Articolo 17 della Legge 3 gennaio 1981, n. 1
Articolo 16Articolo 18
Versione
20 gennaio 1981
Art. 17.
All' articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1981
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