CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 6031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6031 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
Dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1681 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1517/2021 pronunciata dal
Tribunale di Napoli in data 16 febbraio 2021, vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 agli atti, dall'Avv. Alessandro Iodice presso il cui studio in Frattamaggiore (NA) alla
Via Padre Mario Vergara n. 50 elettivamente domicilia appellante
E
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempore, Avv. Giovanni Minopoli, con sede in alla Via CP_1
IG UC n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv.
FA AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via CP_1
PI LO LI n. 53B appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da verbali di causa, atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 10603/2017, emesso il 19.12.2017 dal Tribunale di Napoli e notificato il 21.1.2018, il chiedeva e Parte_2 CP_1
1 otteneva ingiunzione di pagamento di della somma di € 6.501,43, oltre Parte_1 interessi e spese per contributi condominiali non corrisposti.
Con atto di citazione notificato in data 28 febbraio 2018 proponeva Parte_1 opposizione, deducendo a fondamento della domanda: - la carenza di legittimazione dell'Amministratore del Condominio, Avv. Giovanni Minopoli, per nullità della nomina avvenuta in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c.; - l'inesistenza o nullità della delibera assembleare del 6.7.2017, fondante il credito del per omessa CP_1 prova della convocazione della stessa condomina opponente e della notifica del relativo verbale;
- l'inammissibilità del procedimento monitorio e la non debenza delle somme richieste poiché fondate su bilanci irregolari e su tabelle millesimali non corrette.
Concludeva chiedendo, previa l'immediata sospensione della esecuzione provvisoria, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del ex art. 96 c.p.c. CP_1 per lite temeraria e al pagamento delle spese di lite.
Radicato il contraddittorio si costituiva in giudizio il che, contestando CP_1 integralmente la domanda attorea, chiedeva, previa la concessione della provvisoria esecuzione, di confermare il decreto ingiuntivo e di condannare per lite temeraria la parte attrice per aver resistito in “mala fede solo per meri fini dilatori per ritardare l'esatto adempimento degli obblighi condominiali”, con vittoria di spese delle spese di lite.
Il Tribunale di Napoli, disattesa l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, definiva la controversia pronunciando, in data 16.2.2021, la sentenza n. 1517/2021 con cui rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese, escludendone la responsabilità aggravata. La decisione si fondava sulla validità della nomina dell'amministratore, sulla regolare approvazione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017 e sull'insussistenza dei vizi eccepiti.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 9.4.2021, proponeva Parte_1 appello, articolando i seguenti motivi di gravame: 1) omessa pronuncia sul mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, senza considerarne la nullità per mancanza di autorizzazione assembleare e le irregolarità della procedura;
2) la nullità della nomina di amministratore del da parte dell'opposto per difetto nella CP_1 relativa delibera di indicazione analitica del compenso, ai sensi dell'art. 1129 c.c., e per mancata regolare comunicazione del verbale d'assemblea; 3) la nullità della delibera di
2 assemblea condominiale del 6.7.2017 di approvazione dei bilanci consuntivo (per la gestione anno 2016) e preventivo (per la gestione anno 2017) con i relativi riparti, fondante l'emissione del decreto ingiuntivo opposto “poichè a verbale non si menziona il regolare invito rivolto a tutti i condomini”; 4) omessa indicazione nel verbale della delibera assembleare del 6.7.2017 dei bilanci e dei relativi riparti, oltre che la mancata allegazione degli stessi;
5) ultronea valutazione dei lavori di ristrutturazione dello stabile.
L'appellante, pertanto, chiedeva che, in accoglimento dell'appello, venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Radicato il contraddittorio si costituiva in giudizio il eccependo CP_1
l'infondatezza dei motivi di gravame, nonché la violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'introduzione di nuove eccezioni formulate per la prima volta in appello, reiterando le difese già spiegate in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza appellata, con il favore delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione
Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, la Corte riservava la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa riduzione a trenta giorni del termine per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, deducendo che “tempestivamente, alla prima udienza è stata eccepita l'irregolarità della mediazione esperita. La procedura avviata dal senza autorizzazione assembleare, si è conclusa in modo irregolare, come CP_1 eccepito a verbale in udienza.”
3 Il motivo è inammissibile. Seppure risulti corretto quanto sostenuto dall'appellante in merito alla necessità della delibera assembleare per consentire all'amministratore di partecipare alla procedura di mediazione, bisogna tenere in considerazione che, nel caso di specie, l'eccezione relativa alla mancanza della delibera assembleare autorizzativa non è stata ritualmente sollevata in primo grado. Infatti, come anche sostenuto dalla stessa appellante, alla prima udienza è stata tempestivamente “eccepita
l'irregolarità della mediazione esperita”, ma, in maniera del tutto generica e senza fare alcun riferimento all'assenza della delibera assembleare di autorizzazione;
in particolare, all'udienza del 14 settembre 2018 (cfr. verbale di udienza), l'opponente
“Chiede termine per esperire la mediazione dato che alla precedente, avviata da parte convenuta,
La signora non ha potuto partecipare e poi i rinvii posti dall'organismo di mediazione Pt_1 erano sempre incompatibili per la e nonostante i tentativi di Concertazione della nuova Pt_1 data, essa veniva sempre imposta. In subordine chiede i termini ex art. 183 co.6 cpc.”.
Negli stessi termini, invero, nel verbale dell'incontro di mediazione del giorno
28.5.2018 l'organismo di mediazione, dava atto che “la sig.ra Parte_3 Parte_1 aderiva alla procedura di mediazione e chiedeva rinviarsi l'incontro varie volte” e “che, quindi,
a seguito di nuovi appuntamenti rimasti inevasi e per i quali l'avv. Alessandro Iodice chiedeva ulteriore dilazione, veniva infine fissato ulteriore incontro per il giorno 28/5/18”, cui egualmente non partecipava così da doversi prendere atto dell'esito negativo della disposta mediazione.
Pertanto, emerge che l'opponente, pur aderendo alla procedura di mediazione, si era limitata a contestare genericamente l'irregolarità della mediazione, lamentando la mancata possibilità di parteciparvi per inconciliabilità delle date fissate per gli incontri, senza fare alcun accenno all'assenza della preventiva autorizzazione assembleare all'amministratore; conseguentemente il giudice di prime cure, con provvedimento del
2.10.2018, riteneva che la mediazione “abbia avuto espletamento”. L'eccezione relativa alla mancanza di delibera assembleare è stata quindi dedotta per la prima volta solo in sede di gravame, costituendo a tutti gli effetti un'eccezione nuova e, come tale, preclusa dall'art. 345 c.p.c., oltre a non essere rilevabile d'ufficio.
Giova, infatti, ribadire che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. In mancanza della tempestiva e specifica eccezione del convenuto, ove il
4 giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda.
E nel caso di specie sono mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l'eccezione specifica della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice in merito a un aspetto della procedura, fatto valere irritualmente solo nel presente grado di giudizio.
Anche la Suprema Corte si è espressa in tali termini laddove ha ritenuto che “Anche in materia di mediazione la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente” (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013 e Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20556 del
19/07/2021).
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere valida la nomina dell'amministratore del atteso il disposto CP_1 dell'art. 1129, co. 14, c.c. che richiede l'analitica indicazione, all'atto di accettazione della nomina, dell'importo dovuto a titolo di compenso per l'incarico assunto.
La censura è priva di fondamento.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che “La prova della qualità di amministratore dell'avv. Minopoli è stata offerta dall'opposto attraverso il deposito del verbale dell'assemblea condominiale del 30 settembre 2014 a cui è seguita l'accettazione formale dello stesso con la specifica analitica dell'importo dovuto per le proprie prestazioni all'assemblea del 22.12.2014 pure in atti depositata.” Invero, le delibere del 30.9.2014 e del 22.12.2014, depositate in atti, documentano l'avvenuta nomina dell'Avv. Giovanni Minopoli, quale amministratore del e l'indicazione precisa del compenso. CP_1
La giurisprudenza richiede che l'indicazione sia analitica, ma ammette che essa possa risultare anche per relationem purché possa essere riscontrato in modo certo;
infatti, secondo la Suprema Corte, “Al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso,
l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso”
(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12927 del 22/04/2022).
5 Depone in tal senso anche il riconoscimento di detta investitura proveniente da parte della stessa appellante;
invero, contrariamente a quanto sostenuto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, con il presente appello, elementi indiziari in merito alla validità della delibera assembleare di nomina dell'Avv. Giovanni Minopoli, quale amministratore del Condominio, può essere desunta dalle richieste a firma del legale dell'odierna appellante e nel suo interesse del 6 novembre 2018 (cfr. in atti) di messa in mora dell'”amministratore p.t. del Condominio di via Manzoni n.52 in Napoli, nella persona dell'Avv. Giovanni Minopoli” per il risarcimento dei danni dovuti per la mancata trasmissione della documentazione inerente la presunta morosità contestatale.
Le doglianze dell'appellante si limitano a contestazioni generiche e al disconoscimento delle copie delle suindicate delibere, circostanza quest'ultima, peraltro, dedotta solo in sede di gravame;
di poi, il richiamo da parte dell'appellante nella comparsa ex art.190
c.p.c. alla giurisprudenza della Suprema Corte (14424/2025) non appare pertinente alla fattispecie in esame. Invero, con la pronuncia in esame il Supremo Collegio ha precisato che “È perciò nulla per contrarietà all'art. 1129, comma 14, c.c. altresì la deliberazione dell'assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale includendovi l'importo dovuto all'amministratore a titolo di compenso per l'attività svolta, ove tale importo non fosse stato specificato analiticamente all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, a pena di nullità della nomina stessa, non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in esso inserita” laddove, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il decreto ingiuntivo era stato emesso in virtù di una deliberazione dell'assemblea condominiale che aveva approvato la spesa per il compenso dovuto all'amministratore per l'attività svolta.
Diversamente, nella fattispecie in esame, l'odierno appellante ha fondato la sua opposizione, in parte, sostenendo che “non è stata fornita prova, da parte del sig.
PO IO, della propria qualità di Amministratore pro-tempore del
” e che “vi sarebbe la nullità della nomina dell'amministratore, Controparte_1 poiché in violazione dell' Art. 1129, 14° comma – L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta” per cui “il sig. MInopoli dovrà essere considerato non legittimato a promuovere alcuna azione in nome e per conto del suddetto Condominio, con ogni conseguenza di legge in ordine alla ammissibilità e validità del ricorso proposto e del pedissequo decreto”.
6 Trattasi, conclusivamente, di rilievo di nullità cui il giudice di appello deve procedere non solo in risposta all'eventuale eccezione di parte, ma anche d'ufficio, in quest'ultimo caso, come quello in esame, sulla scorta degli elementi di fatto acquisiti al processo e che non depongono, per le ragioni innanzi indicate, a esprimere un giudizio di nullità della delibera di nomina dell'amministratore.
Con il terzo motivo l'appellante censura la valutazione del Tribunale circa la validità della delibera assembleare del 6 luglio 2017, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, non essendovi menzionato il regolare avviso di convocazione rivolto a tutti i condomini.
La doglianza, tuttavia, non coglie nel segno avendo il giudice di prime cure correttamente osservato che l'eventuale vizio di mancata convocazione non poteva essere fatto valere atteso che “in caso di mancata convocazione all'assemblea del 6-7-2017 la avrebbe dovuto impugnare la relativa delibera che risulta esserle stata comunicata a Pt_1 mezzo del portiere dello stabile, 13.07.2017. (Cass. 140/85, in Riv. giur. edil., 1985, I, 433,
(Cass. 140/85, in Arch. loc. cond., 1985, 245). Non risulta che la validità e l'efficacia di tali delibere sia venuta meno per cui deve ritenersi preclusa nella presente sede ogni valutazione concernente la correttezza dei riparti oggetto di una deliberazione assembleare che non risulta impugnata.”. Il Tribunale aggiunge, altresì, che “A diverse conclusioni non si giunge considerando la più recente pronuncia di legittimità secondo cui In sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, non opera il limite alla rilevabilità anche officiosa dell'invalidità della sottostante delibera, trattandosi di elemento costitutivo della domanda di pagamento. ( così Cass. 2 , Sentenza n. 19832 del 23/07/2019). Nella specie, infatti, non emergono profili di nullità delle delibere indicate. L'opponente ha invocato a pioggia una serie di motivi che oltre a non rientrare fra le ipotesi di nullità, sono proposti del tutto genericamente e con riferimento ai principi astrattamente applicabili, oltre ad essere confutati dalla documentazione prodotta dal ”. CP_1
Di poi, va richiamato il più recente intervento delle Sezioni Unite del Supremo Collegio
(Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021), secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta
7 nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
Ebbene, l'annullabilità della deliberazione assembleare può essere fatta valere in giudizio soltanto attraverso l'esercizio dell'azione di annullamento;
tale azione deve estrinsecarsi in una domanda che può essere proposta "in via principale", nell'ambito di autonomo giudizio, oppure "in via riconvenzionale"; di poi, quando la domanda di annullamento sia proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, essa assumerà la veste di domanda riconvenzionale, che l'opponente (nella sua sostanziale posizione di convenuto) ha l'onere di proporre, a pena di decadenza, con l'atto di citazione in opposizione, che corrisponde alla comparsa di risposta del convenuto di cui all'art. 167 c.p.c.. (Cass., Sez. 3, n. 22528 del 20/10/2006; Cass., Sez. L, n. 13467 del
13/09/2003). La decadenza che - ai sensi dell'art. 167, secondo comma, c.p.c. - segue all'inosservanza di tale onere, essendo dettata nell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del processo, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass., Sez. 2, n. 4901 del
02/03/2007; Cass., Sez. 2, n. 17121 del 13/08/2020).
Trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, la mancata deduzione della annullabilità nelle forme prescritte dalla legge, ossia con l'azione di annullamento, dà luogo a decadenza per mancato compimento dell'atto previsto dalla legge, che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (a differenza di quanto vale per la decadenza discendente dalla scadenza del termine di cui all'art. 1137, secondo comma, c.c., che è riservata all'eccezione di parte, ai sensi dell'art. 2969
c.c.) (cfr. Cass. S.U. Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).
Rimane così precluso alla Corte adita l'esame della fondatezza dell'eccezione afferente la mancata convocazione dell'appellante all'assemblea di approvazione dei bilanci e dei riparti di spesa, azionati nei suoi confronti con il decreto ingiuntivo opposto, non avendo a tal uopo avanzato l'odierna appellante alcuna domanda autonoma con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. in atti).
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto validi i bilanci e i riparti di spesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo.
In particolare, l'appellante, lamentando dapprima che il verbale depositato in atti è una semplice copia e non una copia autenticata, sostiene poi che titolo per ottenere decreto ingiuntivo è il verbale d'assemblea che approva detti riparti, ma che nel verbale
8 depositato in atti dal “non vi è alcuna traccia e nessuna indicazione degli CP_1 importi dei bilanci, o, comunque, non risultano allegati i bilanci e riparti stessi”, nonché che non è stata data nessuna prova che i bilanci e i riparti depositati nel procedimento monitorio siano gli stessi approvati dall'assemblea. Pertanto, l'appellante contesta che
“non si può ritenere provata la corretta allegazione e/o comunque la relativa corrispondenza dei bilanci e riparti depositati, e quindi va accolta l'eccezione sollevata in opposizione al Decreto
Ingiuntivo della mancanza dei bilanci e riparti regolarmente approvati in assemblea”. Oltre ciò, censura l'ulteriore errore del giudice di prime cure il quale ha ritenuto valida la trasmissione del verbale di assemblea del 6.7.2017 al portiere dello stabile, deducendo che “è il Condominio opposto che avrebbe dovuto provare che il portiere era, a quel tempo, abilitato alla ricezione delle raccomandate per conto della opponente, e che lo stesso abbia poi effettivamente consegnato il plico alla Sig.ra ”. Parte_1
Anche detta censura non appare fondata.
Giova premettere che il verbale assembleare costituisce titolo sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. Att. C.c. con esecutività immediata. La mancata autenticazione non invalida il documento. Con riferimento al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del di provare il suo CP_1 credito, si richiama l'indirizzo della costante giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale CP_1 di assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti, sicché il giudice emetterà una sentenza favorevole qualora l'amministratore dimostri che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, CP_1
Ordinanza n. 15696 del 23/07/2020). Inoltre, “In tema di Condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso
l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito” (cfr. Cass.
Sez. 2 -, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025).
9 Ancora più significativamente la Suprema Corte (Sez. 2 - , Ordinanza n. 2460 del
02/02/2025) ha precisato che “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali in base al rendiconto ed allo stato di ripartizione approvati dall'assemblea, il giudice può sindacare sia la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità della stessa dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale, mentre non assumono rilievo le contestazioni mosse dal CP_1 intimato sulla consistenza probatoria dei documenti giustificativi delle spese rendicontate, dovendo gli stessi essere controllati in sede di approvazione e di eventuale impugnazione del bilancio”.
Ebbene, il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato che “L'assemblea condominiale, in data 06/07/2017, approvava il bilancio consuntivo per la gestione anno 2016 e le relative ripartizioni da cui si evince che l'odierna opponente, risulta essere Parte_1 debitrice dell'importo di € 5.661,43; l'assemblea condominiale, in data 06/07/2017, approvava il bilancio preventivo per la gestione anno 2017 e il relativo riparto da cui si evince l'ulteriore debito di € 840,00 (€ 140,00 x 6 bimestri rate ordinarie)” così come il giudice del monitorio ha ritenuto “che il credito è fondato su riparti approvati dall'assemblea condominiale” e la documentazione cui fanno riferimento entrambi i giudici è allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in atti (cfr. fascicolo di parte del primo grado del giudizio depositato all'atto della costituzione in giudizio nel presente grado dal appellato, nonché documenti depositati nel fascicolo telematico del CP_1 procedimento per decreto ingiuntivo), documentazione sulla quale, peraltro,
l'opponente ha subito appuntato alcune specifiche doglianze nel primo grado laddove ha eccepito che “il decreto ingiuntivo in questione è stato richiesto sulla base di bilanci irregolari” e che “la presunta ripartizione delle spese da cui originano le somme ingiunte discende dalla predisposizione di tabelle millesimali che non risultano corrette, né approvate nel rispetto delle forme imposte dalla legge” (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo), mentre, nel presente grado di giudizio ne eccepisce per la prima volta e, quindi, inammissibilmente, oltre che infondatamente, la mancanza.
