CASS
Sentenza 7 aprile 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 12756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12756 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro nel procedimento a carico di: ON LA, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 21/11/2025 del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Alfredo Pompeo VI, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 21 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 17 ottobre 2025, con la quale veniva respinta la richiesta di applicazione di misura Penale Sent. Sez. 2 Num. 12756 Anno 2026 Presidente: AN GI Relatore: CA EL Data Udienza: 25/02/2026 2 cautelare nei confronti di LA ON per il delitto di cui al capo 1 (art. 628, secondo comma, cod. pen. commesso in Fano il 15 ottobre 2025). Il Giudice per le indagini preliminari procedeva, invero, alla convalida ed alla applicazione della custodia cautelare in carcere per la sola fattispecie di tentata rapina impropria provvisoriamente contestata al capo 2; quanto alla rapina impropria provvisoriamente contestata al capo 1, ritenendo che non vi fosse unitarietà dell’azione tra la violenza e minaccia commessa in occasione dell’arresto e i furti commessi tre ore prima, riqualificava i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen. e rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, non sussistendo i limiti edittali di pena per poterla applicare. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo: 2.1. VIzione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 quale furto e non quale rapina impropria consumata, dovendosi ravvisare una sostanziale unitarietà tra la condotta di sottrazione dei beni, integrante il furto, e l’uso della violenza e minaccia, al fine di procurarsi l’impunità ed assicurarsi il possesso della refurtiva. 2.2. Vizio di motivazione poiché il Tribunale, pur avendo ritenuto “assorbito” il delitto di tentata di rapina impropria di cui al capo 2 nel delitto di rapina impropria consumata di cui al capo 1, ha negato la misura cautelare per il delitto di cui al capo 1, richiamando i limiti derivanti dal carattere devolutivo dell’impugnazione, senza esercitare il proprio potere di riqualificazione del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 3. In proposito, questa Corte è costante nel ritenere che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del pubblico ministero, è correlato alla possibilità dell'adozione o del ripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto, sicché esso deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno (tra altre: Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400-01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 2, n. 2716 del 17/12/2025, dep. 2026, Lombardi, non massimata). Nel caso in esame, le doglianze formulate dal Pubblico ministero con entrambi i motivi di ricorso sono riferite unicamente al profilo della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 quale furto, piuttosto che quale rapina impropria 3 consumata, senza che siano state articolate specifiche e argomentate censure con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, essenziale per l’applicazione della misura cautelare. 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CA GI AN
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Alfredo Pompeo VI, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 21 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Ancona ha rigettato l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro del 17 ottobre 2025, con la quale veniva respinta la richiesta di applicazione di misura Penale Sent. Sez. 2 Num. 12756 Anno 2026 Presidente: AN GI Relatore: CA EL Data Udienza: 25/02/2026 2 cautelare nei confronti di LA ON per il delitto di cui al capo 1 (art. 628, secondo comma, cod. pen. commesso in Fano il 15 ottobre 2025). Il Giudice per le indagini preliminari procedeva, invero, alla convalida ed alla applicazione della custodia cautelare in carcere per la sola fattispecie di tentata rapina impropria provvisoriamente contestata al capo 2; quanto alla rapina impropria provvisoriamente contestata al capo 1, ritenendo che non vi fosse unitarietà dell’azione tra la violenza e minaccia commessa in occasione dell’arresto e i furti commessi tre ore prima, riqualificava i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen. e rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, non sussistendo i limiti edittali di pena per poterla applicare. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo: 2.1. VIzione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 quale furto e non quale rapina impropria consumata, dovendosi ravvisare una sostanziale unitarietà tra la condotta di sottrazione dei beni, integrante il furto, e l’uso della violenza e minaccia, al fine di procurarsi l’impunità ed assicurarsi il possesso della refurtiva. 2.2. Vizio di motivazione poiché il Tribunale, pur avendo ritenuto “assorbito” il delitto di tentata di rapina impropria di cui al capo 2 nel delitto di rapina impropria consumata di cui al capo 1, ha negato la misura cautelare per il delitto di cui al capo 1, richiamando i limiti derivanti dal carattere devolutivo dell’impugnazione, senza esercitare il proprio potere di riqualificazione del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 3. In proposito, questa Corte è costante nel ritenere che qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del pubblico ministero, è correlato alla possibilità dell'adozione o del ripristino della misura che lo stesso pubblico ministero aveva richiesto, sicché esso deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno (tra altre: Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400-01; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355-01; Sez. 2, n. 2716 del 17/12/2025, dep. 2026, Lombardi, non massimata). Nel caso in esame, le doglianze formulate dal Pubblico ministero con entrambi i motivi di ricorso sono riferite unicamente al profilo della qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1 quale furto, piuttosto che quale rapina impropria 3 consumata, senza che siano state articolate specifiche e argomentate censure con riferimento al profilo delle esigenze cautelari, essenziale per l’applicazione della misura cautelare. 4. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La qualità di parte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL CA GI AN