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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/09/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 23/09/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, residente in [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Francesca Allevi.
Ricorrente contro
Controparte_1
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Bruni.
Resistente
OGGETTO: Malattia professionale. Corresponsione prestazioni T.U. n. 1124/1965 succ. modif.
e int.
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, notificato al resistente unitamente al decreto CP_1 di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' alla CP_1 corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 e succ. modif. ed integraz., previo riconoscimento di tre malattie professionali denunciate in data 10/03/2023 e, segnatamente, la n.
519442261 per sindrome del tunnel carpale bilaterale, la n. 519442265 per epicondilite bilaterale, la n. 519442266 per tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori che gli sarebbero state causate dall'attività lavorativa, per cui ha chiesto il riconoscimento dei postumi rispettivamente del 5%, del
7% e del 6-8%, da unificarsi ai postumi già riconosciuti ed indennizzati nella misura del 6%, per patologia erniaria denunciata nell'anno 2016,
Si è costituito l' ed ha resistito Controparte_2 al ricorso di cui ha, dunque, chiesto l'integrale rigetto, vinte le spese.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, sicché all'odierna udienza, dopo la discussione,
è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti a verbale, con lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda del ricorrente trova accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il C.T.U., dalla documentazione sanitaria in atti e dalle evidenze dell'esame diretto del ricorrente, ha concluso ritenendo i postumi permanenti residuati, in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.
38/2000, valutabili complessivamente nella misura del 18% quale gradiente comprensivo della preesistenza riconoscendo un grado di invalidità del 5% alla patologia STC bilaterale ++ a sx, + a dx, un grado di invalidità del 4% alla patologia da epicondilite bilaterale, un grado di invalidità del 6% alla patologia da tendinopatia spalle bilaterale, il tutto da aggiungersi al gradiente del 6% di invalidità già riconosciuta al ricorrente per la patologia preesistente.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno condivise perché basate su un accertamento accurato e su un'analisi metodologicamente corretta.
Il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni dell' CP_1
Il “danno biologico”, definito dall'art. 13, d.l.vo n. 38/2000 (ex legge delega n. 144/1999) come
“lesione all'integrità psico-fisica”, suscettibile di valutazione medico-legale della persona, in caso di riconduzione causale a infortuni sul lavoro e a malattie professionali, viene “indennizzato”
(nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, co. 1, n. 2, DPR n. 1124/1965, dunque la “rendita per l'inabilità permanente”): a) in capitale, per le menomazioni di grado almeno pari al 6 % e inferiore al 16 %; b) dal 16 % in rendita.
Il nuovo assetto della materia decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal co. 3 (25/07/2000), introduttivo delle relative tabelle.
Va quindi dichiarata, nell'accertata complessiva misura del 18%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, la menomazione dell'integrità psico-fisica derivata al ricorrente, a causa delle malattie professionali in oggetto occorse a suo carico, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle CP_1 relative prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico del resistente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 416/2024 così provvede:
-accerta e dichiara nella complessiva misura del 18%, la menomazione dell'integrità fisica derivata al ricorrente, a causa delle malattie professionali in oggetto, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle CP_1 relative prestazioni di legge, oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto,
-Condanna, pertanto, l' alla corresponsione, in favore del ricorrente delle relative CP_1 prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, in relazione alla complessiva accertata invalidità pari al 18%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
-Condanna l' a pagare al ricorrente e, per lo stesso al procuratore antistatario, le spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il 15 % delle spese forfett., cap ed iva come per legge.
Pone, in via definitiva, a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente CP_1 liquidate.
Della presente sentenza è stata data lettura in aula.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 23 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore …
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Stefania Iannetti, all'udienza del 23/09/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ex art. 429 comma 1 c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa per controversia promossa da:
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, residente in [...], con il C.F._1 patrocinio dell'avv. Maria Francesca Allevi.
Ricorrente contro
Controparte_1
, con sede in Ascoli Piceno, Piazzale Giulio Pastore n. 6, c.f. , in
[...] P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Bruni.
