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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 20/02/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1523/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1282/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Sn - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02TB01234 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nel provvedimento impugnato si evidenzia, in sintesi, che la società avrebbe erroneamente sottovalutato le rimanenze finali relative all'anno d'imposta 2018, le quali, ai sensi degli artt. 92 e 110 del d.P.R. n. 917/1986
(TUIR), concorrono a formare il reddito d'esercizio per la differenza rispetto alle rimanenze iniziali.
L'Ufficio ha contestato, in particolare, la difformità tra il criterio utilizzato dal contribuente per la determinazione delle rimanenze iniziali al 31 dicembre 2017 — basato sui valori al pubblico — e quello adottato al 31 dicembre 2018 per la valutazione delle rimanenze finali, fondato sul metodo del prezzo al dettaglio rettificato in base alle percentuali di sconto mediamente applicate alla merce venduta.
Al riguardo, occorre richiamare l'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, secondo cui: “Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.”
Il successivo art. 110 del medesimo decreto stabilisce che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Sotto il profilo civilistico, l'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c. sancisce il principio di continuità dei criteri di valutazione, consentendone la modifica solo in casi eccezionali e imponendo che tale mutamento sia adeguatamente indicato e motivato in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa. In tal senso si
è espressa la Corte di cassazione, la quale ha affermato che solo le risultanze del bilancio regolarmente approvato e tenuto assumono rilevanza ai fini fiscali (Cass. civ., sez. V, n. 21809/2018).
La medesima Corte ha inoltre chiarito che il mutamento dei criteri di valutazione costituisce deroga al principio di continuità dei valori contabili ed è pertanto ammesso esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, che devono essere adeguatamente motivate (Cass. civ., sez. V, n. 11091/2008).
Nel caso di specie, tuttavia, tale motivazione non risulta fornita dalla contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata dall'Ufficio sotto il profilo della violazione del principio di continuità dei criteri di valutazione.
Il secondo motivo di ricorso (con cui parte ricorrente contesta solo il quantum debeatur con riferimento al recupero dell'IVA) è infondato poiché, in seno alle controdeduzioni depositate, l'Agenzia delle entrate ha puntualmente evidenziato l'erroneità della base di calcolo del contribuente giacché "come emerge dalla lettura del prospetto di calcolo alla pagina 11 dell'avviso di accertamento, è evidente che il “volume di affari” calcolato dall'Ufficio Controlli – D.P. Catania non è quello indicato dalla ricorrente – Euro 2.011.653,00, bensì, quello esposto nella seconda colonna, di Euro 1.994.570,00. In sintesi, il rapporto corretto indicato dalla ricorrente come IVA a debito/volume di affari è dato da:
-rettifica Quadro VE-24 – volume di affari – Euro 1.994.570,00;
-rettifica Quadro VL-1- IVA a debito accertata- Euro 224.298,00. Il rapporto, come è evidente, è pari all'aliquota media indicata nell'avviso di accertamento 11,13"
Con riferimento al regime sanzionatorio, il profilo di doglianza appare fondato.
Le violazioni contestate, infatti, attengono esclusivamente al criterio valutativo adottato per la determinazione delle rimanenze e non integrano condotte di occultamento di ricavi o di fraudolenta alterazione dei dati contabili. Inoltre, la contestazione concerne un'unica condotta, riconducibile a una scelta metodologica ritenuta non conforme dall'Amministrazione finanziaria.
In tale contesto deve trovare applicazione l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, il quale dispone che:
“Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile”. Nel caso di specie, la natura meramente valutativa della violazione, l'assenza di elementi di fraudolenza o di sottrazione imponibile in senso sostanziale e l'unicità della condotta contestata integrano circostanze idonee a rendere manifesta la sproporzione tra fatto e sanzione irrogata, giustificando pertanto l'applicazione della riduzione prevista dalla disposizione citata.
Alla luce di tali coordinate la sanzione base individuata in euro 11.422,000 deve essere ridotta ad un quarto, ossia euro 2.855,50 su cui operare l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 2, d.lgs. 472/1997 per complessivi euro 3.141,05.
L'esito del giudizio legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle sanzioni che vengono rideterminate come in motivazione, rigettandolo per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Presidente
COMMANDATORE CALOGERO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1282/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Sn - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02TB01234 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in oggetto.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Nel provvedimento impugnato si evidenzia, in sintesi, che la società avrebbe erroneamente sottovalutato le rimanenze finali relative all'anno d'imposta 2018, le quali, ai sensi degli artt. 92 e 110 del d.P.R. n. 917/1986
(TUIR), concorrono a formare il reddito d'esercizio per la differenza rispetto alle rimanenze iniziali.
L'Ufficio ha contestato, in particolare, la difformità tra il criterio utilizzato dal contribuente per la determinazione delle rimanenze iniziali al 31 dicembre 2017 — basato sui valori al pubblico — e quello adottato al 31 dicembre 2018 per la valutazione delle rimanenze finali, fondato sul metodo del prezzo al dettaglio rettificato in base alle percentuali di sconto mediamente applicate alla merce venduta.
Al riguardo, occorre richiamare l'art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986, secondo cui: “Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.”
Il successivo art. 110 del medesimo decreto stabilisce che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.
Sotto il profilo civilistico, l'art. 2423-bis, comma 1, n. 6, c.c. sancisce il principio di continuità dei criteri di valutazione, consentendone la modifica solo in casi eccezionali e imponendo che tale mutamento sia adeguatamente indicato e motivato in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa. In tal senso si
è espressa la Corte di cassazione, la quale ha affermato che solo le risultanze del bilancio regolarmente approvato e tenuto assumono rilevanza ai fini fiscali (Cass. civ., sez. V, n. 21809/2018).
La medesima Corte ha inoltre chiarito che il mutamento dei criteri di valutazione costituisce deroga al principio di continuità dei valori contabili ed è pertanto ammesso esclusivamente in presenza di circostanze eccezionali, che devono essere adeguatamente motivate (Cass. civ., sez. V, n. 11091/2008).
Nel caso di specie, tuttavia, tale motivazione non risulta fornita dalla contribuente, con conseguente legittimità della ripresa operata dall'Ufficio sotto il profilo della violazione del principio di continuità dei criteri di valutazione.
Il secondo motivo di ricorso (con cui parte ricorrente contesta solo il quantum debeatur con riferimento al recupero dell'IVA) è infondato poiché, in seno alle controdeduzioni depositate, l'Agenzia delle entrate ha puntualmente evidenziato l'erroneità della base di calcolo del contribuente giacché "come emerge dalla lettura del prospetto di calcolo alla pagina 11 dell'avviso di accertamento, è evidente che il “volume di affari” calcolato dall'Ufficio Controlli – D.P. Catania non è quello indicato dalla ricorrente – Euro 2.011.653,00, bensì, quello esposto nella seconda colonna, di Euro 1.994.570,00. In sintesi, il rapporto corretto indicato dalla ricorrente come IVA a debito/volume di affari è dato da:
-rettifica Quadro VE-24 – volume di affari – Euro 1.994.570,00;
-rettifica Quadro VL-1- IVA a debito accertata- Euro 224.298,00. Il rapporto, come è evidente, è pari all'aliquota media indicata nell'avviso di accertamento 11,13"
Con riferimento al regime sanzionatorio, il profilo di doglianza appare fondato.
Le violazioni contestate, infatti, attengono esclusivamente al criterio valutativo adottato per la determinazione delle rimanenze e non integrano condotte di occultamento di ricavi o di fraudolenta alterazione dei dati contabili. Inoltre, la contestazione concerne un'unica condotta, riconducibile a una scelta metodologica ritenuta non conforme dall'Amministrazione finanziaria.
In tale contesto deve trovare applicazione l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997, il quale dispone che:
“Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile”. Nel caso di specie, la natura meramente valutativa della violazione, l'assenza di elementi di fraudolenza o di sottrazione imponibile in senso sostanziale e l'unicità della condotta contestata integrano circostanze idonee a rendere manifesta la sproporzione tra fatto e sanzione irrogata, giustificando pertanto l'applicazione della riduzione prevista dalla disposizione citata.
Alla luce di tali coordinate la sanzione base individuata in euro 11.422,000 deve essere ridotta ad un quarto, ossia euro 2.855,50 su cui operare l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 2, d.lgs. 472/1997 per complessivi euro 3.141,05.
L'esito del giudizio legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle sanzioni che vengono rideterminate come in motivazione, rigettandolo per il resto.
Spese compensate.