Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione del condannato al regime di semilibertà sono necessarie due distinte indagini, l'una concernente i risultati del trattamento individualizzante, l'altra sulla esistenza delle condizioni che assicurino un suo graduale reinserimento nella società anche grazie a una rivisitazione critica del proprio passato e a un concreto impegno per un diverso stile di vita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2008, n. 32932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32932 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/07/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2173
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011149/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM CI, N. IL 14/06/1969;
avverso ORDINANZA del 15/02/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 febbraio 2008 il Tribunale di sorveglianza di Roma revocava nei confronti di UC TA la misura della semilibertà, concessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna il 27 settembre 2007.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, TA, la quale lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo al contenuto della relazione dei competenti organismi in ordine alla necessità della prosecuzione del trattamento e alla positiva relazione del datore di lavoro. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'esame del ricorso presuppone una duplice premessa:
1. Al vizio di mancanza di motivazione, devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino., rv, 224611; Cass., Sez. 1, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203).
2. Ai fini dell'applicazione del regime della semilibertà sono necessarie due distinte indagini, l'una concernente i risultati del trattamento individualizzato e, l'altra riguardante l'esistenza delle condizioni che garantiscano un graduale reinserimento del detenuto nella società anche grazie ad una rivisitazione critica del proprio passato e ad un concreto impegno per un diverso stile di vita. La qualità e la natura del reato commesso i precedenti penali, le informative di polizia, le pendenze penali, dati tutti attinenti alla pericolosità sociale del soggetto, devono essere valutati congiuntamente ai parametri relativi al percorso rieducativo, desumibile dalla condotta serbata in carcere, dagli esiti dell'osservazione della personalità condotta dai competenti organismi, al fine di verificare l'inizio del processo di revisione critica dei pregressi comportamenti tenuti.
3. Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato è all'evidenza esente dal denunziato vizio di carenza di motivazione, avendo, con argomentazione logicamente sviluppata e correlata al puntuale esame delle circostanze di fatto - in quanto tali insindacabili in sede di legittimità - evidenziato il complesso degli elementi (denuncia per evasione in data 11 dicembre 2007; sei rapporti disciplinari per omessa firma al Commissariato, per rifiuto di sottoscrivere il programma di trattamento, per essersi trattenuta a parlare con due pregiudicate, per avere fatto uso di sostanze alcoliche, per condotta scorretta, per omessa presentazione al lavoro senza previa informativa dei datore di lavoro), che, pure a fronte della relazione dell'equipe penitenziaria e della positiva Informativa del datore di lavoro, sono obiettivamente rivelatori, alla luce delle problematiche psicologiche e di abuso di sostanze alcoliche di un soggetto che ha commesso un gravissimo delitto per motivi abietti e futili, della totale inidoneità al trattamento rieducativo e di una compiuta volontà di reinserimento sociale. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2008