CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12768 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT MO, nata in [...], il [...]; avverso la sentenza del 7/7/2022 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
C/ s•—• vistiy1i atti, 9rovve imento pugnato d il ricorso• ita la rel‘ion volta Consiglie Dott. Luc Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12768 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/02/2023 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di AT MO per il reato di tentato furto, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha riconosciuto la contestata recidiva specifica e ritenuto l'equivalenza della stessa con le già concesse attenuanti generiche, nonché ha revocato la sospensione condizionale concessa dal Tribunale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In proposito lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe in tal senso valorizzato due condanne riportate dall'imputata per furti commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e che non potrebbero dunque essere valutate disgiuntamente e che, peraltro, all'epoca in cui l'istituto venne invocato dinanzi al giudice di primo grado non erano ancora divenute definitive. Non di meno i giudici del merito non avrebbero tenuto conto della risalenza dell'unico precedente considerato, nè del modesto valore del bene sottratto e che, essendo rimasto il reato allo stadio del tentativo, la persona offesa non avrebbe subito alcun danno. Analogo vizio viene denunziato con il secondo motivo in merito al riconoscimento della contestata recidiva, apoditticamente giustificato sulla base della mera esistenza di un precedente penale. Ed ancora l'erronea applicazione della legge penale è il vizio dedotto con il terzo ed ultimo motivo, con il quale la ricorrente eccepisce il malgoverno della disposizione di cui all'art. 163 c.p., lamentando che la revoca della sospensione condizionale anche in questo caso sia stata giustificata in ragione dell'esistenza di una precedente condanna, ancorchè a pena non sospesa. 3. Con memoria del 13 gennaio 2022 il difensore dell'imputata ha chiesto che la pena detentiva venga sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20- bis c.p. e 53 I. n. 689/1981. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. I primi due motivi risultano accomunati dalla deduzione del vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. Va allora ribadito che tale vizio riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la 2 sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Sotto il profilo della violazione di legge i vizi motivi in questione si rivelano dunque inammissibili nella misura in cui le censure in essi articolate evidenziano in realtà meri vizi di motivazione, non individuando alcuna effettiva violazione della legge processuale. 2.1 Non di meno, quanto al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. censurato con il primo motivo, va evidenziato che i giudici del merito hanno giustificato tale decisione in riferimento alla ritenuta abitualità del comportamento dell'imputata. Va allora ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della suddetta causa di non punibilità, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame e che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis c.p. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). 2.1.1 Alla luce di questi principi la motivazione della decisione impugnata resiste alle doglianze formulate dalla ricorrente. Anche a prescindere dalla natura meramente assertiva dell'affermazione per cui i reati contestati nel procedimento a carico della AT definito successivamente alla pronunzia di primo grado sarebbero stati commessi nel medesimo contesto di tempo e di luogo (risultando dalla sentenza impugnata soltanto che per essi si è proceduto simultaneamente), deve osservarsi che non rileva il principio giurisprudenziale evocato dalla ricorrente, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si 3 collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064). 2.1.2 Tale principio riguarda infatti l'ipotesi in cui si discuta dell'applicabilità dell'esimente nel procedimento ad oggetto più reati posti in continuazione tra loro ed esclude che il riconoscimento di quest'ultima sia automaticamente indicativa dell'abitualità del comportamento criminoso e, dunque, a quello della causa di non punibilità. Pertanto, anche considerando unitariamente e non disgiuntamente i due reati menzionati, rimane il fatto, considerato dalla sentenza impugnata, che tale illecito "unitario" non è rimasto isolato nel cursus criminale dell'imputata, la quale è gravata da un ulteriore precedente per reato della stessa indole. In maniera tutt'altro che immotivata, nonchè facendo buon governo dei principi affermati dalla citata Sezioni Unite Tushaj, la Corte territoriale ha dunque negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità interpretando la pluralità delle violazioni come espressivo del carattere di serialità dei comportamenti. Conseguentemente irrilevanti sono a questo punto le ulteriori obiezioni concernenti la risalenza del primo precedente ovvero il modesto valore del bene oggetto di sottrazione o l'assenza di danno, posto che il riconosciuto carattere abituale del comportamento è comunque ostativo, per volontà dello stesso art. 131-bis c.p., all'operatività dell'esimente. 2.1.3 Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto fondare la propria decisione esclusivamente sulla base delle condanne risultanti all'epoca della sua decisione dal certificato penale, posto che le pronunzie delle Sezioni Unite citate in precedenza hanno concordemente sottolineato come il giudicante possa tenere conto, ai fini della valutazione dell'abitualità del comportamento, di reati per cui non è intervenuta una condanna definitiva ed anche di quelli commessi successivamente alla realizzazione di quello per cui si procede. Correttamente dunque — ed a maggior ragione — ne ha tenuto conto la Corte territoriale in ragione dell'intervenuta irrevocabilità della condanna per i reati giudicati dal Tribunale di Modena. 2.2 Per quanto riguarda il contestato riconoscimento della recidiva specifica a seguito dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero, quelle della ricorrente sono censure in fatto e manifestamente infondate. La Corte ha infatti motivatamente giustificato la ritenuta espressività del reato per cui si procede, non applicando alcun automatismo fondato sulla mera esistenza del precedente gravante sull'imputata. Né rileva il tempo trascorso al momento della condanna, dovendo considerarsi quello solo la distanza temporale tra il nuovo reato e quello oggetto del precedente, che nel caso di specie è assai inferiore a quello prospettato dal ricorrente. 4 3. Il terzo motivo è inammissibile. Fondata sarebbe invero la critica svolta dal ricorrente alla ritenuta natura ostativa alla concessione della sospensione condizionale della precedente condanna a pena non sospesa (Sez. 1, Sentenza n. 30729 del 20/06/2013, Hassan, Rv. 256206). Va però rilevato che la Corte territoriale ha giustificato la revoca del beneficio anche sulla base di una motivata prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputata, che il ricorso ha del tutto ignorato. Deve allora ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, come nel caso di specie, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448). 4. Infine deve essere rigettata l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e 95 d.lgs. n. 150/2022. Infatti lo stesso articolo da ultimo citato stabilisce che, nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, la suddetta istanza deve essere presentata, successivamente al passaWn giudicato della sentenza ed entro il termine di trenta giorni da tale momento, al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/2/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
C/ s•—• vistiy1i atti, 9rovve imento pugnato d il ricorso• ita la rel‘ion volta Consiglie Dott. Luc Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12768 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 03/02/2023 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di AT MO per il reato di tentato furto, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, ha riconosciuto la contestata recidiva specifica e ritenuto l'equivalenza della stessa con le già concesse attenuanti generiche, nonché ha revocato la sospensione condizionale concessa dal Tribunale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In proposito lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe in tal senso valorizzato due condanne riportate dall'imputata per furti commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e che non potrebbero dunque essere valutate disgiuntamente e che, peraltro, all'epoca in cui l'istituto venne invocato dinanzi al giudice di primo grado non erano ancora divenute definitive. Non di meno i giudici del merito non avrebbero tenuto conto della risalenza dell'unico precedente considerato, nè del modesto valore del bene sottratto e che, essendo rimasto il reato allo stadio del tentativo, la persona offesa non avrebbe subito alcun danno. Analogo vizio viene denunziato con il secondo motivo in merito al riconoscimento della contestata recidiva, apoditticamente giustificato sulla base della mera esistenza di un precedente penale. Ed ancora l'erronea applicazione della legge penale è il vizio dedotto con il terzo ed ultimo motivo, con il quale la ricorrente eccepisce il malgoverno della disposizione di cui all'art. 163 c.p., lamentando che la revoca della sospensione condizionale anche in questo caso sia stata giustificata in ragione dell'esistenza di una precedente condanna, ancorchè a pena non sospesa. 3. Con memoria del 13 gennaio 2022 il difensore dell'imputata ha chiesto che la pena detentiva venga sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20- bis c.p. e 53 I. n. 689/1981. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. I primi due motivi risultano accomunati dalla deduzione del vizio di cui all'art. 606 lett. b) c.p.p. Va allora ribadito che tale vizio riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la 2 sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Sotto il profilo della violazione di legge i vizi motivi in questione si rivelano dunque inammissibili nella misura in cui le censure in essi articolate evidenziano in realtà meri vizi di motivazione, non individuando alcuna effettiva violazione della legge processuale. 2.1 Non di meno, quanto al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. censurato con il primo motivo, va evidenziato che i giudici del merito hanno giustificato tale decisione in riferimento alla ritenuta abitualità del comportamento dell'imputata. Va allora ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della suddetta causa di non punibilità, il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame e che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis c.p. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). 2.1.1 Alla luce di questi principi la motivazione della decisione impugnata resiste alle doglianze formulate dalla ricorrente. Anche a prescindere dalla natura meramente assertiva dell'affermazione per cui i reati contestati nel procedimento a carico della AT definito successivamente alla pronunzia di primo grado sarebbero stati commessi nel medesimo contesto di tempo e di luogo (risultando dalla sentenza impugnata soltanto che per essi si è proceduto simultaneamente), deve osservarsi che non rileva il principio giurisprudenziale evocato dalla ricorrente, secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si 3 collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, Sentenza n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064). 2.1.2 Tale principio riguarda infatti l'ipotesi in cui si discuta dell'applicabilità dell'esimente nel procedimento ad oggetto più reati posti in continuazione tra loro ed esclude che il riconoscimento di quest'ultima sia automaticamente indicativa dell'abitualità del comportamento criminoso e, dunque, a quello della causa di non punibilità. Pertanto, anche considerando unitariamente e non disgiuntamente i due reati menzionati, rimane il fatto, considerato dalla sentenza impugnata, che tale illecito "unitario" non è rimasto isolato nel cursus criminale dell'imputata, la quale è gravata da un ulteriore precedente per reato della stessa indole. In maniera tutt'altro che immotivata, nonchè facendo buon governo dei principi affermati dalla citata Sezioni Unite Tushaj, la Corte territoriale ha dunque negato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità interpretando la pluralità delle violazioni come espressivo del carattere di serialità dei comportamenti. Conseguentemente irrilevanti sono a questo punto le ulteriori obiezioni concernenti la risalenza del primo precedente ovvero il modesto valore del bene oggetto di sottrazione o l'assenza di danno, posto che il riconosciuto carattere abituale del comportamento è comunque ostativo, per volontà dello stesso art. 131-bis c.p., all'operatività dell'esimente. 2.1.3 Manifestamente infondata è infine l'obiezione per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto fondare la propria decisione esclusivamente sulla base delle condanne risultanti all'epoca della sua decisione dal certificato penale, posto che le pronunzie delle Sezioni Unite citate in precedenza hanno concordemente sottolineato come il giudicante possa tenere conto, ai fini della valutazione dell'abitualità del comportamento, di reati per cui non è intervenuta una condanna definitiva ed anche di quelli commessi successivamente alla realizzazione di quello per cui si procede. Correttamente dunque — ed a maggior ragione — ne ha tenuto conto la Corte territoriale in ragione dell'intervenuta irrevocabilità della condanna per i reati giudicati dal Tribunale di Modena. 2.2 Per quanto riguarda il contestato riconoscimento della recidiva specifica a seguito dell'accoglimento dell'appello del pubblico ministero, quelle della ricorrente sono censure in fatto e manifestamente infondate. La Corte ha infatti motivatamente giustificato la ritenuta espressività del reato per cui si procede, non applicando alcun automatismo fondato sulla mera esistenza del precedente gravante sull'imputata. Né rileva il tempo trascorso al momento della condanna, dovendo considerarsi quello solo la distanza temporale tra il nuovo reato e quello oggetto del precedente, che nel caso di specie è assai inferiore a quello prospettato dal ricorrente. 4 3. Il terzo motivo è inammissibile. Fondata sarebbe invero la critica svolta dal ricorrente alla ritenuta natura ostativa alla concessione della sospensione condizionale della precedente condanna a pena non sospesa (Sez. 1, Sentenza n. 30729 del 20/06/2013, Hassan, Rv. 256206). Va però rilevato che la Corte territoriale ha giustificato la revoca del beneficio anche sulla base di una motivata prognosi sfavorevole sul futuro comportamento dell'imputata, che il ricorso ha del tutto ignorato. Deve allora ribadirsi che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti, come nel caso di specie, in quanto da una pronuncia favorevole su di esse non potrebbe derivare all'impugnante quella modificazione della sua situazione processuale in cui si sostanzia l'interesse che, per espresso dettato normativo, deve sottostare ad ogni impugnazione (Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3, n. 27119 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bertozzi, Rv. 264267; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448). 4. Infine deve essere rigettata l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20-bis c.p. e 95 d.lgs. n. 150/2022. Infatti lo stesso articolo da ultimo citato stabilisce che, nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, la suddetta istanza deve essere presentata, successivamente al passaWn giudicato della sentenza ed entro il termine di trenta giorni da tale momento, al giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/2/2023