Resistente
OGGETTO: Malattia professionale. Corresponsione prestazioni T.U. n. 1124/1965 succ. modif.
e int.
Conclusioni delle parti
Come da verbale dell'odierna udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/05/2024, notificato al resistente unitamente al decreto CP_1 di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' alla CP_1 corresponsione delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 e succ. modif. ed integraz., previo riconoscimento di tre malattie professionali denunciate in data 10/03/2023 e, segnatamente, la n.
519442261 per sindrome del tunnel carpale bilaterale, la n. 519442265 per epicondilite bilaterale, la n. 519442266 per tendinite bilaterale della cuffia dei rotatori che gli sarebbero state causate dall'attività lavorativa, per cui ha chiesto il riconoscimento dei postumi rispettivamente del 5%, del
7% e del 6-8%, da unificarsi ai postumi già riconosciuti ed indennizzati nella misura del 6%, per patologia erniaria denunciata nell'anno 2016,
Si è costituito l' ed ha resistito Controparte_2 al ricorso di cui ha, dunque, chiesto l'integrale rigetto, vinte le spese.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, espletamento della prova testimoniale e della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, sicché all'odierna udienza, dopo la discussione,
è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti a verbale, con lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
La domanda del ricorrente trova accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Il C.T.U., dalla documentazione sanitaria in atti e dalle evidenze dell'esame diretto del ricorrente, ha concluso ritenendo i postumi permanenti residuati, in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.
38/2000, valutabili complessivamente nella misura del 18% quale gradiente comprensivo della preesistenza riconoscendo un grado di invalidità del 5% alla patologia STC bilaterale ++ a sx, + a dx, un grado di invalidità del 4% alla patologia da epicondilite bilaterale, un grado di invalidità del 6% alla patologia da tendinopatia spalle bilaterale, il tutto da aggiungersi al gradiente del 6% di invalidità già riconosciuta al ricorrente per la patologia preesistente.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno condivise perché basate su un accertamento accurato e su un'analisi metodologicamente corretta.
Il CTU ha esaurientemente risposto alle osservazioni dell' CP_1
Il “danno biologico”, definito dall'art. 13, d.l.vo n. 38/2000 (ex legge delega n. 144/1999) come
“lesione all'integrità psico-fisica”, suscettibile di valutazione medico-legale della persona, in caso di riconduzione causale a infortuni sul lavoro e a malattie professionali, viene “indennizzato”
(nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, co. 1, n. 2, DPR n. 1124/1965, dunque la “rendita per l'inabilità permanente”): a) in capitale, per le menomazioni di grado almeno pari al 6 % e inferiore al 16 %; b) dal 16 % in rendita.
Il nuovo assetto della materia decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal co. 3 (25/07/2000), introduttivo delle relative tabelle.
Va quindi dichiarata, nell'accertata complessiva misura del 18%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, la menomazione dell'integrità psico-fisica derivata al ricorrente, a causa delle malattie professionali in oggetto occorse a suo carico, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle CP_1 relative prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico del resistente CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.R.G. 416/2024 così provvede:
-accerta e dichiara nella complessiva misura del 18%, la menomazione dell'integrità fisica derivata al ricorrente, a causa delle malattie professionali in oggetto, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio nel presente giudizio, conseguendone la condanna dell' alla corresponsione delle CP_1 relative prestazioni di legge, oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto,
-Condanna, pertanto, l' alla corresponsione, in favore del ricorrente delle relative CP_1 prestazioni oltre interessi legali sulle stesse fino al saldo, in relazione alla complessiva accertata invalidità pari al 18%, ai sensi del d.l.vo n. 38/2000, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
-Condanna l' a pagare al ricorrente e, per lo stesso al procuratore antistatario, le spese di CP_1 lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre il 15 % delle spese forfett., cap ed iva come per legge.
Pone, in via definitiva, a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente CP_1 liquidate.
Della presente sentenza è stata data lettura in aula.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 23 settembre 2025.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore …