Art. 17.
All' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
All' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".