Appare, poi, non pertinente la deduzione con il motivo di gravame in esame secondo cui “Il Giudice di prime cure ha ritenuto valida persino la trasmissione del verbale dell'assemblea del 06.07.2017 (priva di bilanci e riparti) ricevuta dal portiere dello stabile, definendo pretestuosa la contestazione di non aver avuto detta comunicazione” trattandosi di un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata quanto alla necessità di
10 impugnare la delibera assembleare per dolersi della sua mancata convocazione
(“Quanto alla dedotta inesistenza-nullità della delibera assembleare del 06.07.2017, va, in primo luogo, rilevato che parte opponente, senza negare di essere stata legalmente pagina 4 di 8 informata dell'assemblea e di aver ricevuto copia del relativo verbale, si limita a richiamare pretestuosamente l'onere del di dare prova di tali comunicazioni. Peraltro la CP_1 questione non assume rilievo in questa sede atteso che, in caso di mancata convocazione all'assemblea del 6-7-2017 la avrebbe dovuto impugnare la relativa delibera che risulta Pt_1 esserle stata comunicata a mezzo del portiere dello stabile, 13.07.2017. (Cass. 140/85, in Riv. giur. edil., 1985, I, 433, (Cass. 140/85, in Arch. loc. cond., 1985, 245).”) e che, pertanto, non assume alcuna rilevanza in merito alla mancanza di prova dell'effettività delle somme pretese in mancanza dei bilanci e dei relativi piani di riparto.
Con l'ultimo motivo l'appellante si duole della pronuncia ultra petitum nella parte in cui il giudice di prime cure alla pagina 4 della sentenza sancisce che “i lavori di ristrutturazione dello stabile oggetto dei bilanci su cui è fondato il D.I. sono stati oggetto di delibere di approvazione e di appalto…”, sostenendo che dal ricorso per decreto ingiuntivo non emergeva da alcun dato il riparto degli oneri per lavori di ristrutturazione, ma vi erano unicamente riferimenti all'approvazione del bilancio consuntivo per la gestione anno 2016 e il bilancio preventivo per la gestione anno 2017.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata non ha esteso la condanna a contributi diversi da quelli approvati con i bilanci ordinari. Infatti, è stata la stessa appellante nell'atto introduttivo di primo grado a menzionare detti lavori di ristrutturazione (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), avendo dedotto che “In altri termini i lavori di ristrutturazione dello stabile non sono mai stati deliberati da nessuna assemblea condominiale, né tantomeno risultano regolarmente eseguiti, e se essi riguardino eventualmente lavori di competenza dei singoli condomini, e quindi non a carico del rendendo CP_1 nulla la delibera”.
Detta eccezione ha giustificato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, chiamato a pronunciarsi su detto motivo di opposizione, ha ritenuto che “I lavori di ristrutturazione dello stabile oggetto dei bilanci su cui è fondato il D.I. sono stati oggetto di delibere di approvazione e di appalto delle suddette opere del 08.05.2015, del 09.11.2015, del
24.03.2016, del 13.04.2016, del 29.06.2016, del 16.01.2017, del 15.03.2017, del 03.05.2017” sulla scorta dei documenti depositati nel primo grado del giudizio (cfr. in atti) e ben
11 potendo con una delibera il Condominio approvare il rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie. Invero, ai fini dell'insorgenza del debito di contribuzione per le spese di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale, deve farsi riferimento all'approvazione della delibera assembleare che determini l'oggetto dell'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18793 del 10/09/2020) per cui appare corretto il richiamo da parte del giudice di prime cure alle delibere di approvazione dei lavori straordinari a fronte di una delle eccezioni sollevate dall'opponente.
In conclusione l'appello va respinto e così confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate,
d'ufficio, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, secondo lo scaglione di riferimento, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
Infine, ritiene la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1517/2021 del Parte_1
Tribunale di Napoli pubblicata in data 16 febbraio 2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore del appellato che si liquidano in complessivi € 2.906,00 per CP_1 compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
12