre a favore delle figlie, in altra forma di investimento.
20. Detrazioni fiscali annuali relative ai lavori straordinari effettuati sull'appartamento di via Concilio Vaticano II n. 8 rimarranno in favore di entrambi i coniugi al 50% ciascuno.
21. I coniugi, a parziale definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale tra loro e comunque connessa al rapporto coniugale, premettendo che la presente clausola è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014, nonché di quelle successive del medesimo tenore, con riferimento alche all'art. 19 L n.74 del 1987 ed alla Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 219 e successive, hanno concordato: a) la vendita della quota del 50% in capo alla IGa del box sito in via Parte_2 Raffaele Calzini n. 6 (catastalmente indentificato al NCEU di Milano al Foglio 33, Particella 22, subalterno 4 al piano S1 – zona 3 categoria C/6, classe 7, consistenza 12 mq, rendita € 70,03) al IG
al prezzo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da effettuarsi entro i 30 giorni Parte_1 successivi alla pubblicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale. Dalla sottoscrizione del presente ricorso l'utilizzo, i costi di gestione ed imposte (IMU, TARI) gravanti su detto box saranno ad esclusivo carico del IG . Parte_1
b) la vendita della quota del 50% in capo al IG del box sito alla via Concilio Parte_1
Vaticano II n. 2 (catastalmente indentificato al NCEU di Milano al Foglio 64, Particella 5, subalterno 33 al piano S1 – zona 3 categoria C/6, classe 7, consistenza 13 mq, rendita € 75,87) alla IGa al prezzo di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da effettuarsi entro i 30 Parte_2 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale. Dalla sottoscrizione del presente ricorso l'utilizzo, le spese di gestione ed imposte (IMU, TARI) gravanti su detto box saranno ad esclusivo carico della IGa . Parte_2
I coniugi concordano che i costi notarili necessari al trasferimento delle rispettive quote sarà ripartito tra gli stessi al 50%. 22. L'auto Kia Picanto tg. GL396HC, acquistata come l'auto Suzuki Ignis con il patrimonio familiare, ed intestata al IG verrà trasferita alla IGa entro e non oltre 30 giorni dal Parte_1 Parte_2 deposito del presente ricorso. Il IG all'atto del trasferimento si farà carico del relativo costo e i coniugi chiederanno alla Parte_1
Compagnia Assicurativa la possibilità di far subentrare la IGa nell'attuale classe di merito Parte_2 assicurativa del marito. Inoltre, il marito riconoscerà alla moglie la differenza tra il maggior valore dell'auto Suzuki Ignis rispetto all'auto Kia Picanto, il tutto per l'importo complessivo di € 1.830,00 (comprensivo quindi sia delle spese di trapasso sia della differenza maggior valore). Con l'intestazione dell'auto Kia Picanto tg. GL396HC la IGa si farà carico di tutti i relativi Parte_2 costi ed oneri (a mero titolo esemplificativo: la polizza assicurativa già rinnovata dal Sig. pari Parte_1
a € 585,02, il costo del trasferimento di tale polizza a suo nome, il bollo, la manutenzione, la revisione, ecc.).
23. Il IG e la IGa si impegnano, nel caso in cui dovessero avere Parte_1 Parte_2 frequentazioni sentimentali continuative, a non presentarle alle figlie prima di un ragionevole lasso di tempo, procedendo gradualmente all'inserimento del nuovo partner nella vita delle minori, avendo sempre riguardo al benessere psico-affettivo delle figlie e ad eventuali segni di disagio o malessere che si dovessero manifestare in loro.
24. Ciascun coniuge si impegna a preservare il ruolo genitoriale dell'altro nei confronti dei figli, evitando ogni comportamento che in qualche modo possa creare disagio all'altro non solo in ambito familiare ma anche lavorativo e sociale.
25. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alle figlie minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo datato 29.05.2025, con le integrazioni di cui al punto 8 (ove hanno previsto l'alternanza nella gestione delle figlie anche per il 7 e 8 dicembre e le vacanze scolastiche relative al carnevale) e le modifiche ai punti 19.a, 19.b e 22 del medesimo ricorso introduttivo, ove i coniugi hanno dato atto di aver già ottemperato alle relative previsioni contenute in detti punti in contestualità al deposito del medesimo ricorso [in particolare: - punto 19 lettera a., stante l'avvenuta ripartizione delle giacenze attive sul conto corrente WeBank n. 01099/000000067465 e sul conto corrente Intesa SanPaolo n. 00662/1000/00007640; punto 19 lettera b., stante l'avvenuta liquidazione e suddivisione tra i coniugi nella misura del 55% a favore della IGa ed il 45% a favore del IG del patrimonio mobiliare costituito da Parte_2 Parte_1 azioni, obbligazioni, titoli di stato, investimenti ecc. presenti sul deposito amministrato n. 00662/3100/02605081 acceso presso Intesa Sanpaolo di viale Restelli n.3, in Milano;
punto 22, avendo il IG già trasferito alla IGa l'auto Kia Picanto tg. GL396HC e Parte_1 Parte_2 provveduto a corrispondere alla moglie l'importo complessivo di € 1.830,00 (comprensivo delle spese di trapasso e della differenza maggior valore tra l'auto Suzuki Ignis e l'auto Kia Picanto tg. GL396HC). La IGa è inoltre subentrata nella classe di merito del marito.]. Parte_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 19 giugno 2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.ssa Valentina di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.6.2025 da 1) Parte_1 nato a Milano il 5/2/1973 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Manuel Giulio Consolini, (c.f. , Stefano Garibaldi (c.f. C.F._2
e Marco Pietro Zanetti (c.f. ) C.F._3 C.F._4 presso i quali ha eletto domicilio telematico ( e Email_1
Email_2
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._5 residente in [...] con l'Avv. Cinzia Bruschi (c.f. ) C.F._6 presso la quale ha eletto domicilio telematico ( Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 19 giugno 2004 in Milano - trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2004 Numero 473 Registro 03 Parte 2 Serie A) In regime di comunione dei beni. con i seguenti figli: , nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1
, nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/5-3/6/25 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto.
2. Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con prevalente Per_1 Per_2 collocazione presso la madre, che vivrà con le figlie nella casa familiare. La responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori, in particolare le scelte relative l'istruzione, l'educazione, il culto e la salute dei minori saranno sempre concordate tra i genitori. I genitori si obbligano, in ogni caso, a collaborare al fine di contribuire alla crescita e allo sviluppo psico fisico equilibrato delle figlie, nonché a mantenerle, istruirle ed educarle, tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali delle loro aspirazioni.
3. Il IG ha il diritto e il dovere di tenere con sé le figlie e , fatti salvi diversi Parte_1 Per_1 Per_2
e migliori accordi fra i genitori, ogniqualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre almeno 24 ore prima e previo accordo. 4. Il padre terrà con sé le figlie a fine settimana alternati dalle ore 17:00 del venerdì pomeriggio, sino alla domenica sera, quando le riaccompagnerà dopo cena presso la madre entro le ore 21:30 e ciò a far data dall'allontanamento del IG dalla casa familiare. Parte_1
Nelle settimane in cui il weekend è di spettanza materna, il IG terrà con sé le figlie un Parte_1 pomeriggio infrasettimanale, individuato nel mercoledì, andando a prenderle a scuola e alle eventuali attività ludico/sportive per tenerle con sé sino al mattino successivo per poi accompagnarle a scuola. Il padre si impegna a comunicare alla IGa , almeno 48 ore prima, il pomeriggio prescelto Parte_2 ove non coincidesse con il mercoledì.
5. Il IG , tutte le mattine, entro le ore 7.30, andrà a prendere le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 presso la casa della madre per accompagnarle all'Istituto Maria Consolatrice, in Milano -via Melchiorre Gioa n. 51, fintanto che le stesse minori non avranno terminato la predetta scuola secondaria di primo grado, salvo diversi accordi riguardanti eventuali partenze per gite o attività simili. Analogamente, fintanto che frequenteranno il predetto Istituto, il pomeriggio alle 16.30 provvederà ad andarle a prendere all'uscita della scuola per riaccompagnarle a casa, salvo diversi accordi riguardanti uscite anticipate prima o dopo la mensa scolastica. Il Signor si rende anche disponibile, previo accordo, all'accompagnamento delle figlie alle Parte_1 attività extrascolastiche (interessi sportivi/ludici).
6. Le vacanze estive di e saranno trascorse per 15 giorni continuativi con il padre e per Per_1 Per_2
15 giorni continuativi con la madre, per un periodo da concordare tra i coniugi entro il primo marzo di ogni anno, tenuto conto delle esigenze e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Quanto alle vacanze estive 2025 le minori trascorreranno con la madre le settimane dall'uno al 15 agosto e con il padre dal 16 al 31 agosto, salvo diverso accordo tra le parti anche in ragione di esigenze lavorative, da comunicarsi tra i coniugi entro e non oltre il 15.06.2025. 7. Il padre trascorrerà con e metà delle vacanze natalizie previste dal calendario Per_1 Per_2 scolastico con alternanza dei periodi comprendenti il Natale e il Capodanno (dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 30 dicembre e/o dal 30 dicembre sino alla fine delle vacanze scolastiche natalizie) da concordarsi tra i coniugi entro il 30 novembre di ogni anno.
