Articolo 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 85
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 febbraio 1994
Art. 4. 1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 , e' sostituito dal seguente:
" 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 del D.L. n. 398/1993 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 .
3. Il CER definisce modalita' e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei locatari".
La legge n. 60/1963 , recante liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, prevede, con l'art. 10, per il finanziamento del programma decennale di costruzione di detti alloggi, contributi a carico dello Stato (fino al 31 marzo 1970; termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1977 dall' art. 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166 ), dei dipendenti e dei datori di lavoro (fino al 31 marzo 1970; termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1995 dall' art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ).
Il testo dei commi da 3 a 8 dell'art. 8 della legge n. 179/1992 , piu' volte citata, e' il seguente:
"3. Nel vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione e' determinato, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.
4. Il conduttore, non puo' sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, e' risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.
6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purche' la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.
7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore e' comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unita' immobiliari con prelazione a favore dei conduttori".
- Per la legge n. 60/1963 si veda nella nota precedente.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1994
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