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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/10/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 41/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.10.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo De Michele;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: ferie.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.1.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze del quale Controparte_1
docente negli anni scolastici 2019/2020 per 260 giorni, 2020/2021 per 251
giorni, 2021/2022 per 298 giorni, 2022/2023 per 302 giorni e 2023/2024
per 303 giorni in forza di contratti a tempo determinato per supplenze sino al termine delle attività didattiche, chiedeva condannarsi il suddetto a corrispondere la somma di euro 7.570,00 a titolo di indennità CP_1
1 sostitutiva di complessivi 121,06 giorni di ferie annuali maturate e non godute.
Il del rimaneva contumace. Controparte_1 CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il
docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente
invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del
diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
– e, in particolare, l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co.
55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.
2 della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
giustizia, grande sezione (con sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16) non consente la
perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una
informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione
di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della
cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
7.5.2025 n. 11968; in senso
2 conforme, Cass.
6.11.2024 n. 28587, Cass. 17.6.2024 n. 16715, Cass.
3.6.2024 n. 15415, Cass. 15.5.2024 n. 13440 e, ancor prima, Cass. 5.5.2022
n. 14268.
Nel caso in esame, l'istante non risulta avere richiesto di fruire di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni negli anni scolastici di riferimento.
A sua volta, il convenuto, restando contumace, non ha CP_1
dimostrato di avere inutilmente invitato l'istante a goderne.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire l'indennità sostitutiva.
Ai fini della sua determinazione in concreto, corretti appaiono i conteggi analitici elaborati in ricorso – sulla base dei giorni di lavoro prestati negli anni scolastici di riferimento, dell'anzianità di servizio maturata e della retribuzione giornaliera dovuta – in quanto conformi ai criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva (artt. 35-38 ccnl scuola 2019/2021,
art. 13 ccnl scuola 2006/2009).
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma richiesta in ricorso, con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724 e con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
3
P. q. m.
condanna il resistente a pagare all'istante la somma di euro 7.570,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Vincenzo De
Michele.
Taranto, 7.10.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 41/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 7.10.2025, promossa da
, con l'avv. Vincenzo De Michele;
Parte_1
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: ferie.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.1.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze del quale Controparte_1
docente negli anni scolastici 2019/2020 per 260 giorni, 2020/2021 per 251
giorni, 2021/2022 per 298 giorni, 2022/2023 per 302 giorni e 2023/2024
per 303 giorni in forza di contratti a tempo determinato per supplenze sino al termine delle attività didattiche, chiedeva condannarsi il suddetto a corrispondere la somma di euro 7.570,00 a titolo di indennità CP_1
1 sostitutiva di complessivi 121,06 giorni di ferie annuali maturate e non godute.
Il del rimaneva contumace. Controparte_1 CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il
docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie
durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente
invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del
diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
– e, in particolare, l'art. 5 co. 8 d.l. 95/2012, come integrato dall'art. 1 co.
55 l. 228/2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.
2 della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
giustizia, grande sezione (con sentenze del 6.11.2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16 e in cause C-619/16 e C-684/16) non consente la
perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità
sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una
informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione
di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della
cessazione del rapporto di lavoro”: cfr. Cass.
7.5.2025 n. 11968; in senso
2 conforme, Cass.
6.11.2024 n. 28587, Cass. 17.6.2024 n. 16715, Cass.
3.6.2024 n. 15415, Cass. 15.5.2024 n. 13440 e, ancor prima, Cass. 5.5.2022
n. 14268.
Nel caso in esame, l'istante non risulta avere richiesto di fruire di ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni negli anni scolastici di riferimento.
A sua volta, il convenuto, restando contumace, non ha CP_1
dimostrato di avere inutilmente invitato l'istante a goderne.
Ne deriva il diritto dell'istante di percepire l'indennità sostitutiva.
Ai fini della sua determinazione in concreto, corretti appaiono i conteggi analitici elaborati in ricorso – sulla base dei giorni di lavoro prestati negli anni scolastici di riferimento, dell'anzianità di servizio maturata e della retribuzione giornaliera dovuta – in quanto conformi ai criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva (artt. 35-38 ccnl scuola 2019/2021,
art. 13 ccnl scuola 2006/2009).
Conclusivamente, deve condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell'istante della somma richiesta in ricorso, con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l. 23.12.1994
n. 724 e con decorrenza, ex art. 429 c.p.c., dal giorno di maturazione dei diritti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
3
P. q. m.
condanna il resistente a pagare all'istante la somma di euro 7.570,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724, decorrenti dalla maturazione dei diritti;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro
2.100,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Vincenzo De
Michele.
Taranto, 7.10.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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