8. Le figlie trascorreranno ad anni alterni per le vacanze pasquali con ciascun genitore. Le figlie trascorreranno, ad anni alterni, il giorno del 1° maggio con un genitore e quello del 25 aprile con l'altro, e allo stesso modo verranno disciplinate le festività del 2 giugno e 1° novembre, ove il calendario preveda dei ponti. In ogni caso i ponti saranno trascorsi con il genitore che ha il week end di competenza, il quale andrà a prendere le figlie la sera antecedente il ponte e/o la festività.
9. Le figlie trascorreranno il giorno del proprio compleanno ad anni alterni con ciascun genitore, salvo accordo dei coniugi di festeggiare il compleanno tutti insieme.
10. I genitori, nelle occasioni in cui trascorreranno periodi di vacanza insieme alle figlie dovranno comunicarsi reciprocamente località e recapito telefonico, ove l'altro genitore possa contattarli ovvero, eventualmente, raggiungerli per un breve saluto.
11. Entrambi i genitori si impegnano a collaborare per prevedere eventuali deroghe al piano genitoriale suesposto nel preminente interesse delle minori anche con previsione di recupero per le ipotesi di indisponibilità del padre, della madre o delle figlie;
si impegnano del pari a tenersi reciprocamente informati sulle loro condizioni di salute;
nel caso in cui le figlie fossero indisposte od avessero bisogno di qualsiasi intervento medico o chirurgico (salvo i casi di conclamata urgenza) i genitori prenderanno insieme ogni e più opportuna decisione nell'esclusivo interesse delle figlie minori. Si impegnano altresì a concordare ogni altro aspetto della vita delle figlie, come, per esempio, vacanze studio all'estero e iscrizione ad attività scolastiche integrative.
12. I genitori convengono che durante il periodo estivo, nel caso in cui siano impegnati in attività lavorative (ad esempio: luglio e agosto) e e non frequentino gli istituti scolastici o i Per_1 Per_2 centri estivi, le minori possano essere affidate ai nonni e/o agli zii con calendario da concordare. Il tutto purché vi sia previo accordo in merito e non venga mai impegnato il periodo quindicinale di ciascun coniuge.
13. Con decorrenza dal suo allontanamento dalla casa familiare, il IG si obbliga a versare Parte_1 alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie la somma di € 600,00= (euro) mensili (per dodici mensilità all'anno) [€ 300,00 per ciascuna figlia] da versarsi alla moglie entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario a valuta fissa al seguente codice iban [...]. Tale somma sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al maggio 2026 (prima rivalutazione).
14. Le parti concordano che l'assegno unico erogato da INPS per le figlie venga percepito integralmente dalla IGa , previa presentazione della relativa domanda. Parte_2
15. I genitori, concordando che le figlie possano svolgere una attività sportiva ciascuna, come pure una attività ricreativa ciascuna, convengono che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le minori, individuate secondo le “Linee Guida extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017, saranno ripartite al 50% fra di loro secondo il seguente schema: 1. spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo, consistenti in: a) visite mediche specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o da specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte da specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base e da specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo, consistenti in: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. Il tutto salvo ragioni d'urgenza;
3. spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4. spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
6. spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta stessa;
in difetto il silenzio sarà considerato come consenso tacito alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I coniugi si fanno, sin da ora, carico del 50% ciascuno dei costi necessari per il completamento del ciclo della scuola secondaria di primo grado della figlia presso l'Istituto paritario Maria Consolatrice, Per_2 nonché delle cure odontoiatriche già intraprese e/o da intraprendersi nella misura indicata per entrambe le figlie.
16. La casa familiare sita in Milano alla via Concilio Vaticano II n. 8 con le relative pertinenze (box e cantina), di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da mutuo, viene assegnata alla moglie con gli arredi ivi esistenti che la abiterà assieme alle figlie, in quanto genitore collocatario in via prevalente. Il IG , d'intesa con la moglie, con la sottoscrizione del presente atto si allontanerà dalla casa Parte_1 coniugale, portando con sé i propri effetti personali.
17. I coniugi continueranno a corrispondere ciascuno la propria quota del 50% del mutuo gravante sulla casa familiare di via Concilio Vaticano II n. 8 in Milano, acceso presso l'Intesa SanPaolo sino alla sua naturale scadenza. Pertanto, il IG e la IGa verseranno la rispettiva quota mensile di circa € Parte_1 Parte_2
280,00 direttamente sul conto corrente cointestato Intesa SanPaolo n. 00662/1000/00018399, entro e non oltre la data di scadenza di ciascun rateo coincidente con ultimo giorno del mese. 18. Con l'allontanamento del marito dalla casa coniugale la IGa provvederà a volturare a Parte_2 proprio nome tutte le utenze domestiche, i cui costi resteranno da tale data ad esclusivo carico di quest'ultima. Pertanto, i costi delle utenze del mese di maggio saranno ripartiti tra i coniugi in proporzione con riferimento alla data di allontanamento del IG dalla casa coniugale. Parte_1
Le spese condominiali ordinarie saranno a esclusivo carico della IGa dalla data di Parte_2 assegnazione della casa familiare, mentre le spese condominiali straordinarie rimarranno a carico di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno. 19. I coniugi convengono che: a. le giacenze attive presenti sul conto corrente WeBank n. 01099/000000067465 e sul conto corrente Intesa SanPaolo n. 00662/1000/00007640 saranno ripartite al 50% alla data di sottoscrizione del presente ricorso o, comunque, entro la data del suo deposito previo contestuale conguaglio per spese sostenute dai coniugi per esigenze di carattere personale delle quali dovrà essere fornita evidenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costo agenzia immobiliare, canone di locazione IG , Parte_1 acquisti vari); b. Prima dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale o, comunque, prima del deposito del presente ricorso il patrimonio mobiliare costituito da azioni, obbligazioni, titoli di stato, investimenti ecc. presenti sul deposito amministrato n. 00662/3100/02605081 acceso presso Intesa Sanpaolo di viale Restelli n.3, in Milano viene liquidato e suddiviso tra i coniugi nella misura del 55% a favore della IGa
ed il 45% a favore del IG , secondo la modalità concordata tra i coniugi. Parte_2 Parte_1
Tutti i costi afferenti alle relative commissioni e imposte riguardanti le transazioni di vendita saranno sostenuti in parti uguali, al 50% ciascuno, dai coniugi. c. il conto corrente Intesa San Paolo n. 00662/1000/00018399 cointestato ai coniugi sul quale transitano i ratei del mutuo continuerà a rimanere in essere solo per tale scopo;
le parti si impegnano a ripartire al 50% le eventuali spese connesse alla gestione del conto. d. il conto corrente Webank n. 01099/000000067465 cointestato tra i coniugi verrà estinto nel momento in cui andranno a naturale scadenza (vale a dire dicembre 2025) le somme vincolate su Banca IFIS Rendimax per l'importo complessivo di € 6.000,00 circa. Detto importo verrà ripartito al 50% tra i IGi e;
Parte_1 Parte_2
e. il IG consegnerà alla moglie copia dei contratti relativi ai fondi pensione ArcaClick e Parte_1
Intesa SanPaolo Vita, rispettivamente per circa € 29.300,00 e € 31.600,00, sottoscritti a favore delle figlie. Le parti si riservano la facoltà di svincolare detti fondi con ripartizione paritetica di quanto ivi investito e con reimpiego, sempre a favore delle figlie, in altra forma di investimento.
20. Detrazioni fiscali annuali relative ai lavori straordinari effettuati sull'appartamento di via Concilio Vaticano II n. 8 rimarranno in favore di entrambi i coniugi al 50% ciascuno.
21. I coniugi, a parziale definizione di ogni pendenza economico-patrimoniale tra loro e comunque connessa al rapporto coniugale, premettendo che la presente clausola è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sicché gli atti dispositivi di seguito previsti, anche con riferimento ai successivi atti che si rendessero necessari per formalizzarli, sono soggetti all'esenzione ed ai benefici fiscali di cui alla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, alla Circolare del Ministero delle Finanze del 16 marzo 2000 n. 49/F, alla Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 2/E del 21 febbraio 2014, nonché di quelle successive del medesimo tenore, con riferimento alche all'art. 19 L n.74 del 1987 ed alla Risoluzione n. 80/E del 9 settembre 219 e successive, hanno concordato: a) la vendita della quota del 50% in capo alla IGa del box sito in via Parte_2 Raffaele Calzini n. 6 (catastalmente indentificato al NCEU di Milano al Foglio 33, Particella 22, subalterno 4 al piano S1 – zona 3 categoria C/6, classe 7, consistenza 12 mq, rendita € 70,03) al IG
al prezzo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da effettuarsi entro i 30 giorni Parte_1 successivi alla pubblicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale. Dalla sottoscrizione del presente ricorso l'utilizzo, i costi di gestione ed imposte (IMU, TARI) gravanti su detto box saranno ad esclusivo carico del IG . Parte_1
b) la vendita della quota del 50% in capo al IG del box sito alla via Concilio Parte_1
Vaticano II n. 2 (catastalmente indentificato al NCEU di Milano al Foglio 64, Particella 5, subalterno 33 al piano S1 – zona 3 categoria C/6, classe 7, consistenza 13 mq, rendita € 75,87) alla IGa al prezzo di € 11.500,00 (undicimilacinquecento/00) da effettuarsi entro i 30 Parte_2 giorni successivi alla pubblicazione della sentenza di separazione da parte del Tribunale. Dalla sottoscrizione del presente ricorso l'utilizzo, le spese di gestione ed imposte (IMU, TARI) gravanti su detto box saranno ad esclusivo carico della IGa . Parte_2
I coniugi concordano che i costi notarili necessari al trasferimento delle rispettive quote sarà ripartito tra gli stessi al 50%. 22. L'auto Kia Picanto tg. GL396HC, acquistata come l'auto Suzuki Ignis con il patrimonio familiare, ed intestata al IG verrà trasferita alla IGa entro e non oltre 30 giorni dal Parte_1 Parte_2 deposito del presente ricorso. Il IG all'atto del trasferimento si farà carico del relativo costo e i coniugi chiederanno alla Parte_1
Compagnia Assicurativa la possibilità di far subentrare la IGa nell'attuale classe di merito Parte_2 assicurativa del marito. Inoltre, il marito riconoscerà alla moglie la differenza tra il maggior valore dell'auto Suzuki Ignis rispetto all'auto Kia Picanto, il tutto per l'importo complessivo di € 1.830,00 (comprensivo quindi sia delle spese di trapasso sia della differenza maggior valore). Con l'intestazione dell'auto Kia Picanto tg. GL396HC la IGa si farà carico di tutti i relativi Parte_2 costi ed oneri (a mero titolo esemplificativo: la polizza assicurativa già rinnovata dal Sig. pari Parte_1
a € 585,02, il costo del trasferimento di tale polizza a suo nome, il bollo, la manutenzione, la revisione, ecc.).
23. Il IG e la IGa si impegnano, nel caso in cui dovessero avere Parte_1 Parte_2 frequentazioni sentimentali continuative, a non presentarle alle figlie prima di un ragionevole lasso di tempo, procedendo gradualmente all'inserimento del nuovo partner nella vita delle minori, avendo sempre riguardo al benessere psico-affettivo delle figlie e ad eventuali segni di disagio o malessere che si dovessero manifestare in loro.
24. Ciascun coniuge si impegna a preservare il ruolo genitoriale dell'altro nei confronti dei figli, evitando ogni comportamento che in qualche modo possa creare disagio all'altro non solo in ambito familiare ma anche lavorativo e sociale.
25. I coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente alle figlie minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza e confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo datato 29.05.2025, con le integrazioni di cui al punto 8 (ove hanno previsto l'alternanza nella gestione delle figlie anche per il 7 e 8 dicembre e le vacanze scolastiche relative al carnevale) e le modifiche ai punti 19.a, 19.b e 22 del medesimo ricorso introduttivo, ove i coniugi hanno dato atto di aver già ottemperato alle relative previsioni contenute in detti punti in contestualità al deposito del medesimo ricorso [in particolare: - punto 19 lettera a., stante l'avvenuta ripartizione delle giacenze attive sul conto corrente WeBank n. 01099/000000067465 e sul conto corrente Intesa SanPaolo n. 00662/1000/00007640; punto 19 lettera b., stante l'avvenuta liquidazione e suddivisione tra i coniugi nella misura del 55% a favore della IGa ed il 45% a favore del IG del patrimonio mobiliare costituito da Parte_2 Parte_1 azioni, obbligazioni, titoli di stato, investimenti ecc. presenti sul deposito amministrato n. 00662/3100/02605081 acceso presso Intesa Sanpaolo di viale Restelli n.3, in Milano;
punto 22, avendo il IG già trasferito alla IGa l'auto Kia Picanto tg. GL396HC e Parte_1 Parte_2 provveduto a corrispondere alla moglie l'importo complessivo di € 1.830,00 (comprensivo delle spese di trapasso e della differenza maggior valore tra l'auto Suzuki Ignis e l'auto Kia Picanto tg. GL396HC). La IGa è inoltre subentrata nella classe di merito del marito.]. Parte_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio concordatario in Milano il 19 giugno 2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 18.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG