Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1523
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errata valutazione delle rimanenze finali

    La Corte ha ritenuto fondata la contestazione dell'Ufficio in merito alla violazione del principio di continuità dei criteri di valutazione, poiché la contribuente non ha fornito adeguata motivazione per il mutamento dei criteri di valutazione delle rimanenze.

  • Accolto
    Applicazione regime sanzionatorio ridotto

    La Corte ha ritenuto fondato il profilo di doglianza relativo al regime sanzionatorio, applicando la riduzione prevista dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, in considerazione della natura valutativa della violazione, dell'assenza di elementi di fraudolenza e dell'unicità della condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1523
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1523
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo