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20 gennaio 1981
20 gennaio 1981
Art. 17.
All' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
All' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 2813Provvedimento: N.3120 /2022 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3120 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022 TRA Parte_1 , in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_1 , rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. AL AR, presso il cui studio, sito in Battipaglia (SA) alla via Carso, 6, elettivamente domiciliano OPPONENTE E Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato agli atti, Dall'avvocatura …Leggi di più...
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